Settore: | Normativa europea |
Materia: | 12. pesca |
Capitolo: | 12.2 politica comune della pesca |
Data: | 19/10/1987 |
Numero: | 3252 |
Sommario |
Art. 1. 1. Per contribuire al conseguimento degli obiettivi della politica comune della pesca, il coordinamento e la promozione a livello comunitario delle attività di ricerca intraprese negli Stati [...] |
Art. 2. E' istituita una procedura d'informazione e di consultazione tra gli Stati membri e la Commissione, applicabile secondo le condizioni previste agli articoli 3 e 4. |
Art. 3. 1. Gli Stati membri informano annualmente la Commissione in merito alla natura ed alla portata delle attività di ricerca nel settore della pesca avviate o previste sotto la loro autorità o con [...] |
Art. 4. 1. La Commissione studia in permanenza gli orientamenti e le tendenze della ricerca svolta nel settore della pesca nella Comunità. A tal fine, essa procede a consultazioni con gli Stati membri [...] |
Art. 5. Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la |
Art. 6. 1. La Commissione provvede all'esecuzione dei programmi comunitari di ricerca mediante la conclusione di contratti di ricerca a spese ripartite con centri ed istituti di ricerca. |
Art. 7. La Comunità partecipa finanziariamente alla realizzazione dei programmi comunitari di ricerca e di coordinamento della ricerca. L'importo previsionale dei fabbisogni di finanziamento stimati [...] |
Art. 8. La diffusione delle conoscenze risultanti dall'esecuzione dei programmi comunitari di ricerca e di coordinamento della ricerca è effettuata in conformità del regolamento (CEE) |
Art. 9. Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. |
§ 12.2.29 - Regolamento 19 ottobre 1987, n. 3252. [1]
Regolamento (CEE) n. 3252/87 del Consiglio relativo al coordinamento e alla promozione della ricerca nel settore della pesca.
(G.U.C.E. 4 novembre 1987, n. L 314).
1. Per contribuire al conseguimento degli obiettivi della politica comune della pesca, il coordinamento e la promozione a livello comunitario delle attività di ricerca intraprese negli Stati membri nel settore della pesca sono realizzati in conformità del presente regolamento.
2. Il presente regolamento si applica tenendo conto delle linee generali della politica scientifica e tecnologica adottata dalla Comunità.
TITOLO I
Informazione e consultazione
E' istituita una procedura d'informazione e di consultazione tra gli Stati membri e la Commissione, applicabile secondo le condizioni previste agli articoli 3 e 4.
1. Gli Stati membri informano annualmente la Commissione in merito alla natura ed alla portata delle attività di ricerca nel settore della pesca avviate o previste sotto la loro autorità o con il loro contributo finanziario.
Per quanto possibile, gli Stati membri informano alle stesse condizioni la Commissione in merito alle attività di ricerca nel settore della pesca avviate o previste da altri organismi.
2. La Commissione tiene un inventario permanente delle attività di cui al paragrafo 1.
3. La Commissione adotta, secondo la procedura prevista all'articolo 47 del regolamento (CEE) n. 4028/86, le modalità di applicazione del presente articolo e in particolare le condizioni in cui le informazioni raccolte possono essere messe a disposizione degli interessati.
1. La Commissione studia in permanenza gli orientamenti e le tendenze della ricerca svolta nel settore della pesca nella Comunità. A tal fine, essa procede a consultazioni con gli Stati membri in seno al comitato permanente per le strutture della pesca.
2. La Commissione provvede al necessario coordinamento tra i lavori del comitato di cui al paragrafo 1 e quelli del comitato scientifico e tecnico della pesca e del comitato della ricerca scientifica e tecnica.
TITOLO II
Programmi comunitari di ricerca e di coordinamento della ricerca
Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la
procedura di cui all'articolo 43 del trattato, decide in merito:
a) ai programmi comunitari di ricerca in settori particolarmente importanti per quanto riguarda la politica comune della pesca;
b) ai programmi comunitari di coordinamento della ricerca, destinati a permettere un'organizzazione razionale dei mezzi impiegati, una utilizzazione efficace dei risultati e un orientamento conforme agli obiettivi della politica comune della pesca.
1. La Commissione provvede all'esecuzione dei programmi comunitari di ricerca mediante la conclusione di contratti di ricerca a spese ripartite con centri ed istituti di ricerca.
2. La Commissione provvede all'esecuzione dei programmi comunitari di coordinamento della ricerca mediante l'organizzazione di seminari, conferenze, visite di studio, scambi di ricercatori e riunioni di lavoro di esperti scientifici, nonché mediante la raccolta, l'analisi e, se del caso, la pubblicazione dei risultati delle ricerche.
3. Per l'applicazione dei paragrafi 1 e 2, la Commissione può fare appello a esperti di alto livello.
4. La Commissione adotta secondo la procedura prevista all'articolo 47 del regolamento (CEE) n. 4028/86 le decisioni relative all'esecuzione dei programmi comunitari di ricerca di cui al paragrafo 1 e dei programmi comunitari di coordinamento della ricerca di cui al paragrafo 2.
TITOLO III
Disposizioni generali
La Comunità partecipa finanziariamente alla realizzazione dei programmi comunitari di ricerca e di coordinamento della ricerca. L'importo previsionale dei fabbisogni di finanziamento stimati necessari a tal fine è deciso dal Consiglio nell'ambito della procedura di cui all'articolo 5. Gli stanziamenti necessari per ciascun esercizio sono fissati annualmente nel bilancio generale delle Comunità europee.
La diffusione delle conoscenze risultanti dall'esecuzione dei programmi comunitari di ricerca e di coordinamento della ricerca è effettuata in conformità del regolamento (CEE)
n. 2380/74.
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
[1] Abrogato dall'art. 1 del