Settore: | Normativa europea |
Materia: | 12. pesca |
Capitolo: | 12.2 politica comune della pesca |
Data: | 25/02/2008 |
Numero: | 199 |
Sommario |
Art. 1. Oggetto |
Art. 2. Definizioni |
Art. 3. Programma comunitario |
Art. 4. Programmi nazionali |
Art. 5. Coordinamento e cooperazione |
Art. 6. Valutazione e approvazione dei programmi nazionali |
Art. 7. Valutazione e approvazione dei risultati dei programmi nazionali |
Art. 8. Aiuto finanziario comunitario |
Art. 9. Programmi di campionamento |
Art. 10. Accesso ai siti di campionamento |
Art. 11. Controllo in mare delle flotte di pesca commerciale e ricreativa |
Art. 12. Campagne di ricerca a mare |
Art. 13. Conservazione dei dati |
Art. 14. Controllo della qualità dei dati e convalida |
Art. 15. Dati interessati |
Art. 16. Accesso ai dati primari e loro trasmissione |
Art. 17. Elaborazione dei dati primari |
Art. 18. Presentazione dei dati dettagliati e aggregati |
Art. 19. Trasmissione dei dati dettagliati e aggregati |
Art. 20. Procedura di trasmissione dei dati dettagliati e aggregati |
Art. 21. Riesame del rifiuto di fornire i dati |
Art. 22. Obblighi degli utilizzatori finali |
Art. 23. Partecipazione alle riunioni degli organismi internazionali |
Art. 24. Coordinamento e cooperazione |
Art. 25. Misure di attuazione |
Art. 26. Controllo |
Art. 27. Comitato |
Art. 28. Abrogazione |
Art. 29. Entrata in vigore |
§ 12.2.574 - Regolamento 25 febbraio 2008, n. 199.
Regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio che istituisce un quadro comunitario per la raccolta, la gestione e l’uso di dati nel settore della pesca e un sostegno alla consulenza scientifica relativa alla politica comune della pesca
(G.U.U.E. 5 marzo 2008, n. L 60)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 37,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,
visto il parere del Comitato delle regioni,
considerando quanto segue:
(1) Il
(2) Il codice di condotta per la pesca responsabile dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura e l’accordo relativo alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori sottolineano l’esigenza di promuovere i lavori di ricerca e raccolta dei dati al fine di migliorare le conoscenze scientifiche nel settore.
(3) In linea con gli obiettivi della politica comune della pesca (di seguito «PCP») in materia di conservazione, gestione e sfruttamento delle risorse acquatiche vive nelle acque non comunitarie, la Comunità deve partecipare agli sforzi intrapresi per conservare le risorse ittiche, in particolare conformemente alle disposizioni adottate nell’ambito degli accordi di partenariato nel settore della pesca o dalle organizzazioni regionali per la gestione della pesca.
(4) Il 23 gennaio 2003 il Consiglio ha adottato le conclusioni relative alla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sull’istituzione di un piano d’azione comunitario volto a integrare le esigenze di tutela dell’ambiente nella PCP, che contiene principi orientativi, misure di gestione e un programma di lavoro per procedere verso una strategia di gestione della pesca basata sugli ecosistemi.
(5) Il 13 ottobre 2003 il Consiglio ha adottato le conclusioni relative alla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo «Migliorare i pareri scientifici e tecnici per la gestione comunitaria della pesca», che descrive le esigenze della Comunità in materia di pareri scientifici, predispone i meccanismi per la prestazione di consulenze, identifica i settori che richiedono un rafforzamento del sistema e suggerisce possibili soluzioni a
breve, medio e lungo termine.
(6) Il
(7) I regolamenti attualmente in vigore nel settore della raccolta e della gestione dei dati sulla pesca contengono disposizioni relative alla raccolta e alla gestione dei dati concernenti i pescherecci, le loro attività e catture e il controllo dei prezzi di cui si dovrebbe tener conto nel presente regolamento al fine di razionalizzare la raccolta e l’uso di tali dati a livello di PCP ed evitare duplicazioni nella raccolta dei dati. I regolamenti attualmente in vigore sono i seguenti:
(8) I dati raccolti a fini di valutazione scientifica dovrebbero includere informazioni sulle flotte e sulle loro attività, dati biologici relativi alle catture, inclusi i rigetti in mare, i risultati degli studi sugli stock ittici e sull’impatto ambientale che potrebbero avere le attività di pesca sull’ecosistema marino. Essi dovrebbero inoltre comprendere dati relativi alla formazione dei prezzi e altri dati che consentano di valutare la situazione economica delle imprese alieutiche, dell’acquacoltura e dell’industria di trasformazione dei prodotti della pesca, nonché l’andamento della situazione occupazionale in questi settori.
(9) Al fine di proteggere e conservare le risorse acquatiche vive e di garantirne uno sfruttamento sostenibile, dovrebbe essere attuata progressivamente una strategia di gestione della pesca basata sugli ecosistemi. A tal fine, è necessario raccogliere dati per valutare gli effetti delle attività di pesca sull’ecosistema marino.
(10) I programmi comunitari per la raccolta, la gestione e l’uso dei dati alieutici dovrebbero essere attuati sotto la responsabilità diretta degli Stati membri. Questi ultimi dovrebbero pertanto redigere programmi nazionali conformi al programma comunitario.
(11) È necessario che gli Stati membri collaborino fra loro nonché con i paesi terzi e coordinino i propri programmi nazionali per quanto concerne la raccolta dei dati relativi a una stessa regione marina e alle regioni che includono le acque interne considerate.
(12) Si dovrebbero stabilire a livello comunitario le priorità e le procedure di raccolta e trattamento dei dati all’interno della Comunità, per garantire la coerenza complessiva del dispositivo e ottimizzare il rapporto costo/efficacia, definendo un quadro regionale pluriennale stabile.
(13) I dati previsti dal presente regolamento dovrebbero essere inseriti in banche dati informatizzate nazionali per essere accessibili alla Commissione e poter essere trasmessi agli utilizzatori finali. Nell’interesse della comunità scientifica, è opportuno che i dati che non consentono un’identificazione personale siano messi a disposizione di ogni parte interessata alla loro analisi.
(14) La gestione delle risorse alieutiche richiede il trattamento di dati dettagliati per far fronte a questioni specifiche. In tale contesto, gli Stati membri dovrebbero trasmettere i dati necessari all’analisi scientifica e garantire che dispongono della capacità tecnica per farlo. Se necessario, i dati dettagliati possono essere aggregati, prima della loro trasmissione, al livello di aggregazione previsto nella richiesta quale definito dagli utilizzatori finali.
(15) Gli obblighi in materia di accesso ai dati di cui al presente regolamento lasciano impregiudicati gli obblighi che incombono agli Stati membri in virtù della
(16) La tutela delle persone in relazione al trattamento dei dati personali ai fini del presente regolamento è disciplinata dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, e dal
(17) La realizzazione dei programmi nazionali per la raccolta e la gestione dei dati alieutici richiede spese considerevoli. I benefici di tali programmi possono essere percepiti solo su scala comunitaria. Si dovrebbe pertanto prevedere un contributo finanziario della Comunità alle spese sostenute dagli Stati membri conformemente al
(18) Qualora la Commissione constati che le spese in questione sono connesse a irregolarità, si dovrebbe prevedere una rettifica finanziaria conformemente all’articolo 28 del
(19) La corretta esecuzione dei programmi nazionali, e in particolare il rispetto dei termini, il controllo della qualità, la convalida e la trasmissione dei dati raccolti, riveste una particolare importanza. Per tale motivo, si dovrebbe subordinare il contributo finanziario della Comunità al rispetto dei termini pertinenti, a un controllo di qualità, al rispetto di norme di qualità convenute e alla fornitura di dati. Si dovrebbe pertanto introdurre un sistema di sanzioni finanziarie applicabili in caso d’inosservanza delle suddette condizioni.
(20) Al fine di migliorare l’affidabilità dei pareri scientifici necessari per condurre la PCP, gli Stati membri e la Commissione dovrebbero operare in coordinamento e in collaborazione nell’ambito degli organismi scientifici internazionali competenti.
(21) Occorre considerare prioritaria la necessità di garantire la presenza degli esperti scientifici competenti nell’ambito del gruppo di esperti responsabili della valutazione scientifica indispensabile per condurre la PCP.
(22) Si dovrebbe consultare la comunità scientifica e informare
quanti operano nel settore della pesca e in altri gruppi d’interesse per quanto concerne l’applicazione delle disposizioni sulla raccolta dei dati. Gli organismi pertinenti presso cui ottenere i pareri necessari sono lo CSTEP, istituito con
(23) Il comitato di gestione dovrebbe garantire una stretta cooperazione fra gli Stati membri e la Commissione al fine di facilitare la corretta attuazione del presente regolamento. Le misure necessarie per l’attuazione del presente regolamento dovrebbero essere adottate in conformità della
(24) Tenuto conto dell’esperienza acquisita e delle nuove necessità, è opportuno abrogare il
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1. Oggetto
1. Il presente regolamento stabilisce disposizioni circa:
a) la raccolta e la gestione, nell’ambito di programmi pluriennali, di dati biologici, tecnici, ambientali e socioeconomici relativi al settore della pesca;
b) l’utilizzo, nel quadro della politica comune della pesca (di seguito «PCP»), dei dati relativi al settore della pesca a scopo di analisi scientifica.
2. Il presente regolamento stabilisce inoltre disposizioni intese al miglioramento dei pareri scientifici necessari per l’attuazione della PCP.
3. Il presente regolamento lascia impregiudicati gli obblighi previsti dalla direttiva 95/46/CE, dal
Art. 2. Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) «settore della pesca»: le attività legate alla pesca commerciale, alla pesca ricreativa, all’acquacoltura e all’industria di trasformazione dei prodotti della pesca;
b) «acquacoltura»: l’allevamento o la coltura di organismi acquatici che comporta l’impiego di tecniche finalizzate ad aumentare, al di là delle capacità naturali dell’ambiente, la produzione degli organismi in questione; questi rimangono di proprietà di una persona fisica o giuridica durante tutta la fase di allevamento o di coltura, compresa la raccolta;
c) «pesca ricreativa»: le attività di pesca non commerciale che sfruttano le risorse acquatiche vive per fini ricreativi o sportivi;
d) «regioni marine»: le zone geografiche indicate nell’allegato I della
e) «dati primari»: i dati riferiti a singole navi, persone fisiche o giuridiche o singoli campioni;
f) «metadati»: i dati che forniscono informazioni qualitative e quantitative sui dati primari raccolti;
g) «dati dettagliati»: i dati fondati sui dati primari, in una forma che non consente di identificare direttamente o indirettamente le singole persone fisiche o giuridiche;
h) «dati aggregati»: i dati ottenuti sintetizzando i dati primari o dettagliati per fini analitici particolari;
i) «utilizzatori finali»: gli organismi aventi un interesse di ricerca o di gestione nell’analisi scientifica dei dati relativi al settore della pesca;
j) «campionamento basato sulla flotta e sulle tipologie di pesca»: la raccolta di dati biologici, tecnici e socioeconomici sulla base di tipi di pesca regionale e segmenti della flotta concordati;
k) «peschereccio comunitario»: un peschereccio ai sensi dell’articolo 3, lettera d), del
CAPO II
RACCOLTA, GESTIONE ED USO DEI DATI NEL QUADRO DEI
PROGRAMMI PLURIENNALI
SEZIONE 1
Programma comunitario e programmi nazionali
Art. 3. Programma comunitario
1. Un programma comunitario pluriennale per la raccolta, la gestione e l’uso dei dati biologici, tecnici, ambientali e socioeconomici concernenti:
a) la pesca commerciale praticata da pescherecci comunitari:
i) nelle acque comunitarie, compresa la pesca commerciale di anguilla e salmone nelle acque interne;
ii) al di fuori delle acque comunitarie;
b) la pesca ricreativa praticata nelle acque comunitarie, compresa la pesca ricreativa di anguilla e salmone nelle acque interne;
c) le attività di acquacoltura relative a specie marine, compresi anguille e salmoni, svolte negli Stati membri e nelle acque comunitarie;
d) le industrie di trasformazione dei prodotti della pesca; è definito secondo la procedura di cui all’articolo 27, paragrafo 2.
2. Il programma comunitario è stabilito per periodi di tre anni. Il primo periodo riguarda gli anni 2009 e 2010.
Art. 4. Programmi nazionali
1. Fatti salvi gli obblighi attuali in materia di raccolta dei dati in applicazione del diritto comunitario, gli Stati membri raccolgono dati primari di tipo biologico, tecnico, ambientale e socioeconomico nel quadro di un programma nazionale pluriennale (di seguito «programma nazionale») redatto conformemente al programma comunitario.
2. Il programma nazionale include, in particolare, i seguenti elementi previsti nella sezione 2:
a) programmi di campionamento pluriennali;
b) un regime di controllo in mare della pesca commerciale e ricreativa, ove necessario;
c) un regime per campagne di ricerca a mare;
d) un regime per la gestione e l’uso dei dati a fini di analisi scientifiche.
3. I programmi nazionali includono le procedure ed i metodi da utilizzare per la raccolta e l’analisi dei dati nonché per la stima della loro accuratezza e precisione.
4. Gli Stati membri sottopongono i propri programmi nazionali alla Commissione per approvazione. I programmi sono trasmessi per via elettronica entro la data, nel formato ed all’indirizzo che la Commissione stabilirà secondo la procedura di cui all’articolo 27, paragrafo 2.
5. I primi programmi nazionali includono le attività per gli anni 2009 e 2010.
Art. 5. Coordinamento e cooperazione
1. Gli Stati membri coordinano i propri programmi nazionali con quelli degli altri Stati membri nella stessa regione marina e si prodigano per coordinare il proprio operato con i paesi terzi che esercitano la sovranità o la giurisdizione su acque nella stessa regione marina. A tale scopo la Commissione può organizzare riunioni di coordinamento regionale al fine di assistere gli Stati membri nel coordinamento dei rispettivi programmi nazionali e nell’attuazione della raccolta, della gestione e dell’uso dei dati in una stessa regione.
2. Per tener conto di eventuali raccomandazioni formulate a livello regionale in sede di riunioni di coordinamento regionale, gli Stati membri presentano, se del caso, le modifiche da apportare ai propri programmi nazionali nel corso del periodo di programmazione. Tali modifiche sono inviate alla Commissione almeno due mesi prima dell’anno di attuazione.
3. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 27, paragrafo 2.
Art. 6. Valutazione e approvazione dei programmi nazionali
1. Il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) valuta:
a) la conformità dei programmi nazionali e di ogni modifica ivi apportata agli articoli 4 e 5; nonché
b) la rilevanza scientifica dei dati che saranno contemplati nei programmi nazionali per le finalità stabilite dall’articolo 1, paragrafo 1, e la qualità dei metodi e delle procedure proposti.
2. Se la valutazione dello CSTEP di cui al paragrafo 1 indica che un programma nazionale non è conforme agli articoli 4 e 5 o non garantisce l’interesse scientifico dei dati o la qualità dei metodi e delle procedure proposti, la Commissione ne informa senza indugio lo Stato membro interessato e propone le modifiche da apportare al programma. Lo Stato membro interessato presenta in seguito alla Commissione un programma nazionale riveduto.
3. La Commissione approva i programmi nazionali ed ogni modifica apportata conformemente all’articolo 5, paragrafo 2, sulla base della valutazione dello CSTEP e della valutazione dei costi effettuata dai propri servizi.
Art. 7. Valutazione e approvazione dei risultati dei programmi nazionali
1. Gli Stati membri trasmettono ogni anno alla Commissione una relazione sulla realizzazione dei rispettivi programmi nazionali.
I programmi sono trasmessi entro la data, nel formato ed all’indirizzo che la Commissione stabilirà secondo la procedura di cui all’articolo 27, paragrafo 2.
2. Lo CSTEP valuta:
a) l’esecuzione dei programmi nazionali approvati dalla Commissione conformemente all’articolo 6, paragrafo 3; e
b) la qualità dei dati raccolti dagli Stati membri.
3. La Commissione valuta l’attuazione dei programmi nazionali tenendo conto:
a) della valutazione dello CSTEP;
b) della consultazione delle organizzazioni regionali per la pesca pertinenti di cui la Comunità è parte contraente od osservatore, nonché degli organismi scientifici internazionali competenti; e
c) della valutazione dei costi effettuata dai suoi servizi.
Art. 8. Aiuto finanziario comunitario
1. L’aiuto finanziario comunitario ai programmi nazionali è attuato conformemente alle norme stabilite dal
2. I dati di base di cui all’articolo 9 del
3. L’aiuto finanziario comunitario per i programmi nazionali è concesso solo a condizione che le norme del presente regolamento siano pienamente rispettate.
4. Dopo aver concesso agli Stati membri interessati la possibilità di essere sentiti, la Commissione può sospendere e/o recuperare l’aiuto finanziario comunitario nei casi seguenti:
a) la valutazione di cui all’articolo 7 indica che l’esecuzione di un programma nazionale non è conforme al presente regolamento;
o
b) la consultazione di cui all’articolo 7, paragrafo 3, lettera b), indica che i dati non sono stati forniti dagli Stati membri conformemente all’articolo 16, paragrafo 4, e all’articolo 20, paragrafo 1; o [1]
c) il controllo della qualità dei dati e il trattamento dei dati non sono stati ottenuti conformemente all’articolo 14, paragrafo 2, e all’articolo 17.
5. Fatto salvo il paragrafo 3, dopo aver concesso agli Stati membri interessati la possibilità di essere sentiti, la Commissione può anche ridurre l’aiuto finanziario comunitario nelle seguenti circostanze:
a) se un programma nazionale non è stato presentato alla Commissione entro la data stabilita conformemente all’articolo 4, paragrafo 4;
b) se una relazione non è stata presentata alla Commissione entro la data stabilita conformemente all’articolo 7, paragrafo 1;
c) se un utilizzatore finale ha presentato una richiesta ufficiale di dati e i dati in questione non gli sono stati forniti conformemente all’articolo 20, paragrafi 2 e 3, o il controllo della qualità e il trattamento di questi dati non erano in conformità dell’articolo 14, paragrafo 2, e dell’articolo 17.
6. La riduzione dell’aiuto finanziario comunitario di cui ai paragrafi 4 e 5 è proporzionata al grado di non conformità.
La riduzione dell’aiuto finanziario comunitario di cui al paragrafo 5 si applica progressivamente nel tempo e non è superiore al 25 % del costo annuale totale del programma nazionale.
7. Le modalità di applicazione della riduzione di cui al paragrafo 6 sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 27, paragrafo 2.
SEZIONE 2
Requisiti relativi al processo di raccolta dei dati
Art. 9. Programmi di campionamento
1. Gli Stati membri istituiscono programmi di campionamento nazionali pluriennali.
2. I programmi di campionamento nazionali pluriennali comprendono, in particolare:
a) un piano di campionamento dei dati biologici sulla scorta del campionamento basato sulla flotta e sulle tipologie di pesca, comprendente se del caso la pesca ricreativa;
b) un piano di campionamento dei dati relativi agli ecosistemi che consenta di valutare l’incidenza del settore della pesca sull’ecosistema marino e che contribuisca al controllo dello stato dell’ecosistema marino;
c) un piano di campionamento dei dati socioeconomici che consenta di valutare la situazione economica del settore della pesca, di analizzarne i risultati nel tempo e di effettuare un’analisi d’impatto delle misure applicate o proposte.
3. Nella misura del possibile, i protocolli e i metodi utilizzati per la definizione del programma di campionamento nazionale sono forniti dagli Stati membri e sono:
a) stabili nel tempo;
b) normalizzati nell’ambito delle regioni;
c) conformi ai requisiti qualitativi fissati dalle pertinenti organizzazioni regionali per la pesca di cui la Comunità è parte contraente od osservatore e dai competenti organismi scientifici internazionali.
4. L’accuratezza e la precisione dei dati raccolti formano oggetto di una valutazione sistematica, se del caso.
Art. 10. Accesso ai siti di campionamento
Gli Stati membri provvedono affinché, per svolgere le proprie funzioni, i responsabili del campionamento designati dall’organismo responsabile dell’attuazione del programma nazionale abbiano accesso:
a) a tutti i punti di sbarco, inclusi ove del caso i punti di trasbordo e di trasferimento verso l’acquacoltura;
b) ai registri navali e commerciali tenuti da organismi pubblici relativi alla raccolta di dati economici;
c) ai dati economici delle imprese commerciali collegate alla pesca.
Art. 11. Controllo in mare delle flotte di pesca commerciale e ricreativa
1. Ove necessario ai fini della raccolta di dati nell’ambito dei programmi nazionali, gli Stati membri elaborano e attuano il controllo in mare delle flotte di pesca commerciale e ricreativa.
2. I compiti del controllo in mare sono determinati dagli Stati membri.
3. I comandanti dei pescherecci comunitari accolgono a bordo i responsabili del campionamento che operano ai sensi del regime di controllo in mare, designati dall’organismo responsabile dell’attuazione del programma nazionale, e collaborano con essi affinché possano svolgere le proprie mansioni nel corso della loro permanenza a bordo.
4. I comandanti dei pescherecci comunitari possono rifiutare di accogliere i responsabili del campionamento che operano ai sensi del regime di controllo in mare solo per motivi evidenti di spazio insufficiente a bordo o per ragioni di sicurezza in conformità della legislazione nazionale. In tal caso, i dati sono raccolti mediante un programma di autocampionamento svolto dall’equipaggio del peschereccio comunitario ed elaborato e controllato dall’organismo responsabile dell’attuazione programma nazionale.
Art. 12. Campagne di ricerca a mare
1. Gli Stati membri svolgono campagne di ricerca a mare per valutare l’abbondanza e la distribuzione degli stock, indipendentemente dai dati provenienti dalla pesca commerciale, e per valutare l’impatto delle attività di pesca sull’ambiente.
2. L’elenco delle campagne di ricerca a mare ammesse a beneficiare dell’aiuto finanziario comunitario è adottato secondo la procedura di cui all’articolo 27, paragrafo 2.
CAPO III
PROCESSO DI GESTIONE DEI DATI
Art. 13. Conservazione dei dati
Gli Stati membri:
a) provvedono affinché i dati primari raccolti nell’ambito dei programmi nazionali siano conservati in condizioni di sicurezza in banche dati informatiche e adottano tutte le misure necessarie per garantire il trattamento riservato di tali dati;
b) provvedono affinché i metadati relativi ai dati socioeconomici primari raccolti nell’ambito dei programmi nazionali siano conservati in modo sicuro in banche dati informatiche;
c) adottano tutte le misure tecniche necessarie per proteggere i dati suddetti contro ogni distruzione accidentale o illecita e ogni perdita accidentale, deterioramento, diffusione o consultazione non autorizzata.
Art. 14. Controllo della qualità dei dati e convalida
1. Gli Stati membri sono responsabili della qualità e della completezza dei dati primari raccolti nell’ambito dei programmi nazionali, nonché dei dati dettagliati e aggregati da questi ottenuti che sono trasmessi agli utilizzatori finali.
2. Gli Stati membri garantiscono che:
a) i dati primari raccolti nell’ambito dei programmi nazionali siano debitamente verificati mediante adeguate procedure di controllo della qualità;
b) i dati dettagliati e aggregati ottenuti dai dati primari raccolti nell’ambito dei programmi nazionali siano convalidati prima della loro trasmissione agli utilizzatori finali;
c) le procedure di garanzia della qualità applicate ai dati primari, dettagliati e aggregati di cui alle lettere a) e b) siano elaborate conformemente alle procedure adottate dagli organismi scientifici internazionali, dalle organizzazioni regionali per la pesca e dallo CSTEP.
CAPO IV
UTILIZZO DEI DATI RACCOLTI NELL’AMBITO DELLA PCP
Art. 15. Dati interessati
1. Il presente capo si applica a tutti i dati raccolti:
a) in applicazione dei regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 788/96, (CE) n. 2091/98, (CE) n. 104/2000, (CE) n. 2347/2002, (CE) n. 1954/2003, (CE) n. 2244/2003, (CE) n. 26/2004, (CE) n. 812/2004, (CE) n. 1921/2006, (CE) n. 1966/2006 e (CE) n. 1100/2007;
b) in applicazione del presente regolamento:
i) i dati relativi all’attività dei pescherecci sulla base delle informazioni ottenute dal controllo via satellite e da altri sistemi di controllo nel formato richiesto;
ii) i dati che consentono una stima affidabile del volume totale delle catture per stock da parte di determinati tipi di pesca regionali e segmenti della flotta, per zona geografica e per periodo di tempo, compresi i rigetti in mare e, se del caso, i dati relativi alle catture della pesca ricreativa;
iii) tutti i dati biologici necessari per valutare lo stato degli stock sfruttati;
iv) i dati relativi agli ecosistemi necessari per valutare l’impatto delle attività di pesca sull’ecosistema marino;
v) i dati socioeconomici del settore della pesca.
2. Gli Stati membri evitano duplicazioni nella raccolta dei dati di cui al paragrafo 1.
Art. 16. Accesso ai dati primari e loro trasmissione
1. Ai fini della verifica dell’esistenza dei dati primari raccolti in conformità dell’articolo 4, paragrafo 1, diversi dai dati socioeconomici, gli Stati membri provvedono affinché la Commissione abbia accesso alle banche dati informatiche nazionali di cui all’articolo 13, lettera a).
2. Ai fini della verifica dei dati socioeconomici raccolti in conformità dell’articolo 4, paragrafo 1, gli Stati membri provvedono affinché la Commissione abbia accesso alle banche dati informatiche nazionali di cui all’articolo 13, lettera b).
3. Gli Stati membri concludono accordi con la Commissione per garantirle l’accesso efficace e libero alle loro banche dati informatiche nazionali di cui ai paragrafi 1 e 2, fatti salvi gli obblighi stabiliti dalle altre norme comunitarie.
4. Gli Stati membri provvedono affinché i dati primari raccolti nell’ambito delle campagne di ricerca a mare siano trasmessi alle organizzazioni scientifiche internazionali e agli organismi scientifici appropriati nell’ambito delle organizzazioni regionali per la pesca conformemente agli obblighi internazionali della Comunità e degli Stati membri.
Art. 17. Elaborazione dei dati primari
1. Gli Stati membri trasformano i dati primari in serie di dati dettagliati o aggregati conformemente:
a) alle norme internazionali pertinenti, ove esistenti;
b) ai protocolli firmati a livello regionale o internazionale, ove esistenti.
2. Gli Stati membri forniscono agli utilizzatori finali e alla Commissione, se necessario, una descrizione dei metodi applicati per il trattamento dei dati richiesti e le proprietà statistiche dei metodi stessi.
Art. 18. Presentazione dei dati dettagliati e aggregati
1. Gli Stati membri mettono a disposizione degli utilizzatori finali dati dettagliati e aggregati a sostegno dell’analisi scientifica:
a) perché servano da base alla formulazione di pareri sulla gestione della pesca, anche ai consigli consultivi regionali;
b) ai fini di un dibattito pubblico e di una partecipazione delle parti interessate all’elaborazione delle politiche;
c) in vista della pubblicazione nel settore scientifico.
2. Se necessario, per garantire l’anonimato gli Stati membri possono rifiutare di fornire dati relativi all’attività dei pescherecci sulla base delle informazioni ottenute dal controllo via satellite agli utilizzatori finali ai fini di cui al paragrafo 1, lettera b).
Art. 19. Trasmissione dei dati dettagliati e aggregati
Gli Stati membri trasmettono i dati dettagliati e aggregati in un formato elettronico che ne garantisca la protezione.
Art. 20. Procedura di trasmissione dei dati dettagliati e aggregati
1. Gli Stati membri provvedono affinché i pertinenti dati dettagliati e aggregati da inviare su base regolare siano trasmessi tempestivamente alle pertinenti organizzazioni regionali per la pesca di cui la Comunità è parte contraente od osservatore e ai competenti organismi scientifici internazionali, conformemente agli obblighi internazionali della Comunità e degli Stati membri.
2. Laddove i dati dettagliati e aggregati siano chiesti a fini di analisi scientifica specifica, gli Stati membri provvedono a che essi siano comunicati agli utilizzatori finali:
a) al fine di cui all’articolo 18, paragrafo 1, lettera a), entro un mese dal ricevimento della relativa richiesta;
b) al fine di cui all’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), entro due mesi dal ricevimento della relativa richiesta.
3. Laddove i dati dettagliati e aggregati siano chiesti a fini di pubblicazione nel settore scientifico di cui all’articolo 18, paragrafo 1, lettera c), gli Stati membri:
a) possono, per proteggere gli interessi professionali degli addetti alla raccolta dei dati, rifiutarne la trasmissione agli utilizzatori finali per un periodo di tre anni successivo alla data in cui sono stati raccolti. Gli Stati membri informano gli utilizzatori finali e la Commissione in merito a tali decisioni. In casi debitamente giustificati, la Commissione può autorizzare una proroga del suddetto periodo;
b) qualora sia già scaduto il termine di tre anni, assicurano che i dati siano comunicati agli utilizzatori finali entro due mesi dal ricevimento della relativa richiesta.
4. Gli Stati membri possono rifiutare di trasmettere i pertinenti dati dettagliati e aggregati unicamente:
a) se esiste un rischio di identificazione di persone fisiche e/o giuridiche; in tal caso per rispondere alle esigenze dell’utilizzatore finale lo Stato membro può proporre soluzioni alternative che garantiscano l’anonimato degli interessati;
b) nei casi di cui all’articolo 22, paragrafo 3;
c) se gli stessi dati sono già disponibili in altra forma o formato facilmente accessibile per gli utilizzatori finali.
5. Nei casi in cui i dati richiesti da utilizzatori finali diversi dalle pertinenti organizzazioni regionali per la pesca di cui la Comunità è parte contraente od osservatore e dai competenti organismi scientifici internazionali differiscano da quelli già comunicati a dette organizzazioni e a detti organismi, gli Stati membri possono fatturare ai suddetti utilizzatori finali le spese reali di estrazione dei dati e, se del caso, le spese di aggregazione dei dati prima della trasmissione.
Art. 21. Riesame del rifiuto di fornire i dati
1. Se uno Stato membro rifiuta di fornire dati ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 3, lettera a), l’utilizzatore finale può chiedere alla Commissione di riesaminare il rifiuto. Qualora ritenga che il rifiuto non sia debitamente giustificato, la Commissione può chiedere allo Stato membro di fornire i dati all’utilizzatore finale entro un mese.
2. Se lo Stato membro non trasmette i dati in questione entro il termine di cui al paragrafo 1, si applica l’articolo 8, paragrafi 5 e 6.
Art. 22. Obblighi degli utilizzatori finali
1. Gli utilizzatori finali sono tenuti a:
a) utilizzare i dati unicamente per i fini indicati nella loro domanda conformemente all’articolo 18;
b) indicare chiaramente le fonti dei dati;
c) essere responsabili dell’uso corretto e appropriato dei dati in relazione all’etica scientifica;
d) informare la Commissione e gli Stati membri interessati in merito ad ogni presunto problema relativo ai dati;
e) fornire agli Stati membri interessati e alla Commissione informazioni relative ai risultati dell’uso dei dati;
f) non inoltrare a terzi i dati richiesti senza l’assenso dello Stato membro interessato;
g) non vendere i dati a terzi.
2. Gli Stati membri informano la Commissione di qualsiasi inosservanza da parte degli utilizzatori finali.
3. Quando un utilizzatore finale non assolve uno degli obblighi di cui al paragrafo 1, la Commissione può autorizzare lo Stato membro interessato a limitare l’accesso ai dati di tale utilizzatore finale o a negarglielo.
CAPO V
SOSTEGNO ALLA CONSULENZA SCIENTIFICA
Art. 23. Partecipazione alle riunioni degli organismi internazionali
Gli Stati membri provvedono affinché i propri esperti nazionali partecipino alle riunioni pertinenti delle organizzazioni regionali per la pesca di cui la Comunità è parte contraente od osservatore e degli organismi scientifici internazionali.
Art. 24. Coordinamento e cooperazione
1. Gli Stati membri e la Commissione coordinano gli sforzi e collaborano al fine di migliorare ulteriormente l’attendibilità dei pareri scientifici, la qualità dei programmi di lavoro e i metodi di lavoro delle organizzazioni regionali per la pesca di cui la Comunità è parte contraente od osservatore e degli organismi scientifici internazionali.
2. Tale coordinamento e tale collaborazione non ostacolano un dibattito scientifico aperto e sono volti a promuovere la formulazione di un parere scientifico imparziale.
CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 25. Misure di attuazione
Le misure necessarie per l’attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 27, paragrafo 2.
Art. 26. Controllo
La Commissione, in associazione con lo CSTEP, controlla l’andamento dei programmi nazionali nell’ambito del comitato per il settore della pesca e dell’acquacoltura istituito dall’articolo 30 del
Art. 27. Comitato
1. La Commissione è assistita dal comitato.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della
3. Il periodo di cui all’articolo 4, paragrafo 3, della
Art. 28. Abrogazione
1. Il
2. I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato del presente regolamento.
Art. 29. Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
ALLEGATO
Tavola di concordanza
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Art. 1 |
Art. 1 |
Art. 2 |
Art. 2 |
Art. 3 |
Articoli 3, 4, 5 |
Art. 4 |
Art. 15 |
Art. 5 |
Articoli 3, 25 |
Art. 6 |
Articoli 4, 8 |
Art. 7 |
Articoli 13, 18 |
Art. 8 |
Articoli 25, 26 |
Art. 9 |
Art. 27 |
Art. 10 |
Art. 26 |
Art. 11 |
Art. 29 |
[1] Lettera così rettificata in G.U.U.E. 16 aprile 2010, n. L 96.