Settore: | Normativa europea |
Materia: | 12. pesca |
Capitolo: | 12.2 politica comune della pesca |
Data: | 04/11/1985 |
Numero: | 3117 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. 1. E' concessa un'indennità compensativa per le sardine della specie Sardina pilchardus dell'Atlantico prodotte nella Comunità nella sua composizione anteriore al 1° gennaio 1986: |
Art. 3. 1. E' concessa un'indennità compensativa per le sardine della specie Sardina pilchardus del Mediterraneo prodotte nella Comunità nella sua composizione anteriore al 1° gennaio 1986: |
Art. 4. Le modalità d'applicazione del presente regolamento sono adottate conformemente alla procedura di cui all'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 3796/81. |
Art. 5. Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1986, con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione della Spagna e del Portogallo. |
§ 12.2.178 - Regolamento 4 novembre 1985, n. 3117. [1]
Regolamento (CEE) n. 3117/85 del Consiglio che stabilisce le norme generali relative alla concessione di indennità compensative per le sardine della specie Sardina pilchardus [2].
(G.U.C.E. 9 novembre 1985, n. L 297).
Il presente regolamento stabilisce le norme generali relative alla concessione, durante il periodo previsto nell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo per effettuare il ravvicinamento dei prezzi delle sardine della specie Sardina pilchardus di indennità compensative per i produttori di sardine della specie Sardina pilchardus della Comunità nella sua composizione anteriore al 1° gennaio 1986.
1. E' concessa un'indennità compensativa per le sardine della specie Sardina pilchardus dell'Atlantico prodotte nella Comunità nella sua composizione anteriore al 1° gennaio 1986:
- che siano delle qualità E ed A definite nel regolamento (CEE) n. 103/76 [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3166/82 [2],
- che siano state messe in vendita per il consumo umano, entro il limite di 2 000 tonnellate all'anno, dalle organizzazioni di produttori ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3796/81 [3], a prezzi almeno uguali al prezzo di ritiro comunitario definito all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento precitato, ma inferiori ad un prezzo minimo garantito, e
- che siano destinate alla trasformazione [4].
2. L'indennità è concessa alle organizzazioni di produttori a condizione che esse:
- siano state costituite e riconosciute conformemente al regolamento (CEE) n. 3796/81, prima dell'adesione,
- abbiano applicato, per i due anni che precedono la data dell'adesione, i prezzi di ritiro per le sardine della specie Sardina pilchardus, alle condizioni di cui all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 3796/81 [5].
3. Il prezzo minimo garantito di cui al paragrafo 1 è uguale al prezzo di ritiro vigente nell'ultimo anno precedente l'adesione, corretto conformemente all'eventuale adattamento applicabile al prezzo d'orientamento per la campagna successiva.
4. L'importo dell'indennità è uguale alla differenza tra il prezzo di vendita riscosso dal produttore ed il prezzo minimo garantito.
5. La compensazione finanziaria di cui all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 3796/81 è calcolata sulla base del prezzo minimo garantito, definito al paragrafo 3.
1. E' concessa un'indennità compensativa per le sardine della specie Sardina pilchardus del Mediterraneo prodotte nella Comunità nella sua composizione anteriore al 1° gennaio 1986:
- che siano delle dimensioni 3 e 4 e delle qualità E ed A, definite nel regolamento (CEE) n. 103/76;
- che siano state vendute ed effettivamente consegnate entro un limite di 43 000 tonnellate all'anno, per essere trasformate in conserve di cui alla voce 16.04 della tariffa doganale comune oppure in prodotti salati, presentati in imballaggi ermeticamente chiusi, e
- il cui prezzo di vendita nella prima fase di commercializzazione sia almeno uguale al prezzo di ritiro comunitario. Questo prezzo è maggiorato, per ogni categoria dei prodotti considerati, almeno della differenza tra i prezzi di ritiro delle sardine della specie Sardina pilchardus dell'Atlantico e del Mediterraneo applicabili nella Comunità nella sua composizione anteriore al 1° gennaio 1986 [6].
2. I quantitativi che possono beneficiare dell'indennità sono determinati, per ogni organizzazione di produttori o per ogni produttore, sulla base delle quantità consegnate nel periodo 1982-1984 per le operazioni di trasformazione di cui al paragrafo 1.
3. L'importo dell'indennità è uguale alla differenza tra il prezzo di ritiro delle sardine della specie Sardina pilchardus dell'Atlantico della dimensione considerata, applicabile nella Comunità nella sua composizione anteriore al 1o gennaio 1986, ed il prezzo di ritiro delle sardine della specie Sardina pilchardus dell'Atlantico di dimensione 2, applicabile nei nuovi stati membri [7].
4. L'indennità è versata ai trasformatori.
5. Il premio di cui all'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 3796/81 non è cumulabile con l'indennità di cui al presente articolo.
Le modalità d'applicazione del presente regolamento sono adottate conformemente alla procedura di cui all'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 3796/81.
Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1986, con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione della Spagna e del Portogallo.
Esso è applicabile a decorrere dal 1° marzo 1986.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.
[1] Abrogato dall'art. 1 del
[2] Titolo così modificato dall'art. 1 del
[3] Articolo così modificato dall'art. 1 del
[4] Paragrafo così modificato dall'art. 1 del
[5] Paragrafo così modificato dall'art. 1 del
[6] Paragrafo così modificato dall'art. 1 del
[7] Paragrafo così modificato dall'art. 1 del