Settore: | Normativa europea |
Materia: | 12. pesca |
Capitolo: | 12.2 politica comune della pesca |
Data: | 28/11/1991 |
Numero: | 3499 |
Sommario |
Art. 1. Una partecipazione finanziaria della Comunità può essere prevista, a condizioni che spetta alla Commissione definire, per studi e progetti pilota nel quadro della graduale instaurazione di un [...] |
Art. 2. Gli studi e i progetti pilota di cui all'articolo 1 riguardano in particolare i settori prioritari seguenti: |
Art. 3. La Commissione decide gli studi e progetti pilota di cui all'articolo 1, previa consultazione del comitato permanente per le strutture della pesca. |
Art. 4. Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. |
§ 12.2.32 - Regolamento 28 novembre 1991, n. 3499. [1]
Regolamento (CEE) n. 3499/91 del Consiglio relativo ad un inquadramento comunitario per studi e progetti pilota riguardanti la conservazione e la gestione delle risorse della pesca nel Mediterraneo.
(G.U.C.E. 3 dicembre 1991, n. L 331).
Una partecipazione finanziaria della Comunità può essere prevista, a condizioni che spetta alla Commissione definire, per studi e progetti pilota nel quadro della graduale instaurazione di un regime comune di conservazione e di gestione delle risorse della pesca nel Mediterraneo.
Gli studi e i progetti pilota di cui all'articolo 1 riguardano in particolare i settori prioritari seguenti:
- strutture dei tipi di pesca tradizionali;
- sviluppo dei tipi di pesca specializzata, quali la pesca delle spugne, dei coralli, dei ricci di mare e delle alghe;
- controllo delle attività di pesca;
- sviluppo di una rete statistica;
- coordinamento della ricerca e dello sfruttamento di dati scientifici.
La Commissione decide gli studi e progetti pilota di cui all'articolo 1, previa consultazione del comitato permanente per le strutture della pesca.
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
[1] Abrogato dall'art. 1 del