§ 2.1.80 - L.R. 2 settembre 1992, n. 43.
Istituzione dell'Ufficio di Statistica della Regione Toscana.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 amministrazione regionale, ordinamento degli uffici
Data:02/09/1992
Numero:43


Sommario
Art. 1.  Oggetto.
Art. 2.  Servizio Statistica.
Art. 3.  Compiti del Servizio Statistica.
Art. 4.  Organizzazione dell'attività statistica della Regione Toscana.
Art. 5.  Personale dell'Ufficio di Statistica.
Art. 6.  Programma Statistico Regionale.
Art. 7.  Rapporti con altri Enti.
Art. 8.  Esecuzione delle rilevazioni statistiche.
Art. 9.  Diffusione dei dati statistici.
Art. 10.  Segreto d'ufficio.
Art. 11.  Disposizioni per la tutela del segreto statistico.
Art. 12.  Accesso ai dati statistici.
Art. 13.  Obblighi di soggetti terzi.
Art. 14.  Norme finanziarie.


§ 2.1.80 - L.R. 2 settembre 1992, n. 43. [1]

Istituzione dell'Ufficio di Statistica della Regione Toscana.

(B.U. 11 settembre 1992, n. 52).

 

Art. 1. Oggetto.

     1. La presente legge disciplina, in conformità con il D. Lgs. 6 settembre 1989, n. 322, le attività di rilevazione, elaborazione, analisi e diffusione dei dati statistici svolte dalla Regione Toscana e, per le materie oggetto di delega, dagli enti delegati.

 

     Art. 2. Servizio Statistica.

     1. Le funzioni di ufficio di statistica della Regione, previste dall'art. 5, comma 1, del D. Lgs. n. 322/1989 sono svolte unicamente dal Servizio Statistica di cui al n. 42 della tabella allegato 1 della L.R. 6 settembre 1973, n. 55, come modificata e integrata e come risultante ai sensi dell'art. 5, comma 2, della L.R. 26 agosto 1987, n. 48.

     2. La declaratoria di funzioni del predetto servizio è sostituita dalla seguente:

     Attività di rilevazione, elaborazione e archiviazione dei dati statistici regionali nell'ambito dei Programmi Statistici nazionale e regionale.

     Attività di coordinamento tecnico in materia di standard e metodologie delle rilevazioni statistiche. Studi e ricerche: pubblicazione e diffusione delle informazioni statistiche.

     Rapporto con gli altri soggetti del Sistema Statistico Nazionale. Predisposizione del Programma Statistico Regionale. Partecipazione alla definizione e allo sviluppo del sistema informativo regionale.

 

     Art. 3. Compiti del Servizio Statistica.

     1. Il Servizio Statistica cura tutti gli adempimenti previsti dal D. Lgs. n. 322/1989 e dalla presente legge, nonché tutti i rapporti con gli altri soggetti del Sistema Statistico Nazionale.

     2. Il Servizio Statistica provvede al coordinamento tecnico delle rilevazioni di competenza della Regione, ed è responsabile della correttezza metodologica di ogni rilevazione e raccolta dati nonché della imparzialità e completezza delle informazioni statistiche prodotte dalla Regione.

     3. Il Servizio Statistica provvede in particolare:

     a) agli adempimenti statistici di cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 322/1989;

     b) agli adempimenti di natura statistica nell'ambito delle competenze della Regione e segnatamente:

     - predisposizione del Programma Statistico Regionale, annuale e pluriennale;

     - predisposizione delle nomenclature e metodologie di base per la classificazione e la rilevazione dei fenomeni di carattere demografico, economico e sociale secondo le intese stabilite con l'Istat;

     - approfondimenti e studi sui risultati delle rilevazioni previste nei programmi Statistici Nazionale e Regionale anche in collaborazione con l'IRPET e con le Università toscane;

     - pubblicazione e diffusione delle informazioni statistiche prodotte dalla Regione;

     - partecipazione alla definizione e allo sviluppo del Sistema informativo regionale e dei vari Osservatori regionali;

     - collaborazione con le competenti strutture dell'Amministrazione Regionale per le attività di formazione e qualificazione professionale per gli addetti alle attività statistiche;

     - promozione di studi e ricerche in materia statistica.

     4. Il Servizio Statistica elabora il Programma statistico regionale di cui al successivo art. 6 e redige nello stesso tempo un rapporto sull'attività svolta nell'anno precedente. Questo è inviato al Consiglio Regionale, alla Giunta e all'Istat entro il 31 marzo di ogni anno.

 

     Art. 4. Organizzazione dell'attività statistica della Regione Toscana.

     1. Il Servizio Statistica svolge le funzioni di cui al 1° comma dell'art. 2 anche avvalendosi delle altre strutture organizzative della Regione Toscana.

     2. A tal fine, la Giunta regionale provvede a individuare presso i dipartimenti e uffici della struttura operativa regionale le articolazioni organizzative che costituiscono i referenti statistici, nei confronti dei quali il Servizio Statistica esercita funzioni di coordinamento tecnico per gli aspetti disciplinati dalla presente legge.

     3. Il coordinamento tecnico, nell'ambito delle procedure definite dal Servizio Statistica riguarda:

     - lo svolgimento delle attività connesse con i programmi statistici regionale e nazionale;

     - l'adozione delle nomenclature e metodologie di base predisposte dal Servizio Statistica, secondo le intese stabilite con l'Istat.

     4. I compiti dei referenti statistici e i rapporti fra l'ufficio di statistica, i referenti statistici e i dipartimenti e uffici sono specificati con successivo atto della Giunta Regionale.

 

     Art. 5. Personale dell'Ufficio di Statistica.

     1. Gli addetti statistici del Servizio Statistica sono preferibilmente scelti tra i laureati e i diplomati in scienze statistiche, economiche ed affini.

 

     Art. 6. Programma Statistico Regionale.

     1. Nel Programma Statistico Regionale sono stabilite le rilevazioni statistiche di interesse regionale, i relativi obiettivi, nonché le metodologie e le modalità attuative.

     2. Il Programma Statistico Regionale è predisposto dal Servizio Statistica in collaborazione con i dipartimenti e uffici della struttura operativa regionale e in particolare con le strutture per le quali la legge contempla lo svolgimento di attività statistiche, tenuto conto degli obiettivi e delle azioni previste dal Programma Regionale di sviluppo.

     3. Per quanto concerne le esigenze informative degli organi consiliari il programma statistico regionale è predisposto con la collaborazione della struttura statistica del Consiglio Regionale.

     4. Il Programma ha durata triennale e viene aggiornato annualmente. L'approvazione del Programma e dei suoi aggiornamenti è effettuata con deliberazione del Consiglio Regionale su proposta della Giunta Regionale.

     5. La Giunta Regionale, mediante il Servizio Statistica, comunica all'Istat le rilevazioni statistiche di interesse regionale, ai fini dell'inserimento nel programma statistico nazionale, predisposto ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 6-9-1989, n. 322.

 

     Art. 7. Rapporti con altri Enti.

     1. La Regione promuove opportune intese con gli Enti Locali e gli altri soggetti del Sistema Statistico Nazionale per realizzare il coordinamento delle rilevazioni di interesse regionale.

     2. La collaborazione ed il coordinamento fra Regione ed Enti Locali sono realizzati in conformità con la legislazione vigente, con particolare riferimento agli strumenti di cui agli articoli 24 e 27 della legge 8 giugno 1990 n. 142.

 

     Art. 8. Esecuzione delle rilevazioni statistiche.

     1. L'esecuzione delle rilevazioni statistiche viene di norma effettuata direttamente dal Servizio Statistica o dai dipartimenti e uffici della struttura operativa regionale e, per quanto di competenza, dagli enti delegati, ferme restando le funzioni di coordinamento tecnico del Servizio Statistica, di cui all'art.. 4, comma 3, della presente legge.

     2. I dipartimenti e uffici di cui al primo comma sono comunque tenuti, ai fini delle rilevazioni previste dai programmi statistici nazionale e regionale, a fornire i dati in loro possesso che siano richiesi dal Servizio Statistica.

     3. Il Servizio Statistica può inoltre avvalersi, per le rilevazioni statistiche di interesse regionale, anche di altri uffici di statistica facenti parte del Servizio Statistico Nazionale, previa intesa fra le amministrazioni interessate.

     4. L'affidamento totale da parte della Regione di singole rilevazioni statistiche ad organizzazioni esterne potrà avere luogo solo in casi del tutto eccezionali e nella oggettiva impossibilità, da parte dell'ufficio di statistica, di provvedere nei dovuti tempi alla rilevazione richiesta ovvero in considerazione dell'assoluta specialità dell'oggetto. I prodotti di queste rilevazioni non possono essere diffusi come dati statistici ufficiali.

 

     Art. 9. Diffusione dei dati statistici.

     1. I prodotti statistici ufficiali del Servizio Statistica della Regione costituiscono patrimonio conoscitivo della Regione e principale fonte informativa della stessa.

     2. La diffusione dei prodotti delle rilevazioni statistiche previste dai programmi statistici nazionale e regionale è subordinata alla validazione da parte del responsabile del Servizio Statistica, che ne accerta preventivamente l'attendibilità. In mancanza di tale validazione i prodotti stessi non possono essere diffusi all'esterno come dati statistici ufficiali.

     3. I prodotti statistici delle rilevazioni comprese nel programma statistico nazionale sono pubblicati, dopo il loro invio all'Istat, con la dizione SISTEMA STATISTICO NAZIONALE, Regione Toscana, Servizio Statistica.

 

     Art. 10. Segreto d'ufficio.

     1. Al personale addetto ai compiti in materia statistica previsti dalla legge si applicano le disposizioni sul segreto di ufficio di cui all'art. 28 della legge 7-8-1990 n. 241.

 

     Art. 11. Disposizioni per la tutela del segreto statistico.

     1. I dati raccolti nell'ambito di rilevazioni statistiche comprese nei programmi statistici regionale e nazionale possono essere divulgati nei limiti e per le finalità di cui all'art. 9 del D. Lgs. n. 322/1989.

 

     Art. 12. Accesso ai dati statistici.

     1. I dati elaborati nell'ambito delle rilevazioni statistiche comprese nei programmi statistici regionale e nazionale sono patrimonio della collettività.

     2. Il Servizio Statistica organizza la propria attività in modo da consentire l'accesso a tali dati per fini di studio e di ricerca a coloro che ne fanno richiesta, salvo quanto disposto al precedente art. 11.

     3. Enti od organismi pubblici, persone giuridiche, società, associazioni e singoli cittadini hanno il diritto di accedere ai dati di cui al comma 1 facendone richiesta al Servizio Statistica.

     4. I dati, se non immediatamente disponibili, vengono consegnati ai richiedenti nel tempo strettamente necessario per la riproduzione, previo rimborso della spesa nella misura stabilita dalla Giunta Regionale, tenuto conto dei criteri indicati dall'Istat.

     5. Il Servizio Statistica provvede a trasmettere periodicamente i dati da questo elaborati secondo quanto previsto nel programma statistico regionale alle strutture operative regionali, al Consiglio Regionale, agli enti ed aziende regionali ed agli enti delegati.

     6. E' garantito ai Consiglieri regionali il diritto di accesso ai dati statistici elaborati in possesso del Servizio Statistica.

 

     Art. 13. Obblighi di soggetti terzi.

     1. Per le statistiche comprese nel programma statistico regionale ed aventi per oggetto di indagine settori per i quali sono previsti finanziamenti regionali, la Regione può prevedere la sospensione dei finanziamenti nei confronti dei soggetti pubblici e privati che risultino inadempienti rispetto alle rilevazioni suddette.

 

     Art. 14. Norme finanziarie.

     1. Agli interventi finanziari derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte, per l'anno 1992, con i fondi riservati rispettivamente dai capitoli 1020 e 1030 del Bilancio 1992.

     2. Al Bilancio di previsione 1992 sono apportate, per analoghi importi di competenza e cassa, le seguenti variazioni:

     (Omissis).

     3. Per gli esercizi successivi si farà fronte con legge di bilancio.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 45 della L.R. 5 ottobre 2009, n. 54.