§ 13.2.20 - Regolamento 17 febbraio 1997, n. 322.
Regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie.


Settore:Normativa europea
Materia:13. scienza, informazione, istruzione e cultura
Capitolo:13.2 diffusione dell'informazione
Data:17/02/1997
Numero:322


Sommario
Art. 1.      Il presente regolamento ha per obiettivo di stabilire un quadro normativo allo scopo di organizzare in modo sistematico e programmato la produzione di statistiche comunitarie in previsione della [...]
Art. 2.      Ai fini del presente regolamento, si intende per
Art. 3.      1. Secondo le pertinenti disposizioni del trattato, il Consiglio adotta il programma statistico comunitario che definisce gli orientamenti, i principali settori e gli obiettivi delle azioni [...]
Art. 4.      La Commissione correda le sue iniziative concernenti le azioni statistiche particolari di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettere a) e b), delle seguenti indicazioni
Art. 5.      Gli atti adottati dal Consiglio o dalla Commissione nei casi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettere a) e b), devono definire gli elementi necessari per ottenere il livello di qualità e [...]
Art. 6.      Un'azione statistica particolare può essere decisa dalla Commissione a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera b) laddove ricorrano i seguenti presupposti
Art. 7.      Quando le statistiche comunitarie sono il risultato di un accordo tra le autorità nazionali e l'autorità comunitaria, a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera c), non ne deriva alcun [...]
Art. 8.      La realizzazione delle azioni statistiche particolari è affidata alle autorità nazionali salvo disposizione contraria di un atto giuridico del Consiglio. Qualora le autorità nazionali non [...]
Art. 9.      Al fine di garantire la coerenza necessaria nella produzione di statistiche in funzione delle rispettive necessità di informazione, la Commissione coopera strettamente con l'Istituto monetario [...]
Art. 10.      Al fine di garantire la miglior qualità possibile sia dal punto di vista deontologico che da quello professionale, le statistiche comunitarie si ispirano ai principi di imparzialità, [...]
Art. 11.      1. Per diffusione si intende l'attività di rendere accessibili agli utenti le statistiche comunitarie
Art. 12.      I risultati delle statistiche a livello comunitario sono diffusi secondo una periodicità identica a quella della trasmissione all'autorità comunitaria dei risultati disponibili a livello [...]
Art. 13.      1. I dati utilizzati dalle autorità nazionali e dall'autorità comunitaria per la produzione di statistiche comunitarie sono considerati riservati quando permettono l'identificazione, diretta o [...]
Art. 14.      La trasmissione tra autorità nazionali e tra le autorità nazionali e l'autorità comunitaria di dati riservati che non permettono un'identificazione diretta può aver luogo nella misura in cui [...]
Art. 15.      I dati riservati ottenuti esclusivamente per la produzione di statistiche comunitarie sono utilizzati dalle autorità nazionali e dall'autorità comunitaria esclusivamente a fini statistici a meno [...]
Art. 16.      1. Al fine di ridurre l'onere che grava sui rispondenti, fatto salvo il paragrafo 2, le autorità nazionali e l'autorità comunitaria hanno accesso alle fonti di dati amministrativi, ciascuna [...]
Art. 17.      1. L'accesso per fini scientifici ai dati riservati ottenuti per le statistiche comunitarie può essere autorizzato dall'autorità nazionale responsabile della produzione di tali dati se è [...]
Art. 18.      1. Per la protezione fisica o logica dai dati riservati e per evitare rischi di divulgazione illecita e di uso non statistico al momento della diffusione delle statistiche comunitarie, sono [...]
Art. 19. 
Art. 20.      1. Per l'adozione delle misure necessarie per l'attuazione del capitolo V, in particolare quelle volte a garantire che tutte le autorità nazionali e l'autorità comunitaria applichino gli stessi [...]
Art. 21.      1. Il presente regolamento, lascia impregiudicata la direttiva 95/46/CE
Art. 22.      Le statistiche prodotte in base ad atti giuridici comunitari vigenti sono considerate statistiche comunitarie indipendentemente dalle procedure decisionali cui sono soggette
Art. 23.      Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee


§ 13.2.20 - Regolamento 17 febbraio 1997, n. 322. [1]

Regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie.

(G.U.C.E. 22 febbraio 1997, n. L 52).

 

CAPITOLO I

Disposizioni generali

 

Art. 1.

     Il presente regolamento ha per obiettivo di stabilire un quadro normativo allo scopo di organizzare in modo sistematico e programmato la produzione di statistiche comunitarie in previsione della formulazione, dell'applicazione, del monitoraggio e della valutazione delle politiche della Comunità.

Le autorità nazionali, a livello nazionale, e l'autorità comunitaria, a livello comunitario, sono responsabili della produzione di statistiche comunitarie nel rispetto del principio di sussidiarietà.

Al fine di garantire la comparabilità dei risultati le statistiche comunitarie sono prodotte in base a norme uniformi e, in casi specifici debitamente giustificati, a metodi armonizzati.

 

     Art. 2.

     Ai fini del presente regolamento, si intende per:

     - «statistiche comunitarie»: le informazioni quantitative, aggregate e rappresentative tratte dalla raccolta e dall'elaborazione sistematica di dati, prodotte dalle autorità nazionali e dall'autorità comunitaria nel quadro dell'attuazione del programma statistico comunitario, a norma dell'articolo 3, paragrafo 2;

     - «produzione di statistiche»: il processo che include l'insieme delle attività necessarie alla raccolta, all'immagazzinamento, al trattamento, alla compilazione, all'analisi e alla diffusione dell'informazione statistica;

     - «autorità nazionali»: gli istituti nazionali di statistica e gli altri organismi responsabili in ciascun Stato membro della produzione di statistiche comunitarie;

     - «autorità comunitaria»: il servizio della Commissione responsabile dell'esecuzione dei compiti ad essa affidati nel settore della produzione di statistiche comunitarie (Eurostat).

 

CAPITOLO II

Programma statistico comunitario e relativa attuazione

 

     Art. 3.

     1. Secondo le pertinenti disposizioni del trattato, il Consiglio adotta il programma statistico comunitario che definisce gli orientamenti, i principali settori e gli obiettivi delle azioni previste per un periodo massimo di cinque anni.

Il programma statistico comunitario stabilisce il quadro della produzione di tutte le statistiche comunitarie; all'occorrenza esso può essere oggetto di aggiornamenti.

La Commissione elabora una relazione sull'attuazione del programma al termine del periodo coperto dallo stesso.

La Commissione sottopone all'esame preliminare del comitato del programma statistico e, nel quadro delle loro rispettive competenze, del comitato consultivo europeo dell'informazione statistica nei settori economico e sociale e del comitato delle statistiche monetarie, finanziarie e della bilancia dei pagamenti, le grandi linee che devono orientare la stesura del programma statistico comunitario.

     2. Il programma statistico comunitario di cui al paragrafo 1 è attuato per mezzo di azioni statistiche particolari. Queste sono decise alternativamente:

     a) dal Consiglio, in base alle pertinenti disposizioni del trattato;

     b) dalla Commissione, alle condizioni previste dall'articolo 6, secondo la procedura di cui all'articolo 19; oppure

     c) sulla base di un accordo tra le autorità nazionali e l'autorità comunitaria nell'ambito delle rispettive competenze.

     3. Ogni anno, anteriormente alla fine del mese di maggio, la Commissione sottopone all'esame del comitato del programma statistico il proprio programma di lavoro per l'anno successivo. In particolare, il programma precisa:

     - le azioni che considera prioritarie, tenuto conto dei vincoli finanziari sia sul piano nazionale che su quello comunitario;

     - le procedure e gli eventuali strumenti giuridici da essa previsti per l'attuazione del programma.

La Commissione terrà in massima considerazione i commenti del comitato del programma statistico e darà loro il seguito che riterrà più adeguato.

 

     Art. 4.

     La Commissione correda le sue iniziative concernenti le azioni statistiche particolari di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettere a) e b), delle seguenti indicazioni:

     - le ragioni che giustificano l'azione prevista, in particolar modo alla luce degli obiettivi della relativa politica comunitaria,

     - gli obiettivi precisi dell'azione, nonché una valutazione dei risultati attesi,

     - le modalità per la realizzazione dell'azione, la sua durata ed il ruolo delle autorità nazionali e dell'autorità comunitaria,

     - il ruolo dei comitati specializzati competenti in materia,

     - gli strumenti che consentono di ridurre al minimo l'onere sui rispondenti,

     - un'analisi costi/benefici che tenga conto degli oneri finanziari dell'azione sia per la Comunità che per gli Stati membri,

     - le raccomandazioni statistiche internazionali che devono essere rispettate nei settori trattati.

 

     Art. 5.

     Gli atti adottati dal Consiglio o dalla Commissione nei casi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettere a) e b), devono definire gli elementi necessari per ottenere il livello di qualità e comparabilità richiesto nelle statistiche comunitarie.

 

     Art. 6.

     Un'azione statistica particolare può essere decisa dalla Commissione a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera b) laddove ricorrano i seguenti presupposti:

     - la durata dell'azione non deve superare un anno,

     - la raccolta dei dati deve interessare dati già disponibili o accessibili nell'ambito delle autorità nazionali competenti, ovvero, in casi eccezionali, dati che possono essere raccolti direttamente,

     - tutti i costi aggiuntivi sostenuti a livello nazionale per l'azione sono a carico della Commissione.

 

     Art. 7.

     Quando le statistiche comunitarie sono il risultato di un accordo tra le autorità nazionali e l'autorità comunitaria, a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera c), non ne deriva alcun obbligo per i rispondenti, a meno che quest'obbligo sia previsto dalla legislazione nazionale.

 

     Art. 8.

     La realizzazione delle azioni statistiche particolari è affidata alle autorità nazionali salvo disposizione contraria di un atto giuridico del Consiglio. Qualora le autorità nazionali non eseguano tale compito, le azioni statistiche particolari possono essere realizzate dall'autorità comunitaria, previo accordo esplicito dell'autorità nazionale interessata.

 

     Art. 9.

     Al fine di garantire la coerenza necessaria nella produzione di statistiche in funzione delle rispettive necessità di informazione, la Commissione coopera strettamente con l'Istituto monetario europeo, tenendo debitamente conto dei principi definiti all'articolo 10. Il comitato delle statistiche monetarie, finanziarie e della bilancia dei pagamenti prende parte al processo di cooperazione nei limiti delle sue competenze. Benché l'Istituto monetario europeo e le banche centrali nazionali non partecipino alla produzione di statistiche comunitarie per analogia con l'articolo 3, paragrafo 2, lettera c), previo accordo tra una banca centrale nazionale e l'autorità comunitaria nell'ambito delle loro rispettive competenze e fatti salvi gli accordi nazionali vigenti fra la banca centrale nazionale e l'autorità nazionale, i dati prodotti dalla banca centrale possono essere utilizzati, direttamente o indirettamente, dalle autorità nazionali e dall'autorità comunitaria per la produzione di statistiche comunitarie.

 

CAPITOLO III

Principi

 

     Art. 10.

     Al fine di garantire la miglior qualità possibile sia dal punto di vista deontologico che da quello professionale, le statistiche comunitarie si ispirano ai principi di imparzialità, affidabilità, pertinenza, rapporto costi/benefici, segreto statistico e trasparenza.

I principi di cui al primo comma sono così definiti:

per imparzialità si intende un modo oggettivo e indipendente di produrre statistiche comunitarie, al riparo da qualsiasi pressione esercitata da gruppi politici o da altri gruppi di interesse, in particolare per la scelta delle tecniche, delle definizioni e delle metodologie più adeguate al perseguimento degli obiettivi stabiliti. Essa implica la stessa disponibilità delle statistiche, nel minor tempo possibile, per tutti gli utenti (istituzioni comunitarie, governi, operatori sociali ed economici, ambienti accademici e pubblico in generale);

per affidabilità si intende la caratteristica delle statistiche comunitarie di riflettere, il più esattamente possibile, la realtà che si propongono di rappresentare. Essa implica che per la scelta delle fonti, dei metodi e delle procedure siano utilizzati criteri scientifici. Qualsiasi informazione sulla copertura, la metodologia, le procedure e le fonti migliorerà ugualmente l'affidabilità dei dati;

per pertinenza si intende la caratteristica di produrre statistiche comunitarie in funzione di necessità chiaramente definite, determinate dagli obiettivi comunitari. Tali necessità determinano i settori, la tempestività e la dimensione delle statistiche, che dovrebbero seguire in modo permanente i nuovi sviluppi demografici, economici, sociale e ambientali. La raccolta dei dati dovrebbe limitarsi a ciò che è necessario per conseguire i risultati voluti. La produzione di statistiche comunitarie diventate senza interesse per gli obiettivi della Comunità dovrebbe essere abbandonata;

per rapporto costi/benefici si intende l'uso ottimale di tutte le risorse disponibili e la riduzione al minimo dell'onere che grava sui rispondenti. Il carico di lavoro e i costi che la produzione delle statistiche comunitarie richiede dovrebbero essere proporzionali all'importanza dei risultati/vantaggi ricercati;

per segreto statistico si intende la protezione dei dati concernenti singole unità statistiche ottenuti direttamente a fini statistici o indirettamente da fonti amministrative o di altro tipo, contro qualsiasi violazione del diritto alla riservatezza. Esso implica la prevenzione dell'utilizzo non statistico e della divulgazione non autorizzata dei dati ottenuti;

per trasparenza si intende il diritto dei rispondenti di ottenere informazioni riguardanti la base giuridica, le finalità per le quali i dati sono richiesti e le misure di protezione adottate. Le autorità responsabili della raccolta delle statistiche comunitarie adottano i necessari provvedimenti per fornire le informazioni richieste.

 

CAPITOLO IV

Diffusione

 

     Art. 11.

     1. Per diffusione si intende l'attività di rendere accessibili agli utenti le statistiche comunitarie.

     2. La diffusione è organizzata in modo tale da rendere imparziale ed agevole l'accesso alle statistiche comunitarie in tutta la Comunità.

     3. La diffusione delle statistiche comunitarie è effettuata dall'autorità comunitaria e dalle autorità nazionali nell'ambito delle rispettive competenze.

 

     Art. 12.

     I risultati delle statistiche a livello comunitario sono diffusi secondo una periodicità identica a quella della trasmissione all'autorità comunitaria dei risultati disponibili a livello nazionale. Per quanto possibile e senza compromettere la qualità sul piano comunitario, la diffusione avrà luogo prima della scadenza della successiva trasmissione dei risultati nazionali all'autorità comunitaria.

 

CAPITOLO V

Segreto statistico

 

     Art. 13.

     1. I dati utilizzati dalle autorità nazionali e dall'autorità comunitaria per la produzione di statistiche comunitarie sono considerati riservati quando permettono l'identificazione, diretta o indiretta, di unità statistiche, divulgando così informazioni individuali. Per determinare se un'unità statistica è identificabile, si tiene conto di tutti i mezzi che un terzo può ragionevolmente utilizzare per identificare la suddetta unità statistica.

     2. In deroga al paragrafo 1, i dati tratti da fonti che sono e restano disponibili al pubblico presso le autorità nazionali, in base alla legislazione nazionale, non sono considerati riservati.

 

     Art. 14.

     La trasmissione tra autorità nazionali e tra le autorità nazionali e l'autorità comunitaria di dati riservati che non permettono un'identificazione diretta può aver luogo nella misura in cui tale trasmissione sia necessaria alla produzione di statistiche comunitarie specifiche. Altre eventuali trasmissioni devono essere autorizzate esplicitamente dall'autorità nazionale che ha raccolto i dati.

 

     Art. 15.

     I dati riservati ottenuti esclusivamente per la produzione di statistiche comunitarie sono utilizzati dalle autorità nazionali e dall'autorità comunitaria esclusivamente a fini statistici a meno che i rispondenti non abbiano inequivocabilmente acconsentito all'uso per altri fini.

 

     Art. 16.

     1. Al fine di ridurre l'onere che grava sui rispondenti, fatto salvo il paragrafo 2, le autorità nazionali e l'autorità comunitaria hanno accesso alle fonti di dati amministrativi, ciascuna nelle varie sfere di attività delle loro amministrazioni pubbliche, nella misura in cui questi dati siano necessari alla produzione di statistiche comunitarie.

     2. Le modalità pratiche nonché i limiti e le condizioni per ottenere l'effettivo accesso sono stabilite, se necessario, da ciascuno Stato membro e dalla Commissione nelle rispettive sfere di competenza.

     3. L'utilizzazione di dati riservati ottenuti da fonti amministrative o di altro tipo da parte delle autorità nazionali o dell'autorità comunitaria per la produzione di statistiche comunitarie non pregiudica l'uso dei dati ai fini per cui sono stati inizialmente raccolti.

 

     Art. 17.

     1. L'accesso per fini scientifici ai dati riservati ottenuti per le statistiche comunitarie può essere autorizzato dall'autorità nazionale responsabile della produzione di tali dati se è assicurato il livello di protezione esistente nel paese di origine e, se del caso, nel paese d'uso, conformemente alle misure di cui all'articolo 18.

     2. L'accesso per fini scientifici ai dati riservati trasmessi all'autorità comunitaria a norma dell'articolo 14 può essere autorizzato da detta autorità, se l'autorità nazionale, che ha fornito i dati richiesti, acconsente esplicitamente a tale uso.

 

     Art. 18.

     1. Per la protezione fisica o logica dai dati riservati e per evitare rischi di divulgazione illecita e di uso non statistico al momento della diffusione delle statistiche comunitarie, sono adottate, a livello nazionale e comunitario, le necessarie misure regolamentari, amministrative, tecniche ed organizzative.

     2. I funzionari e gli altri dipendenti delle autorità nazionali e dell'autorità comunitaria, che possono accedere a dati soggetti alla legislazione comunitaria la quale impone l'obbligo del segreto statistico, sono tenuti ad osservare tale segreto anche dopo la cessazione delle loro funzioni.

 

CAPITOLO VI

Disposizioni finali

 

     Art. 19. [2]

     1. Nel caso di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), la Commissione è assistita dal Comitato del programma statistico, in seguito denominato "il Comitato".

     2. In tal caso si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

     Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

     3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

 

     Art. 20.

     1. Per l'adozione delle misure necessarie per l'attuazione del capitolo V, in particolare quelle volte a garantire che tutte le autorità nazionali e l'autorità comunitaria applichino gli stessi principi e le stesse norme minime per evitare la divulgazione di dati statistici comunitari riservati e le condizioni che disciplinano l'accesso per fini scientifici, a norma dell'articolo 17, paragrafo 2 a dati riservati in possesso dell'autorità comunitaria, la Commissione è assistita dal comitato per il segreto statistico, istituito dall'articolo 7 del regolamento (Euratom, CEE) n. 1588/90 del Consiglio, dell'11 giugno 1990, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto.

     2. Si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

     Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3 della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi. [3]

     3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno. [4]

 

     Art. 21.

     1. Il presente regolamento, lascia impregiudicata la direttiva 95/46/CE.

     2. [5].

 

     Art. 22.

     Le statistiche prodotte in base ad atti giuridici comunitari vigenti sono considerate statistiche comunitarie indipendentemente dalle procedure decisionali cui sono soggette.

Le statistiche prodotte o da produrre a cura delle autorità nazionali e dell'autorità comunitaria a norma del programma quadro per le azioni prioritarie nel settore dell'informazione statistica 1993-1997, previsto dalla decisione 93/464/CEE, sono considerate statistiche comunitarie.

 

     Art. 23.

     Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 


[1] Abrogato dall'art. 28 del Regolamento (CE) n. 223/2009.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 3 del regolamento (CE) n. 1882/2003.

[3] Paragrafo così sostituito dall’art. 2 del regolamento (CE) n. 1882/2003.

[4] Paragrafo così sostituito dall’art. 2 del regolamento (CE) n. 1882/2003.

[5] Sostituisce il punto 1, art. 2 del regolamento (Euratom/CEE) n. 1588/90.