§ 34.2.58 - L. 22 febbraio 2011, n. 9.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228, recante proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:34. Difesa
Capitolo:34.2 missioni internazionali
Data:22/02/2011
Numero:9


Sommario
Art. 1.      1. Il decreto legge 29 dicembre 2010, n. 228, recante proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonchè delle missioni [...]


§ 34.2.58 - L. 22 febbraio 2011, n. 9.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228, recante proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonchè delle missioni internazionali delle forze armate e di polizia.

(G.U. 25 febbraio 2011, n. 46)

 

Art. 1.

     1. Il decreto legge 29 dicembre 2010, n. 228, recante proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonchè delle missioni internazionali delle forze armate e di polizia, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

     2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

     Allegato

 

     MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 29 DICEMBRE 2010, N. 228

 

     All'articolo 1:

     al comma 3:

     all'alinea, le parole: «il Governo» sono sostituite dalle seguenti: «i Governi»;

     alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ed educativo»;

     al comma 4, le parole: «all'organizzazione di una conferenza regionale della società civile per l'Afghanistan, in collaborazione con la rete di organizzazioni non governative "Afghana"» sono sostituite dalle seguenti: «alla realizzazione di una "Casa della società civile" a Kabul, quale centro culturale per lo sviluppo di rapporti tra l'Italia e l'Afghanistan, anche al fine di sviluppare gli esiti della conferenza regionale di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30».

     All'articolo 2:

     al comma 1:

     al secondo periodo, le parole: «del predetto stanziamento» sono sostituite dalle seguenti: «dello stanziamento di euro 10.500.000 di cui al primo periodo» e le parole: «nel periodo di vigenza del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2011 e il 30 giugno 2011»;

     è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «E' altresì autorizzata la spesa di euro 500.000 per il sostegno alla realizzazione di iniziative dirette ad eliminare le mutilazioni genitali femminili»;

     al comma 5, la cifra: «14.327.451» è sostituita dalla seguente: «12.827.451», le parole: «nei territori bellici e ad alto rischio» sono sostituite dalle seguenti: «in territori interessati da eventi bellici o ad alto rischio» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai predetti interventi non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122»;

     al comma 6, dopo le parole: «legge 24 dicembre 2003, n. 350» sono inserite le seguenti: «, e successive modificazioni» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Al fine di garantire anche la sicurezza informatica della rete diplomatico-consolare, al personale inviato in missione nel periodo dal 1° gennaio 2011 al 30 giugno 2011 per gli interventi tecnici a tutela della funzionalità dei sistemi informatici e degli apparati di comunicazione spetta l'indennità di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941. All'onere derivante dal secondo periodo del presente comma, pari a euro 30.000 per l'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 della legge 4 giugno 1997, n. 170»;

     al comma 9, al quarto e al sesto periodo, dopo le parole: «decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18» sono inserite le seguenti: «, e successive modificazioni»;

     al comma 10, al quarto periodo, le parole: «e successive modificazioni,» sono soppresse;

     il comma 11 è sostituito dal seguente:

     «11. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 30 giugno 2011, la spesa di euro 1.300.000 per garantire il contributo italiano al rafforzamento della cooperazione regionale nell'area dei Balcani e l'adesione italiana a progetti e iniziative di ricostruzione nel sud-est europeo, così ripartita: euro 300.000 per assicurare la partecipazione italiana alla Fondazione Iniziativa adriatico-ionica ed euro 1.000.000 per assicurare la partecipazione italiana al Fondo fiduciario InCE istituito presso la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo»;

     dopo il comma 11 è aggiunto il seguente:

     «11-bis. Al fine di assicurare la funzionalità del Comitato atlantico italiano, incluso nella tabella degli enti a carattere internazionalistico di cui alla legge 28 dicembre 1982, n. 948, e successive modifiche e integrazioni, è assegnato a favore dello stesso un contributo straordinario di 250.000 euro per l'anno 2011. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

     All'articolo 3:

     al comma 4, dopo le parole: «legge 26 febbraio 1987, n. 49» sono inserite le seguenti: «, e successive modificazioni», dopo le parole: «all'articolo 4, comma 2, del» sono inserite le seguenti: «regolamento di cui al» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Alle spese per il funzionamento delle medesime strutture site nei Paesi di cui agli articoli 1, comma 1, e 2, comma 1, del presente decreto non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 6, comma 14, e 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122»;

     al comma 5, le parole: «e successive modificazioni,» sono soppresse;

     dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

     «5-bis. Per le finalità, nei limiti temporali e nell'ambito delle risorse di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto, il Ministero degli affari esteri può conferire incarichi temporanei di consulenza anche ad enti e organismi specializzati, nonchè a personale estraneo alla pubblica amministrazione in possesso di specifiche professionalità, e stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 7, e all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 1, comma 56, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e all'articolo 61, commi 2 e 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonchè in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 7 e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Gli incarichi sono affidati, nel rispetto del principio di pari opportunità tra uomo e donna, a persone di nazionalità locale, ovvero di nazionalità italiana o di altri Paesi, a condizione che il Ministero degli affari esteri abbia escluso che localmente esistano le professionalità richieste.

     5-ter. Nei limiti delle risorse di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto nonchè dei residui non impegnati degli stanziamenti di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30, e agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126, sono convalidati gli atti adottati, le attività svolte e le prestazioni effettuate dal 1° gennaio 2011 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, conformi alla disciplina contenuta nel presente articolo.

     5-quater. Le somme di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto, se non impegnate nell'esercizio di competenza, possono essere impegnate nel corso dell'intero esercizio finanziario 2011 e in quello successivo. I residui non impegnati degli stanziamenti di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30, e agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126, possono essere impegnati nel corso dell'intero esercizio finanziario 2011.

     5-quinquies. Il Ministero degli affari esteri è autorizzato a proseguire le azioni di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126, nell'ambito delle risorse ivi previste, anche avvalendosi di organizzazioni non governative idonee o di enti pubblici e privati di formazione»;

     al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fermo restando il divieto di artificioso frazionamento, in presenza di difficoltà oggettive di utilizzo del sistema bancario locale attestate dal capo missione, ai pagamenti di importo non superiore a 10.000 euro, effettuati dalle rappresentanze diplomatiche, a valere sui fondi di cui all'articolo 1, comma 1, e all'articolo 2, comma 1, loro accreditati, non si applica l'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive modificazioni»;

     al comma 7, all'alinea, le parole: «con il quale» sono sostituite dalle seguenti: «in cui»;

     dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

     «7-bis. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 12 e 13, del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126, in materia di esperti addetti alla cooperazione allo sviluppo, al fine di migliorare l'efficacia della gestione degli interventi di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto, assicurando la flessibilità e la funzionalità del personale impiegato, alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 12, comma 3, primo periodo, dopo le parole: "centoventi unità" sono inserite le seguenti: ", da esperti tratti dalla categoria di cui all'articolo 16, comma 1, lettera e),";

     b) all'articolo 13:

     1) al comma 2, le parole: "esecutivo ed ausiliario" sono soppresse;

     2) ai commi 2 e 4, le parole: "dell'unità tecnica centrale di cui all'articolo 12" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 16, comma 1, lettere c) ed e),"».

     All'articolo 4:

     il comma 31 è sostituito dal seguente:

     «31. Per le esigenze di cui all'articolo 55, comma 5-septies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, connesse alla celebrazione del 150° anniversario dell'unità d'Italia, anche riferite alle missioni internazionali, la dotazione del fondo di cui all'articolo 620 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilita in euro 2.500.000 per l'anno 2011. Per la finalità di cui al presente comma è autorizzata, per l'anno 2011, la spesa di euro 2.500.000».

     All'articolo 5:

     al comma 1, dopo le parole: «legge 3 agosto 2009, n. 108» sono inserite le seguenti: «, e successive modificazioni»;

     dopo il comma 1 è inserito il seguente:

     «1-bis. L'aspettativa di cui all'articolo 884, comma 2, lettera a), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è riconosciuta anche per eventi antecedenti alla data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo n. 66 del 2010, verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 1982»;

     al comma 3, all'alinea, alle parole: «Al decreto legislativo» sono premesse le seguenti: «Nella sezione III del capo III del titolo II del libro secondo del codice dell'ordinamento militare, di cui» e la parola: «inserito» è sostituita dalla seguente: «aggiunto»;

     dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

     «3-bis. Nell'ambito delle misure finalizzate al sostegno e alla tutela anche del personale impiegato nelle missioni internazionali, al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 603, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

     "1. Al fine di pervenire al riconoscimento della causa di servizio e di adeguati indennizzi al personale italiano che, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura effettuate entro e fuori i confini nazionali, abbia contratto infermità o patologie tumorali per le particolari condizioni ambientali od operative, al personale impiegato nei poligoni di tiro e nei siti dove vengono stoccati munizionamenti, nonchè al personale civile italiano nei teatri operativi all'estero e nelle zone adiacenti alle basi militari sul territorio nazionale, che abbia contratto le stesse infermità o patologie tumorali connesse alle medesime condizioni ambientali, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2008-2010. In caso di decesso a seguito delle citate infermità o patologie tumorali, l'indennizzo è corrisposto al coniuge, al convivente, ai figli superstiti, ai genitori, nonchè ai fratelli conviventi e a carico qualora siano gli unici superstiti.

     2. I termini e le modalità per la corresponsione, ai soggetti di cui al comma 1 ed entro il limite massimo di spesa ivi stabilito, delle misure di sostegno e tutela previste dalle leggi 13 agosto 1980, n. 466, 20 ottobre 1990, n. 302, 23 novembre 1998, n. 407, e 3 agosto 2004, n. 206, sono disciplinati dal libro VII del regolamento, fermo restando quanto disposto dall'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126";

     b) l'articolo 1907 è sostituito dal seguente:

     "Art. 1907. - (Personale esposto a particolari fattori di rischio) - 1. I termini e le modalità per il riconoscimento della causa di servizio e per la corresponsione di adeguati indennizzi per il personale che a causa dell'esposizione a particolari fattori di rischio ha contratto infermità o patologie tumorali sono disciplinati dall'articolo 603, che detta altresì il relativo limite massimo di spesa, e dal regolamento".

     3-ter. Fino all'espletamento delle procedure di cui al comma 5 dell'articolo 5 del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126, le Forze armate possono continuare ad avvalersi, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, dei lavoratori assunti ai sensi dell'articolo 184, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 2005, n. 170, nei limiti delle risorse destinate all'esecuzione dei lavori in amministrazione diretta a mezzo dei reparti del Genio militare e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».

     All'articolo 8:

     al comma 1, dopo le parole: «presente decreto» sono inserite le seguenti: «, ad esclusione delle spese di cui all'articolo 2, comma 6, secondo periodo, e comma 11-bis».