Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 34. Difesa |
Capitolo: | 34.2 missioni internazionali |
Data: | 22/02/2011 |
Numero: | 9 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il decreto legge 29 dicembre 2010, n. 228, recante proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonchè delle missioni [...] |
§ 34.2.58 - L. 22 febbraio 2011, n. 9.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228, recante proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonchè delle missioni internazionali delle forze armate e di polizia.
(G.U. 25 febbraio 2011, n. 46)
1. Il
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 29 DICEMBRE 2010, N. 228
All'articolo 1:
al comma 3:
all'alinea, le parole: «il Governo» sono sostituite dalle seguenti: «i Governi»;
alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ed educativo»;
al comma 4, le parole: «all'organizzazione di una conferenza regionale della società civile per l'Afghanistan, in collaborazione con la rete di organizzazioni non governative "Afghana"» sono sostituite dalle seguenti: «alla realizzazione di una "Casa della società civile" a Kabul, quale centro culturale per lo sviluppo di rapporti tra l'Italia e l'Afghanistan, anche al fine di sviluppare gli esiti della conferenza regionale di cui all'articolo 1, comma 4, del
All'articolo 2:
al comma 1:
al secondo periodo, le parole: «del predetto stanziamento» sono sostituite dalle seguenti: «dello stanziamento di euro 10.500.000 di cui al primo periodo» e le parole: «nel periodo di vigenza del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2011 e il 30 giugno 2011»;
è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «E' altresì autorizzata la spesa di euro 500.000 per il sostegno alla realizzazione di iniziative dirette ad eliminare le mutilazioni genitali femminili»;
al comma 5, la cifra: «14.327.451» è sostituita dalla seguente: «12.827.451», le parole: «nei territori bellici e ad alto rischio» sono sostituite dalle seguenti: «in territori interessati da eventi bellici o ad alto rischio» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai predetti interventi non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 14, del
al comma 6, dopo le parole: «
al comma 9, al quarto e al sesto periodo, dopo le parole: «
al comma 10, al quarto periodo, le parole: «e successive modificazioni,» sono soppresse;
il comma 11 è sostituito dal seguente:
«11. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 30 giugno 2011, la spesa di euro 1.300.000 per garantire il contributo italiano al rafforzamento della cooperazione regionale nell'area dei Balcani e l'adesione italiana a progetti e iniziative di ricostruzione nel sud-est europeo, così ripartita: euro 300.000 per assicurare la partecipazione italiana alla Fondazione Iniziativa adriatico-ionica ed euro 1.000.000 per assicurare la partecipazione italiana al Fondo fiduciario InCE istituito presso la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo»;
dopo il comma 11 è aggiunto il seguente:
«11-bis. Al fine di assicurare la funzionalità del Comitato atlantico italiano, incluso nella tabella degli enti a carattere internazionalistico di cui alla
All'articolo 3:
al comma 4, dopo le parole: «
al comma 5, le parole: «e successive modificazioni,» sono soppresse;
dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
«5-bis. Per le finalità, nei limiti temporali e nell'ambito delle risorse di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto, il Ministero degli affari esteri può conferire incarichi temporanei di consulenza anche ad enti e organismi specializzati, nonchè a personale estraneo alla pubblica amministrazione in possesso di specifiche professionalità, e stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 7, e all'articolo 9, comma 28, del
5-ter. Nei limiti delle risorse di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto nonchè dei residui non impegnati degli stanziamenti di cui agli articoli 1 e 2 del
5-quater. Le somme di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto, se non impegnate nell'esercizio di competenza, possono essere impegnate nel corso dell'intero esercizio finanziario 2011 e in quello successivo. I residui non impegnati degli stanziamenti di cui agli articoli 1 e 2 del
5-quinquies. Il Ministero degli affari esteri è autorizzato a proseguire le azioni di cui all'articolo 2, comma 6, del
al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fermo restando il divieto di artificioso frazionamento, in presenza di difficoltà oggettive di utilizzo del sistema bancario locale attestate dal capo missione, ai pagamenti di importo non superiore a 10.000 euro, effettuati dalle rappresentanze diplomatiche, a valere sui fondi di cui all'articolo 1, comma 1, e all'articolo 2, comma 1, loro accreditati, non si applica l'articolo 3 della
al comma 7, all'alinea, le parole: «con il quale» sono sostituite dalle seguenti: «in cui»;
dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:
«7-bis. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 12 e 13, del
a) all'articolo 12, comma 3, primo periodo, dopo le parole: "centoventi unità" sono inserite le seguenti: ", da esperti tratti dalla categoria di cui all'articolo 16, comma 1, lettera e),";
b) all'articolo 13:
1) al comma 2, le parole: "esecutivo ed ausiliario" sono soppresse;
2) ai commi 2 e 4, le parole: "dell'unità tecnica centrale di cui all'articolo 12" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 16, comma 1, lettere c) ed e),"».
All'articolo 4:
il comma 31 è sostituito dal seguente:
«31. Per le esigenze di cui all'articolo 55, comma 5-septies, del
All'articolo 5:
al comma 1, dopo le parole: «
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. L'aspettativa di cui all'articolo 884, comma 2, lettera a), del codice dell'ordinamento militare, di cui al
al comma 3, all'alinea, alle parole: «Al decreto legislativo» sono premesse le seguenti: «Nella sezione III del capo III del titolo II del libro secondo del codice dell'ordinamento militare, di cui» e la parola: «inserito» è sostituita dalla seguente: «aggiunto»;
dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. Nell'ambito delle misure finalizzate al sostegno e alla tutela anche del personale impiegato nelle missioni internazionali, al codice dell'ordinamento militare, di cui al
a) all'articolo 603, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
"1. Al fine di pervenire al riconoscimento della causa di servizio e di adeguati indennizzi al personale italiano che, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura effettuate entro e fuori i confini nazionali, abbia contratto infermità o patologie tumorali per le particolari condizioni ambientali od operative, al personale impiegato nei poligoni di tiro e nei siti dove vengono stoccati munizionamenti, nonchè al personale civile italiano nei teatri operativi all'estero e nelle zone adiacenti alle basi militari sul territorio nazionale, che abbia contratto le stesse infermità o patologie tumorali connesse alle medesime condizioni ambientali, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2008-2010. In caso di decesso a seguito delle citate infermità o patologie tumorali, l'indennizzo è corrisposto al coniuge, al convivente, ai figli superstiti, ai genitori, nonchè ai fratelli conviventi e a carico qualora siano gli unici superstiti.
2. I termini e le modalità per la corresponsione, ai soggetti di cui al comma 1 ed entro il limite massimo di spesa ivi stabilito, delle misure di sostegno e tutela previste dalle leggi 13 agosto 1980, n. 466, 20 ottobre 1990, n. 302, 23 novembre 1998, n. 407, e 3 agosto 2004, n. 206, sono disciplinati dal libro VII del regolamento, fermo restando quanto disposto dall'articolo 7, comma 4, del
b) l'articolo 1907 è sostituito dal seguente:
"Art. 1907. - (Personale esposto a particolari fattori di rischio) - 1. I termini e le modalità per il riconoscimento della causa di servizio e per la corresponsione di adeguati indennizzi per il personale che a causa dell'esposizione a particolari fattori di rischio ha contratto infermità o patologie tumorali sono disciplinati dall'articolo 603, che detta altresì il relativo limite massimo di spesa, e dal regolamento".
3-ter. Fino all'espletamento delle procedure di cui al comma 5 dell'articolo 5 del
All'articolo 8:
al comma 1, dopo le parole: «presente decreto» sono inserite le seguenti: «, ad esclusione delle spese di cui all'articolo 2, comma 6, secondo periodo, e comma 11-bis».