§ 17.5.123 - Decisione 26 febbraio 2009, n. 293.
Decisione n. 2009/293/PESC del Consiglio, concernente lo scambio di lettere tra l'Unione europea e il governo del Kenya sulle condizioni e [...]


Settore:Normativa europea
Materia:17. libera circolazione, cooperazione giudiziaria, diritto asilo
Capitolo:17.5 cooperazione internazionale
Data:26/02/2009
Numero:293


Sommario
Art. 1. Lo scambio di lettere tra l'Unione europea e il governo del Kenya sulle condizioni e modalità del trasferimento delle persone sospettate di aver commesso atti di pirateria e fermate dall'EUNAVFOR, e [...]
Art. 2. Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la (le) persona (persone) abilitata (abilitate) a firmare la rispettiva lettera allo scopo di impegnare l'Unione europea
Art. 3. Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno dell'adozione
Art. 4. La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea


§ 17.5.123 - Decisione 26 febbraio 2009, n. 293.

Decisione n. 2009/293/PESC del Consiglio, concernente lo scambio di lettere tra l'Unione europea e il governo del Kenya sulle condizioni e modalità del trasferimento delle persone sospettate di aver commesso atti di pirateria e fermate dalla forza navale diretta dall'Unione europea (EUNAVFOR), e dei beni sequestrati in possesso dell'EUNAVFOR, dall'EUNAVFOR al Kenya, e del loro trattamento dopo tale trasferimento - Scambio di lettere tra l'Unione europea e il governo del Kenya sulle condizioni e modalità del trasferimento delle persone sospettate di aver commesso atti di pirateria e fermate dalla forza navale diretta dall'Unione europea (EUNAVFOR), e dei beni sequestrati in possesso dell'EUNAVFOR, dall'EUNAVFOR al Kenya, e del loro trattamento dopo tale trasferimento

(G.U.U.E. 25 marzo 2009, n. L 79)

 

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

 

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 24,

 

vista la raccomandazione della presidenza,

 

considerando quanto segue:

 

(1) Il 2 giugno 2008 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 1816 (2008) nella quale si chiede a tutti gli Stati di cooperare ai fini dell'individuazione della giurisdizione e ai fini delle indagini e dell'azione giudiziaria a carico delle persone responsabili di atti di pirateria e rapine a mano armata al largo della Somalia. Dette disposizioni sono state ribadite dalla risoluzione 1846 (2008) adottata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite il 2 dicembre 2008.

 

(2) Il 10 novembre 2008 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2008/851/PESC relativa all'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia [1] (operazione "Atalanta").

 

(3) L'azione comune 2008/851/PESC prevede che le persone che hanno commesso, o sono sospettate di aver commesso atti di pirateria o rapine a mano armata nelle acque territoriali della Somalia, che sono arrestate e fermate ai fini dell'esercizio di azioni giudiziarie nonché i beni che sono serviti a compiere tali atti, possono essere trasferiti ad uno Stato terzo che intende esercitare la propria giurisdizione nei confronti di tali persone e beni, a patto che le condizioni del trasferimento siano state convenute con quello Stato terzo in conformità al diritto internazionale applicabile, compreso il diritto internazionale dei diritti umani, al fine di garantire in particolare che nessuno sia sottoposto alla pena di morte, alla tortura o a qualsiasi altro trattamento crudele, inumano o degradante.

 

(4) A norma dell'articolo 24 del trattato, la presidenza, assistita dal Segretario Generale/Alto Rappresentante (SG/AR), ha negoziato uno scambio di lettere tra l'Unione europea e il governo del Kenya sulle condizioni e modalità del trasferimento delle persone sospettate di aver commesso atti di pirateria e fermate dalla Forza navale diretta dall'Unione europea (EUNAVFOR), e dei beni sequestrati in possesso dell'EUNAVFOR, dall'EUNAVFOR al Kenya, e del loro trattamento dopo tale trasferimento.

 

(5) È opportuno approvare lo scambio di lettere,

 

DECIDE:

 

Art. 1.

Lo scambio di lettere tra l'Unione europea e il governo del Kenya sulle condizioni e modalità del trasferimento delle persone sospettate di aver commesso atti di pirateria e fermate dall'EUNAVFOR, e dei beni sequestrati in possesso dell'EUNAVFOR, dall'EUNAVFOR al Kenya, e del loro trattamento dopo tale trasferimento, è approvato a nome dell'Unione europea.

 

Il testo dello scambio di lettere è accluso alla presente decisione.

 

     Art. 2.

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la (le) persona (persone) abilitata (abilitate) a firmare la rispettiva lettera allo scopo di impegnare l'Unione europea.

 

     Art. 3.

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno dell'adozione.

 

     Art. 4.

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

 

[1] GU L 301 del 12.11.2008, pag. 33.

 

 

TRADUZIONE

 

Scambio di lettere tra l'Unione europea e il governo del Kenya sulle condizioni e modalità del trasferimento delle persone sospettate di aver commesso atti di pirateria e fermate dalla forza navale diretta dall'Unione europea (EUNAVFOR), e dei beni sequestrati in possesso dell'EUNAVFOR, dall'EUNAVFOR al Kenya, e del loro trattamento dopo tale trasferimento

 

A. Lettera dell'Unione europea

 

Nairobi, 6 marzo 2009, 10:15

 

Signor,

 

con riferimento alla mia lettera datata 14 novembre 2008 e alla Sua lettera datata 5 dicembre 2008, mi pregio di confermare l'intenzione dell'Unione europea di concludere con il governo del Kenya uno scambio di lettere allo scopo di definire le condizioni e modalità del trasferimento delle persone sospettate di aver commesso atti di pirateria in alto mare e fermate dalla forza navale diretta dall'Unione europea (EUNAVFOR), e dei beni sequestrati in possesso dell'EUNAVFOR, dall'EUNAVFOR al Kenya, e del loro trattamento dopo tale trasferimento.

 

Questo scambio di lettere è concluso nel quadro dell'azione comune 2008/851/PESC del Consiglio, del 10 novembre 2008, relativa all'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (operazione "Atalanta").

 

Inoltre, il presente scambio di lettere lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi dei partecipanti derivanti da accordi internazionali e da altri strumenti che istituiscono tribunali internazionali, nonché dal pertinente diritto interno ed è concluso nel pieno rispetto:

 

- delle risoluzioni 1814 (2008), 1838 (2008), 1846 (2008), 1851 (2008) e successive del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite,

 

- della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS) del 1982, in particolare degli articoli da 100 a 107,

 

- del diritto internazionale dei diritti umani, inclusi il patto internazionale relativo ai diritti civili e politici del 1966 e la convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti del 1984.

 

Di conseguenza, mi pregio di proporre le disposizioni, figuranti nell'allegato della presente lettera, che definiscono le condizioni e modalità del trasferimento delle persone sospettate di aver commesso atti di pirateria e fermate dall'EUNAVFOR, e dei beni sequestrati in possesso dell'EUNAVFOR, dall'EUNAVFOR al Kenya, e del loro trattamento dopo tale trasferimento.

 

Le sarei grato se volesse confermarmi, a nome del governo del Kenya, di accettare tali disposizioni.

 

Il presente strumento sarà applicato in via provvisoria dalla data della sua firma ed entrerà in vigore quando ciascuno dei partecipanti avrà completato le proprie procedure interne. Il presente strumento continuerà ad avere effetto fino a sei mesi dopo che uno dei partecipanti abbia notificato per iscritto all'altro firmatario la decisione di porre fine allo strumento. Il presente strumento può essere modificato per accordo comune tra i firmatari. La cessazione del presente strumento non pregiudicherà i benefici o gli obblighi derivanti dall'applicazione dello strumento stesso prima della cessazione, inclusi i benefici per le persone trasferite, finché sono sottoposte a detenzione o ad una azione giudiziaria da parte del Kenya.

 

Dopo la fine dell'operazione, quale definita nell'allegato della presente lettera, tutti i benefici dell'EUNAVFOR, quali definiti in detto allegato, in virtù del presente strumento possono essere esercitati dalla persona o entità designata dallo Stato che esercita la presidenza del Consiglio dell'UE. Una persona o entità designata può essere, tra l'altro, un agente diplomatico o funzionario consolare di tale Stato accreditato in Kenya. Dopo la fine dell'operazione, tutte le notifiche che dovevano essere fatte all'EUNAVFOR in virtù del presente strumento saranno fatte allo Stato che esercita la presidenza del Consiglio dell'UE.

 

Voglia accettare, Signor, i sensi della mia più alta considerazione.

 

Per l'Unione europea

 

ALLEGATO

 

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE CONDIZIONI DEL TRASFERIMENTO DI PRESUNTI PIRATI E DI BENI SEQUESTRATI DALLA FORZA NAVALE DIRETTA DALL'UE ALLA REPUBBLICA DEL KENYA

 

1. Definizioni.

 

Ai fini del presente scambio di lettere, valgono le seguenti definizioni:

 

a) "forza navale diretta dall'Unione europea (EUNAVFOR)": i comandi militari dell'UE e i contingenti nazionali che contribuiscono all'operazione dell'UE "Atalanta", i loro mezzi navali, aeromobili e le loro risorse;

 

b) "operazione": la preparazione, la costituzione, l'esecuzione e il supporto della missione militare istituita dall'azione comune 2008/851/PESC del Consiglio, e/o successive;

 

c) "comandante dell'operazione dell'UE": il comandante dell'operazione;

 

d) "comandate della forza dell'UE": il comandante dell'UE nel teatro delle operazioni quale definito all'articolo 1, paragrafo 2 dell'azione comune 2008/851/PESC del Consiglio;

 

e) "contingenti nazionali": le unità e i mezzi navali che appartengono agli Stati membri dell'Unione europea e agli altri Stati che partecipano all'operazione;

 

f) "Stato d'origine": lo Stato che mette a disposizione dell'EUNAVFOR un contingente nazionale;

 

g) "pirateria":la pirateria quale definita all'articolo 101 dell'UNCLOS;

 

h) "persona trasferita": qualsiasi persona sospettata di voler commettere, di commettere o di aver commesso atti di pirateria e trasferita dall'EUNAVFOR al Kenya in virtù del presente scambio di lettere.

 

2. Principi generali

 

a) Il Kenya accetterà, su richiesta dell'EUNAVFOR, il trasferimento delle persone fermate dall'EUNAVFOR in connessione con la pirateria e dei relativi beni sequestrati dall'EUNAVFOR e sottoporrà tali persone e beni alle proprie autorità competenti ai fini delle indagini e dell'azione giudiziaria;

 

b) l'EUNAVFOR, agendo in virtù del presente scambio di lettere, trasferirà le persone o i beni soltanto alle competenti autorità del Kenya preposte all'applicazione della legge;

 

c) i firmatari confermano che tratteranno le persone trasferite in virtù del presente scambio di lettere, sia prima che dopo il trasferimento, in modo umano ed in conformità agli obblighi internazionali in materia di diritti umani, incluso il divieto della tortura o di qualsiasi altro trattamento o pena crudele, disumana o degradante e il divieto della detenzione arbitraria ed in conformità al requisito del diritto a un processo equo.

 

3. Trattamento, azione giudiziaria e processo delle persone trasferite

 

a) La persona trasferita sarà trattata in modo umano e non sarà oggetto di tortura o di trattamento o pena crudele, disumana o degradante, riceverà vitto e alloggio adeguati, accesso alle cure mediche e potrà osservare la propria religione;

 

b) la persona trasferita sarà prontamente tradotta dinanzi a un giudice o ad altro funzionario autorizzato dalla legge ad esercitare il potere giudiziario, che deciderà senza indugio sulla legittimità della sua detenzione ed ordinerà il suo rilascio se la detenzione non è legittima;

 

c) la persona trasferita avrà diritto al processo entro un ragionevole periodo di tempo o al rilascio;

 

d) nell'accertamento di un'accusa penale formulata a suo carico, la persona trasferita avrà diritto ad un'udienza equa e pubblica da parte di un organo giurisdizionale competente, indipendente ed imparziale, costituito per legge;

 

e) la persona trasferita accusata di un reato sarà presunta innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata;

 

f) nell'accertamento di un'accusa penale formulata a suo carico, la persona trasferita avrà diritto alle seguenti garanzie minime, in condizioni di completa parità:

 

1) essere informata, nel più breve tempo possibile, in una lingua ad essa comprensibile e in modo dettagliato, della natura e dei motivi dell’accusa formulata a suo carico;

 

2) disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie a preparare la sua difesa e comunicare con un avvocato di sua scelta;

 

3) essere giudicata senza indebito ritardo;

 

4) essere presente al processo e difendersi di persona o mediante un difensore di sua scelta; nel caso sia sprovvista di un difensore, essere informata del suo diritto ad averne e, ogni qualvolta l'interesse della giustizia lo esiga, vedersi assegnato un difensore d'ufficio, a titolo gratuito se la persona non dispone di mezzi sufficienti per compensarlo;

 

5) esaminare, o far esaminare, tutte le prove a suo carico, incluse le dichiarazioni giurate dei testimoni a carico, ed ottenere la convocazione e l'esame dei testimoni a discarico alle stesse condizioni dei testimoni a carico;

 

6) farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua usata in udienza;

 

7) non essere costretta a testimoniare contro se stessa o a confessare la propria colpevolezza.

 

g) La persona trasferita condannata per un reato avrà il diritto di chiedere il riesame della sua dichiarazione di colpevolezza e condanna o di appellarsi ad un organo giurisdizionale superiore in conformità alla legislazione del Kenya;

 

h) il Kenya non trasferirà la persona trasferita a nessun altro Stato ai fini delle indagini e dell'azione giudiziaria senza un consenso scritto preliminare dell'EUNAVFOR.

 

4. Pena di morte

 

Nessuna persona trasferita potrà essere condannata alla pena di morte. Il Kenya, conformemente alle leggi applicabili, adotterà le misure necessarie per assicurare che la pena di morte sia commutata in pena detentiva.

 

5. Documentazione e notifiche

 

a) Il trasferimento sarà oggetto di un documento appropriato firmato da un rappresentante dell'EUNAVFOR e da un rappresentante delle competenti autorità del Kenya preposte all'applicazione della legge;

 

b) l'EUNAVFOR fornirà al Kenya la documentazione sulla detenzione di ogni persona trasferita. Questa documentazione includerà, per quanto possibile, indicazioni concernenti la condizione fisica della persona trasferita durante la detenzione, il momento del trasferimento alle autorità del Kenya, la ragione della sua detenzione, l'ora ed il luogo in cui la sua detenzione è cominciata, e tutte le decisioni prese riguardo alla sua detenzione;

 

c) il Kenya avrà la responsabilità di tenere una rilevazione precisa di tutte le persone trasferite e, segnatamente ma non esclusivamente, una documentazione di tutti i beni sequestrati, della condizione fisica della persona, dei luoghi di detenzione, delle accuse a suo carico e di tutte le decisioni significative prese nel corso dell'azione giudiziaria e del processo;

 

d) questa documentazione sarà a disposizione dei rappresentanti dell'UE e dell'EUNAVFOR su richiesta per iscritto al Ministro degli affari esteri del Kenya;

 

e) inoltre, il Kenya notificherà all'EUNAVFOR il luogo di detenzione di ogni persona trasferita in virtù del presente scambio di lettere, il deterioramento della sua condizione fisica e le indicazioni di presunto trattamento indebito. I rappresentanti dell'UE e dell'EUNAVFOR avranno accesso alle persone trasferite in virtù del presente scambio di lettere finché tali persone sono sottoposte a detenzione e potranno interrogarle;

 

f) le agenzie umanitarie nazionali ed internazionali potranno, su loro richiesta, visitare le persone trasferite in virtù del presente scambio di lettere;

 

g) allo scopo di assicurare che l'EUNAVFOR possa fornire assistenza tempestiva al Kenya con la convocazione dei testimoni dell'EUNAVFOR e la produzione delle relative prove, il Kenya notificherà all'EUNAVFOR la sua intenzione di avviare un procedimento penale a carico della persona trasferita e il calendario per la produzione delle prove e l'audizione dei testimoni.

 

6. Assistenza dell'EUNAVFOR

 

a) L'EUNAVFOR, nei limiti dei mezzi e delle capacità di cui dispone, fornirà tutta l'assistenza al Kenya in vista delle indagini e dell'azione giudiziaria riguardo alle persone trasferite;

 

b) in particolare l'EUNAVFOR:

 

1) consegnerà la documentazione sulla detenzione redatta ai sensi del paragrafo 5, lettera b) del presente scambio di lettere;

 

2) qualsiasi prova in conformità alle esigenze delle competenti autorità del Kenya, come convenuto nelle disposizioni di attuazione descritte al paragrafo 9;

 

3) si sforzerà di produrre le deposizioni dei testimoni o le dichiarazioni giurate dei membri del personale dell'EUNAVFOR coinvolti negli incidenti in relazione ai quali le persone sono state trasferite in virtù del presente scambio di lettere;

 

4) tutti i pertinenti beni sequestrati in suo possesso.

 

7. Relazione con gli altri diritti delle persone trasferite

 

Nessuna disposizione del presente scambio di lettere è intesa a derogare o può essere interpretata come una deroga ai diritti di cui può godere una persona trasferita ai sensi della legislazione internazionale o interna applicabile.

 

8. Collegamenti e controversie

 

a) Tutte le questioni relative all'applicazione delle presenti disposizioni saranno esaminate congiuntamente dalle competenti autorità del Kenya e dell'UE;

 

b) se non si giunge ad una composizione, le controversie connesse all'interpretazione o all'applicazione delle presenti disposizioni saranno composte dai rappresentanti del Kenya e dai rappresentanti dell'UE esclusivamente per via diplomatica.

 

9. Disposizioni di attuazione

 

a) Ai fini dell'attuazione delle presenti disposizioni, le questioni operative, amministrative e tecniche possono essere oggetto di disposizioni di attuazione che devono essere approvate dalle competenti autorità del Kenya, da una parte, e dalle competenti autorità dell'UE e degli Stati d'origine, dall'altra.

 

b) Le disposizioni di attuazione possono riguardare tra l'altro:

 

1) l'individuazione delle competenti autorità del Kenya preposte all'applicazione della legge a cui l'EUNAVFOR può trasferire le persone;

 

2) i luoghi di detenzione in cui le persone trasferite saranno trattenute;

 

3) il trattamento dei documenti, inclusi quelli relativi alla raccolta delle prove, che saranno consegnati alle competenti autorità del Kenya preposte all'applicazione della legge al momento del trasferimento di una persona;

 

4) i punti di contatto per le notifiche;

 

5) i formulari da utilizzare per i trasferimenti;

 

6) la fornitura di supporto tecnico, competenze specialistiche, formazione e assistenza di altro genere su richiesta del Kenya ai fini del raggiungimento degli obiettivi del presente scambio di lettere.

 

B. Lettera della Repubblica del Kenya

 

Nairobi, 6 marzo 2009, 10:15

 

Signor …,

 

mi pregio comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data 6 marzo 2009 e il relativo allegato concernente le condizioni e modalità del trasferimento delle persone sospettate di aver commesso atti di pirateria in alto mare e fermate dalla forza navale diretta dall'Unione europea (EUNAVFOR), e dei beni sequestrati in possesso dell'EUNAVFOR, dall'EUNAVFOR al Kenya, e del loro trattamento dopo tale trasferimento, cosi redatta:

 

"Con riferimento alla mia lettera datata 14 novembre 2008 e alla Sua lettera datata 5 dicembre 2008, mi pregio di confermare l'intenzione dell'Unione europea di concludere con il governo del Kenya uno scambio di lettere allo scopo di definire le condizioni e modalità del trasferimento delle persone sospettate di aver commesso atti di pirateria in alto mare e fermate dalla forza navale diretta dall'Unione europea (EUNAVFOR), e dei beni sequestrati in possesso dell'EUNAVFOR, dall'EUNAVFOR al Kenya, e del loro trattamento dopo tale trasferimento.

 

Questo scambio di lettere è concluso nel quadro dell'azione comune 2008/851/PESC del Consiglio, del 10 novembre 2008, relativa all'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (operazione "Atalanta").

 

Inoltre, il presente scambio di lettere lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi dei partecipanti derivanti da accordi internazionali e da altri strumenti che istituiscono tribunali internazionali, nonché dal pertinente diritto interno ed è concluso nel pieno rispetto:

 

- delle risoluzioni 1814 (2008), 1838 (2008), 1846 (2008), 1851 (2008) e successive del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite,

 

- della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS) del 1982, in particolare degli articoli da 100 a 107,

 

- del diritto internazionale dei diritti umani, inclusi il patto internazionale relativo ai diritti civili e politici del 1966 e la convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti del 1984.

 

Di conseguenza, mi pregio di proporre le disposizioni, figuranti nell'allegato della presente lettera, che definiscono le condizioni e modalità del trasferimento delle persone sospettate di aver commesso atti di pirateria e fermate dall'EUNAVFOR, e dei beni sequestrati in possesso dell'EUNAVFOR, dall'EUNAVFOR al Kenya, e del loro trattamento dopo tale trasferimento.

 

Le sarei grato se volesse confermarmi, a nome del governo del Kenya, di accettare tali disposizioni.

 

Il presente strumento sarà applicato in via provvisoria dalla data della sua firma ed entrerà in vigore quando ciascuno dei partecipanti avrà completato le proprie procedure interne. Il presente strumento continuerà ad avere effetto fino a sei mesi dopo che uno dei partecipanti abbia notificato per iscritto all'altro firmatario la decisione di porre fine allo strumento. Il presente strumento può essere modificato per accordo comune tra i firmatari. La cessazione del presente strumento non pregiudicherà i benefici o gli obblighi derivanti dall'applicazione dello strumento stesso prima della cessazione, inclusi i benefici per le persone trasferite, finché sono sottoposte a detenzione o ad una azione giudiziaria da parte del Kenya.

 

Dopo la fine dell'operazione, quale definita nell'allegato della presente lettera, tutti i benefici dell'EUNAVFOR, quali definiti in detto allegato, in virtù del presente strumento possono essere esercitati dalla persona o entità designata dallo Stato che esercita la presidenza del Consiglio dell'UE. Una persona o entità designata può essere, tra l'altro, un agente diplomatico o funzionario consolare di tale Stato accreditato in Kenya. Dopo la fine dell'operazione, tutte le notifiche che dovevano essere fatte all'EUNAVFOR in virtù del presente strumento saranno fatte allo Stato che esercita la presidenza del Consiglio dell'UE.

 

ALLEGATO

 

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE CONDIZIONI DEL TRASFERIMENTO DI PRESUNTI PIRATI E DI BENI SEQUESTRATI DALLA FORZA NAVALE DIRETTA DALL'UE ALLA REPUBBLICA DEL KENYA

 

1. Definizioni

 

Ai fini del presente scambio di lettere, valgono le seguenti definizioni:

 

a) "forza navale diretta dall'Unione europea (EUNAVFOR)": i comandi militari dell'UE e i contingenti nazionali che contribuiscono all'operazione dell'UE "Atalanta", i loro mezzi navali, aeromobili e le loro risorse;

 

b) "operazione": la preparazione, la costituzione, l'esecuzione e il supporto della missione militare istituita dall'azione comune 2008/851/PESC del Consiglio, e/o successive;

 

c) "comandante dell'operazione dell'UE": il comandante dell'operazione;

 

d) "comandate della forza dell'UE": il comandante dell'UE nel teatro delle operazioni quale definito all'articolo 1, paragrafo 2 dell'azione comune 2008/851/PESC del Consiglio;

 

e) "contingenti nazionali": le unità e i mezzi navali che appartengono agli Stati membri dell'Unione europea e agli altri Stati che partecipano all'operazione;

 

f) "Stato d'origine": lo Stato che mette a disposizione dell'EUNAVFOR un contingente nazionale;

 

g) "pirateria": la pirateria quale definita all'articolo 101 dell'UNCLOS;

 

h) "persona trasferita": qualsiasi persona sospettata di voler commettere, di commettere o di aver commesso atti di pirateria e trasferita dall'EUNAVFOR al Kenya in virtù del presente scambio di lettere.

 

2. Principi generali

 

a) Il Kenya accetterà, su richiesta dell'EUNAVFOR, il trasferimento delle persone fermate dall'EUNAVFOR in connessione con la pirateria e dei relativi beni sequestrati dall'EUNAVFOR e sottoporrà tali persone e beni alle proprie autorità competenti ai fini delle indagini e dell'azione giudiziaria;

 

b) l'EUNAVFOR, agendo in virtù del presente scambio di lettere, trasferirà le persone o i beni soltanto alle competenti autorità del Kenya preposte all'applicazione della legge;

 

c) i firmatari confermano che tratteranno le persone trasferite in virtù del presente scambio di lettere, sia prima che dopo il trasferimento, in modo umano ed in conformità agli obblighi internazionali in materia di diritti umani, incluso il divieto della tortura o di qualsiasi altro trattamento o pena crudele, disumana o degradante e il divieto della detenzione arbitraria ed in conformità al requisito del diritto a un processo equo.

 

3. Trattamento, azione giudiziaria e processo delle persone trasferite

 

a) La persona trasferita sarà trattata in modo umano e non sarà oggetto di tortura o di trattamento o pena crudele, disumana o degradante, riceverà vitto e alloggio adeguati, accesso alle cure mediche e potrà osservare la propria religione;

 

b) la persona trasferita sarà prontamente tradotta dinanzi a un giudice o ad altro funzionario autorizzato dalla legge ad esercitare il potere giudiziario, che deciderà senza indugio sulla legittimità della sua detenzione ed ordinerà il suo rilascio se la detenzione non è legittima;

 

c) la persona trasferita avrà diritto al processo entro un ragionevole periodo di tempo o al rilascio;

 

d) nell'accertamento di un'accusa penale formulata a suo carico, la persona trasferita avrà diritto ad un'udienza equa e pubblica da parte di un organo giurisdizionale competente, indipendente ed imparziale, costituito per legge;

 

e) la persona trasferita accusata di un reato sarà presunta innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata;

 

f) nell'accertamento di un'accusa penale formulata a suo carico, la persona trasferita avrà diritto alle seguenti garanzie minime, in condizioni di completa parità:

 

1) essere informata, nel più breve tempo possibile, in una lingua ad essa comprensibile e in modo dettagliato, della natura e dei motivi dell’accusa formulata a suo carico;

 

2) disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie a preparare la sua difesa e comunicare con un avvocato di sua scelta;

 

3) essere giudicata senza indebito ritardo;

 

4) essere presente al processo e difendersi di persona o mediante un difensore di sua scelta; nel caso sia sprovvista di un difensore, essere informata del suo diritto ad averne e, ogni qualvolta l'interesse della giustizia lo esiga, vedersi assegnato un difensore d'ufficio, a titolo gratuito se la persona non dispone di mezzi sufficienti per compensarlo;

 

5) esaminare, o far esaminare, tutte le prove a suo carico, incluse le dichiarazioni giurate dei testimoni a carico, ed ottenere la convocazione e l'esame dei testimoni a discarico alle stesse condizioni dei testimoni a carico;

 

6) farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua usata in udienza;

 

7) non essere costretta a testimoniare contro sé stessa o a confessare la propria colpevolezza.

 

g) La persona trasferita condannata per un reato avrà il diritto di chiedere il riesame della sua dichiarazione di colpevolezza e condanna o di appellarsi ad un organo giurisdizionale superiore in conformità alla legislazione del Kenya;

 

h) il Kenya non trasferirà la persona trasferita a nessun altro Stato ai fini delle indagini e dell'azione giudiziaria senza un consenso scritto preliminare dell'EUNAVFOR.

 

4. Pena di morte

 

Nessuna persona trasferita potrà essere condannata alla pena di morte. Il Kenya, conformemente alle leggi applicabili, adotterà le misure necessarie per assicurare che la pena di morte sia commutata in pena detentiva.

 

5. Documentazione e notifiche

 

a) Il trasferimento sarà oggetto di un documento appropriato firmato da un rappresentante dell'EUNAVFOR e da un rappresentante delle competenti autorità del Kenya preposte all'applicazione della legge;

 

b) l'EUNAVFOR fornirà al Kenya la documentazione sulla detenzione di ogni persona trasferita. Questa documentazione includerà, per quanto possibile, indicazioni concernenti la condizione fisica della persona trasferita durante la detenzione, il momento del trasferimento alle autorità del Kenya, la ragione della sua detenzione, l'ora ed il luogo in cui la sua detenzione è cominciata, e tutte le decisioni prese riguardo alla sua detenzione;

 

c) il Kenya avrà la responsabilità di tenere una rilevazione precisa di tutte le persone trasferite e, segnatamente ma non esclusivamente, una documentazione di tutti i beni sequestrati, della condizione fisica della persona, dei luoghi di detenzione, delle accuse a suo carico e di tutte le decisioni significative prese nel corso dell'azione giudiziaria e del processo;

 

d) questa documentazione sarà a disposizione dei rappresentanti dell'UE e dell'EUNAVFOR su richiesta per iscritto al Ministro degli affari esteri del Kenya;

 

e) inoltre, il Kenya notificherà all'EUNAVFOR il luogo di detenzione di ogni persona trasferita in virtù del presente scambio di lettere, il deterioramento della sua condizione fisica e le indicazioni di presunto trattamento indebito. I rappresentanti dell'UE e dell'EUNAVFOR avranno accesso alle persone trasferite in virtù del presente scambio di lettere finché tali persone sono sottoposte a detenzione e potranno interrogarle;

 

f) le agenzie umanitarie nazionali ed internazionali potranno, su loro richiesta, visitare le persone trasferite in virtù del presente scambio di lettere;

 

g) allo scopo di assicurare che l'EUNAVFOR possa fornire assistenza tempestiva al Kenya con la convocazione dei testimoni dell'EUNAVFOR e la produzione delle relative prove, il Kenya notificherà all'EUNAVFOR la sua intenzione di avviare un procedimento penale a carico della persona trasferita e il calendario per la produzione delle prove e l'audizione dei testimoni.

 

6. Assistenza dell'EUNAVFOR

 

a) L'EUNAVFOR, nei limiti dei mezzi e delle capacità di cui dispone, fornirà tutta l'assistenza al Kenya in vista delle indagini e dell'azione giudiziaria riguardo alle persone trasferite;

 

b) in particolare l'EUNAVFOR:

 

1) consegnerà la documentazione sulla detenzione redatta ai sensi del paragrafo 5, lettera b) del presente scambio di lettere;

 

2) qualsiasi prova in conformità alle esigenze delle competenti autorità del Kenya, come convenuto nelle disposizioni di attuazione descritte al paragrafo 9;

 

3) si sforzerà di produrre le deposizioni dei testimoni o le dichiarazioni giurate dei membri del personale dell'EUNAVFOR coinvolti negli incidenti in relazione ai quali le persone sono state trasferite in virtù del presente scambio di lettere;

 

4) tutti i pertinenti beni sequestrati in suo possesso.

 

7. Relazione con gli altri diritti delle persone trasferite

 

Nessuna disposizione del presente scambio di lettere è intesa a derogare o può essere interpretata come una deroga ai diritti di cui può godere una persona trasferita ai sensi della legislazione internazionale o interna applicabile.

 

8. Collegamenti e controversie

 

a) Tutte le questioni relative all'applicazione delle presenti disposizioni saranno esaminate congiuntamente dalle competenti autorità del Kenya e dell'UE;

 

b) se non si giunge ad una composizione, le controversie connesse all'interpretazione o all'applicazione delle presenti disposizioni saranno composte dai rappresentanti del Kenya e dai rappresentanti dell'UE esclusivamente per via diplomatica.

 

9. Disposizioni di attuazione

 

a) Ai fini dell'attuazione delle presenti disposizioni, le questioni operative, amministrative e tecniche possono essere oggetto di disposizioni di attuazione che devono essere approvate dalle competenti autorità del Kenya, da una parte, e dalle competenti autorità dell'UE e degli Stati d'origine, dall'altra;

 

b) le disposizioni di attuazione possono riguardare tra l'altro:

 

1) l'individuazione delle competenti autorità del Kenya preposte all'applicazione della legge a cui l'EUNAVFOR può trasferire le persone;

 

2) i luoghi di detenzione in cui le persone trasferite saranno trattenute;

 

3) il trattamento dei documenti, inclusi quelli relativi alla raccolta delle prove, che saranno consegnati alle competenti autorità del Kenya preposte all'applicazione della legge al momento del trasferimento di una persona;

 

4) i punti di contatto per le notifiche;

 

5) i formulari da utilizzare per i trasferimenti;

 

6) la fornitura di supporto tecnico, competenze specialistiche, formazione e assistenza di altro genere su richiesta del Kenya ai fini del raggiungimento degli obiettivi del presente scambio di lettere.

 

 

Mi pregio di confermarLe, a nome del governo della Repubblica del Kenya, che quest'ultimo accetta il contenuto della Sua lettera e del relativo allegato. Come previsto nella Sua lettera, il presente strumento entrerà in vigore in via provvisoria dalla data della firma della presente lettera ed entrerà in vigore quando ciascuno dei firmatari avrà completato le proprie procedure interne.

 

Voglia accettare, Signor, l'espressione della mia profonda stima.

 

Per il governo della Repubblica del Kenya