Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 34. Difesa |
Capitolo: | 34.2 missioni internazionali |
Data: | 15/06/2009 |
Numero: | 61 |
Sommario |
Art. 1. 1. All'articolo 5 del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni |
Art. 2. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione [...] |
§ 34.2.48 - D.L. 15 giugno 2009, n. 61. [1]
Disposizioni urgenti in materia di contrasto alla pirateria.
(G.U. 16 giugno 2009, n. 137)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 10, 77 e 87 della Costituzione;
Vista l'Azione comune 2008/851/PESC del Consiglio, del 10 novembre 2008, relativa all'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia;
Vista la
Vista la
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di emanare disposizioni volte a continuare ad assicurare la piena operatività delle unità navali italiane impegnate nell'azione di contrasto della pirateria, espletata con grande efficacia e in piena aderenza agli obiettivi internazionali di prevenzione e repressione del grave fenomeno criminale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 giugno 2009;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri degli affari esteri, della difesa e della giustizia;
Emana
il seguente decreto-legge:
1. All'articolo 5 del
a) al comma 4, le parole: «inclusi i reati a danno dello Stato o dei cittadini italiani che partecipano alla missione di cui all'articolo 3, comma 14, commessi in alto mare o in acque territoriali altrui e accertati durante la medesima missione» sono sostituite dalle seguenti: «se commessi a danno dello Stato o di cittadini o beni italiani, in alto mare o in acque territoriali altrui e accertati nelle aree in cui si svolge la missione di cui all'articolo 3, comma 14»;
b) dopo il comma 6 sono aggiunti, in fine, i seguenti:
« 6-bis. Fuori dei casi di cui al comma 4, per l'esercizio della giurisdizione si applicano le disposizioni contenute negli accordi internazionali. In attuazione dell'Azione comune 2008/851/PESC del Consiglio, del 10 novembre 2008, e della
6-ter. Le disposizioni di cui al comma 6-bis si applicano anche ai procedimenti in corso alla data della sua entrata in vigore. In tale caso, i provvedimenti e le comunicazioni sono trasmessi con modalità telematica.».
2. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge dall'art. 1 della