Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 34. Difesa |
Capitolo: | 34.2 missioni internazionali |
Data: | 13/03/2008 |
Numero: | 45 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il decreto legge 31 gennaio 2008, n. 8, recante disposizioni urgenti in materia di interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonchè [...] |
§ 34.2.41 - L. 13 marzo 2008, n. 45. [1]
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 2008, n. 8, recante disposizioni urgenti in materia di interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonchè relative alla partecipazione delle Forze armate e di polizia a missioni internazionali.
(G.U. 28 marzo 2008, n. 74)
1. Il
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
ALLEGATO
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 31 GENNAIO 2008, N.8
all'articolo 1:
al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, assegnando priorità assoluta all'impiego di risorse locali sia umane sia materiali»;
al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli incarichi e i contratti di cui al presente comma sono affidati ad enti od organismi e stipulati, assicurando il rispetto del principio di pari opportunità tra uomo e donna, con persone di nazionalità locale, ovvero di nazionalità italiana o di altri Paesi a condizione che il Ministero degli affari esteri abbia escluso che localmente esistano le professionalità richieste»;
al comma 6, dopo le parole: «dello Stato,» sono inserite le seguenti: «assegnando priorità all'impiego di risorse locali sia umane sia materiali,»;
dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:
«6-bis. Nell'ambito degli stanziamenti di cui al comma 1, la somma di euro 100.000 è destinata ad iniziative di sensibilizzazione e formazione della popolazione libanese in relazione al pericolo rappresentato dal munizionamento inesploso con particolare riferimento al sub-munizionamento antipersona disperso da bombe a grappolo.
6-ter. Nell'ambito degli stanziamenti di cui al comma 1 si provvede all'organizzazione, in Afghanistan o in un Paese limitrofo, di una conferenza di pace regionale della società civile, in collaborazione con la rete di organizzazioni non governative "Afgana"».
all'articolo 2:
al comma 3, primo periodo, le parole: «euro 14.675.688» sono sostituite dalle seguenti: «euro 14.503.478»;
al comma 6:
al primo periodo, le parole: «euro 103.500» sono sostituite dalle seguenti: «euro 275.710»;
al terzo periodo, le parole: «il predetto funzionario può avvalersi del supporto di due unità» sono sostituite dalle seguenti: «anche al fine di promuovere la presenza economica italiana nell'area, il predetto funzionario può impiegare fino a quattro unità di supporto»;
dopo il comma 11 è aggiunto il seguente:
«11-bis. Il Ministro degli affari esteri riferisce, entro il 31 dicembre di ogni anno, alle Commissioni parlamentari competenti sulla situazione, i risultati e le prospettive delle attività disposte dal presente articolo».
all'articolo 3:
al comma 4, lettera a), la parola: «Police» è sostituita dalla seguente: «Planning»;
al comma 19, la parola: «Team» è sostituita dalla seguente: «Mission»;
al comma 22, la parola: «Police» è sostituita dalla seguente: «Planning»;
dopo il comma 27 è aggiunto il seguente:
«27-bis. Entro il 30 giugno 2008, il Ministro degli affari esteri e il Ministro della difesa riferiscono al Parlamento circa gli sviluppi relativi al contesto in cui si svolge ciascuna missione di cui ai commi precedenti».
all'articolo 4:
al comma 1, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e quella di Herat»;
al comma 3, primo periodo, le parole: «e nei Paesi dell'area balcanica» sono sostituite dalle seguenti: «, nei Paesi dell'area balcanica e in Libia»;
al comma 9, primo periodo, le parole: «in servizio o per causa di servizio» sono sostituite dalle seguenti: «in servizio e per causa di servizio»;
al comma 11, le parole: «per l'anno» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno».
all'articolo 7:
al comma 1:
all'alinea, dopo le parole: «per l'anno 2008» sono inserite le seguenti: «e a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009»;
alla lettera a), dopo le parole: «quanto a 1.000 milioni di euro» sono inserite le seguenti: «per l'anno 2008»;
alla lettera b), dopo le parole: «quanto a 20 milioni di euro» sono inserite le seguenti: «per l'anno 2008,»;
dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
«b-bis) quanto a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2009 e 2010 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno»;
al comma 2, le parole da: «del fondo speciale» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».
[1] Abrogata dall'art. 2268 del