Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 34. Difesa |
Capitolo: | 34.2 missioni internazionali |
Data: | 20/11/2008 |
Numero: | 183 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il decreto legge 22 settembre 2008, n. 147, recante disposizioni urgenti per assicurare la partecipazione italiana alla missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia, è convertito in [...] |
§ 34.2.44 - L. 20 novembre 2008, n. 183. [1]
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 settembre 2008, n. 147, recante disposizioni urgenti per assicurare la partecipazione italiana alla missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia.
(G.U. 22 novembre 2008, n. 274)
1. Il
2. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del
3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Allegato
Modificazioni apportate in sede di conversione al
Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:
«Art. 2-bis. - (Partecipazione italiana a missioni internazionali). -
1. E' autorizzata a decorrere dal 1° ottobre 2008 e fino al 31 dicembre 2008, la spesa di euro 112.542.774 per la proroga della partecipazione del contingente militare italiano alla missione delle Nazioni Unite in Libano denominata United Nations Interim Force in Lebanon (UNI-FIL), compreso l'impiego del gruppo navale European Maritime Force (EUROMARFOR), di cui all'articolo 3, comma 1, del
2. E' autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2008 e fino al 31 dicembre 2008, la spesa di euro 9.668.523 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina, denominata ALTHEA, nel cui ambito opera la missione denominata Integrated Police Unit (IPU), di cui all'articolo 3, comma 5, del
3. E' autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2008 e fino al 31 dicembre 2008, la spesa di euro 8.310.451 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea nella Repubblica del Chad e nella Repubblica Centrafricana, denominata EUFOR Tchad/RCA, di cui all'articolo 3, comma 9, del
4. E' autorizzata, a decorrere dal 1° settembre 2008 e fino al 31 dicembre 2008, la spesa di euro 99.999 per la partecipazione di personale militare alla missione di osservatori militari dell'OSCE in Georgia. Al personale si applica l'articolo 4, commi 1, lettera a), e 2, del
5. E' autorizzata, per l'anno 2008, l'ulteriore spesa di euro 417.102 per la partecipazione di personale militare impiegato in Iraq in attività di consulenza, formazione e addestramento delle Forze armate e di polizia irachene, di cui all'articolo 2, comma 10, del
6. E' autorizzata, per l'anno 2008, l'ulteriore spesa di euro 12.373.484 per la partecipazione di personale militare alle missioni in Afghanistan, denominate International Security Assistance Force (ISAF) ed EUPOL AFGHANISTAN, di cui all'articolo 3, comma 2, del
7. E' autorizzata, per l'anno 2008, l'ulteriore spesa di euro 1.384.978 per la partecipazione italiana alle missioni nei Balcani, di cui all'articolo 3, comma 4, del
8. E' autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2008 e fino al 31 dicembre 2008, la spesa di euro 1.516.046 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione in Libia, in esecuzione dell'accordo di cooperazione tra il Governo italiano e il Governo libico per fronteggiare il fenomeno dell'immigrazione clandestina e della tratta degli esseri umani, siglato in data 29 dicembre 2007, di cui all'articolo 3, comma 20, del
9. E' autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2008 e fino al 31 dicembre 2008, la spesa di euro 121.387 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione delle Nazioni Unite in Haiti, denominata United Nations Stabilization Mission in Haiti (MINUSTAH), di cui all'articolo 3, comma 24, del
10. E' autorizzata, per l'anno 2008, la spesa di euro 1.300.000 per interventi di sicurezza e di tutela del personale italiano operante in Iraq presso l'Unità di sostegno alla ricostruzione a Nassiriya.
11. Si applicano l'articolo 4, commi da 4 a 8 e 10, e gli articoli 5 e 6 del
12. All'articolo 4, comma 9, del
All'articolo 3:
al comma 1:
nell'alinea, le parole: «pari complessivamente a euro 3.803.704» sono sostituite dalle seguenti: «escluso l'articolo 2-bis, comma 12, pari complessivamente a euro 151.538.448»;
la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) quanto a euro 89.984.391, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1240, della
dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti:
«c-bis) quanto a euro 5.176.102, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 8, del
c-ter) quanto a euro 13.257.000, mediante utilizzo del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del
c-quater) quanto a euro 20.800.000, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 4, del
c-quinquies) quanto a euro 20.634.000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando i seguenti accantonamenti:
Ministero dell'economia e delle finanze 1.155.000;
Ministero della giustizia 706.000;
Ministero degli affari esteri 11.478.000;
Ministero della pubblica istruzione 2.457.000;
Ministero dell'interno 815.000;
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 130.000;
Ministero per i beni e le attività culturali 1.618.000;
Ministero della salute 449.000;
Ministero dei trasporti 841.000;
Ministero dell'università e della ricerca 985.000»;
dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2-bis, comma 12, valutato in euro 15.358 per l'anno 2008, in euro 15.014 per l'anno 2009 ed in euro 37.508 a decorrere dall'anno 2010, si provvede, per l'anno 2008, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1240, della
1-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 1-bis, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della
Nel titolo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché la proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali per l'anno 2008».
[1] Abrogata dall'art. 2268 del