Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 34. Difesa |
Capitolo: | 34.2 missioni internazionali |
Data: | 22/09/2008 |
Numero: | 147 |
Sommario |
Art. 1. Partecipazione di personale delle Forze armate |
Art. 2. Partecipazione di personale civile |
Art. 2 bis. (Partecipazione italiana a missioni internazionali). |
Art. 3. Copertura finanziaria |
Art. 4. Entrata in vigore |
§ 34.2.42 - D.L. 22 settembre 2008, n. 147. [1]
Disposizioni urgenti per assicurare la partecipazione italiana alla missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia nonché la proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali per l'anno 2008 [2].
(G.U. 23 settembre 2008, n. 223)
Art. 1. Partecipazione di personale delle Forze armate
1. E' autorizzata, a decorrere dal 21 settembre 2008 e fino al 31 dicembre 2008, la spesa di euro 2.058.424 per la partecipazione di personale, mezzi e materiali delle Forze armate alla missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia, denominata: «EUMM Georgia», di cui all'azione comune 2008/736/PESC del Consiglio, del 15 settembre 2008.
2. Alla missione di cui al comma 1 si applicano l'articolo 4, commi 1, lettera a), 2, 4, 6 e 10, e gli articoli 5 e 6 del
Art. 2. Partecipazione di personale civile
1. E' autorizzata, per l'anno 2008, la spesa di euro 86.955 per la partecipazione di personale civile alla missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia, denominata: «EUMM Georgia», di cui all'azione comune 2008/736/PESC del Consiglio, del 15 settembre 2008.
2. E' autorizzata, per l'anno 2008, la spesa di euro 30.000 per l'acquisto di equipaggiamenti e strumenti di comunicazione per il personale civile che partecipa alla missione di cui al comma 1.
3. E' autorizzata, per l'anno 2008, la spesa di euro 28.325 per la partecipazione di un funzionario diplomatico italiano presso l'Ufficio del rappresentante speciale dell'Unione europea in Georgia, il cui trattamento economico è stabilito sulla base dei criteri di cui all'articolo 2, comma 7, del
4. E' autorizzata la spesa di euro 1.600.000, per l'anno 2008, per la partecipazione italiana alle iniziative umanitarie nell'ambito della Conferenza internazionale dei donatori.
Art. 2 bis. (Partecipazione italiana a missioni internazionali). [3]
1. E' autorizzata a decorrere dal 1° ottobre 2008 e fino al 31 dicembre 2008, la spesa di euro 112.542.774 per la proroga della partecipazione del contingente militare italiano alla missione delle Nazioni Unite in Libano denominata United Nations Interim Force in Lebanon (UNI-FIL), compreso l'impiego del gruppo navale European Maritime Force (EUROMARFOR), di cui all'articolo 3, comma 1, del
2. E' autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2008 e fino al 31 dicembre 2008, la spesa di euro 9.668.523 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina, denominata ALTHEA, nel cui ambito opera la missione denominata Integrated Police Unit (IPU), di cui all'articolo 3, comma 5, del
3. E' autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2008 e fino al 31 dicembre 2008, la spesa di euro 8.310.451 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea nella Repubblica del Chad e nella Repubblica Centrafricana, denominata EUFOR Tchad/RCA, di cui all'articolo 3, comma 9, del
4. E' autorizzata, a decorrere dal 1° settembre 2008 e fino al 31 dicembre 2008, la spesa di euro 99.999 per la partecipazione di personale militare alla missione di osservatori militari dell'OSCE in Georgia. Al personale si applica l'articolo 4, commi 1, lettera a), e 2, del
5. E' autorizzata, per l'anno 2008, l'ulteriore spesa di euro 417.102 per la partecipazione di personale militare impiegato in Iraq in attività di consulenza, formazione e addestramento delle Forze armate e di polizia irachene, di cui all'articolo 2, comma 10, del
6. E' autorizzata, per l'anno 2008, l'ulteriore spesa di euro 12.373.484 per la partecipazione di personale militare alle missioni in Afghanistan, denominate International Security Assistance Force (ISAF) ed EUPOL AFGHANISTAN, di cui all'articolo 3, comma 2, del
7. E' autorizzata, per l'anno 2008, l'ulteriore spesa di euro 1.384.978 per la partecipazione italiana alle missioni nei Balcani, di cui all'articolo 3, comma 4, del
8. E' autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2008 e fino al 31 dicembre 2008, la spesa di euro 1.516.046 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione in Libia, in esecuzione dell'accordo di cooperazione tra il Governo italiano e il Governo libico per fronteggiare il fenomeno dell'immigrazione clandestina e della tratta degli esseri umani, siglato in data 29 dicembre 2007, di cui all'articolo 3, comma 20, del
9. E' autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2008 e fino al 31 dicembre 2008, la spesa di euro 121.387 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione delle Nazioni Unite in Haiti, denominata United Nations Stabilization Mission in Haiti (MINUSTAH), di cui all'articolo 3, comma 24, del
10. E' autorizzata, per l'anno 2008, la spesa di euro 1.300.000 per interventi di sicurezza e di tutela del personale italiano operante in Iraq presso l'Unità di sostegno alla ricostruzione a Nassiriya.
11. Si applicano l'articolo 4, commi da 4 a 8 e 10, e gli articoli 5 e 6 del
12. All'articolo 4, comma 9, del
Art. 3. Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, escluso l'articolo 2-bis, comma 12, pari complessivamente a euro 151.538.448 per l'anno 2008, si provvede [4]:
a) quanto a euro 86.955, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 8, del
b) quanto a euro 89.984.391, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1240, della
c) quanto a euro 1.600.000, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 3, del
c-bis) quanto a euro 5.176.102, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 8, del
c-ter) quanto a euro 13.257.000, mediante utilizzo del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del
c-quater) quanto a euro 20.800.000, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 4, del
c-quinquies) quanto a euro 20.634.000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando i seguenti accantonamenti:
Ministero dell'economia e delle finanze 1.155.000;
Ministero della giustizia 706.000;
Ministero degli affari esteri 11.478.000;
Ministero della pubblica istruzione 2.457.000;
Ministero dell'interno 815.000;
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 130.000;
Ministero per i beni e le attività culturali 1.618.000;
Ministero della salute 449.000;
Ministero dei trasporti 841.000;
Ministero dell'università e della ricerca 985.000 [9].
1-bis. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2-bis, comma 12, valutato in euro 15.358 per l'anno 2008, in euro 15.014 per l'anno 2009 ed in euro 37.508 a decorrere dall'anno 2010, si provvede, per l'anno 2008, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1240, della
1-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 1-bis, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Disposizioni urgenti per assicurare la partecipazione italiana alla missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di emanare disposizioni volte ad assicurare l'immediata partecipazione italiana alla missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia, denominata: «EUMM Georgia», di cui all'azione comune 2008/736/PESC del Consiglio, del 15 settembre 2008;
Viste le conclusioni adottate dal Consiglio degli affari generali e relazioni esterne dell'Unione europea nella seduta del 15 settembre 2008 in ordine alla nomina del Rappresentante speciale dell'Unione europea per la crisi in Georgia;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 settembre 2008;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri degli affari esteri e della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1. Partecipazione di personale delle Forze armate
1. E' autorizzata, a decorrere dal 21 settembre 2008 e fino al 31 dicembre 2008, la spesa di euro 2.058.424 per la partecipazione di personale, mezzi e materiali delle Forze armate alla missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia, denominata: «EUMM Georgia», di cui all'azione comune 2008/736/PESC del Consiglio, del 15 settembre 2008.
2. Alla missione di cui al comma 1 si applicano l'articolo 4, commi 1, lettera a), 2, 4, 6 e 10, e gli articoli 5 e 6 del
Art. 2. Partecipazione di personale civile
1. E' autorizzata, per l'anno 2008, la spesa di euro 86.955 per la partecipazione di personale civile alla missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia, denominata: «EUMM Georgia»", di cui all'azione comune 2008/736/PESC del Consiglio, del 15 settembre 2008.
2. E' autorizzata, per l'anno 2008, la spesa di euro 30.000 per l'acquisto di equipaggiamenti e strumenti di comunicazione per il personale civile che partecipa alla missione di cui al comma 1.
3. E' autorizzata, per l'anno 2008, la spesa di euro 28.325 per la partecipazione di un funzionario diplomatico italiano presso l'Ufficio del rappresentante speciale dell'Unione europea in Georgia, il cui trattamento economico è stabilito sulla base dei criteri di cui all'articolo 2, comma 7, del
4. E' autorizzata la spesa di euro 1.600.000, per l'anno 2008, per la partecipazione italiana alle iniziative umanitarie nell'ambito della Conferenza internazionale dei donatori.
Art. 3. Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, pari complessivamente a euro 3.803.704 per l'anno 2008, si provvede:
a) quanto a euro 86.955, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 8, del
b) quanto a euro 2.116.749, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1240, della
c) quanto a euro 1.600.000, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 3, del
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della
[2] Titolo così modificato dalla L. di conversione.
[3] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[4] Alinea così modificato dalla L. di conversione.
[5] Lettera così sostituita dalla L. di conversione.
[6] Lettera aggiunta dalla L. di conversione.
[7] Lettera aggiunta dalla L. di conversione.
[8] Lettera aggiunta dalla L. di conversione.
[9] Lettera aggiunta dalla L. di conversione.
[10] Comma inserito dalla L. di conversione.
[11] Comma inserito dalla L. di conversione.