§ V.5.66 - L.R. 28 luglio 2003, n. 10.
Istituzione del servizio volontario di vigilanza ecologica.


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.5 tutela dell'ambiente - caccia e pesca
Data:28/07/2003
Numero:10


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Organizzazione della vigilanza ecologica volontaria).
Art. 3.  (Compiti e poteri delle GEV).
Art. 4.  (Corsi di formazione e di aggiornamento).
Art. 5.  (Guardie già in servizio).
Art. 6.  (Nomina delle GEV).
Art. 7.  (Identificazione delle GEV).
Art. 8.  (Sospensione e revoca dell’incarico).
Art. 9.  (Compiti delle Province).
Art. 10.  (Attuazione dei programmi).
Art. 11.  (I Comuni).
Art. 12.  (Doveri delle GEV).
Art. 13.  (Coordinamento regionale).
Art. 14.  (Norme finanziarie).
Art. 15.  (Diritto d’informazione).
Art. 16.  (Norme di coordinamento, transitorie e finali).


§ V.5.66 - L.R. 28 luglio 2003, n. 10.

Istituzione del servizio volontario di vigilanza ecologica.

(B.U. 1 agosto 2003, n. 87).

 

Art. 1. (Finalità).

     1. La Regione Puglia riconosce la funzione del volontariato per la salvaguardia dell’ambiente e ne favorisce lo sviluppo per le seguenti specifiche finalità:

     a) diffondere la conoscenza e il rispetto dei valori ambientali;

     b) concorrere con le istituzioni pubbliche alla tutela del patrimonio naturale e dell’ambiente;

     c) effettuare un costante monitoraggio e controllo del territorio al fine di prevenire e accertare violazioni in materia ambientale;

     d) partecipare, prestando la propria opera sotto il coordinamento delle Autorità competenti, ad interventi in caso di emergenze di carattere ambientale.

     2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione promuove l’istituzione di un servizio volontario di vigilanza ambientale svolto da guardie ecologiche volontarie.

     3. Sono guardie ecologiche volontarie, di seguito denominate GEV, coloro che, avendo frequentato i corsi di formazione organizzati da Province o da associazioni di tutela ambientale di cui all’articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione Ministero dell’ambiente e norme in materia di danno ambientale) e superato l’esame finale ai sensi dell’articolo 4, sono nominati dalla Provincia ai sensi dell’articolo 6.

 

     Art. 2. (Organizzazione della vigilanza ecologica volontaria).

     1. Le GEV, nominate con le procedure indicate all’articolo 6, si strutturano in uno o più Raggruppamenti provinciali (RP) o circondariali (RC) dotati di propri regolamenti di servizio; le guardie ecologiche sono proposte e organizzate dalle associazioni di protezione ambientale legalmente costituite e riconosciute ai sensi dell’articolo 13 della legge n. 349 del 1986 e dalle associazioni di volontariato della protezione civile e della tutela ambientale, purché iscritte nei registri regionali di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, alla legge regionale 16 marzo 1994, n. 11 e alla legge regionale 3 aprile 1995, n. 12. I regolamenti di servizio sono approvati dall’Autorità di Pubblica sicurezza a norma del regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1952. [1]

     2. Le GEV svolgono la propria attività nell’ambito dei programmi predisposti dalle Amministrazioni provinciali e delle convenzioni di cui agli articoli 9 e 10.

     3. I rappresentanti legali delle associazioni di volontariato cui appartengono i Raggruppamenti provinciali o circondariali costituiscono i tramiti mediante i quali le Province e gli enti o organismi pubblici, titolari di competenze in materia di tutela del patrimonio naturale e dell’ambiente, intrattengono i rapporti con le GEV.

 

     Art. 3. (Compiti e poteri delle GEV).

     1. Le GEV:

     a) promuovono e diffondono l’informazione in materia ambientale, con particolare riferimento alla legislazione relativa, favorendo una consapevole educazione ecologica attuata sulla base di programmi di sensibilizzazione in collaborazione con enti e istituzioni;

     b) concorrono ai compiti di protezione dell’ambiente, dell’igiene pubblica, di tutela e di valorizzazione del patrimonio naturalistico;

     c) accertano - nell’ambito delle convenzioni di cui all’articolo 10 e nei limiti del presente articolo - violazioni: comportanti l’applicazione di sanzioni pecuniarie previste dalle disposizioni di legge o dai regolamenti in materia di protezione del patrimonio naturale e dell’ambiente, nonché di provvedimenti istitutivi di parchi e riserve e dei relativi strumenti di pianificazione e attuazione;

     d) collaborano con gli enti o organismi pubblici competenti alla vigilanza in materia di:

     1. inquinamento idrico (della falda, marittimo, lacustre e fluviale), atmosferico, elettromagnetico e acustico;

     2. smaltimento dei rifiuti;

     3. uso di prodotti chimici in agricoltura, pozzi e cave;

     4. escavazione di materiali litoidi e di pulizia idraulica;

     5. protezione della fauna selvatica, esercizio della caccia e della pesca in acque marine e salmastre;

     6. protezione della flora, dei prodotti del sottobosco, dei funghi e dei tartufi;

     7. tutela del patrimonio naturale e paesistico;

     8. difesa dagli incendi boschivi e di prescrizioni di polizia forestale, segnalando le infrazioni rilevate, precisando, ove possibile, le generalità del trasgressore. Nello svolgimento di tali compiti operano secondo le direttive emanate dai predetti enti o organismi;

     9. danno ambientale derivante dall’imbrattamento con vernici di edifici e manufatti;

     e) collaborano con le competenti Autorità nelle opere di soccorso in caso di pubbliche calamità e di emergenza di carattere ecologico.

     2. L’atto di nomina definisce i compiti specifici che ciascuna GEV è chiamata a espletare in relazione alle diverse normative ambientali, con riferimento all’articolo 3 e all’allegato “A” della presente legge. In particolare, individua l’ambito normativo entro il quale la guardia volontaria può esercitare la propria attività e, di conseguenza, il potere di elevare contravvenzioni in ambiti specifici.

     3. Nel caso in cui, con i poteri di cui all’articolo 255 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, accertino violazioni - che comportino l’applicazione di sanzioni pecuniarie - alle disposizioni statali e regionali in materia ambientale, le GEV redigono il verbale con le modalità previste dalle norme vigenti. Il verbale deve essere depositato nei termini di legge, e comunque non oltre quarantotto ore, alla Provincia di rispettiva pertinenza, competente a emanare l’ordinanza/ingiunzione, o al Comune, nel caso in cui il servizio di vigilanza sia espletato in ambito comunale, così come previsto dall’articolo 11. Il pagamento in misura ridotta è effettuato esclusivamente mediante versamento in appositi conti correnti postali.

     4. Le GEV, nell’espletamento delle proprie funzioni di vigilanza, in virtù dell’ordinamento legislativo vigente, acquisiscono lo status di pubblici ufficiali (articolo 357 del codice penale) e funzioni di polizia amministrativa (articolo 13 legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni).

     5. Nei casi di collaborazione con gli enti o organismi pubblici competenti alla vigilanza, ai sensi del comma 1, lettera d), le GEV procedono, ove possibile, all’identificazione del trasgressore e redigono un rapporto scritto sulle infrazioni rilevate, da inviare all’ente o organismo competente, secondo le direttive ufficialmente impartite dal medesimo.

     6. I compiti di cui ai commi precedenti, ovvero altri compiti non previsti dal presente articolo, sono disciplinati attraverso una convenzione sottoscritta tra l’ente pubblico titolare della funzione e le associazioni di GEV, ai sensi dell’articolo 5 della legge regionale n. 11 del 1994.

     7. L’espletamento del servizio di vigilanza ecologica volontaria non dà luogo a costituzione di rapporto di pubblico impiego o di lavoro ed è prestato a titolo gratuito.

     8. Il servizio di cui ai commi precedenti è approvato e posto sotto vigilanza dal Questore della Provincia nel cui territorio è disimpegnato il servizio, ai sensi degli articoli 1 e 2 del regio decreto-legge n. 1952 del 1935.

 

     Art. 4. (Corsi di formazione e di aggiornamento).

     1. La Giunta regionale, sentite le Province e i rappresentanti delle associazioni di cui all’articolo 1, definisce le modalità di svolgimento e di conclusione dei corsi di formazione per volontari da adibire al servizio di vigilanza ecologica, stabilisce il contenuto dei programmi e determina il numero massimo di soggetti ammissibili ai corsi medesimi per ciascun ambito provinciale e circondariale.

     2. I corsi possono essere organizzati dalle Province e dalle associazioni ambientaliste riconosciute iscritte presso il Ministero dell’ambiente, a norma della legge n. 349 del 1986, senza oneri a carico del bilancio regionale, e si concludono con un esame teorico-pratico, secondo quanto stabilito dalla Giunta regionale ai sensi del comma 1, dinanzi a una commissione costituita con le modalità di cui al comma 3.

     3. La commissione d’esame, nominata con deliberazione della Giunta provinciale, è presieduta dall’Assessore provinciale all’ambiente o da un funzionario competente in materia dallo stesso delegato ed è composta da:

     a) un esperto in legislazione in materia ambientale;

     b) un esperto in discipline ecologiche e ambientali;

     c) un esperto di settore designato dalla Regione;

     d) il responsabile dei Raggruppamenti provinciali

     o circondariali presenti nella provincia;

     e) il responsabile dell’organo organizzatore;

     f) un funzionario di pubblica sicurezza designato dal Prefetto.

     Esercita le funzioni di segretario della commissione un impiegato della Provincia.

     4. Con il provvedimento di nomina della commissione o con atto successivo è stabilito il calendario d’esame.

     5. La Giunta regionale, con lo stesso procedimento di cui al comma 1, definisce altresì le modalità di svolgimento dei corsi di aggiornamento per le GEV già in servizio.

 

     Art. 5. (Guardie già in servizio).

     1. Alle GEV nominate ai sensi delle leggi nazionali vigenti e alle guardie venatorie volontarie delle associazioni di protezione ambientale riconosciute a norma dell’articolo 13 della legge n. 349 del 1986, nominate ai sensi dell’articolo 44, comma 1, lettera b), della legge regionale 13 agosto 1998, n. 27 (Norme per la protezione della fauna omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico ambientali e per la regolamentazione del prelievo venatorio) e iscritte nei registri provinciali di cui al comma 9 del medesimo articolo, che prestano attività alla data di entrata in vigore della presente legge viene rinnovata ovvero riconosciuta la nomina senza obbligo di frequenza ai corsi di formazione previsti dall’articolo 4; esse tuttavia sono tenute a partecipare ai corsi di aggiornamento di cui al comma 5 del citato articolo 4. Inoltre, per la conferma e la continuazione del servizio volontario sono tenute a dimostrare, singolarmente o tramite il rappresentante legale dell’associazione cui appartengono, l’avvenuto espletamento degli obblighi procedurali e il possesso dei requisiti richiesti dall’articolo 6.

 

     Art. 6. (Nomina delle GEV).

     1. La nomina a GEV è disposta nei confronti di chi ha superato i corsi di cui all’articolo 4 con provvedimento della Provincia competente per territorio.

     2. La nomina di cui al comma 1, per la sua efficacia, è subordinata:

     a) al giuramento davanti al Sindaco del comune di residenza della guardia, ai sensi dell’articolo 231 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51;

     b) al possesso dei requisiti previsti dall’articolo 138 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

 

     Art. 7. (Identificazione delle GEV).

     1. Ogni GEV è munita di tesserino personale, con apposita matricola, rilasciato dalla Provincia, conforme al modello approvato dalla Giunta regionale; nell’esercizio dei propri compiti, la guardia è tenuta a qualificarsi mediante l’esibizione del medesimo tesserino.

     2. Nell’espletamento del servizio la GEV è tenuta, inoltre, a indossare il contrassegno distintivo della Provincia di appartenenza da questa fornito. Il distintivo deve contenere:

     a) l’emblema della provincia;

     b) il nome della provincia;

     c) il nome della regione;

     d) un piccolo tricolore con al centro il simbolo della Repubblica Italiana.

     3. La Regione Puglia provvede, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a fornire alle Province lo schema del distintivo, il materiale con cui deve essere realizzato e le sue dimensioni. Lo schema del predetto distintivo è approvato dalla Giunta regionale.

 

     Art. 8. (Sospensione e revoca dell’incarico).

     1. L’inosservanza degli obblighi fissati dalle convenzioni e dal regolamento provinciale autorizza la Provincia, sentiti i rappresentanti del Raggruppamento provinciale o circondariale, a comunicare al Questore l’irregolarità commessa dalla GEV o dalla squadra in servizio e a sospenderla, con decreto, in attesa delle decisioni in merito adottate dal Questore, ai sensi dell’articolo 4 del regio decreto legge n. 1952 del 1935. La sospensione dell’incarico, ed eventualmente la revoca, può essere disposta dalla Provincia anche nel caso di persistente accertata inattività, nonché per il venir meno dei necessari requisiti di idoneità.

     2. I provvedimenti di cui al comma 1 sono comunicati dalla Provincia al Questore, alla Regione e al Prefetto per gli eventuali provvedimenti di competenza.

 

     Art. 9. (Compiti delle Province).

     Le Province:

     a) redigono i programmi di cui all’articolo 2, comma 2, d’intesa con gli enti e gli organismi pubblici titolari di competenze in materia di tutela del patrimonio naturale e dell’ambiente, nonché con le rappresentanze dei Raggruppamenti provinciali o circondariali delle associazioni chiamati a concorrere alla realizzazione dei programmi medesimi;

     b) ricevono i resoconti dell’attività espletata e le notizie relative alle trasgressioni accertate;

     c) promuovono il coordinamento con tutti gli enti od organismi pubblici di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), al fine di attivare le migliori forme di collaborazione, anche promuovendo apposite convenzioni;

     d) redigono e inviano alla Regione, entro il mese di aprile di ciascun anno, le relazioni sull’attività svolta nell’anno precedente dai Raggruppamenti provinciali o circondariali presenti nella provincia. Essi sono tenuti a inviare la relazione sulle attività annuali alla Provincia entro il mese di febbraio di ogni anno;

     e) stipulano direttamente contratti di assicurazione sulla responsabilità civile verso terzi per i danni causati dalle GEV nell’espletamento dell’incarico - nei casi in cui alla copertura del rischio non si provveda altrimenti in base alle convenzioni di cui alla lettera c) del presente articolo e all’articolo 10 - senza che quest’obbligo da parte delle Province comporti responsabilità dirette di esse su eventuali danni cagionati a terzi. I massimali di copertura dell’assicurazione devono essere i minimi previsti dalla compagnia con la quale si stipula il contratto di copertura del rischio. Le Associazioni ambientaliste possono integrare liberamente la copertura assicurativa secondo le proprie esigenze e a proprie spese;

     f) mettono a disposizione dei Raggruppamenti provinciali e circondariali delle GEV mezzi e attrezzature da destinare all’espletamento del servizio, nei limiti delle assegnazioni previste nei bilanci regionale e provinciale.

     2. Nell’ambito della propria programmazione di salvaguardia del territorio la Provincia predispone le convenzioni di cui all’articolo 3, comma 6 e le propone alla firma delle associazioni GEV.

 

     Art. 10. (Attuazione dei programmi).

     1. I programmi di cui al comma 2 dell’articolo 2 e alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 9 si attuano mediante convenzioni. La convenzione costituisce lo strumento normale per regolare i rapporti fra l’associazione cui il Raggruppamento provinciale o circondariale appartiene e l’ente o organismo pubblico che si avvale dell’opera delle GEV.

 

     Art. 11. (I Comuni).

     1. Nell’ambito della loro autonomia, i Comuni della Regione Puglia possono dotarsi di GEV a condizione che siano state nominate, svolgano servizio e siano soggette ai controlli e alle sanzioni secondo quanto disposto dalla presente legge.

     2. Ogni Provincia assegna ai Comuni richiedenti un congruo numero di volontari a seconda delle disponibilità, delle esigenze e delle emergenze, da pattuirsi mediante accordi scritti da definirsi tra le parti e perfezionati da una deliberazione consiliare.

     3. Le Province sono tenute a curare l’iter istruttorio conseguente le richieste dei singoli Comuni e ne assicurano l’assistenza procedurale.

     4. Le GEV in servizio presso i Comuni svolgono il medesimo nei limiti del territorio loro assegnato.

     5. Gli accertamenti delle violazioni di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c) e le eventuali sanzioni pecuniarie sono gestiti in ambito comunale.

     6. Gli introiti delle multe devono essere depositati su un apposito capitolo e ripartiti secondo le seguenti modalità: il 10 per cento alla Regione Puglia, il 20 per cento alla Provincia di appartenenza e il 70 per cento al Comune. Le percentuali si intendono al netto delle spese di gestione.

     7. Le somme nette introitate possono essere utilizzate esclusivamente dalla Regione, dalle Province e dai Comuni per attività inerenti la salvaguardia dell’ambiente, riservando una congrua percentuale delle stesse alla gestione del personale volontario di cui al presente articolo e al suo attrezzamento.

     8. Restano ferme le prerogative delle Province indicate negli articoli precedenti e successivi della presente legge.

     9. Le somme di cui ai commi 5 e 6 devono essere versate con bonifico bancario entro 30 giorni dalla data della riscossione con la seguente causale: “Introiti multe GEV del mese di x x x x x, Comune di x x x x x”.

 

     Art. 12. (Doveri delle GEV).

     1. Le GEV devono operare con prudenza, diligenza e perizia e svolgere, le proprie funzioni con le modalità risultanti dai programmi di lavoro predisposti dalle Province, nonché dalle convenzioni ai sensi degli articoli 9 e 10.

     2. Se ha notizia di un reato nell’esercizio o a causa del servizio di cui è incaricata, la GEV è obbligata a farne rapporto secondo le direttive emanate dall’ente od organismo pubblico che si avvale della sua opera, salvo che si tratti di reato punibile a querela dell’offeso.

     3. Nell’espletamento dei propri compiti le GEV non possono essere armate.

     4. Alle GEV è vietata la caccia, la pesca e la raccolta dei prodotti del sottobosco nel proprio ambito di competenza territoriale nelle giornate in cui espletano il loro servizio.

 

     Art. 13. (Coordinamento regionale).

     1. La Giunta regionale esercita la necessaria azione di promozione, indirizzo e coordinamento del servizio di vigilanza ecologica.

     2. In particolare la Giunta regionale, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:

     a) definisce le linee fondamentali dei programmi di attività e le direttive tecniche per l’espletamento del servizio delle GEV, approvandone il relativo regolamento organizzativo;

     b) definisce le materie obbligatorie dei corsi di formazione e di riqualificazione e degli esami;

     c) può adottare schemi tipo per le convenzioni di cui all’articolo 10.

     3. La Giunta regionale trasmette annualmente al Consiglio regionale, entro il 30 giugno, una relazione sull’attività del servizio di vigilanza ecologica.

 

     Art. 14. (Norme finanziarie).

     1. La Regione devolve una quota pari al 75 per cento delle proprie entrate, derivanti per infrazioni amministrative dai verbali redatti dalle GEV di cui alla presente legge, il cui utilizzo è subordinato all’effettivo introito, al fondo regionale speciale per la vigilanza volontaria, istituito presso la Regione medesima. Ugualmente, in favore del fondo ciascun ente locale provvede secondo quanto previsto dai commi 5 e successivi dell’articolo 11.

     2. Qualora il fondo regionale nell’anno in corso non venga impegnato completamente, la parte restante sarà utilizzata l’anno successivo entrando a far parte della somma indistinta del fondo medesimo.

     3. La Giunta regionale, con propria delibera, stabilisce le modalità e i tempi di assegnazione e della rendicontazione da parte delle associazioni dei contributi ottenuti derivanti dal fondo regionale speciale per la vigilanza volontaria, nonché le modalità di svolgimento dei controlli da parte della Regione.

 

     Art. 15. (Diritto d’informazione).

     1. Le circolari e i pareri comunque espressi, posti in essere da organi e uffici della Regione e da enti sub-regionali relativamente alle materie di cui all’allegato A, e che risultino utili anche ai fini dei servizi di vigilanza, sono comunicati in copia alle associazioni di tutela ambientale che dispongono di proprie guardie ambientali giurate nominate secondo le leggi in vigore.

 

     Art. 16. (Norme di coordinamento, transitorie e finali).

     1. Qualora le normative regionali in vigore prevedano tra gli organi con compiti di vigilanza o di tutela dell’ambiente personale volontario appartenente alle associazioni di cui all’articolo 1, le stesse devono essere applicate e interpretate in conformità della presente legge.

     2. Le norme regionali comunque in contrasto con quelle della presente legge si intendono abrogate, ovvero - se di natura più generale – disapplicate alla materia oggetto della presente legge.

     3. Con riferimento alle associazioni, di cui all’articolo 1, iscritte nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato, per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le norme dello Stato e dei regolamenti provinciali in materia di volontariato e di guardie giurate.

     4. Le modifiche alla presente legge sono adottate previa audizione delle associazioni ambientaliste di cui all’articolo 1 da parte della competente Commissione consiliare permanente.

 

 

ALLEGATO A

Ambito normativo di intervento delle Guardie Giurate Volontarie

delle Associazioni di tutela ambientale

(Guardie Ecologiche Volontarie)

 

     Le Guardie giurate volontarie delle associazioni di tutela ambientale possono esercitare la propria attività di vigilanza nell’ambito delle seguenti norme:

 

Settore I - TERRITORIO e PAESAGGIO

 

     - Legge 29 giugno 1939, n. 1497: Protezione delle bellezze naturali.

     - Legge regionale 31 maggio 1980: Tutela del territorio (mod con: 11/81- 24/94 - 6/95- 20/01);

     - Legge regionale 24 gennaio 1981, n. 11: Legge regionale 31 maggio 1980, n. 56 - Tutela ed uso del territorio

     - Regime transitorio.

     - Legge regionale 3 ottobre 1986, n. 32: Tutela e valorizzazione del patrimonio speleologico. Norme per lo sviluppo della speleologia.

     - Legge regionale 11 maggio 1990, n. 30: Norme transitorie di tutela delle aree di particolare interesse ambientale-paesaggistico. (mod con: 02/91 - 08/91 - 07/92 - 16/92 - 02/93 - 14/93 - 10/94 - 28/94 - 02/95 - 16/95 - 33/95 - 09/96 - 02/97 - 02/98 - 01/99 - 17/99 - 09/00).

     - Legge regionale 15 aprile 1992, n. 9: Interventi selvicolturali ammissibili ai sensi della legge 8 agosto 1984 n. 431 e delle norme regionali attuative in materia di tutela delle zone di particolare interesse ambientale.

     - Decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (limitatamente ai beni ambientali tutelati dal titolo II e ai beni culturali oggetto di delega di funzioni amministrative alle Regioni): Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell’articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352.

     - Legge regionale 12 aprile 2001, n. 11: Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale.

 

Settore II - TUTELA della FAUNA SELVATICA e ATTIVITA’ VENATORIA

 

     - Legge 11 febbraio 1992, n. 157: Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio

     - D.M. 14 settembre 1993: Norme per l’importazione dall’estero di lepri

     - Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357: Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43 CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminatura, nonché della flora e della fauna selvatica.

     - Legge regionale 13 ottobre 1998, n. 27: Norme per la protezione della fauna omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunitico-ambientali e per la regolamentazione dell’attività venatoria.

 

Settore III - TUTELA della FAUNA ITTICA e PESCA

 

     - Regio decreto 22 novembre 1914, n. 1486: Regolamento per la pesca fluviale e lacuale.

     - Regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604: Approvazione del testo unico delle leggi sulla pesca.

     - Legge 14 luglio 1965, n. 963: Disciplina della pesca marittima.

     - Legge regionale 7 settembre 1979, n. 64: Ripresa e sviluppo della molluschicoltura, miglioramento sistemi di raccolta dei molluschi lamellimbranchi a sviluppo naturale. Ecc. (mod con: 20/80 - 44/80 - 36/81)

     - Decreti provinciali sulla pesca.

 

Settore IV - NORME IN MATERIA DI PREVENZIONE DEL RANDAGISMO

E DI TUTELA DEGLI ANIMALI DAL MALTRATTAMENTO

 

     - Legge 14 agosto 1991, n. 281: Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo.

 

Settore V - FLORA E FORESTE

 

     - Regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267: Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani

     - Regio decreto 16 maggio 1926, n. 1126: Approvazione del regolamento per l’applicazione del regio decreto 30 dicembre 1023, n. 3267 concernente il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani

     - Decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475: Divieto di abbattimento di alberi di olivo.

     - Legge 9 ottobre 1967, n. 950: Sanzioni per i trasgressori delle norme di polizia forestale.

     - Legge 1 marzo 1975, n. 47: Norme integrative per la difesa dei boschi dagli incendi

     - Legge 16 dicembre 1985, n. 752: Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo.

     - Legge 23 agosto 1993, n. 352: Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei, secondo i principi stabiliti dalla legge n. 352/93.

 

Settore VI - NORME IN MATERIA DI INQUINAMENTO AMBIENTALE

 

     - Legge 13 luglio 1966, n. 615: Provvedimento contro l’inquinamento atmosferico.

     - Legge regionale 10 dicembre 1982, n. 36: Interventi regionali in attuazione dell’articolo 20 della legge 10 maggio 1976, n. 319 - Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento - Integrata e modificata dalla legge 24 dicembre 1979, n. 650.

     - Legge regionale 19 dicembre 1983, n. 24: Tutela e uso delle risorse idriche e risanamento delle acque in Puglia.

     - Decreto legge 25 novembre 1985, n. 667: Provvedimenti urgenti per il contenimento dei fenomeni di eutrofizzazione.

     - Legge regionale 30 ottobre 1986, n. 30: Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982 n. 915 Smaltimento del rifiuti. Norme integrative e di prima attuazione.

     - Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22: Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/676/CEE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio.

     - Decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152: Disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.

     - Decreto del Ministro dell’ambiente 25 ottobre 1999, n. 471: Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica ed il ripristino ambientale dei siti inquinanti, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1992 n. 22, e successive modificazioni e integrazioni.

     - Legge regionale 12 febbraio 2002, n. 11: Norme di indirizzo per il contenimento e la riduzione dell’inquinamento acustico.

     - Legge regionale 8 marzo 2002, n. 5: Norme transitorie per la tutela dell’inquinamento elettromagnetico prodotto da sistemi di telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti nell’intervallo di frequenza fra 0Hz e 300 GHz.

     Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della presente legge le GEV esercitano le funzioni di vigilanza sulle eventuali modificazioni e integrazioni che sono state nel frattempo apportate alle fonti normative elencate nei settori del presente allegato A senza necessità aggiornamento del medesimo.


[1] Comma così modificato dall’art. 23 della L.R. 2 dicembre 2005, n. 17.