Settore: | Codici regionali |
Regione: | Puglia |
Materia: | 6. programmazione, finanza, demanio e patrimonio |
Capitolo: | 6.3 programmazione, leggi finanziarie e di bilancio |
Data: | 26/10/2007 |
Numero: | 28 |
Sommario |
Art. 1. (INTERVENTO FINANZIARIO PER LA PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI CONTROLLO E MONITORAGGIO DEL PATRIMONIO BOSCHIVO) |
Art. 2. (INTEGRAZIONE ALL’Art. 1 DELLA LEGGE REGIONALE 5 GIUGNO 2007, N. 16) |
Art. 3. (MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 3 AGOSOTO 2007, N. 25) |
Art. 4. (INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA SCOLASTICA, LEGGE 27 DICEMBRE 2006, N. 296) |
Art. 5. (MODIFICA DELL’Art. 7 DELLA LEGGE REGIONALE 28 DICEMBRE 2006, N. 39) |
§ VI.3.121 - L.R. 26 ottobre 2007, n. 28.
Terza variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2007
(B.U. 30 ottobre 2007, n. 155 suppl.)
Art. 1. (INTERVENTO FINANZIARIO PER LA PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI CONTROLLO E MONITORAGGIO DEL PATRIMONIO BOSCHIVO)
1. Al fine di garantire, per ulteriori due mesi e nelle more della definizione delle procedure di gara, la prosecuzione del servizio di controllo e di monitoraggio del patrimonio boschivo pugliese per la prevenzione del rischio incendi, lo stanziamento del capitolo 531045 UPB 08.03.01 del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2007 viene incrementato di euro 1 milione 770 mila mediante riduzione di pari importo del capitolo 3022 UPB 04.02.01.
Art. 2. (INTEGRAZIONE ALL’Art. 1 DELLA LEGGE REGIONALE 5 GIUGNO 2007, N. 16)
1. All’articolo 1 (Intervento finanziario per il ripiano dei disavanzi sanitari) della
“3 bis Le ulteriori risorse finanziarie necessarie per l’integrale copertura del disavanzo del servizio sanitario regionale anno 2006, complessivamente quantificato in euro 210 milioni 811 mila, rivenienti:
a) quanto a euro 9 milioni 34 mila dal residuo risultato positivo del servizio sanitario regionale 2005;
b) quanto a euro 17 milioni 795 mila dalla quota spettante alla Regione Puglia ex articolo 2 del decreto del Ministero della salute 16 novembre 2005 (Riparto dei fondi destinati alla copertura dei disavanzi del servizio sanitario per gli anni 2001, 2002, e 2003, ai sensi dell’articolo 1, comma 164, della
c) quanto a euro 2 milioni dagli utili di gestione dell’Agenzia regionale sanitaria (ARES); vengono introitate, con atto di Giunta regionale, sul capitolo di entrata di nuova istituzione 2035776 denominato “Entrate provenienti dal residuo risultato positivo del servizio sanitario regionale 2005, dalla quota regionale ex articolo 2 d.m. sanità 16 novembre 2005 e dagli utili di gestione dell’ARES” per essere destinate al correlato capitolo di spesa di nuova istituzione 771094 denominato “Spese per l’integrale copertura del disavanzo del servizio sanitario regionale 2006 mediante l’utilizzo delle risorse del capitolo di entrata correlato 2035776”.
Art. 3. (MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 3 AGOSOTO 2007, N. 25)
1. Il volume secondo Parte Spesa dell’allegato “A” della
Art. 4. (INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA SCOLASTICA, LEGGE 27 DICEMBRE 2006, N. 296)
1. Al fine di fronteggiare l’urgenza di individuare le risorse necessarie a garantire la propria quota obbligatoria di compartecipazione alla spesa per l’attuazione del piano triennale di edilizia scolastica 2007-2009 “patto per la sicurezza”, ai sensi dell’articolo 1, comma 625, della
a) capitolo 3022 “Spese per maggiori oneri contrattuali derivanti dall’applicazione del nuovo contratto di lavoro a favore dei dipendenti” per euro 900 mila;
b) capitolo 915010 “Spese per interventi in attuazione della l.r 17/2005 e della
c) capitolo 916015 “Trasferimento agli EDISU delle spese connesse all’esodo volontario del personale
Art. 5. (MODIFICA DELL’Art. 7 DELLA LEGGE REGIONALE 28 DICEMBRE 2006, N. 39)
1. I commi 1 e 2 dell’articolo 7 (Norme in materia di razionalizzazione della spesa sanitaria) della