Settore: | Codici regionali |
Regione: | Puglia |
Materia: | 6. programmazione, finanza, demanio e patrimonio |
Capitolo: | 6.3 programmazione, leggi finanziarie e di bilancio |
Data: | 01/02/2007 |
Numero: | 1 |
Sommario |
Art. 1. 1. All'elenco allegato A della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 39 (Norme relative all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007), sono aggiunti i capitoli [...] |
Art. 2. Determinazione del costo di costruzione decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. |
Art. 3. Modifica all'articolo 10 della L.R. n. 39/2006. |
§ VI.3.111 - L.R. 1 febbraio 2007, n. 1.
Legge regionale 28 dicembre 2006, n. 39 (Norme relative all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007) - Modifiche e integrazioni.
(B.U. 1 febbraio 2007, n. 18 - S.O. n. 1).
1. All'elenco allegato A della
(omissis)
Art. 2. Determinazione del costo di costruzione
1. Il costo di costruzione per la nuova edificazione viene confermato, fino a nuovo aggiornamento, in misura pari al costo base di nuova costruzione stabilito, con riferimento ai limiti massimi ammissibili per l'edilizia residenziale agevolata, a norma della lettera g) del primo comma dell'articolo 4 della
2. I comuni hanno facoltà di applicare al costo base per l'edilizia agevolata, come determinato al comma 1, i "Criteri per il calcolo del contributo relativo al costo di costruzione" di cui all'allegato A della presente legge, motivando adeguatamente le eventuali riduzioni o incrementi sia in relazione alle situazioni di bilancio comunale sia in relazione ai costi di costruzione effettivamente praticati in loco.
3. In assenza di apposite deliberazioni della Giunta regionale che provvedano ad adeguare il costo di costruzione, il costo medesimo, così come determinato dalla presente legge, è adeguato annualmente dai comuni in ragione dell'intervenuta variazione dei costi di costruzione accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).
4. Il primo adeguamento annuale si applica ai permessi di costruire e/o alla Denuncia inizio attività (DIA) la cui domanda sia pervenuta al comune, completa, in data successiva al 31 dicembre 2006; analogamente, per gli anni a seguire, l'adeguamento annuale si applica ai permessi di costruire e/o alla DIA la cui domanda sia pervenuta al Comune, completa, in data successiva al 31 dicembre di ogni anno.
Art. 3. Modifica all'articolo 10 della
1. Al comma 1 dell'articolo 10 della
a) le parole "per un periodo non superiore a sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "per un periodo non oltre il 30 giugno 2007";
b) le parole "dal 1° dicembre 2006 al 31 gennaio 2007" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° dicembre 2006 al 31 marzo 2007".
La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1, della
ALLEGATO A
Criteri per il calcolo del contributo relativo al costo di costruzione
Coefficiente relativo alla dimensione demografica, relativa in base alla popolazione residente al 31/12/ dell'anno precedente alla data di adozione della deliberazione del Consiglio comunale:
POPOLAZIONE |
MASSIMO COEFFICIENTE |
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DI CORREZIONE |
Comuni con popolazione sino a 3.000 abitanti |
0,65 |
Comuni con popolazione da 3.001 a 10.000 abitanti |
0,70 |
Comuni con popolazione da 10.001 a 30.000 abitanti |
0,80 |
Comuni con popolazione oltre 30.000 abitanti |
0,90 |
Capoluoghi di provincia |
1,00 |
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Coefficiente relativo all'andamento demografico |
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VARIAZIONE PERCENTUALE POPOLAZIONE |
MASSIMO COEFFICIENTE |
RESIDENTE TRA 1981 E 2001 (CENSIMENTI ISTAT) |
DI CORREZIONE |
Decremento medio annuo superiore al 3% |
0,90 |
Decremento o incremento medio annuo compreso tra - 3% e + 3% (stazionario) |
1,00 |
Incremento medio annuo superiore al 3% |
1,05 |
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Coefficiente relativo all'ubicazione |
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MASSIMO COEFFICIENTE |
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DI CORREZIONE |
Centri abitati compresi in una fascia della profondità di Km. 10 dal confine del territorio del capoluogo di provincia, compreso lo stesso capoluogo |
1,20 |
parti del territorio comunale comprese nelle fasce parallele alle coste, determinate in funzione della distanza dalla linea media di battigia sino a 5.000 |
1,50 |
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Coefficienti in funzione delle tipologie e dell'ubicazione |
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Coefficiente in funzione della tipologia |
Coefficiente massimo in funzione della ubicazione rispetto al perimetro (art. 18, |
Edificio Unifamiliare [*] = 1,00 |
Esterno = 1,20 |
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Interno = 0,70 |
Edificio Bifamiliare/schiera = 0,80 |
Esterno =1,10 |
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Interno = 0,70 |
Edificio plurifamiliare = 0,70 |
Esterno = 1,00 |
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Interno = 0,70 |
[*] per edifici unifamiliari si intendono gli edifici singoli con i fronti perimetrali esterni direttamente aerati e corrispondenti ad un unico alloggio per un solo nucleo familiare. |
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Per edifici che assicurino il 50% dei consumi di acqua |
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calda sanitaria da impianti di solare termico |
Esterno = 0,90 |
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Interno = 0,70 |
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Definizione delle superfici alle quali, ai fini della determinazione del costo di costruzione dell'edificio, si applica il costo unitario a metro quadrato:
Superficie complessiva (Sc)
La superficie complessiva, alla quale, ai fini della determinazione del costo di costruzione dell'edificio, si applica il costo unitario a metro quadrato, è costituita dalla somma della superficie utile abitabile, come di seguito definita e dal 60% del totale delle superfici non residenziali destinate a servizi ed accessori (Snr), misurate al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci e vani di porte e finestre (Sc=Su+60%Snr).
Superficie utile abitabile (Su)
Per superficie utile abitabile si intende la superficie di pavimento degli alloggi misurata al netto di muratura, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre, di eventuali scale interne, di logge e di balconi.
Superficie non residenziale destinata a servizi ed accessori (Snr)
La superficie non residenziale destinata a servizi ed accessori riguarda:
a) cantinole, soffitte, locali motore ascensore, cabine idriche, lavatoi comuni, centrali termiche, ed altri locali a stretto servizio delle residenze;
b) autorimesse singole o collettive;
c) androni di ingresso e porticati liberi;
d) logge e balconi.
I porticati di cui alla lettera c) sono esclusi dal computo della superficie complessiva qualora gli strumenti urbanistici ne prescrivano l'uso pubblico.
Identificazione delle classi di edifici con caratteristiche tipologiche superiori a quelle considerate nelle vigenti disposizioni di legge per l'edilizia agevolata, per le quali vanno determinate maggiorazioni del costo unitario di costruzione in misura non superiore del 50%:
Edifici con caratteristiche tipologiche superiori
Ai fini dell'identificazione degli edifici con caratteristiche tipologiche superiori a quelle considerate nelle vigenti disposizioni di legge per l'edilizia agevolata, per le quali vanno determinate maggiorazioni del costo unitario di costruzione non superiori al 50%, si dà facoltà ai Comuni di adottare la definitiva aliquota in riferimento ai seguenti elementi:
a) superficie utile abitabile (Su);
b) superficie netta non residenziale di servizi e accessori (Snr);
c) caratteristiche specifiche.