§ IV.6.14 - L.R. 19 dicembre 1994, n. 34.
Accordo di programma per la realizzazione di strutture nel settore industriale-artigianale.


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.6 artigianato e industria
Data:19/12/1994
Numero:34


Sommario
Art. 1.      1. Al fine di incentivare l'occupazione nei settori industriale, artigianale, agricolo, turistico e alberghiero, i sindaci dei Comuni interessati possono chiedere al Presidente della Giunta [...]
Art. 1 bis. 
Art. 1 ter. 


§ IV.6.14 - L.R. 19 dicembre 1994, n. 34. [1]

Accordo di programma per la realizzazione di strutture nel settore industriale-artigianale.

(B.U. 30 dicembre 1994, n. 146).

 

Art. 1.

     1. Al fine di incentivare l'occupazione nei settori industriale, artigianale, agricolo, turistico e alberghiero, i sindaci dei Comuni interessati possono chiedere al Presidente della Giunta regionale la definizione di un accordo di programma, ai sensi dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, per l'autorizzazione alla realizzazione ampliamento di complessi produttivi che attivano immediatamente livelli occupazionali non inferiori a 10 addetti per unità produttiva [2].

     2. Per gli interventi nei settori industriale, artigianale, turistico e alberghiero. La sottoscrizione dell'accordo di programma, che dovrà essere autorizzato dalla Giunta regionale, è ammissibile solo se lo strumento urbanistico vigente non dispone di aree idonee e sufficienti aree idonee con destinazione specifica operante e giuridicamente efficace per le opere da realizzare o sia indispensabile l'ampliamento di strutture esistenti in aree contigue non aventi la stessa destinazione. Le aree interessate agli interventi previsti dall'accordo di programma dovranno essere dotate delle opere di urbanizzazione primaria; in assenza, le stesse opere dovranno essere previste a carico del soggetto destinatario della concessione edilizia [3].

     3. La concessione edilizia dovrà inoltre prevedere idonea e formale garanzia del destinatario della medesima che i livelli occupazionali previsti e la destinazione d'uso degli immobili siano mantenuti per periodi non inferiori a 5 anni dalla data di avvio dell'attività produttiva [4].

 

     Art. 1 bis. [5]

     La presente legge non deroga alle norme in materia di vincoli di tutela del territorio e dell'ambiente.

 

     Art. 1 ter. [6]

     Si applicano a tutti i piani regolatori generali le modalità di approvazione stabilite dalla legge regionale 4 luglio 1994, n. 24.

 


[1] Abrogata dall’art. 1 della L.R. 5 marzo 2004, n. 3 con le limitazioni stabilite dall’art. 2 della stessa L.R. 3/2004.

[2] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 28 gennaio 1998, n. 8.

[3] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 28 gennaio 1998, n. 8.

[4] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 28 gennaio 1998, n. 8.

[5] Articolo aggiunto dall'art. 1 della L.R. 28 gennaio 1998, n. 8.

[6] Articolo aggiunto dall'art. 1 della L.R. 28 gennaio 1998, n. 8 e così modificato dall’art. 21 della L.R. 5 dicembre 2001, n. 32.