Settore: | Codici regionali |
Regione: | Piemonte |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.2 programmazione |
Data: | 28/12/2007 |
Numero: | 29 |
Sommario |
Art. 1. (Modifiche alla legge regionale 4 marzo 2003, n. 2) |
Art. 2. (Dichiarazione di urgenza) |
§ 6.2.16 - L.R. 28 dicembre 2007, n. 29.
Riduzione addizionale regionale all’IRPEF.
(B.U. 31 dicembre 2007, n. 52 - S.O. n. 2)
Art. 1. (Modifiche alla
1. L’articolo 1 della
"Art. 1. (Aliquota dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche IRPEF)
1. A decorrere dal 1° gennaio 2008 l’aliquota dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all’articolo 50, comma 3, del
2. Le aliquote sono applicate sul reddito complessivo determinato ai fini IRPEF, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta.".
Art. 2. (Dichiarazione di urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.