§ 6.2.16 - L.R. 28 dicembre 2007, n. 29.
Riduzione addizionale regionale all’IRPEF.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.2 programmazione
Data:28/12/2007
Numero:29


Sommario
Art. 1.  (Modifiche alla legge regionale 4 marzo 2003, n. 2)
Art. 2.  (Dichiarazione di urgenza)


§ 6.2.16 - L.R. 28 dicembre 2007, n. 29.

Riduzione addizionale regionale all’IRPEF.

(B.U. 31 dicembre 2007, n. 52 - S.O. n. 2)

 

Art. 1. (Modifiche alla legge regionale 4 marzo 2003, n. 2)

1. L’articolo 1 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l’anno 2003) è sostituito dal seguente:

"Art. 1. (Aliquota dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche IRPEF)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2008 l’aliquota dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all’articolo 50, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonchè riordino della disciplina dei tributi locali), è determinata nella misura dello 0,9 per cento per i redditi fino a euro 15.000,00 e nella misura dell’1,4 per cento per i redditi superiori a euro 15.000,00.

2. Le aliquote sono applicate sul reddito complessivo determinato ai fini IRPEF, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta.".

 

     Art. 2. (Dichiarazione di urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.