Settore: | Codici regionali |
Regione: | Piemonte |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.1 bilancio |
Data: | 30/09/2008 |
Numero: | 28 |
Sommario |
Art. 1. (Variazioni) |
Art. 2. (Utilizzo dell'avanzo finanziario alla chiusura dell'esercizio 2007) |
Art. 3. (Variazioni al bilancio pluriennale 2008-2010) |
Art. 4. (Integrazione elenco spese obbligatorie) |
Art. 5. (Garanzie principali e sussidiarie) |
Art. 6. (Finanziamento convenzione con il Corpo Forestale dello Stato) |
Art. 7. (Finanziamento ai Comuni) |
Art. 8. (Spese relative al funzionamento dell'ufficio della Consigliera di parità regionale) |
Art. 9. (Anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica) |
Art. 10. (Misure di incentivazione all'uso del mezzo pubblico) |
Art. 11. (Indebitamento) |
Art. 12. (Continuità territoriale) |
Art. 13. (Edilizia sanitaria) |
Art. 14. (Modifiche della l.r. 32/1982) |
Art. 15. (Modifiche della l.r. 35/1992) |
Art. 16. (Modifica della l.r. 28/1993) |
Art. 17. (Modifica della l.r. 46/1995) |
Art. 18. (Modifica della l.r. 75/1995) |
Art. 19. (Modifica della l.r. 44/2000) |
Art. 20. (Modifiche della l.r. 16/2002) |
Art. 21. (Modifiche della l.r. 24/2002) |
Art. 22. (Modifiche della l.r. 23/2004) |
Art. 23. (Modifiche della l.r. 38/2006) |
Art. 24. (Modifica della l.r. 24/2007) |
Art. 25. (Modifica della l.r. 25/2007) |
Art. 26. (Modifiche della l.r. 2/2008) |
Art. 27. (Modifica della l.r. 12/2008) |
Art. 28. (Modifica della l.r. 18/2008) |
Art. 29. (Modifica della l.r. 19/2008) |
Art. 30. (Dichiarazione d'urgenza) |
§ 6.1.226 - L.R. 30 settembre 2008, n. 28.
Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008 e disposizioni finanziarie.
(B.U. 6 ottobre 2008, n. 40)
Capo I.
DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Art. 1. (Variazioni)
1. Nel bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008 sono introdotti, ai sensi dell'articolo 23, commi 2 e 3, della
Art. 2. (Utilizzo dell'avanzo finanziario alla chiusura dell'esercizio 2007)
1. L'avanzo finanziario alla chiusura dell'esercizio finanziario 2007, determinato in euro 278.771.794,86 è applicato al bilancio di previsione per l'anno 2008 e utilizzato per l'integrazione della copertura delle spese iscritte nelle unità previsionali di base (UPB) contenenti le economie su fondi statali ed europei.
Art. 3. (Variazioni al bilancio pluriennale 2008-2010)
1. Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio pluriennale 2008-2010 sono inserite per gli anni 2009-2010 le variazioni di cui all'allegato B.
Art. 4. (Integrazione elenco spese obbligatorie)
1. La spesa "Erogazione di fondi alle aziende sanitarie locali per il ripiano dei disavanzi 2005 e 2007 (
2. La spesa "Trasferimento alla Provincia del Verbano Cusio Ossola (VCO) delle somme necessarie per riconoscere la riduzione di prezzo sui carburanti praticato alla pompa" (capitolo n. 148118) dell'UPB SA01071 e la spesa per gli accertamenti sanitari (capitolo n. 107621) dell'UPB DA07041 sono inserite nell'elenco delle spese obbligatorie e d'ordine del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008.
Art. 5. (Garanzie principali e sussidiarie)
1. Il prospetto delle garanzie principali e sussidiarie previste dalla Regione di cui all'articolo 7 della
Art. 6. (Finanziamento convenzione con il Corpo Forestale dello Stato)
1. Per il triennio 2008-2010 è autorizzato il pagamento delle spese di cui all'articolo 8 della "Convenzione tra Regione Piemonte e Corpo Forestale dello Stato per l'impiego del personale del Corpo Forestale dello Stato in Piemonte nell'ambito delle competenze regionali" approvata in data 3 dicembre 2007.
Art. 7. (Finanziamento ai Comuni)
1. La Regione assegna ai comuni, tramite le aziende sanitarie locali (ASL) territorialmente competenti ed a titolo di contributo, il 75 per cento dei fondi del decreto ministeriale di cui all'articolo 8, comma 2, della
2. Nel realizzare gli interventi previsti per l'attuazione della
Art. 8. (Spese relative al funzionamento dell'ufficio della Consigliera di parità regionale)
1. La Regione compartecipa alle spese relative al funzionamento dell'ufficio della Consigliera di parità regionale di cui all'articolo 18 del
2. All'onere di cui al comma 1, stimato nella misura di euro 40.000,00, in termini di competenza e di cassa, si fa fronte con le disponibilità dell'UPB DA15981 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008.
Art. 9. (Anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica)
1. La Regione compartecipa ai costi relativi alla rilevazione dei dati sulle strutture scolastiche per l'attivazione dell'anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica di cui all'articolo 7 della
2. All'onere di cui al comma 1, stimato nella misura di euro 100.000,00, in termini di competenza e di cassa, si fa fronte con le disponibilità dell'UPB DA15071 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008.
Art. 10. (Misure di incentivazione all'uso del mezzo pubblico)
1. L'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 6 della
Art. 11. (Indebitamento)
1. Fermo restando l'importo complessivamente autorizzato dall'articolo 3 della
Art. 12. (Continuità territoriale)
1. La Regione intende favorire e promuovere la continuità territoriale per i collegamenti aerei tra Cuneo e Roma Fiumicino.
2. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1 la Regione partecipa agli oneri di finanziamento per i collegamenti aerei da Cuneo Levaldigi per Roma Fiumicino con la somma di euro 150.000,00 per l'anno 2008, euro 150.000,00 per l'anno 2009 ed euro 150.000,00 per l'anno 2010.
3. Per la copertura finanziaria della spesa si provvede mediante le risorse finanziarie dell'UPB DA09011 del bilancio regionale per l'anno 2008 e del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010.
Art. 13. (Edilizia sanitaria)
1. Al fine di garantire il completamento degli interventi in materia di edilizia sanitaria è autorizzata per il triennio 2011-2013 la spesa complessiva di euro 110.000.000,00 da iscrivere all'UPB DA20082.
2. Alla quantificazione della spesa per i singoli anni e alla relativa copertura si provvede ai sensi dell'articolo 30 della
Capo II.
MODIFICHE DI LEGGI REGIONALI
Art. 14. (Modifiche della
1. Il numero 5 della lettera c) del comma 1 dell'articolo 38 della
2. Dopo il comma 3 dell'articolo 38 della
"3 bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano su tutto il territorio regionale, ivi comprese le aree protette, salvo che il fatto commesso nelle predette aree sia punito con una sanzione più elevata.".
3. A far data dall'entrata in vigore della presente legge sono abrogate le disposizioni in materia di aree protette che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie meno elevate per le violazioni dei divieti e per l'inosservanza degli obblighi di cui all'articolo 38 della
Art. 15. (Modifiche della
1. L'articolo 1 della
"Art. 1. (Finalità)
1. La Regione sostiene l'attività del Collegio regionale delle guide alpine del Piemonte mediante la concessione di contributi annui finalizzati alla valorizzazione e promozione della professione di guida alpina e quale strumento di apertura del territorio in condizioni di massima sicurezza.".
2. L'articolo 3 della
"Art. 3. (Disposizione finanziaria)
1. L'entità e le modalità di erogazione dei contributi iscritti nell'UPB DA17071 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008 sono stabilite dalla Giunta regionale con proprio provvedimento.
2. Entro il 31 marzo di ogni anno il Collegio regionale delle guide alpine trasmette alla Giunta regionale una relazione illustrativa dell'attività svolta nell'anno precedente con il concorso del contributo ottenuto.".
3. L'articolo 4 della
Art. 16. (Modifica della
[1. Dopo il comma 3 dell'articolo 30 della
"3 bis. Agli oneri derivanti dal trasferimento ad Agenzia Piemonte Lavoro delle spese per l'attività di promozione e di informazione degli interventi tesi ad incentivare l'occupazione, di cui al titolo III, pari ad euro 15.000,00, in termini di competenza e di cassa, per l'anno finanziario 2008 si fa fronte con le dotazioni finanziarie dell'UPB DA15041 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008.".]
Art. 17. (Modifica della
[1. Dopo il comma 7 dell'articolo 32 della
"7 bis. Al di fuori dei casi previsti ai commi precedenti, è consentita, previa autorizzazione dell'ente gestore, l'ospitalità senza limiti temporali di persone che prestano assistenza, purché assunte con regolare contratto individuale di lavoro subordinato dall'assegnatario o da altro componente il nucleo familiare. Le persone che prestano assistenza non vengono computate nella definizione numerica del nucleo familiare, il loro reddito non concorre alla formazione del reddito familiare e non hanno in alcun caso diritto a divenire componenti stabili del nucleo familiare e a subentrare nell'assegnazione dell'alloggio.".]
Art. 18. (Modifica della
1. Il comma 1 bis dell'articolo 3 della
"1 bis. Su richiesta degli enti di cui al comma 1, la Regione attua gli interventi di lotta alle zanzare di cui all'articolo 2, direttamente o attraverso il soggetto coordinatore. Il soggetto coordinatore provvede alla presentazione delle domande di cui all'articolo 4 e, sulla base del preventivo di spesa predisposto dal soggetto coordinatore, gli enti richiedenti versano alla Regione le somme necessarie all'attuazione degli interventi, nel limite massimo previsto dalla legge.".
Art. 19. (Modifica della
1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 53 della
"c) rilascio dei provvedimenti in materia di installazione degli stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali, degli impianti di riempimento, travaso e deposito di gas di petrolio liquefatto (GPL) previsti dall'articolo 1, commi 56 e 57, della
Art. 20. (Modifiche della
1. Il comma 8 dell'articolo 1 della
2. L'articolo 6 della
"Art. 6. (Disposizioni finanziarie)
"1. Per le spese di funzionamento dell'Agenzia è autorizzata per gli anni dal 2009 al 2011 la spesa annua di euro 5.000.000,00 a valere sull'UPB DA11011.
2. I rapporti finanziari fra Regione Piemonte e organismo pagatore sono regolati da apposita convenzione.".
Art. 21. (Modifiche della
1. Il comma 4 dell'articolo 16 della
Art. 22. (Modifiche della
1. Il comma 1 dell'articolo 2 della
"1. Possono essere ammesse ai benefici previsti dalla presente legge le cooperative a mutualità prevalente ed i loro consorzi, nonché le sezioni regionali delle associazioni nazionali, giuridicamente riconosciute, di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo.".
2. Il comma 3 dell'articolo 4 della
"3. La Giunta regionale può concedere alle sezioni regionali delle associazioni nazionali di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo, giuridicamente riconosciute, contributi in conto capitale ripartiti sulla base dei criteri fissati annualmente dalla Commissione regionale della cooperazione e secondo le modalità stabilite dal programma degli interventi di cui all'articolo 6.".
3. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 9 della
"b) due componenti designati da ciascuna delle sezioni regionali di tutela del movimento cooperativo maggiormente rappresentative in base al numero complessivo dei soci aderenti e al volume di attività risultanti al 31 dicembre dell'anno precedente e un componente designato da ciascuna delle altre sezioni regionali, operanti in Piemonte ed aderenti ad associazioni nazionali giuridicamente riconosciute;".
4. Il comma 1 dell'articolo 16 della
"1. La concessione dei contributi e dei finanziamenti di cui all'articolo 4 e l'accesso al fondo di garanzia di cui all'articolo 5 sono disposti nel rispetto delle disposizioni di cui al
Art. 23. (Modifiche della
1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 5 della
"b bis) essere in possesso del diploma di qualifica di istruzione professionale dei servizi di ristorazione o della qualifica di formazione professionale regionale del comparto alberghiero, del diploma di tecnico di istruzione professionale dei servizi alberghieri, nonché del diploma di laurea in tecnologie agroalimentari, tecnologie per la ristorazione, scienza dell'alimentazione o lauree equipollenti.".
2. Il comma 2 dell'articolo 5 della
3. Al comma 4 dell'articolo 5 della
"La Giunta regionale adotta inoltre, sentite le organizzazioni delle imprese del settore più rappresentative a livello regionale, le indicazioni occorrenti per il riconoscimento dei requisiti professionali relativi alla qualifica di formazione professionale regionale del comparto alberghiero di cui al comma 1, lettera b) bis.".
Art. 24. (Modifica della
1. L'articolo 10 della
"Art. 10 (Sanzioni amministrative)
1. Per le violazioni dei divieti e per l'inosservanza degli obblighi di cui alla presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative:
a) per le violazioni dell'articolo 2, comma 1, in caso di superamento dei limiti consentiti si applica la sanzione pecuniaria di 30,00 euro per ogni 1000 grammi di funghi epigei spontanei raccolti in eccedenza alla quantità consentita;
b) per le violazioni dell'articolo 2, commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 si applica la sanzione di 90,00 euro;
c) per la violazione dell'articolo 3, commi 1 e 3, si applica la sanzione pecuniaria da 40,00 euro a 240,00 euro;
d) per la violazione dell'articolo 5 si applica la sanzione pecuniaria di 600,00 euro in caso di raccolta in violazione delle disposizioni indicate nel provvedimento autorizzativo, con l'applicazione contestuale delle sanzioni accessorie del ritiro e revoca dell'autorizzazione, dell'impossibilità di poter beneficiare di ulteriori autorizzazioni per la stagione in corso e della revoca e ritiro dell'autorizzazione di cui all'articolo 3, comma 1;
e) per la violazione dell'articolo 6 si applica la sanzione di 300,00 euro al componente dell'associazione regolarmente autorizzata che effettui la raccolta in violazione delle disposizioni indicate nel provvedimento autorizzativo, con l'applicazione contestuale delle sanzioni accessorie dell'impossibilità di poter continuare ad usufruire dell'autorizzazione rilasciata all'associazione per l'intera sua durata.
2. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 1 è aggiornata ogni due anni in misura pari all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nei due anni precedenti. Seguendo tali criteri sono fissati, entro il 28 febbraio dell'anno successivo al biennio, i nuovi valori delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 1 che si applicano con decorrenza dal 1° aprile successivo. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie così aggiornata è oggetto di arrotondamento all'unità di euro, per eccesso se la frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi di euro oppure per difetto se è inferiore a 50 centesimi di euro.".
Art. 25. (Modifica della
1. Il titolo della
2. La rubrica dell'articolo 2 della
3. Al comma 2 dell'articolo 2 della
"Tali contributi non sono cumulabili con altri contributi a carico del bilancio regionale erogati in relazione al medesimo incidente.".
Art. 26. (Modifiche della
1. Dopo l'allegato A della
2. Il comma 5 dell'articolo 6 della
"5. I comuni interessati dalla navigazione interna, che precedentemente alla demanializzazione del lago subordinavano la navigazione sulle acque territoriali al pagamento di somme a vario titolo, possono istituire diritti di varo sulle unità di navigazione sul lago. Il diritto di varo è stabilito nel rispetto dei parametri di cui all'allegato B.".
3. Dopo il comma 5 dell'articolo 6 della
"5 bis. Il diritto di varo è determinato dalla lunghezza del natante per l'importo unitario di cui alla lettera a) dell'allegato B moltiplicato per i coefficienti di cui alle lettere b) e c) del medesimo allegato e può essere riparametrato su una periodicità inferiore all'annualità.
5 ter. Gli importi di cui alla lettera a) dell'allegato B sono aggiornati annualmente in funzione della variazione dell'indice nazionale ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
5 quater. Sono esenti dal pagamento del diritto di varo i natanti privi di motore, mentre le unità a vela con motore ausiliario usufruiscono di una riduzione del 40 per cento ed i natanti con motori elettrici di una riduzione nella misura del 70 per cento.".
Art. 27. (Modifica della
1. Il comma 2 dell'articolo 8 della
"2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede con la dotazione finanziaria del fondo di cui all'UPB DA 09012 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008 e del bilancio pluriennale 2008-2010.".
2. Il comma 2 dell'articolo 14 della
"2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si fa fronte con le risorse iscritte nell'UPB DA15001 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008 e del bilancio pluriennale 2008-2010.".
Art. 28. (Modifica della
1. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 8 della
"d) riduzione dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) al 2,90 per cento a partire dall'anno 2009;".
Art. 29. (Modifica della
1. Il comma 9 dell'articolo 40 della legge regionale 1° luglio 2008, n. 19 (Disposizioni modificative della
"9. È abrogato l'articolo 4 della
2. È confermato l'articolo 56 della
Art. 30. (Dichiarazione d'urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
Allegato A.
Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008 (Articolo 1)
(Omissis)
Allegato B.
Variazioni al bilancio pluriennale 2008-2010 (Articolo. 3)
Entrata
UPB |
Anno 2009 |
Anno 2010 |
DA0902 |
325.235.419,74 |
211.026.559,78 |
Spesa
UPB |
Anno 2009 |
Anno 2010 |
DA08032 |
91.930.868,00 |
35.109.133,00 |
DA08262 |
92.032.563,00 |
43.143.431,00 |
DA09012 |
-105.000.000,00 |
- 100.000.000,00 |
DA12031 |
92.721.988,74 |
95.203.995,78 |
DA12032 |
70.000.000,00 |
77.000.000,00 |
DA12042 |
2.000.000,00 |
|
DA14112 |
6.070.000,00 |
6.070.000,00 |
DA14122 |
5.000.000,00 |
5.000.000,00 |
DA14161 |
1.180.000,00 |
|
DA14162 |
1.300.000,00 |
|
DA14182 |
500.000,00 |
|
DA15052 |
5.000.000,00 |
|
DA16072 |
10.000.000,00 |
10.000.000,00 |
DA19032 |
13.500.000,00 |
7.500.000,00 |
DA20082 |
30.000.000,00 |
32.000.000,00 |
DA20092 |
9.000.000,00 |
|
Allegato C.
Integrazione
Allegato B all'articolo 6 della
a) lunghezza fuori tutto:
Classi lunghezze |
Importo annuo minimo(€/mt) |
Importo annuo massimo (€/mt) |
fino a metri 4,00 |
6 |
15 |
da metri 4,01 a metri 6,00 |
15 |
25 |
da metri 6,01 a metri 8,00 |
20 |
30 |
oltre i metri 8,00 |
25 |
45 |
b) potenza del motore:
Potenza del motore |
coefficiente minimo |
coefficiente massimo |
fino a Hp 10 |
1,0 |
1,2 |
da Hp 10,01 a Hp 40 |
1,2 |
1,5 |
da Hp 40,01 a Hp 100 |
1,4 |
1,7 |
oltre i Hp 100 |
1,6 |
2,0 |
c) emissioni inquinanti:
Caratteristiche motore |
coefficiente minimo |
coefficiente massimo |
motore a due tempi |
1,3 |
2,0 |
motore a quattro tempi |
1,2 |
1,5 |
motori a gas |
1,0 |
1,2 |
[1] Articolo abrogato dall'art. 66 della
[2] Articolo abrogato dall'art. 58 della
[3] Articolo abrogato dall'art. 37 della
[4] Articolo abrogato dall'art. 15 della