Settore: | Codici regionali |
Regione: | Piemonte |
Materia: | 3. servizi sociali |
Capitolo: | 3.3 assistenza sociale |
Data: | 21/12/2007 |
Numero: | 25 |
Sommario |
Art. 1. (Finalità) |
Art. 2. (Fondo regionale di solidarietà a favore dei familiari delle vittime di incidenti sul lavoro |
Art. 3. (Norma finanziaria) |
Art. 4. (Dichiarazione di urgenza) |
§ 3.3.94 - L.R. 21 dicembre 2007, n. 25.
Fondo di solidarietà a favore dei familiari delle vittime di incidenti sul lavoro [1].
(B.U. 27 dicembre 2007, n. 52)
Art. 1. (Finalità)
1. La Regione partecipa a iniziative di solidarietà nei confronti dei familiari delle vittime di incidenti sul luogo di lavoro, al fine di contribuire ad alleviare le conseguenze e i disagi economici derivanti alle rispettive famiglie.
Art. 2. (Fondo regionale di solidarietà a favore dei familiari delle vittime di incidenti sul lavoro [2])
1. La Regione istituisce il fondo regionale di solidarietà per le vittime degli incidenti sul lavoro, finalizzato a erogare contributi a favore dei familiari delle persone che sono decedute a seguito di incidenti avvenuti per ragioni di lavoro.
2. La Giunta regionale stabilisce con regolamento, adottato previo parere della competente Commissione consiliare, destinatari, criteri, modalità e termini per l’erogazione dei contributi di cui al comma 1. Tali contributi non sono cumulabili con altri contributi a carico del bilancio regionale erogati in relazione al medesimo incidente [3].
3. L’applicazione del fondo riguarda gli eventi verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2007.
Art. 3. (Norma finanziaria)
1. Al fondo regionale di solidarietà per le vittime degli incidenti sul lavoro, il cui stanziamento a partire dall’esercizio 2008 è pari a un milione di euro per ciascun anno, in termini di competenza, ed è iscritto nell’ambito della unità previsionale di base (UPB) DA15001 (Formazione professionale lavoro Segreteria direzione 15 Titolo I spese correnti) del bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2007-2009, si fa fronte con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall’articolo 8 della
Art. 4. (Dichiarazione di urgenza)
1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
[1] Titolo così sostituito dall'art. 25 della
[2] Rubrica così sostituita dall'art. 25 della
[3] Comma così modificato dall'art. 25 della