§ 4.8.8 - Legge regionale 17 agosto 1995, n. 67.
Interventi regionali per la promozione di una cultura ed educazione di pace per la cooperazione e la solidarietà internazionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.8 cooperazione
Data:17/08/1995
Numero:67


Sommario
Art. 1.  Finalità della legge.
Art. 2.  Obiettivi dell'azione regionale.
Art. 3.  Ambiti e modalità di intervento.
Art. 4.  Iniziative culturali, di ricerca e di informazione.
Art. 5.  Iniziative di educazione e sensibilizzazione.
Art. 6.  Iniziative di formazione.
Art. 7.  Iniziative di cooperazione internazionale.
Art. 8.  Programmazione degli interventi.
Art. 9.  Iniziative di emergenza e solidarietà internazionale.
Art. 10.  Modalità di attuazione degli interventi di emergenza.
Art. 11.  Commissione tecnico-scientifica.
Art. 12.  Forum annuale.
Art. 13.  Norme finanziarie.
Art. 14.  Norma finale.


§ 4.8.8 - Legge regionale 17 agosto 1995, n. 67.

Interventi regionali per la promozione di una cultura ed educazione di pace per la cooperazione e la solidarietà internazionale.

(B.U. 23 agosto 1995, n. 34).

 

Art. 1. Finalità della legge.

     1. La Regione Piemonte, in coerenza con le norme, le dichiarazioni internazionali e i principi costituzionali, che sanciscono il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, riconosce la pace come diritto fondamentale dei popoli e condizione irrinunciabile per il progresso civile, sociale ed economico.

     2. In attuazione di tali principi, anche ai sensi degli articoli 2 e 4 dello Statuto, la Regione interviene al fine di favorire il radicamento nella comunità piemontese della cultura di pace e dei suoi presupposti quali le libertà democratiche, i diritti umani, la non violenza, la solidarietà, la cooperazione internazionale e l'educazione allo sviluppo sostenibile.

     3. La Regione promuove iniziative sul territorio regionale nonché, nel rispetto dei limiti posti dalle leggi dello Stato, dei rapporti internazionali e ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, sostiene, promuove e realizza interventi di aiuto e cooperazione con i Paesi in Via di Sviluppo (PVS) e Paesi dell'Europa Centrale e Orientale (PECO), anche in relazione ad eventi eccezionali causati da conflitti armati o calamità naturali.

     4. Le iniziative si ispirano ai principi sanciti e dettati dalle Nazioni Unite e alle risoluzioni delle conferenze internazionali sulla pace, la cooperazione e lo sviluppo evitando comunque interventi che possano essere utilizzati, direttamente o indirettamente, per attività di carattere militare.

 

     Art. 2. Obiettivi dell'azione regionale.

     1. La Regione orienta la propria azione secondo i seguenti obiettivi:

     a) promuovere e valorizzare i potenziali e originali contributi dei soggetti e delle istituzioni che operano sul territorio;

     b) predisporre programmi per il coordinamento e l'armonizzazione delle iniziative;

     c) diffondere nella comunità regionale la conoscenza dei soggetti attivi nelle materie di cui alla legge e delle relative iniziative.

     2. Le iniziative di cooperazione internazionale saranno finalizzate al soddisfacimento dei bisogni primari, alla salvaguardia della vita umana, alla autosufficienza alimentare, alla valorizzazione delle risorse umane, alla conservazione del patrimonio ambientale, all'attuazione e al consolidamento dei processi di sviluppo endogeno e alla crescita economica sociale e culturale dei Paesi interessati al miglioramento della condizione femminile e dell'infanzia, a sostegno della promozione della donna.

     3. L'azione regionale sarà volta a privilegiare come soggetto attivo la popolazione cui è diretta, anche al fine di realizzare interventi idonei a valorizzarne le risorse umane, culturali e materiali ed a coinvolgere le donne dei Paesi interessati verificando, a tal fine, gli effetti e l'impatto degli interventi sulla popolazione femminile.

     4. Le iniziative della Regione saranno altresì orientate a:

     a) sostenere specificamente nei settori di competenza regionale quali il governo del territorio, il sistema socio sanitario locale, la formazione professionale, e il sostegno delle attività economiche le istituzioni pubbliche dei PVS e PECO;

     b) sviluppare la cooperazione decentrata promuovendo l'iniziativa di soggetti (Enti locali, organizzazioni non governative, associazioni, piccole e medie imprese) presenti sul territorio della Regione e ponendoli in relazione con i soggetti dei PVS e PECO.

 

     Art. 3. Ambiti e modalità di intervento.

     1. Per il raggiungimento delle finalità, di cui all'articolo 1, la Regione interviene realizzando, promuovendo o sostenendo iniziative:

     a) culturali, di ricerca e di informazione;

     b) di educazione e sensibilizzazione della comunità regionale;

     c) di formazione;

     d) di cooperazione internazionale con i PVS e i PECO;

     e) di emergenza e soccorso a favore di popolazioni colpite da calamità eccezionali o conflitti armati, nonché per ristabilire dignitose condizioni di vita e di solidarietà internazionale [1].

     2. L'intervento regionale si attua per mezzo di:

     a) iniziative proprie, progettate, predisposte e realizzate anche avvalendosi della collaborazione di associazioni, istituti, organizzazioni non governative (ONG) ed Enti pubblici e privati presenti sul territorio regionale;

     b) la valorizzazione e la promozione, tramite il sostegno tecnico, organizzativo e finanziario, delle iniziative promosse da soggetti aventi sede in Piemonte, che operano nell'ambito e per le finalità di cui alla legge.

 

     Art. 4. Iniziative culturali, di ricerca e di informazione.

     1. La Regione promuove e sostiene iniziative culturali, di ricerca, di informazione e studio sui temi e secondo le priorità indicati specificatamente dalle direttive di carattere programmatico di cui all'articolo 8.

     2. La Regione promuove la diffusione, in particolare nelle scuole, dei risultati delle ricerche e dei materiali didattici prodotti.

     3. Presso la Giunta Regionale è istituito uno specifico sistema informativo e di archivio per la raccolta e diffusione di dati, ricerche, studi e pubblicazioni, patrimoni bibliografici nonché per la conoscenza dei soggetti pubblici e privati operanti in Piemonte nelle materie disciplinate dalla legge.

     4. Il sistema informativo è realizzato e gestito avvalendosi di associazioni, ONG, Enti, istituzioni pubbliche e private che operano nelle materie disciplinate dalla legge. La Regione stabilisce collaborazioni con le banche dati nazionali e internazionali.

     5. Il sistema informativo è reso accessibile al pubblico con modalità definite da apposite norme di funzionamento stabilite dalla Giunta Regionale.

 

     Art. 5. Iniziative di educazione e sensibilizzazione.

     1. La Regione promuove, realizza e sostiene iniziative e manifestazioni finalizzate a sensibilizzare la comunità regionale, ed in particolare il mondo giovanile, ai temi della pace e dei suoi presupposti.

     2. La Regione assume iniziative dirette a favorire la nascita e lo sviluppo di una cultura di pace nella scuola.

     3. A tal fine, nell'ambito delle tematiche e delle priorità, definite con le direttive di carattere programmatico di cui al successivo articolo 8, la Giunta Regionale predispone un piano annuale per armonizzare e raccordare le proprie attività dirette e le iniziative promosse ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera b).

     4. Nell'ambito di tali attività, potranno essere previste, secondo le disposizioni impartite dalla vigente normativa nazionale e comunitaria, scambi giovanili, viaggi e soggiorni residenziali di conoscenza.

 

     Art. 6. Iniziative di formazione.

     1. La Giunta Regionale favorisce, anche tramite convenzioni con Enti ed istituti presenti sul territorio regionale, la formazione di:

     a) formatori di associazioni che operano nelle materie disciplinate dalla presente legge;

     b) giovani per il servizio civile nel territorio regionale;

     c) cittadini italiani disponibili ad operare come volontari nei paesi destinatari degli interventi;

     d) cittadini dei PVS o PECO in funzione del loro impiego in attività di cooperazione internazionale;

     e) immigrati da PVS o PECO, per il loro coinvolgimento nelle attività di cooperazione e per favorirne il reinserimento nei loro paesi di origine.

     2. La Giunta Regionale, d'intesa con le Autorità competenti, sostiene altresì attività di aggiornamento degli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado, in materia di pedagogia e didattica della pace, di gestione e risoluzione non violenta dei conflitti quotidiani.

 

     Art. 7. Iniziative di cooperazione internazionale.

     1. La Regione, nell'ambito degli indirizzi e degli atti di coordinamento conseguenti l'attuazione della legge n. 49/1987, svolge la propria azione in ordine alle attività indicate ai punti a), c), d), e), f), h), dell'articolo 2, comma 3, della legge citata.

     2. La Regione definisce interventi:

     a) di propria iniziativa, d'intesa con la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero affari esteri;

     b) su richiesta del Ministero affari esteri;

     c) di sostegno alle attività delle ONG di cui alla legge n. 49/1987, articolo 28.

     3. Nell'ambito degli indirizzi emanati con le direttive di carattere programmatico, di cui all'articolo 8, la Giunta Regionale, per realizzare gli interventi di cui al comma 2, può avvalersi della collaborazione delle forze economiche e sociali e delle istituzioni operanti sul territorio regionale.

     4. Le iniziative di cui all'articolo sono estese anche ai PECO ai sensi della legge 26 febbraio 1992, n. 212: «Collaborazione con i Paesi dell'Europa Centrale e Orientale» e dei programmi dell'Unione Europea per le Regioni.

 

     Art. 8. Programmazione degli interventi.

     1. La Giunta regionale, per l'attuazione degli interventi previsti agli articoli 4, 5, 6, 7, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge ed entro il 31 ottobre dell'anno precedente al triennio successivo, propone al Consiglio regionale, che approva con propria deliberazione, le direttive di carattere programmatico con validità triennale [2].

     2. Le direttive indicano gli obiettivi generali, le priorità di intervento e, per ogni ambito di cui all'articolo 3, definiscono:

     a) gli obiettivi da raggiungere nell'arco del triennio;

     b) le tematiche da trattare e le relative priorità;

     c) il ruolo che deve svolgere la Regione;

     d) criteri, modalità e priorità di concessione dei contributi di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b).

     3. Sulla base di tali direttive la Giunta Regionale predispone e approva piani annuali di attuazione [*].

     4. Il piano annuale tende particolarmente a valorizzare, mobilitare, coordinare e aggregare risorse ed energie presenti sul territorio regionale all'interno di progetti riguardanti i settori di competenza della Regione.

     5. Entro il mese di febbraio di ciascun anno, la Giunta Regionale presenta al Consiglio Regionale una relazione sullo stato di attuazione del piano dell'anno precedente e su quello in corso di esecuzione.

 

     Art. 9. Iniziative di emergenza e solidarietà internazionale.

     1. Nei casi di eventi eccezionali causati da conflitti armati o calamità naturali che colpiscono altri paesi europei ed extraeuropei, la Regione promuove e sostiene iniziative finalizzate ad alleviare la sofferenza delle popolazioni stesse nonché per ristabilirne dignitose condizioni di vita.

     2. L'intervento regionale consiste in:

     a) raccolta fondi, con la promozione di pubbliche sottoscrizioni di denaro da far affluire su apposito capitolo di bilancio;

     b) fornitura, anche tramite organizzazioni idonee allo scopo, di materiali di prima necessità, di attrezzature e di generi di conforto;

     c) assistenza sanitaria e ospedaliera alle persone che, per gli effetti degli eventi di cui al comma 1, sono ospitate nella nostra Regione, e l'accoglienza di eventuali accompagnatori, purché regolarmente autorizzati alla permanenza sul territorio italiano;

     d) collaborazione tecnica, anche mediante l'invio di personale regionale e l'eventuale coordinamento delle risorse umane messe a disposizione da associazioni, istituti, Enti pubblici e privati;

     e) raccolta e diffusione di informazioni sulle azioni di aiuto e di emergenza organizzate da soggetti regionali nonché azioni finalizzate al loro raccordo con le richieste e le iniziative dell'Amministrazione statale e degli organismi internazionali;

     f) sostegno alle iniziative degli organismi internazionali delle Nazioni Unite o dell'Unione Europea;

     g) sostegno a progetti predisposti da Enti, associazioni e comitati piemontesi che operano per le finalità di cui al comma 1.

     3. La Regione interviene altresì per alleviare le sofferenze di popolazioni di paesi europei ed extraeuropei in cui sia compromessa la sicurezza alimentare [3].

     4. L'intervento regionale di cui al comma 3 è attuato, di norma, con la collaborazione di Comuni, Province e comunità locali nonché con l'utilizzo di risorse e di fondi messi a disposizione da parte dei medesimi [3].

 

     Art. 10. Modalità di attuazione degli interventi di emergenza.

     1. Il riconoscimento dello stato di emergenza per le popolazioni e le aree di cui all'articolo 9, comma 1, è deliberato dal Consiglio Regionale, a maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri assegnati alla Regione, che stabilisce le modalità e la periodicità con cui la Giunta lo informa sulle iniziative assunte.

     2. Gli interventi previsti all'articolo 9, commi 2, 3 e 4, nonché le modalità per la loro attuazione, sono deliberati dalla Giunta regionale, previa intesa con l'autorità statale, anche ai sensi dell'articolo 11 della legge 26 febbraio 1987, n. 49 "Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo" o su richiesta di organismi internazionali delle Nazioni Unite e dell'Unione Europea [4].

     3. Per interventi indifferibili e urgenti a favore delle popolazioni di cui all'articolo 9, comma 1, il Presidente della Giunta Regionale, sentite le competenti Autorità statali, è autorizzato ad effettuare spese fino alla concorrenza della somma di lire 100.000.000, dando tempestiva comunicazione alla Giunta ed al Consiglio Regionale delle iniziative assunte.

     4. Per il coordinamento e la realizzazione degli interventi regionali di cui all'articolo 9, la Giunta Regionale individua annualmente un apposito gruppo di lavoro costituito da proprio personale.

     5. La Regione, per l'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 9, comma 2, lettera d), stabilisce intese preventive con le Unità Sanitarie Locali (USL) e le Aziende ospedaliere.

     6. Le deliberazioni e le decisioni di cui ai commi 2 e 4 sono assunte dalla Giunta Regionale di intesa con il comitato regionale di solidarietà composto dal Presidente del Consiglio Regionale che lo presiede, da un rappresentante per ciascun gruppo consiliare e da un rappresentante della Giunta Regionale così come previsto dall'articolo 3, comma 2, della legge regionale 28 gennaio 1982, n. 4.

 

     Art. 11. Commissione tecnico-scientifica.

     1. E' istituita presso la Giunta Regionale una Commissione tecnico- scientifica avente funzioni consultive e propositive in ordine ai programmi e alle attività previste dalla legge.

     2. La Commissione di cui al comma 1 è presieduta dal Presidente della Giunta Regionale o da un Assessore da lui delegato.

     3. Fanno parte della Commissione sei componenti di riconosciuta professionalità, individuati tra esperti ed operatori di comprovata competenza, di cui tre nominati dal Consiglio Regionale e tre nominati dalla Giunta Regionale, con rispetto della rappresentanza di ambedue i sessi.

     4. Ai componenti aventi diritto spettano le indennità ed il trattamento previsti dalla legge regionale 2 luglio 1976, n. 33.

 

     Art. 12. Forum annuale.

     1. Il Consiglio Regionale, promuove un forum annuale per un confronto sugli indirizzi programmatici e sullo stato di attuazione della legge.

     2. Il forum è aperto a tutte le istituzioni, gli Enti e le associazioni che operano negli ambiti e per le finalità della legge.

     3. Il forum è convocato prima dell'approvazione, da parte del Consiglio Regionale, degli atti di cui all'articolo 10, comma 1, o entro 60 giorni dalla presentazione al Consiglio Regionale della relazione annuale.

     4. Su richiesta di più istituzioni, Enti o associazioni, di cui al comma 2, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale può convocare sessioni straordinarie del forum stesso, eventualmente sotto forma di gruppi di lavoro su temi specifici.

 

     Art. 13. Norme finanziarie.

     1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata, per l'anno finanziario 1995, la spesa di lire 200.000.000.

     1 bis. Per l'attuazione degli interventi previsti all'articolo 9, comma 3 è autorizzata per l'anno finanziario 1997 la spesa di lire 1 miliardo 800 milioni [5].

     2. Alla copertura dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante una riduzione di pari importo, in termini di competenza e di cassa, del fondo di cui al capitolo n. 15870 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1995.

     2 bis. Alla copertura dell'onere di cui al comma 1 bis si provvede mediante la riduzione in termini di competenza e di cassa del fondo di cui al capitolo n. 27170 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'anno 1997 [5].

     3. Nello stato di previsione e di spesa per l'esercizio finanziario 1995 sono istituiti i seguenti capitoli con la dotazione in termini di competenza e di cassa a fianco indicata:

     a) «Spese per interventi regionali in materia di pace, cooperazione e solidarietà internazionale» con la dotazione di lire 50.000.000; b) «Contributi per iniziative in materia di pace, cooperazione e solidarietà internazionale» con la dotazione di lire 150.000.000.

     3 bis. Nello stato di previsione e di spesa per l'esercizio finanziario 1997 è istituito il capitolo con denominazione "Spese per interventi regionali volti a garantire la sicurezza alimentare in paesi meno sviluppati [5].

     4. Per l'attuazione degli interventi settoriali previsti dalla legge e gestiti direttamente dagli Assessorati regionali nelle rispettive materie, si fa ricorso ai singoli capitoli di competenza.

     5. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla legge, la Regione può avvalersi di eventuali contributi comunitari o di altra fonte internazionale nonché di contributi o finanziamenti statali da introitare su apposito capitolo.

     6. Per gli esercizi finanziari successivi al 1995 gli stanziamenti a bilancio vengono stabiliti con le relative leggi di bilancio.

     7. I capitoli aperti in bilancio in esecuzione della presente legge sono inseriti nel prospetto contenente l'elenco dei capitoli sui quali si può provvedere mediante apertura di credito a favore di funzionari della Regione.

     8. Nello stato di previsione dell'entrata è istituito apposito capitolo con denominazione «Interventi regionali in materia di solidarietà internazionale ed emergenza» nel quale far affluire anche le sottoscrizioni di cui all'articolo 9, comma 2, lettera a).

     8 bis. Nello stato di previsione delle entrate per l'esercizio finanziario 1997 è istituito l'apposito capitolo con denominazione "Interventi regionali volti a garantire la sicurezza alimentare in paesi meno sviluppati" nel quale far affluire anche le sottoscrizioni di altri Enti pubblici e privati [5].

     9. Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 14. Norma finale.

     1. La legge regionale 17 aprile 1990, n. 31: «Interventi regionali per la cooperazione, la pace e lo sviluppo» è abrogata.

     2. Sono fatte salve le iniziative predisposte in attuazione dei programmi annuali e pluriennali già deliberati ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale n. 31/1990 e quelli in corso di realizzazione ai sensi della legge regionale n. 4/1982.

 

 


[1] Lettera così sostituita dall'art. 1 della L.R. 17 ottobre 1997, n. 56.

[2] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 17 ottobre 1997, n. 56.

[*] Si veda Errata Corrige in B.U. 6 settembre 1995, n. 36.

[3] Comma aggiunto dall'art. 3 della L.R. 17 ottobre 1997, n. 56.

[3] Comma aggiunto dall'art. 3 della L.R. 17 ottobre 1997, n. 56.

[4] Comma così sostituito dall'art. 4 della L.R. 17 ottobre 1997, n. 56.

[5] Comma aggiunto dall'art. 5 della L.R. 17 ottobre 1997, n. 56.

[5] Comma aggiunto dall'art. 5 della L.R. 17 ottobre 1997, n. 56.

[5] Comma aggiunto dall'art. 5 della L.R. 17 ottobre 1997, n. 56.

[5] Comma aggiunto dall'art. 5 della L.R. 17 ottobre 1997, n. 56.