§ 4.4.1214 - D.G.R. 28 giugno 2000, n. 7/192 .
Approvazione del Piano territoriale di coordinamento del Parco regionale del Serio (art. 19, comma 2, L.R. n. 86/1983 e successive modificazioni).


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.4 tutela dell'ambiente
Data:28/06/2000
Numero:7


Sommario
Art. 1 
Art. 2 
Art. 3 
Art. 4 
Art. 5 
Art. 6 
Art. 7 
Art. 8 
Art. 9 
Art. 10 
Art. 11 
Art. 12 
Art. 13 
Art. 14 
Art. 15 
Articolazione territoriale 
Art. 16 
Art. 17 
Art. 18 
Art. 19 
Art. 20 
Art. 21 
Art. 22 
Art. 23 
Art. 24 
Art. 25 
Art. 26 
Art. 27 
Art. 28 
Art. 29 
Art. 30 
Art. 31 
Art. 32 
Art. 33 
Art. 34 
Art. 35 
Art. 36 
Art. 37 
Art. 38 
Art. 39 
Art. 40 
Art. 41 
Art. 42 
Art. 43 
Art. 44 
Art. 45 
Art. 46 
Art. 47 
Art. 48 
Art. 49 
Art. 50 


§ 4.4.1214 - D.G.R. 28 giugno 2000, n. 7/192 .

Approvazione del Piano territoriale di coordinamento del Parco regionale del Serio (art. 19, comma 2, L.R. n. 86/1983 e successive modificazioni).

(B.U. 28 luglio 2000, n. 30, III S.S.)

 

La Giunta regionale

Visto:

- la legge 6 dicembre 1991, n. 394 «Legge quadro sulle aree protette»;

- la L.R. 30 novembre 1983, n. 86 «Piano generale delle aree protette regionali. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale» e successive integrazioni e modificazioni;

- la L.R. 1 giugno 1985, n. 70 «Istituzione del parco regionale del Serio»;

- la L.R. 28 febbraio 2000, n. 11 «Nuove disposizioni in materia di aree regionali protette» e in particolare l'art. 1, comma 4 che pone in capo alla Giunta regionale l'approvazione dei Piani territoriali di coordinamento dei parchi precedentemente riconosciuta al Consiglio regionale dall'art. 19, comma 1, della L.R. n. 86/83;

- il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni ed agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59» ed in particolare l'art. 57, che prevede che il Piano territoriale di coordinamento provinciale di cui all'art. 15 della legge n. 142/90 assuma il valore e gli effetti dei piani di tutela dell'ambiente;

- la L.R. 5 gennaio 2000, n. 1 «Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni e agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59)» e in particolare l'art. 3 comma 29 laddove prevede che il Piano territoriale di coordinamento provinciale recepisca i contenuti naturalistico-ambientali dei Piani territoriali di coordinamento del parco;

- la L.R. 27 maggio 1985, n. 57 «Esercizio delle funzioni regionali in materia di protezione delle bellezze naturali e sub-delega ai comuni», e in particolare gli artt. 4 e 5 in base ai quali i Piani territoriali di coordinamento hanno valenza di Piano territoriale paesistico;

Tenuto conto che ai sensi dell'art. 1, comma 6 della L.R. n. 11/2000, i Piani territoriali di coordinamento dei parchi e loro varianti, per i quali era stata deliberata da parte della Giunta regionale la verifica prevista dal previgente art. 19, comma 2 quarto alinea, della L.R. n. 86/83, sono stati restituiti dal Consiglio regionale alla Giunta unitamente agli elaborati, così come licenziati dalla Commissione consiliare ed agli emendamenti già presentati;

Preso atto:

- dell'adozione del PTC avvenuta con deliberazione dell'Assemblea del Consorzio del Parco del Serio n. 22 dell'1 dicembre 1990 (assentita dal CO.RE.CO. l'8 gennaio 1991);

- dell'avvenuta pubblicazione all'albo pretorio del Parco, dei Comuni consorziati e della Province di Bergamo e Cremona, della deliberazione dell'Assemblea Consortile di adozione della proposta di PTC, dandone inoltre avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 6 del 6 febbraio 1991;

- che a seguito della pubblicazione della proposta di PTC adottata dal Consorzio del Parco, sono pervenute all'Ente Parco n. 144 osservazioni;

- che, con deliberazione n. 31 del 6 novembre 1993, divenuta esecutiva per decorrenza dei termini, l'Assemblea del Consorzio del Parco del Serio ha approvato le relative controdeduzioni;

- dell'avvenuta approvazione, da parte della Giunta regionale, della verifica istruttoria del PTC del parco del Serio con deliberazione 19 dicembre 1997, n. 7/33729 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 9 SEO del 2 marzo 1998;

- che le deliberazioni citate e i relativi allegati sono conservati presso il Servizio proponente;

- che la V Commissione «Territorio» ha esaminato mediante consultazioni e sedute nel periodo dall'1 luglio 1999 al 30 novembre 1999 il materiale istruttorio e relativi allegati della Delib.G.R. n. 7/33729 unitamente alle osservazioni pervenute alla Commissione, che delle sedici osservazioni pervenute ritenute pertinenti sette sono state accolte, sei sono state parzialmente accolte e tre non sono state accolte e che nella seduta del 30 novembre 1999 ha approvato il p.d.l. 442 «Piano territoriale di coordinamento del parco regionale del Serio»;

- dell'avvenuta restituzione, alla Giunta regionale, a seguito del mutato quadro normativo, da parte del Consiglio Regionale, della proposta di PTC del parco del Serio, unitamente agli elaborati della competente Commissione consiliare e agli emendamenti presentati alla Segreteria del Consiglio regionale in data 17 aprile 2000 (prot. 23535) e dei processi verbali delle sedute concernenti l'approvazione del p.d.l. 442 in data 20 aprile 2000 (prot. 24562); (documentazione allegata agli atti)

Premesso che la deliberazione di Giunta regionale 7/49652 del 18 aprile 2000 consente di valutare eventuali ulteriori modifiche all'istruttoria della Commissione consiliare, da riassumere in schede di motivazione;

Dato atto che, il Dirigente del Servizio proponente, dichiara che rispetto alla preesistente verifica del Piano territoriale di coordinamento ex art. 19, L.R. 86/83 ed alla documentazione trasmessa dalla Commissione consiliare sono state apportate le modifiche, di cui alla scheda di motivazione allegata agli atti;

Dato atto che la proposta di PTC del Parco del Serio individua, nell'ambito del parco regionale, le aree a parco naturale e le riserve naturali;

Considerato che l'istituzione del parco naturale e l'approvazione delle relative norme devono avvenire rispettivamente con legge regionale e con deliberazione di Consiglio regionale così come previsto dall'art. 1, comma 5 della L.R. 11/2000;

Dato atto che il presente atto non è soggetto al controllo ai sensi dell'art. 17 commi 31 e 32 della L. 15 maggio 1997, n. 127;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge

delibera

 

 

1. Di approvare il piano territoriale di coordinamento del Parco regionale del Serio, costituito dai seguenti elaborati allegati e parte integrante della presente deliberazione:

a) Norme tecniche di attuazione;

b) Allegati alle norme tecniche di attuazione:

A. Beni isolati di significato e valore storico, artistico e ambientale;

B. Beni isolati di significato e valore storico, artistico e ambientale nelle aree esterne al parco;

C. Elenco delle specie arboree ed arbustive considerate autoctone, da utilizzare per gli interventi di riqualificazione ambientale;

c) Tavole:

- Planimetria di piano (Fogli 1 - 10), scala 1:10.000 (omissis) [1];

- Aree a parco naturale (Fogli 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9), scala 1:10.000 (omissis) [1].

2. Di dare atto che il predetto piano territoriale di coordinamento ha effetti di piano paesistico, ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112.

3. Di demandare a successive deliberazioni le proposte di approvazione del perimetro e della normativa del parco naturale.

4. Di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

__________

[1] Gli allegati cartografici che si omettono sono consultabili in libera visione presso le competenti strutture della Giunta regionale ivi compresi gli SpazioRegione e la sede del parco.

 

 

PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO DEL PIANO REGIONALE DEL SERIO

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

TITOLO I

Norme di inquadramento generale

Art. 1

Ambito e contenuti del piano territoriale.

1. Il Piano territoriale di coordinamento (PTC) del parco regionale del Serio ha effetti di piano paesistico coordinato, ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 con i contenuti paesistici del piano territoriale di coordinamento provinciale ed è approvato ai sensi e con i contenuti della L.R. 1 giugno 1985, n. 70 (Istituzione del Parco del Serio) e della L.R. 30 novembre 1983, n. 86 (Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale) e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Il piano territoriale assume anche i contenuti di piano territoriale paesistico, ai sensi degli artt. 4 e 5 della L.R. 27 maggio 1985, n. 57 (Esercizio delle funzioni regionali in materia di protezione delle bellezze naturali e sub-delega ai comuni), come modificata ed integrata dalla L.R. 12 settembre 1986, n. 54.

3. Il piano apporta modifiche al perimetro approvato con L.R. n. 70/1985, necessarie per il migliore assetto del parco.

4. Il piano propone, all'interno del confine del parco regionale le aree a parco naturale, aventi le caratteristiche di cui all'art. 2, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette).

 

 

     Art. 2

Elaborati del piano territoriale.

1. Il piano territoriale è composto dai seguenti elaborati:

a) norme tecniche di attuazione con allegati:

A: beni isolati di significato e valore storico, artistico e ambientale;

B: beni isolati di significato e valore storico, artistico e ambientale nelle aree esterne al parco;

C: elenco specie arboree ed arbustive considerate autoctone, da utilizzare per gli interventi di riqualificazione ambientale;

b) planimetria di piano (fogli 1-10 - scala 1:10.000);

c) aree proposte a parco naturale (fogli 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 scala 1:10.000).

 

 

     Art. 3

Effetti del piano territoriale.

1. I rapporti tra il PTC e il piano territoriale di coordinamento provinciale sono regolati dall'art. 3 L.R. 5 gennaio 2000, n. 1.

2. Le previsioni urbanistiche del PTC sono immediatamente vincolanti per chiunque, sono recepite di diritto negli strumenti urbanistici generali comunali dei comuni interessati e sostituiscono eventuali previsioni difformi che vi fossero contenute.

 

 

     Art. 4

Adeguamento degli strumenti urbanistici generali comunali.

1. I comuni consorziati devono apportare, relativamente alle aree comprese nel perimetro del parco, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore dei provvedimenti di approvazione del presente PTC, tutte le correzioni conseguenti, recependo il perimetro e la zonizzazione del PTC, e inserendo nelle norme tecniche di attuazione il rinvio alle presenti norme.

2. I comuni medesimi devono, entro due anni dall'entrata in vigore dei provvedimenti di approvazione del presente PTC, provvedere, con apposita variante, all'aggiornamento dei propri strumenti urbanistici generali, relativamente alle aree esterne al perimetro del parco tenendo conto degli indirizzi derivanti dal PTC.

 

 

     Art. 5

Indirizzi per la pianificazione urbanistica comunale per le aree esterne al perimetro del parco.

1. In sede di variante di adeguamento ai sensi dell'art. 4, comma 2, e comunque in sede di adozione di strumenti urbanistici comunali o di loro varianti, i comuni il cui territorio è compreso nel parco sono tenuti ad osservare i criteri e gli indirizzi dettati dal piano e dalle presenti norme per le aree confinanti con il perimetro del parco.

2. I criteri e gli indirizzi sono i seguenti:

a) le aree marginali al perimetro del parco sono preferibilmente destinate all'esercizio dell'agricoltura, secondo le norme della L.R. 7 giugno 1980 n. 93 (Norme in materia di edificazione nelle zone agricole), ovvero ad attrezzature pubbliche o di interesse pubblico, con particolare riguardo al verde, gioco e sport;

b) per le aree destinate ad espansione residenziale, marginali al parco, lo strumento urbanistico detta le disposizioni per l'inserimento ambientale e paesistico, in particolare relativamente alle sistemazioni a verde e alle alberature, privilegiando le essenze autoctone, nonché relativamente alla scelta delle soluzioni tipologiche e architettoniche; le alberature isolate ed a filare sono tutelate sia nella predisposizione dei singoli progetti, sia nell'eventuale pianificazione attuativa;

c) le zone industriali, con esclusione di modeste attività produttive non moleste e non nocive, sono da collocarsi a distanza dai confini del parco e prevedono equipaggiamento a verde, con fasce alberate prevalentemente costituite da essenze autoctone;

d) nuovi insediamenti di industrie insalubri di prima e seconda classe sono di massima esclusi in aree confinanti al parco;

e) nelle aree interne alla fascia fluviale del fiume Serio, di cui all'art. 29, qualunque sia la destinazione urbanistica delle medesime, non devono essere insediati nuovi impianti produttivi e, con particolare riferimento alle zone già urbanizzate, sono previste limitazioni e prescrizioni particolari al fine di contenere la nuova edificazione; per quanto riguarda la tutela geomorfologica e idrogeologica, in tali aree assumono valore di indirizzo le disposizioni di cui agli artt. 28 e 29;

f) sono individuati e protetti gli elementi naturalistici di maggior rilievo, costitutivi del paesaggio, quali solchi vallivi paleoalvei, scarpate morfologiche, zone umide, cave dismesse con evidente processo di naturalizzazione in atto, rete irrigua storica;

g) la pianificazione comunale identifica e sottopone a tutela, con particolare riferimento agli elementi di interesse paesistico di cui all'allegato B alle presenti norme, i centri storici, i nuclei e le architetture di antica formazione, gli elementi di archeologia industriale e i siti di interesse archeologico, non diversamente tutelati dalla legislazione vigente; sono censiti e sottoposti a normativa conservativa anche gli edifici isolati di particolare pregio; a tali fini assumono valore di indirizzo le disposizioni di cui all'art. 27;

h) sono censite con particolare riferimento agli elementi di interesse paesistico di cui all'allegato B alle presenti norme, le cascine, in attività e dismesse, definendo per l'edificato di interesse storico-ambientale le modalità di intervento ed il livello di tutela finalizzato alla conservazione dei principali elementi architettonici o storici emergenti e, all'occorrenza, le direttrici spaziali per eventuali nuove edificazioni; a tali fini assumono valore di indirizzo le disposizioni di cui all'art. 27;

i) la pianificazione comunale tutela, nella parte esterna al perimetro del parco, le strade soggette a pubblico transito il cui tracciato è in alcuni tratti compreso all'interno del perimetro medesimo: in particolare il taglio delle alberature lungo la viabilità storica è limitato a ragioni di sicurezza o pubblica utilità, con obbligo di ripiantumazione.

 

 

     Art. 6

Strumenti, provvedimenti e procedimenti di attuazione del piano territoriale.

1. Sono strumenti e provvedimenti di attuazione del piano territoriale:

a) i piani di settore;

b) i piani delle riserve naturali;

c) i regolamenti d'uso;

d) il piano di gestione;

e) i pareri, le autorizzazioni, le concessioni d'uso, le denunce all'ente gestore previste dalle presenti norme e dalla vigente legislazione;

f) gli interventi esecutivi di iniziativa pubblica e convenzionati.

2. Il piano territoriale è attuato dall'ente gestore; collaborano all'attuazione del piano, con propri atti e progetti, le amministrazioni provinciali di Cremona e Bergamo, i comuni consorziati, gli altri enti pubblici, i privati singoli ed associati; l'ente gestore promuove la concessione di incentivi e contributi a coloro che collaborano alla salvaguardia dell'ambiente, nei modi e nei casi previsti dalla vigente legislazione e dalle presenti norme.

 

 

     Art. 7

Piani di settore.

l. L'ente gestore predispone piani di attuazione per settori funzionali con particolare riguardo ai settori di cui al titolo III.

2. Il piano di settore è adottato dall'ente gestore, quindi pubblicato per trenta giorni mediante deposito presso la segreteria dell'ente gestore, che ne trasmette copia alla Giunta regionale e agli enti consorziati e ne dà avviso al pubblico; l'avviso di deposito è dato mediante pubblicazione all'albo dell'ente gestore e degli enti consorziati; nei trenta giorni successivi al deposito, gli enti ed i privati possono presentare le proprie osservazioni.

3. Il piano è approvato dall'assemblea con le modificazioni conseguenti all'eventuale accoglimento di osservazioni; in mancanza di osservazioni, il piano è definitivamente approvato dal consiglio direttivo.

4. Il piano diventa esecutivo dopo la ripubblicazione, per quindici giorni consecutivi, all'albo consortile della deliberazione definitiva di approvazione ed è trasmesso in copia entro venti giorni alla Giunta regionale.

5. Dalla data di pubblicazione della deliberazione di adozione del piano di settore fino all'approvazione del piano stesso e comunque per non oltre sei mesi dalla prima data, si applicano al piano attuativo di settore le misure di salvaguardia.

6. I piani di settore sono i seguenti:

a) riqualificazione ambientale (art. 30);

b) tutela idrologica e idrogeologica (art. 29);

c) agricoltura (art. 41);

d) recupero aree degradate (art. 42);

e) fruizione (art. 40).

7. I piani di settore individuati dal comma 6 possono essere adottati e approvati anche per stralci, seguendo le medesime procedure di cui ai precedenti commi; anche in tal caso si applicano le salvaguardie di cui al comma 5.

8. L'ente gestore può adottare piani anche per settori diversi da quelli individuati dal comma 6, previo parere vincolante della Giunta regionale; anche per tali piani si applicano le salvaguardie di cui al comma 5.

 

 

     Art. 8

Piani delle riserve naturali.

1. L'ente gestore del parco gestisce la riserva naturale «Palata Menasciutto» già istituita a termini di legge, e la riserva naturale «Malpaga-Basella», proposta con il presente piano territoriale in base alle norme dallo stesso previste e, per quanto non specificamente disciplinato, in base alle disposizioni del Titolo II, Capo I, della L.R. 30 novembre 1983, n. 86.

2. Per ogni riserva naturale è formato un piano con le modalità e nei termini stabiliti dalla Delib.C.R. 28 luglio 1988, n. IV/1178 «Riserva naturale Palata Menasciutto» e dalle disposizioni di cui al successivo art. 26 per la riserva naturale «Malpaga-Basella».

I piani delle riserve:

- determinano le opere necessarie alla conservazione ed all'eventuale recupero dell'ambiente;

- indicano eventuali monumenti naturali e le relative aree di pertinenza;

- stabiliscono i tempi per la cessazione delle attività esistenti incompatibili con le finalità istitutive della riserva;

- regolamentano le attività antropiche consentite;

- individuano le aree da acquisire o da espropriare per pubblica utilità per il conseguimento delle finalità della riserva.

3. I piani delle riserve saranno approvati ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 86/83 con le seguenti modalità: il Parco invia ai Comuni competenti nel cui territorio è individuata la riserva e alle Amministrazioni Provinciali la proposta di piano della riserva; acquisiti i pareri obbligatori e facoltativi il Parco invierà alla Regione il Piano per la definitiva approvazione.

4. I Piani delle riserve in relazione ai predetti contenuti, devono essere costituiti dai seguenti elaborati:

- lo studio degli aspetti naturalistici e geomorfologici, corredato dalle relative carte tematiche;

- una relazione illustrativa che espliciti gli obiettivi generali del Piano, descriva i criteri programmatici e di metodo seguiti, illustri le scelte operate;

- le rappresentazioni grafiche in scala non inferiore ad 1:5000 ed in numero adeguato per riprodurre l'assetto territoriale previsto dal Piano stesso e per assicurare l'efficacia e il rispetto dei suoi contenuti;

- le norme di attuazione del Piano comprendenti tutte le prescrizioni necessarie ad integrare le tavole grafiche;

- un programma d'interventi determinati nel tempo, con l'indicazione delle risorse necessarie e delle possibili forme di finanziamento.

5. Dalla data di pubblicazione del piano della riserva fino a quella di approvazione da parte della Giunta regionale e comunque per non oltre due anni dalla data di pubblicazione del piano stesso, sono vietati opere ed interventi in contrasto con le disposizioni del piano adottato.

6. Il piano della riserva sostituisce, per le aree in essa ricomprese, i piani di settore ed i regolamenti d'uso.

7. In assenza del piano della riserva, le previsioni dei piani di settore eventualmente interessanti le riserve naturali sono subordinati, diversamente da quanto disciplinato dall'art. 7, all'approvazione della Giunta regionale.

 

 

     Art. 9

Piano di gestione.

1. Per l'attuazione delle previsioni del piano territoriale, e, se approvati dei piani di settore, l'ente gestore propone con deliberazione dell'assemblea alla Giunta regionale un piano di gestione ex art. 19, L.R. n. 86/1983.

2. Il piano di gestione ha validità triennale, è articolato in programmi attuativi annuali ed è finalizzato all'attuazione degli interventi e delle attività propri dell'ente gestore del parco ed all'incentivazione delle attività economico-sociali compatibili con le finalità del PTC; esso definisce:

a) il programma di interventi economici ed incentivi per la riqualificazione ambientale del parco, di cui all'art. 41, comma 9;

b) gli interventi necessari per la tutela e la valorizzazione del patrimonio naturale e ambientale, storico-culturale e architettonico;

c) gli interventi di carattere culturale, educativo, ricreativo e turistico-sportivo per lo sviluppo e la fruizione sociale compatibili con gli obiettivi del PTC;

d) la priorità degli interventi e delle previsioni di spesa, anche in relazione alle possibilità di finanziamento derivanti dalla Regione o da soggetti diversi, per i settori di cui al comma 1 dell'art. 3, L.R. n. 86/1983;

e) le priorità ed i tempi per l'adozione dei piani di settore, fatte salve le priorità già individuate dal presente PTC.

3. Il piano di gestione e le sue previsioni annuali sono costituiti dai seguenti elaborati:

a) relazione illustrativa;

b) elenco degli interventi da realizzare nel periodo considerato, con le relative modalità di attuazione;

c) descrizione e documentazione cartografica degli interventi;

d) relazione finanziaria, con indicazione delle spese a carico dell'ente gestore, degli enti consorziati e dei privati nonché delle fonti di finanziamento.

 

 

     Art. 10

Regolamenti d'uso.

1. I regolamenti per d'uso del territorio e dei beni nonché per la gestione dei servizi, sono approvati dall'ente gestore.

2. Il regolamento è adottato dall'ente gestore, pubblicato all'albo dell'ente gestore stesso e dei comuni del parco per trenta giorni; nei successivi trenta giorni possono essere presentate da chiunque ne abbia interesse osservazioni, sulle quali decide l'ente gestore in sede di approvazione definitiva del regolamento.

3. I regolamenti, una volta approvati dall'ente gestore ai termini del comma 2, divengono esecutivi a seguito di ripubblicazione per quindici giorni consecutivi all'albo dell'ente gestore, da effettuarsi dopo il favorevole controllo dell'organo regionale; i regolamenti definitivamente approvati sono altresì pubblicati agli albi dei comuni interessati.

4. Entro venti giorni dalla intervenuta esecutività, i regolamenti sono trasmessi per conoscenza alla Giunta regionale.

 

 

     Art. 11

Interventi esecutivi di iniziativa pubblica e convenzionati.

1. Gli interventi esecutivi dell'ente gestore sono approvati dal consiglio direttivo; ove gli interventi esecutivi comportino l'espropriazione o l'occupazione temporanea della proprietà privata, la deliberazione di approvazione del progetto esecutivo dell'intervento equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza.

2. L'ente gestore, previa diffida con assegnazione di termine non inferiore a novanta giorni ai privati ed eventuali affittuari, può provvedere all'esecuzione delle opere previste dal progetto esecutivo di intervento, anche mediante occupazione temporanea, qualora le aree interessate non debbano essere acquisite al patrimonio pubblico.

3. Gli interventi esecutivi di attuazione del PTC, programmati ed approvati dagli enti consorziati, sono sottoposti al preventivo parere del consiglio direttivo del parco, il quale potrà imporre modificazioni e prescrizioni esecutive vincolanti.

4. L'intervento esecutivo convenzionato con proprietari di beni immobili o con operatori privati è sottoposto all'approvazione del consiglio direttivo.

 

 

     Art. 12

Pareri, autorizzazioni, concessioni d'uso, denunce all'ente gestore del parco.

1. Fatto salvo quanto disposto dagli artt. 6 e 10, della L.R. 9 giugno 1997, n. 18 (Riordino delle competenze e semplificazione delle procedure in materia di tutela dei beni ambientali e di piani paesistici. Subdeleghe agli enti locali) sono sottoposti a parere obbligatorio dell'ente gestore, secondo le competenze stabilite dallo statuto:

a) gli atti ed i provvedimenti di cui al 4 comma, art. 21, L.R. n. 86/1983;

b) specifici interventi e provvedimenti per i quali le leggi e le norme del presente piano territoriale, i piani di settore e i regolamenti d'uso prevedono esplicitamente il parere dell'ente gestore.

2. Nei casi di cui al comma 1, lettera b) l'ente gestore deve esprimersi entro trenta giorni dal ricevimento degli atti; qualora entro detto termine l'ente gestore non provveda ad esprimersi, il parere si intende favorevole; nei casi di cui alla lettera a) del comma 1 si applicano i disposti di cui al comma 6, art. 21, L.R. n. 86/1983.

3. L'autorizzazione paesaggistica comunale subdelegata è rilasciata previa certificazione dell'ente gestore di conformità dell'intervento proposto con il presente piano; tale certificazione è emessa nel termine e nei casi previsti dall'art. 10, L.R. n. 18/1997.

4. Nel caso in cui la localizzazione e le scelte del tracciato dei progetti di opere pubbliche di interesse statale, da realizzarsi da parte degli enti istituzionalmente competenti, siano difformi dalle prescrizioni del presente piano e/o da quelle degli strumenti urbanistici dei comuni del parco, l'ente gestore, oltre ai comuni del parco interessati, deve esprimere, nell'ambito delle procedure previste dalla vigente legislazione, apposito parere, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla relativa richiesta, sulla base della relazione di compatibilità ambientale di cui all'art. 15, comma 8; l'ente gestore e i comuni del parco interessati devono necessariamente partecipare alla conferenza dei servizi convocata a termini dell'art. 3 D.P.R. 18 aprile 1994, n. 383 (Regolamento recante la disciplina dei procedimenti di localizzazione delle opere di interesse statale); il parere è reso nell'ambito della conferenza dei servizi, con le modalità di cui all'art. 3 dello stesso D.P.R. n. 383/1994.

5. Le autorizzazioni di competenza dell'ente gestore, previste dalla vigente legislazione nonché dalle norme del presente piano, sono emesse fatte salve diverse disposizioni contenute in leggi di settore, entro sessanta giorni dal ricevimento della relativa istanza, con le previsioni eventualmente ritenute necessarie a garanzia della tutela ambientale.

6. Per gli interventi riguardanti i boschi l'ente gestore rilascia autorizzazione paesaggistica in via di subdelega ai sensi dell'art. 6 L.R. n. 18/1997, con le modalità previste dagli artt. 8 e 11 della stessa L.R. n. 18/1997.

7. La gestione dei servizi di interesse del parco può avvenire mediante concessione d'uso e di gestione anche previo trasferimento di diritto di superficie, nella concessione di gestione, in particolare, la relativa convenzione regola l'uso pubblico e le modalità di gestione delle attrezzature e dei servizi, il controllo, da parte dell'ente gestore dei prezzi e delle tariffe per il pubblico, la durata della concessione e dell'eventuale diritto di superficie, le modalità per la devoluzione all'ente gestore delle attrezzature alla scadenza della concessione.

8. Nei casi di interventi soggetti a denuncia all'ente gestore, previsti dalla vigente legislazione o dalle norme del presente piano, la denuncia consiste in una comunicazione dettagliata dell'intervento delle sue modalità e tempi di esecuzione, dell'indicazione delle eventuali migliorie ambientali o colturali derivanti dall'intervento; il presidente dell'ente gestore, entro il termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento della denuncia, può inibire l'intervento e dettare previsioni esecutive; a tal fine le opere non possono iniziare prima della scadenza di detto termine.

9. L'ente gestore, con proprio provvedimento, può stabilire, in relazione alla natura ed alla rilevanza degli interventi soggetti ad autorizzazione o denuncia, quale specifica documentazione illustrativa e tecnica debba essere prodotta in allegato alle istanze di autorizzazione o alle denunce.

 

 

     Art. 13

Comitato scientifico.

1. Il comitato scientifico del parco svolge funzioni tecnico-consultive, di supporto all'ente gestore, in particolare nell'elaborazione dei piani di settore del PTC, dei relativi programmi attuativi del piano di gestione nella procedura di dichiarazione di compatibilità ambientale, nonché in tutti gli altri casi previsti dalle norme del presente PTC.

2. L'ente gestore istituisce il comitato scientifico in coerenza con i disposti di cui alla L.R. 16 settembre 1996, n. 26 (Riorganizzazione degli enti gestori delle aree protette regionali) nominando i membri del predetto comitato, previa consultazione delle amministrazioni provinciali di Bergamo e Cremona, dei consorzi di bonifica, delle associazioni naturalistiche e di categoria degli agricoltori ed allevatori maggiormente rappresentative a livello locale.

 

 

     Art. 14

Garanzie.

1. In caso di intervento convenzionato, autorizzato, in concessione o soggetto a denuncia, l'ente gestore può imporre la presentazione di idonee garanzie, rilasciate da primari istituti bancari o assicurativi, in ordine ai lavori di recupero ambientale e paesistico ed, in genere, alle obbligazioni assunte nei confronti dell'ente gestore.

 

 

     Art. 15

Dichiarazione di compatibilità ambientale.

1. Fatte salve le procedure di valutazione di impatto ambientale previste dalle leggi vigenti in materia, per le fattispecie ivi non contemplate, in tutte le aree del parco sono soggetti a dichiarazione di compatibilità ambientale (DCA), i seguenti interventi se ed in quanto ammessi dalle presenti norme:

a) nuove strade provinciali;

b) opere ferroviarie e/o stradali non sottoposte a valutazione di impatto ambientale (VIA);

c) infrastrutture (elettrodotti, oleodotti, gasdotti e relative cabine e centraline, impianti di fognatura, reti di distribuzione);

d) nuovi impianti di depurazione, ampliamenti di quelli esistenti e bacini di lagunaggio;

e) nuove opere di canalizzazione e regolazione dei corsi d'acqua;

f) nuove derivazioni d'acqua superficiali;

g) progetti di bonifica agricola e di idraulica agricola superiori a 50 ettari;

h) attivazione di discariche di inerti esclusivamente finalizzate al recupero di aree degradate in assenza del piano di settore;

i) insediamenti industriali o produttivi e ristrutturazioni urbanistiche in zona di trasformazione migliorativa.

2. La DCA è redatta, sulla base di uno studio interdisciplinare, da professionisti esperti in materia ambientale e pianificatoria che, sotto la personale responsabilità:

a) garantiscano il rispetto di ogni disposizione del presente piano territoriale, nonché dei piani di settore e dei regolamenti d'uso;

b) garantiscano il rispetto della legislazione in materia di tutela ambientale;

c) indichino i dati necessari per individuare e valutare gli effetti negativi, diretti ed indiretti, che l'intervento può avere sull'ambiente, inteso nei seguenti fattori e nell'integrazione tra i fattori stessi: l'uomo, la flora, la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, il clima, il paesaggio inteso come contesto di sistemi naturali storico-culturali, anche di tipo agrario;

d) descrivano le misure per evitare o annullare o ridurre al minimo e possibilmente compensare gli effetti negativi sull'ambiente;

e) riassumano in una sintesi non tecnica le indicazioni di cui alle lettere b), c), d) del presente comma.

3. Gli elementi essenziali dello studio e delle soluzioni tecniche adottate sono trasfusi in una convenzione, a cura e spese dei richiedenti, da stipularsi con l'ente gestore, nella quale è altresì determinato l'indennizzo per danni ambientali non ripristinabili o recuperabili; l'inizio dei lavori è subordinato alla stipulazione della predetta convenzione.

4. L'ente gestore, previo parere del comitato scientifico di cui all'art. 13, approva la convenzione indicata al comma 3 del presente articolo; la deliberazione di approvazione della convenzione, unitamente alla bozza di convenzione e allo studio interdisciplinare, sono depositati in libera visione presso la segreteria dell'ente gestore per trenta giorni consecutivi.

5. Entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 4, chiunque ne abbia interesse può presentare osservazioni.

6. L'ente gestore, successivamente alla scadenza dei termini di cui al comma 5, esaminate le eventuali osservazioni, approva definitivamente la convenzione.

7. Gli elementi di cui al comma 2, lettere b), c), d), e), sono contenuti in una apposita relazione da presentarsi in occasione della progettazione di opere pubbliche di interesse statale, da realizzarsi da parte degli enti istituzionalmente competenti, nel caso in cui la localizzazione e le scelte del tracciato siano difformi dalle prescrizioni del presente piano e/o da quelle degli strumenti urbanistici dei comuni del parco interessati; sulla base di detta relazione l'ente gestore si esprime a termini dell'art. 12, comma 4.

 

 

TITOLO II

     Articolazione territoriale

     Art. 16

Perimetri e azzonamento.

1. Nella planimetria di piano e nella tavola delle aree proposte a parco naturale sono individuati il perimetro del parco regionale, in modifica di quello individuato con L.R. n. 70/1985, ai fini di un miglior assetto territoriale, e la proposta di perimetro del parco naturale, individuato ai sensi della L.R. 8 novembre 1996, n. 32 concernente modifiche ed integrazioni alla L.R. n. 86/1983 e regime transitorio per l'esercizio dell'attività venatoria, in cui sono ricomprese le aree agroforestali o incolte, caratterizzate dai più elevati livelli di naturalità e comunque destinate a funzioni prevalentemente di conservazione e ripristino dei caratteri naturali ai sensi delle successive norme.

2. Il territorio del parco, comprensivo delle aree proposte a parco naturale ai sensi del comma 1, ai fini della disciplina, è suddiviso nelle seguenti zone territoriali individuate con apposito simbolo grafico nell'allegata planimetria di piano:

a) zona di riqualificazione ambientale (art. 17);

b) zona agricola e relative subzone: agricola generica, agricola di ambito fluviale e agricola di rispetto paesistico (art. 18);

c) centri storici, nuclei di antica formazione e relativi ambiti di contesto (art. 20);

d) zona di iniziativa comunale orientata (art. 21);

e) zona di trasformazione migliorativa (art. 22);

f) zona destinata alla fruizione ricreativa e zona destinata ad attrezzature di servizio per il parco (art. 23);

g) zona degradata da recuperare (art. 24)

h) riserva naturale «Palata Menasciutto» (art. 25);

i) riserva naturale «Malpaga-Basella» (art. 26).

3. Il PTC individua, altresì, la fascia fluviale del fiume Serio, indicata con apposito tratto grafico nella planimetria di piano, quale territorio di massima fragilità idrogeologica e di elevata rilevanza ambientale, sottoposto a particolare tutela e disciplina secondo gli specifici contenuti delle norme di zona e di settore.

4. Il PTC, con riferimento a tutte le aree del parco, comprese quelle proposte a parco naturale, individua con appositi simboli grafici nella allegata planimetria di piano, i principali elementi costitutivi del paesaggio sottoposti a particolare tutela:

a) ambienti naturali;

b) beni isolati di significato e valore storico, artistico e ambientale (art. 27) suddivisi in:

1) complessi rurali di interesse paesistico;

2) edifici e complessi industriali di interesse storico-paesistico;

3) elementi di valore storico-architettonico;

4) siti ed opere di interesse archeologico.

5. Sono individuati altresì con apposito simbolo grafico gli insediamenti e le attività incompatibili con le finalità del parco (art. 44).

 

 

     Art. 17

Zona di riqualificazione ambientale.

1. Il PTC individua con apposito simbolo grafico nella planimetria di piano le aree ricadenti nella zona di riqualificazione ambientale, le quali sono destinate al consolidamento idrogeologico, alla graduale ricostituzione quantitativa e qualitativa dell'ambiente naturale e del paesaggio ed al risanamento degli elementi di degrado esistenti in zone di elevato valore o elevata vulnerabilità ambientale.

2. In tale zona l'obiettivo è di favorire la massima espressione delle potenzialità naturali sia sotto il profilo vegetazionale sia sotto il profilo faunistico, attraverso la ricostituzione ed il mantenimento degli ambienti boscati, delle zone umide e dei prati aridi; tale obiettivo è prevalente rispetto all'esercizio economico dell'agricoltura e dell'arboricoltura.

3. Il consolidamento idrogeologico, la tutela e ricostituzione dell'ambiente naturale sono programmati ed incentivati dall'ente gestore del parco tramite convenzioni con il proprietario, possessore o detentore ed effettuati mediante la conservazione di essenze autoctone miste arboree ed arbustive, in particolare nelle fasce laterali al fiume; il consolidamento e la ricostituzione mediante l'introduzione di specie arboree ed arbustive autoctone sono effettuati utilizzando le specie vegetali di cui all'allegato C alle presenti norme e secondo criteri e modalità determinati dal piano di settore per la riqualificazione ambientale di cui all'art. 30.

4. La ricostituzione dell'ambiente naturale dei prati aridi deve avvenire in termini di protezione di dette aree da azioni di distruzione e deterioramento e da interventi volti ad alterare le naturali configurazioni e tendenze evolutive di questi ambienti, secondo le prescrizioni di cui all'art. 30.

5. Fino all'approvazione del piano di settore per la riqualificazione ambientale, nella zona di cui al presente articolo sono ammesse le sole attività agricole colturali e zootecniche in atto alla data di entrata in vigore del presente piano; una fascia lungo le sponde del fiume per un'ampiezza di metri 10, intendendosi riferita alla massima escursione annuale del fiume, dev'essere comunque destinata alla ricostituzione dell'ambiente ripariale.

6. Per quanto riguarda le attività di arboricoltura da legno a rapido accrescimento si applicano le norme di cui all'art. 32.

7. Non è consentita la nuova edificazione; per gli edifici esistenti sono consentiti esclusivamente gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo di cui alle lettere a), b), c) dell'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per l'edilizia residenziale); sono ammessi gli interventi di ristrutturazione edilizia, senza aumento di volume finalizzati a realizzare un miglior inserimento ambientale delle attività e dei beni esistenti.

8. I complessi vegetali arborei ed arbustivi della zona devono essere conservati e gradualmente ricostruiti, per il loro interesse naturale e paesistico, secondo le disposizioni di cui agli artt. 30 e 31; è vietata l'eliminazione di elementi vegetazionali arborei o arbustivi, fatte salve le opere strettamente necessarie per la realizzazione di interventi consentiti dalle presenti norme, previa specifica autorizzazione dell'ente gestore, che deve prevedere la sostituzione degli elementi eliminati.

9. È vietato alterare elementi orografici e morfologici del terreno, effettuare sbancamenti, spianamenti, bonifiche; sono comunque ammessi tutti gli interventi compatibili con le caratteristiche della zona che l'ente gestore e gli enti consorziati, sentito l'ente gestore, ritengono necessari per l'attuazione degli scopi del piano, o per finalità di tutela e fruizione ambientale e paesistica, ivi compresi, in particolare, gli interventi per la formazione di percorsi.

10. La fruizione pubblica degli ambiti territoriali di cui al presente articolo è consentita, nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 39; i mezzi motorizzati, ad eccezione dei mezzi di servizio, soccorso, abilitati al trasporto di disabili e necessari per la conduzione dei fondi agricoli, possono percorrere soltanto le vie carrabili.

11. Le recinzioni permanenti sono ammesse unicamente con siepi per esigenze di tutela di aree edificate compresi gli orti, i giardini e i piazzali di relativa pertinenza; le recinzioni temporanee sono ammesse, previa autorizzazione dell'ente gestore, per attività di allevamento e per la salvaguardia provvisoria di attività ortoflorovivaistiche, di macchie di nuova vegetazione, o di aree di intervento, nonché di aree che debbano temporaneamente essere escluse dalla libera fruizione per scopi di salvaguardia, di studio o di ricerca scientifica, ovvero per ragioni di tutela della pubblica incolumità.

 

 

     Art. 18

Zona agricola.

1. Negli ambiti territoriali compresi nella zona agricola la presenza dell'attività agricola costituisce elemento essenziale del paesaggio nonché fondamentale elemento di connotazione e di contesto per la struttura naturalistica del territorio più strettamente connesso all'ambito fluviale.

2. Sono individuate con appositi simboli grafici nella planimetria di piano, nell'ambito della presente zona:

a) le aree agricole generiche;

b) le aree agricole di ambito fluviale, ricomprese all'interno della fascia fluviale di cui all'art. 29, nelle quali l'obiettivo specifico è quello di rendere compatibile l'uso agricolo dei suoli con la loro fragilità idrogeologica;

c) le aree agricole di rispetto paesistico, costituenti contesto agli edificati nelle quali l'uso agricolo è volto anche a valorizzare visuali ottiche significative e comunque a conservare spazi verdi e liberi, quale soluzione positiva di continuità rispetto alle zone edificate.

3. Nella zona di cui al presente articolo sono consentiti:

a) le colture erbacee;

b) l'arboricoltura con le limitazioni di cui all'art. 32;

c) l'allevamento zootecnico;

d) l'attività di trasformazione dei prodotti agricoli;

e) l'attività di florovivaismo, secondo le disposizioni contenute in apposito regolamento d'uso;

f) l'agriturismo.

4. Sono consentite, previo parere dell'ente gestore, le bonifiche agricole secondo i limiti e le prescrizioni di cui all'articolo 41.

5. Non sono consentiti nuovi insediamenti di allevamenti intensivi.

6. Nella zona di cui al presente articolo la nuova edificazione, qualora consentita dai commi seguenti, è ammessa solo nei casi in cui sia dimostrato l'avvenuto integrale recupero del patrimonio edilizio esistente ovvero l'impossibilità del recupero o del riuso.

7. Nella zona agricola generica l'edificazione è ammessa secondo i disposti di cui alla L.R. 93/1980.

8. Nelle zone agricole di rispetto paesistico e in quelle di ambito fluviale sono ammesse nuove edificazioni destinate all'attività agricola, entro i limiti di cui all'art. 2 della L.R. n. 93/1980.

9. Al fine del computo dei volumi e delle coperture realizzabili ai sensi dei commi 7 e 8 è ammessa l'utilizzazione di tutti gli appezzamenti componenti l'azienda agricola, anche non contigui, ma ricompresi entro il perimetro del parco; i limiti così determinati possono essere superati solo per la realizzazione di volumi agricolo produttivi sulla base di specifica certificazione rilasciata dalle strutture competenti, attestante le effettive esigenze di adeguamento tecnologico e/o igienico-sanitario.

10. È consentita l'installazione di tunnel per la copertura temporanea delle colture da rimuoversi al termine del periodo stagionale di utilizzazione.

11. Sugli edifici e strutture esistenti alla data di entrata in vigore del presente piano aventi destinazione agricola ovvero extra-agricola, fatte salve le specifiche disposizioni di cui all'art. 27 relative ai complessi rurali di interesse paesistico, sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia di cui alle lettere a), b), c), d) dell'art. 31, legge n. 457/1978, secondo gli indici edilizi previsti dagli strumenti urbanistici comunali, che comunque devono tener conto dei disposti di cui all'art. 1 della L.R. n. 93/1980.

12. Nella zona di cui al presente articolo non sono consentiti:

a) l'insediamento di nuovi impianti produttivi extra-agricoli;

b) recinzioni delle proprietà se non con siepi, fatte salve le recinzioni connesse, ad esigenze di tutela degli insediamenti e agricoli, compresi gli orti, i giardini e i piazzali di pertinenza; le recinzioni temporanee per attività di allevamento o a protezione di nuove piantagioni, o di colture di particolare pregio sono ammesse, previa autorizzazione dell'ente gestore del parco;

c) la chiusura dei sentieri pubblici o di uso pubblico;

d) la chiusura degli accessi ai corsi d'acqua;

e) l'ammasso al di fuori dei cantieri anche temporaneo di materiali derivanti dall'esecuzione di interventi consentiti ad esclusione delle vasche di maturazione dello stallatico e di quelli connessi con la normale pratica agricola, quali stallatico, terricciati, fieni, paglie, stocchi, foraggi insilati, legnami d'opera e da ardere;.

f) l'apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari di qualsiasi natura, esclusa la segnaletica per il servizio del parco e quella turistica, dell'agriturismo e vendita di prodotti agricoli;

g) la distruzione o l'alterazione di zone umide, quali paludi, stagni, lanche, fontanili, fasce marginali dei corsi d'acqua.

 

 

     Art. 19

Interventi edilizi in ambito agricolo.

1. Nella zona agricola generica, in quella di ambito fluviale e di rispetto paesistico, ad esclusione dei complessi rurali di interesse paesistico di cui all'art. 27, per gli edifici esistenti destinati ad abitazione dell'attività agricola, e per gli edifici residenziali esistenti in zona agricola, sono ammessi incrementi fabbricativi per ampliamenti e sopralzi, anche in deroga ai limiti di cui all'art. 2, comma 3, della L.R. n. 93/1980, purché siano rispettate le seguenti prescrizioni:

a) siano concessi una sola volta per singola unità immobiliare a favore unicamente degli imprenditori agricoli e dei proprietari che abitino direttamente l'unità immobiliare interessata;

b) non superino volume di trecento metri cubi comprensivi di servizi ed accessori;

c) siano necessari per l'adeguamento dell'alloggio e per esigenze igienico-sanitarie in riferimento anche al d.m. 5 luglio 1975 (Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali d'abitazione).

2. Nella zona agricola generica, in quella di ambito fluviale e di rispetto paesistico, ad esclusione dei complessi rurali di interesse paesistico di cui all'art. 27, sono consentiti interventi di edificazioni e di ristrutturazione con ampliamento o sopralzo di edifici residenziali al fine d'adeguamento ai requisiti di cui alla L.R. 20 febbraio 1989, n. 6 (Norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche e prescrizioni tecniche di attuazione), a condizione che:

a) il richiedente o un componente del proprio nucleo familiare sia portatore di handicap grave;

b) il richiedente non sia proprietario di altri immobili, abitazioni o terreni già idonei allo scopo;

c) il richiedente si impegni con atto d'obbligo unilaterale a destinare l'immobile a residenza per il soggetto portatore di handicap;

d) non superino un volume di trecento mc. comprensivi di servizi ed accessori.

3. Gli interventi di nuova edificazione di cui al comma 2 sono ammessi solo nelle aree agricole generiche.

4. Le eventuali varianti di P.R.G., di cui ai commi 1, 2 e 3, sono approvate con la procedura semplificata di cui all'art. 3 della L.R. 23 giugno 1997, n. 23 (Accelerazione del procedimento di approvazione degli strumenti urbanistici comunali e disciplina del regolamento edilizio).

5. Le varianti di cui al comma 4 sono recepite di diritto dal PTC del parco.

 

 

     Art. 20

Centri storici, nuclei di antica formazione e relativi ambiti di contesto.

1. Sono individuati con apposito simbolo grafico nella planimetria di piano i centri e nuclei di antica formazione; nella zona di cui alla presente norma la disciplina di piano è finalizzata alla tutela e al recupero del patrimonio edilizio esistente e delle altre opere che concorrano a definire la peculiarità del paesaggio costruito, quali spazi pubblici, sistema viabilistico, elementi monumentali, celebrativi e di arredo.

2. In tale zona sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di risanamento conservativo e di restauro di cui all'art. 31, lettere a), b), c) della legge n. 457/1978; gli interventi di ristrutturazione edilizia e urbanistica di cui all'art. 31, lettere d) ed e) della legge n. 457/1978, di demolizione, ricostruzione e nuova edificazione sono soggetti alla redazione di Piano attuativo esteso ad unità minime di dimensione significativa quali l'intero nucleo, l'isolato, il comparto: omogeneo.

3. Tutti gli interventi dovranno essere indirizzati al recupero ed alla conservazione dei caratteri storici rilevabili in ordine agli aspetti insediativi, tipologici ed alle modalità costruttive, attraverso il mantenimento degli impianti planivolumetrici; le rifunzionalizzazioni e gli ampliamenti dovranno confermare le sagome, le quote degli orizzontamenti e le partizioni degli alzati; i materiali di impiego e le tecniche costruttive devono essere di tipo tradizionale e coerenti alle consuetudini storiche locali; sono da rimuovere gli elementi e le presenze superfetative estranee alle costruzioni originali.

4. Giardini, cortili e spazi liberi sono da salvaguardare in ordine alle loro caratteristiche architettoniche e formali; non è consentito l'uso di tali spazi per destinazioni che comportino un degrado ambientale, quali deposito materiali e parcheggio.

5. Sono individuati, con apposito simbolo grafico nella planimetria di piano, gli ambiti territoriali di contesto ai centri storici ed ai nuclei di antica formazione, nei quali sono da incentivare tutti gli interventi volti a favorire la fruizione e la percezione di tali beni; sono da incentivare altresì gli interventi di salvaguardia e di valorizzazione degli apparati arborei esistenti.

6. Negli ambiti territoriali di cui al comma 5 non sono ammesse nuove costruzioni nonché depositi di materiali che ostruiscano la percezione del centro storico o del nucleo di antica formazione; sono compatibili tutti gli interventi che non limitino la fruizione e la percezione suddette e non alterino l'immagine complessiva dei luoghi; l'attività agricola colturale è ammessa solo qualora non limiti la fruizione e la percezione dei suddetti beni.

 

 

     Art. 21

Zona di iniziativa comunale orientata.

1. È individuata con apposito simbolo grafico nella planimetria di piano la zona di iniziativa comunale orientata che comprende aggregati urbani dei singoli comuni, la quale è rimessa alla potestà comunale in materia urbanistica nel rispetto dei criteri e delle disposizioni di cui al presente articolo.

2. Gli interventi interessanti le aree ricadenti nella zona di iniziativa comunale orientata sono soggetti, oltre che alle disposizioni degli strumenti urbanistici comunali e a quelle del presente piano, nonché alle procedure di legge, anche al parere dell'ente gestore di cui all'art. 12 nei casi ivi disciplinati ed alla dichiarazione di compatibilità ambientale qualora gli interventi stessi rientrino nelle tipologie di opere previste dall'art. 15.

3. Nella zona di iniziativa comunale orientata gli strumenti urbanistici comunali sono redatti nel rispetto dei seguenti criteri e disposizioni:

a) il completamento della struttura urbana deve privilegiare il recupero dei volumi esistenti;

b) per le nuove edificazioni è prescritto l'obbligo di sistemare a verde la metà della superficie fondiaria nonché evitare l'interruzione dei percorsi esistenti e connessi alla fruizione del fiume;

c) l'espansione dell'edificato deve avvenire in continuità rispetto all'esistente ed essere preferibilmente definita da parametri continui per conseguire il minimo consumo delle risorse territoriali; a tal fine devono essere definiti indici di edificabilità e parametri di edificabilità rapportati a quelli del contesto circostante;

d) i nuovi interventi non devono avere altezze superiori a quelle medie esistenti e non devono comunque superare i dieci metri;

e) deve essere mantenuto il verde privato attualmente esistente in ville e giardini;

f) le aree per spazi pubblici a parco per il gioco e lo sport di cui all'art. 22, comma 2, lettera c) della L.R. n. 51/1975 devono essere collocate, ove possibile, in funzione del conseguimento di un'adeguata dotazione di attrezzature per le comunità locali, in ambiti tali da favorire la creazione di corridoi paesistici e la continuità tra attrezzature pubbliche a livello comunale ed ambiti ricreativi del parco;

g) gli strumenti urbanistici comunali dei comuni interessati dalle presenti norme devono prescrivere, per costruzioni e manufatti edilizi in genere, l'uso di materiali e colori, nonché soluzioni morfologiche e tipologiche coerenti con la consolidata tradizione locale;

h) gli strumenti urbanistici comunali dei comuni interessati devono, altresì, regolamentare gli interventi ricadenti nella fascia fluviale e nelle aree costituenti i terrazzi fluviali e le relative scarpate morfologiche, in modo da evitare alterazioni della morfologia originaria dei luoghi e pericoli per la stabilità dei pendii.

 

 

     Art. 22

Zona di trasformazione migliorativa.

1. È individuata con apposito simbolo grafico nella planimetria di piano la zona di trasformazione migliorativa, comprendente le aree, interessate dalla presenza di strutture produttive industriali e artigianali, che per il loro stato di degrado, per morfologia o destinazione d'uso, si pongono in un rapporto non corretto con il contesto paesistico ed ambientale, ovvero che risultino di particolare rischio ambientale per la loro interclusione, tangenza o prossimità a zone di particolare interesse naturale e paesistico; nella zona di cui al presente articolo sono consentiti gli interventi finalizzati a garantire nel tempo un'adeguata operazione di compatibilizzazione ambientale delle attività e delle strutture esistenti.

2. È consentito il mantenimento della funzione produttiva in atto; è vietato l'insediamento di nuove attività produttive classificate insalubri di prima classe; è altresì vietato nelle aree di cui alla presente zona, ricadenti all'interno della fascia fluviale di cui all'art. 29, l'insediamento di ogni nuova attività produttiva.

3. I nuovi insediamenti industriali e produttivi e l'insediamento di funzioni industriali o produttive in sostituzione di quelle esistenti, nonché le opere di ristrutturazione urbanistica sono ammessi solo in presenza di esigenze che non possano altrimenti soddisfarsi; tali interventi sono comunque sottoposti alla procedura di DCA di cui all'art. 15.

4. Gli interventi di restauro conservativo, ristrutturazione edilizia e di ampliamento, nonché le opere di completamento ed il cambio di destinazione d'uso sono ammessi previa stipulazione di specifica convenzione, di iniziativa privata o pubblica, tra l'ente gestore, la proprietà ed il comune interessato; tale convenzione dovrà prevedere un miglioramento complessivo della compatibilità ambientale degli edifici e relative pertinenze da verificarsi in ordine ai seguenti fattori: maggiore compatibilità delle destinazioni d'uso, miglioramento estetico e migliore inserimento ambientale degli edifici e delle relative aree di pertinenza, incremento delle alberature e delle superfici a verde, riduzione dell'inquinamento dovuto agli scarichi solidi, liquidi o gassosi, riduzione dei flussi di traffico indotti.

5. In assenza della convenzione di cui al comma 4 sono consentite soltanto le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché gli interventi di adeguamento diretti alla riduzione dei fattori di inquinamento.

 

 

     Art. 23

Zona destinata alla fruizione ricreativa e zona destinata ad attrezzature di servizio per il parco.

1. Il PTC individua nella planimetria di piano con apposito simbolo grafico le aree destinate ad attrezzature per il pubblico la cui destinazione zonale è finalizzata prioritariamente, nel rispetto dei fini di tutela del piano, alla realizzazione del verde attrezzato pubblico, al mantenimento di attrezzature a verde e sport già in atto anche di proprietà o in gestione privata, al mantenimento o realizzazione di attrezzature pubbliche o di interesse pubblico di tipo culturale, sociale, ricreativo ed educativo.

2. Sono altresì individuate con apposito simbolo grafico nella planimetria di piano le aree ricomprese nella zona destinata ad attrezzature di servizio per il parco nelle quali la destinazione funzionale prevalente consiste nel rispetto dei fini di tutela del piano, nell'insediamento di servizi e infrastrutture dell'ente gestore del parco diretti all'organizzazione degli uffici, all'informazione del pubblico, alla didattica.

3. Sugli edifici ed attrezzature esistenti nelle aree di cui al presente articolo, interne ed esterne alla fascia fluviale di cui all'art. 29, sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, adeguamento igienico, statico o tecnologico e demolizione.

4. Nelle aree ricadenti nelle zone di cui al presente articolo, localizzate all'interno della fascia fluviale di cui all'art. 29 sono consentite attrezzature di tipo estensivo, che non alterino i valori naturali esistenti e ne favoriscano il recupero e la ricostituzione naturalistica; non sono ammesse opere edilizie ad eccezione di piccoli chioschi, purché strettamente funzionali alle esigenze dell'utenza e con superficie lorda di pavimento non superiore a metri quadrati cento per ogni singola area a verde attrezzato; non sono ammessi sbancamenti, livellamenti, asportazione o deposito di materiali; nella realizzazione delle attrezzature deve essere privilegiato un assetto che valorizzi le caratteristiche ambientali dell'area, pur consentendo l'inserimento di elementi per favorirne la fruizione quali panchine, tavoli da pic-nic, servizi igienici; la superficie a verde deve essere adeguatamente attrezzata con specie arboree autoctone e le superfici pavimentate devono essere realizzate con materiali filtranti, mantenendo un rapporto tra area pavimentata e area a verde non superiore a metri quadrati uno ogni metri quadrati cento; in tali aree non è ammessa la realizzazione di attrezzature sportive, ma è consentita la sola installazione di strutture per il gioco dei bambini.

5. Nelle aree ricadenti nelle zone di cui al presente articolo localizzate all'esterno della fascia fluviale di cui all'art. 29 sono consentite attrezzature di tipo intensivo, compresi i parcheggi connessi, l'eventuale residenza del personale di custodia e gli impianti necessari per il funzionamento delle attrezzature medesime; sono consentiti oltre agli interventi di cui al comma 3, gli interventi di ristrutturazione degli edifici esistenti, anche in ampliamento, e nuove realizzazioni di edifici ed attrezzature entro i seguenti indici, calcolati sull'area, oggetto dell'intervento:

a) superficie massima per edifici, attrezzature ed impianti coperti in forma permanente: venti per cento;

b) altezza massima degli edifici: due piani fuori terra e comunque non oltre m. undici;

c) superficie minima non attrezzata con vegetazione arborea e arbustiva o acquatica emergente: dieci per cento;

d) superficie minima a verde permeabile o specchi d'acqua: quaranta per cento.

6. I suddetti indici standards si intendono osservati anche nel caso in cui gli standards naturalistici, di cui al comma 5, lettere c) e d), siano in tutto o in parte ceduti, in base a convenzione, all'ente gestore, che ne assume la manutenzione.

7. La progettazione degli interventi è estesa all'intero comparto, destinato a zona per la fruizione ricreativa, sul quale insistono gli interventi medesimi; gli interventi possono essere suddivisi in lotti funzionali autonomi, aventi superficie minima non inferiore a metri quadrati diecimila, salvo minore dimensione dell'intero comparto; ove non sia diversamente previsto dal piano di settore per la fruizione di cui all'art. 40 l'intervento è soggetto a convenzione con l'ente gestore; alla convenzione è allegato il progetto di intervento.

8. Nella progettazione ed esecuzione delle attrezzature si osservano le seguenti prescrizioni:

a) i complessi boscati naturali o artificiali e le piante isolate restano soggetti alle norme sulla tutela della vegetazione di cui all'art. 30; l'abbattimento di piante isolate è ammesso solo ove risulti indispensabile alla realizzazione del progetto; l'impianto del bosco è effettuato con vegetazione autoctona mista arborea ed arbustiva;

b) le zone umide anche di origine artificiale, restano soggette alla tutela dell'art. 30; per gli specchi d'acqua artificiali di cui è ammessa l'attrezzatura ad uso pubblico si devono osservare le seguenti disposizioni:

1) il fondale è sagomato in modo che una fascia della larghezza media non inferiore a tre metri, lungo almeno la metà delle sponde, abbia profondità non superiore ad un metro per impianto di vegetazione autoctona acquatica emergente; è consentita l'apertura di strisce o corridoi nella vegetazione per gli usi del pubblico;

2) una quota continua, di almeno il quaranta per cento del totale delle sponde, realizzata con i predetti criteri, deve restare inaccessibile al pubblico; è vietata l'asportazione della vegetazione, salvo lo sfalcio secondo le prescrizioni dell'articolo 30.

3) le sponde, salvo i percorsi e gli accessi per il pubblico, devono essere piantumate con vegetazione autoctona;

c) è ammessa la recinzione permanente dell'intero spazio attrezzato o di parte di esso unicamente per le aree esterne alla fascia fluviale di cui all'art. 29 per le aree interne alla predetta fascia è ammessa solo la recinzione temporanea previa autorizzazione del parco;

d) sono vietate le attività di autocross e motocross.

 

 

     Art. 24

Zona degradata da recuperare.

1. È individuata con apposito segno grafico nella planimetria di piano la zona degradata da recuperare, comprendente aree nelle quali attività di escavazione, di discarica nonché di alterazione e modificazione del suolo hanno determinato un generale degrado ambientale e vengono quindi destinate ad un recupero compatibile con le esigenze di tutela e valorizzazione ambientale del parco.

2. Nella zona di cui al presente articolo, il recupero ambientale da realizzarsi secondo le modalità indicate dal piano di settore per il recupero delle aree degradate di cui all'art. 42, è finalizzato:

a) a mettere in sicurezza queste aree caratterizzate spesso da elevata vulnerabilità idrogeologica ed a favorire il ripristino dell'ambiente naturale al fine di limitare l'ulteriore degrado dei suoli, delle acque superficiali, sotterranee e dell'assetto morfo-paesistico del territorio;

b) a ricostruire e favorire un'evoluzione di tipo naturalistico dei siti con particolare riferimento ad interventi di ripristino degli ecosistemi vegetali attraverso interventi di forestazione naturalistica e delle zone umide ed aride;

c) a recuperare aree da destinare alla realizzazione di opere ed attrezzature a limitato impatto ambientale e paesaggistico, con scopi ricreativi, educativi e sociali.

3. Per le aree ricomprese all'interno della presente zona e ricadenti nella fascia fluviale di cui all'art. 29, è consentita esclusivamente la destinazione finale di riqualificazione ambientale di cui all'art. 17; per le aree esterne alla predetta fascia fluviale sono consentite le destinazioni finali di riqualificazione ambientale, di cui all'art. 17, agricola, di cui all'art. 18, di fruizione, di cui all'art. 23 ed il piano di settore per il recupero delle aree degradate individua la destinazione finale tra quelle consentite dal presente piano.

4. Fino all'approvazione del piano di settore per il recupero delle aree degradate di cui all'art. 42, nella zona di cui al presente articolo, si osservano le seguenti disposizioni:

a) è consentita la prosecuzione di tutte le attività esistenti ivi compresa l'attività estrattiva in corso alla data di entrata in vigore del presente piano, in osservanza e secondo i disposti di cui all'art. 43, comma 2;

b) è ammessa la discarica di inerti, esclusivamente finalizzata al recupero ambientale, in osservanza e secondo i disposti di cui al successivo art. 43, comma 6;

c) sono consentiti esclusivamente gli interventi di cui all'art. 31, lettere a), b) legge n. 457/1978 sugli edifici esistenti.

 

 

     Art. 25

Riserva naturale «Palata Menasciutto».

1. Il PTC individua, con appositi simboli grafici e numerazione nella tavola delle aree proposte a parco naturale i confini della riserva naturale «Palata Menasciutto», con la relativa area di rispetto, già istituita ai sensi dell'art. 12 e dell'art. 37 della L.R. n. 86/83.

2. Nella riserva naturale di cui al precedente comma e nella relativa area di rispetto si applicano le disposizioni di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 28 luglio 1988, n. n. IV/1178 nonché quanto previsto al precedente art. 8 relativamente alla modalità di formazione ovvero di revisione del relativo piano.

 

 

     Art. 26

Riserva naturale «Malpaga-Basella» proposta con il PTC.

1. Il PTC individua, con appositi simboli grafici e numerazione, nella tavola delle aree proposte a parco naturale, i confini della riserva naturale parziale botanica e morfo-paesistica «Malpaga-Basella» (in comune di Grassobbio).

2. La riserva naturale parziale di cui al precedente primo comma è istituita al fine di:

- tutelare il patrimonio naturale esistente e le specie rare vegetali e animali presenti;

- conservare e ripristinare, ove possibile, gli elementi geomorfologici e paesistici; disciplinare la fruizione del territorio a fini scientifici e didattico-creativi.

3. Nella riserva naturale parziale di cui al precedente primo comma è fatto divieto di:

a) realizzare nuovi edifici, nonché attuare interventi in quelli esistenti non finalizzati all'ordinaria e straordinaria manutenzione, al consolidamento, restauro o ristrutturazione o risanamento conservativo senza alterazione di volumi, se non per la creazione e l'ammodernamento degli impianti igienici;

b) costruire e modificare strade e infrastrutture in genere nonché costruire recinzioni, fatto salvo quanto previsto dal piano in funzione delle finalità della riserva e direttamente eseguito dall'ente gestore o dallo stesso autorizzato;

c) realizzare insediamenti produttivi, anche di carattere zootecnico;

d) aprire cave, riattivare quelle inattive e comunque estrarre materiali inerti;

e) esercitare qualsiasi attività che determini modifiche sostanziali della morfologia del suolo;

f) effettuare interventi di bonifica delle zone umide;

g) impiantare campeggi liberi o organizzati e insediamenti turistici di qualsiasi tipo;

h) raccogliere, asportare o danneggiare la flora spontanea, fatte salve le attività previste dal piano e la ricerca scientifica eseguite direttamente dall'ente gestore ovvero dallo stesso autorizzate;

i) attuare interventi che modifichino il regime o la composizione delle acque, fatti salvi gli interventi di normale manutenzione, nonché quanto previsto dal piano e direttamente eseguito dall'ente gestore, ovvero dallo stesso espressamente autorizzato;

j) introdurre specie animali o vegetali estranee e comunque effettuare interventi atti ad alterare l'equilibrio biologico delle specie animali e vegetali;

k) esercitare la caccia. È comunque consentita l'istituzione di oasi di rifugio o di zone di ripopolamento e cattura ai sensi della L.R. n. 26/93;

l) abbandonare rifiuti di qualsiasi natura, anche se in forma controllata, e costituire depositi permanenti o temporanei di materiali dismessi;

m) introdurre cani;

n) svolgere attività pubblicitaria, organizzare manifestazioni folcloristiche o sportive, salvo espressa autorizzazione del parco;

o) accendere fuochi all'aperto;

p) introdurre nuove colture arboree a rapido accrescimento;

q) effettuare qualsiasi intervento che comporti un mutamento di destinazione colturale ovvero una trasformazione d'uso dei boschi, fatto salvo quanto previsto dal piano e direttamente eseguito dall'ente gestore, ovvero dallo stesso autorizzato;

r) effettuare tagli di piante arboree isolate o inserite in filari, nonché di siepi arboree e arbustive lungo il margine di strade, corpi d'acqua o coltivi; se non autorizzati dall'ente gestore ai sensi della L.R. 27 gennaio 1977, n. 9;

s) esercitare il pascolo;

t) trasformare i prati aridi e gli incolti;

u) transitare con mezzi motorizzati al di fuori delle strade comunali e vicinali gravate da servitù di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per quelli occorrenti all'attività agricola e forestale;

v) disturbare, danneggiare, catturare ed uccidere animali, raccogliere o distruggere il loro ambiente, appropriarsi di spoglie di animali o parti di esse, fatti salvi la ricerca scientifica e gli interventi di carattere igienico-sanitario eseguiti direttamente dall'ente gestore ovvero dallo stesso autorizzati;

w) produrre rumori, suoni e luci;

x) effettuare studi e ricerche che comportino prelievo in natura e/o altre deroghe di decreti, se non autorizzati dall'ente gestore;

y) esercitare ogni altra attività, anche di carattere temporaneo, indicata dal piano come incompatibile con le finalità della riserva ovvero comportante alterazioni alla qualità ambientale.

4. Il piano di cui al precedente art. 8 è formato entro due anni dalla approvazione del presente PTC.

5. I divieti e limiti alle attività antropiche previsti alle lettere a), b), c), d), e), l) e u) del precedente punto 3 prevalgono su eventuali previsioni difformi contenute negli strumenti urbanistici dei comuni interessati.

 

 

TITOLO III

Norme di settore

     Art. 27

Beni isolati di valore storico, artistico e ambientale.

1. Il PTC individua con appositi simboli e numerazione nella planimetria di piano e negli allegati A e B alle presenti norme i beni isolati di valore storico, ambientale ed artistico, distinti nelle seguenti categorie:

A. complessi rurali di interesse paesistico;

B. edifici e complessi industriali di interesse storico-paesistico;

C. elementi di valore storico-architettonico;

D. siti ed opere di interesse archeologico.

2. Relativamente ai beni di cui al comma 1 localizzati all'interno del parco, sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo di cui alle lettere a), b), c) dell'art. 31 della legge n. 457/1978, ferma restando l'osservanza delle norme vigenti in materia di beni storico-artistici ed archeologici.

3. I complessi rurali nonché gli edifici e complessi industriali di cui alle categorie A e B del comma 1 potranno essere oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia di cui alla lettera d) dell'art. 31, legge n. 457/1978, esclusivamente finalizzati alla conservazione ed alla valorizzazione dei beni stessi, previa elaborazione di piano attuativo esteso ad un comparto omogeneo a tal fine individuato dal piano regolatore comunale.

4. Per gli edifici ed i complessi di cui alle categorie A e B, i comuni interessati, in sede di adeguamento dello strumento urbanistico al presente PTC, provvedono a perimetrare i complessi interessati alla scala appropriata, ad azzonarli come zona territoriale omogenea di cui alla lettera a) dell'art. 2 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati ad attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare, ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti ai sensi dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765) ed a corredare di conseguenza il piano regolatore generale con le analisi richieste ai sensi dell'art. 17 della L.R. n. 51/1975.

5. Gli interventi di cui ai commi 2 e 3 devono comunque essere indirizzati al recupero e al mantenimento dei caratteri storici rilevabili in ordine agli aspetti insediativi tipologici ed alle modalità costruttive; sono mantenuti gli impianti planivolumetrici, le rifunzionalizzazioni e gli impianti devono confermare le sagome, i volumi, le quote degli orizzontamenti, le partizioni degli alzati; i materiali di impiego e le tecniche costruttive sono di tipo tradizionale e coerenti alle consuetudini storiche locali; devono essere rimossi gli elementi ed in genere le presenze superfetative estranee alle costruzioni originali.

6. L'edificazione di nuove costruzioni, qualora consentita dalle norme di zona, deve realizzarsi ad una distanza minima di metri venticinque dal limite dell'ambito identificato dagli strumenti urbanistici comunali ai sensi del comma 4.

 

 

     Art. 28

Tutela geomorfologica.

1. I terrazzi fluviali e le scarpate morfologiche ricadenti all'interno della fascia fluviale di cui all'art. 29 ed anche fuori della stessa, sono elementi costitutivi del paesaggio fluviale e sono oggetto di specifica tutela del PTC.

2. Il piano di settore idrologia ed idrogeologia, di cui all'articolo 29, individua cartograficamente gli elementi di cui al comma 1.

3. Nelle aree interessate dagli elementi morfologici di cui al comma 1, sono vietati i movimenti di terreno, gli sbancamenti ed i livellamenti che possono creare discontinuità visuali ed estetiche nel paesaggio, con alterazione della morfologia originaria dei luoghi, oltre che pericoli per la stabilità dei pendii; sono ammesse esclusivamente le attività silvocolturali, nonché, previo parere dell'ente gestore del parco, le opere di difesa e di consolidamento dei terreni; tali interventi devono essere comunque eseguiti mediante l'utilizzo delle tecniche di ingegneria naturalistica, facendo riferimento al «Manuale tecnico di ingegneria naturalistica» di cui alla deliberazione della Giunta regionale 7 aprile 1994, n. 5/50989, tranne i casi di dimostrata impossibilità all'esecuzione secondo le predette tecniche.

4. I comuni, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici al presente PTC, dettano per gli elementi morfologici, di cui al comma 1, apposite norme di conservazione e di utilizzazione compatibili con i principi di tutela indicati al comma 3, recependo i contenuti del piano di settore idrologia ed idrogeologia, ove formato.

 

 

     Art. 29

Tutela idrologica ed idrogeologica.

1. Il fiume Serio, le sue acque, l'alveo, la relativa fascia fluviale comprendente le zone di divagazione e golenali, nonché l'ecosistema fluviale nel suo complesso sono gli elementi naturalistici fondamentali caratterizzanti il parco, oggetto di salvaguardia e tutela; tutti gli interventi nonché le utilizzazioni delle acque del fiume e delle relative fasce fluviali devono rispondere agli obiettivi di tutela, rinaturalizzazione e recupero ambientale ed assicurare in caso di scarsità di risorsa, l'utilizzo della stessa prioritariamente per il consumo umano e l'uso agricolo.

2. Nella planimetria di piano è individuata con apposito simbolo grafico la fascia fluviale del fiume Serio, tracciata su base geomorfologica ed in relazione ai dati storici sulle esondazioni del fiume; il piano di settore idrologia ed idrogeologia può modificare il limite di tale fascia fluviale in adeguamento al Piano Stralcio Fasce Fluviali, redatto ai sensi della legge 18 maggio 1989 n. 183 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo).

3. Gli interventi di difesa del suolo e di regimazione idraulica nonché quelli finalizzati al recupero ambientale devono privilegiare il ricorso alle tecniche di ingegneria naturalistica favorendo, ove possibile, l'impianto o il reimpianto del bosco come primario strumento di protezione idrogeologica del territorio e utilizzando prevalentemente materiale vivo così da ottenere un migliore inserimento dell'opera nell'ambiente naturale; a tal fine si fa riferimento alla «Direttiva concernente criteri ed indirizzi per l'attuazione degli interventi di ingegneria naturalistica sul territorio della Regione» approvata con Delib.G.R. 19 dicembre 1995, n. 6/6586 e al «Manuale tecnico di ingegneria naturalistica» adottato con Delib.G.R. 7 aprile 1994, n. 5/50989; le opere tradizionali di regimazione idraulica sono consentite esclusivamente per motivi di urgenza connessi alla difesa di insediamenti civili, industriali ed infrastrutturali di interesse pubblico e devono comunque essere eseguite nel rispetto della naturale divagazione del corso d'acqua, salvaguardando le rispettive zone umide connesse; la progettazione di nuove opere di difesa dev'essere coerente con la tendenza evolutiva dell'alveo, in relazione all'assetto morfologico locale assicurando comunque l'esclusione e la rimozione di forme di canalizzazione che comportino la chiusura dei rami secondari e delle lanche, garantendo il mantenimento e, ove possibile, l'ampliamento delle zone golenali o di esondazione con funzioni di espansione della piena, nonché con rimozione degli ostacoli strutturali al deflusso delle piene, nel rispetto dei disposti di cui alla legge 5 gennaio 1994, n. 37 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche); tutti gli interventi sul corso d'acqua principale sono comunque soggetti al parere dell'ente gestore del parco.

4. I corsi d'acqua minori, le rogge, i canali, i fontanili e le teste di fontanile, costituenti la rete irrigua secondaria e terziaria, sono elementi di fondamentale importanza del parco, la cui tutela consente di mantenere e migliorare l'assetto ecologico complessivo degli eco-sistemi e devono essere pertanto attivamente conservati nel loro percorso; sono vietati gli interventi di rettificazione ed impermeabilizzazione del fondo e delle sponde nonché gli interventi di copertura o tombinatura; sono autorizzabili dall'ente gestore del parco esclusivamente gli interventi che si rendano necessari per eliminare localizzate perdite d'alveo e conseguire un efficace risparmio della risorsa idrica; per le opere di manutenzione e di sistemazione si utilizzano preferibilmente le tecniche di ingegneria naturalistica di cui al comma 3; il taglio della vegetazione arborea di ripa finalizzato alla pulizia delle sponde è ammesso, a condizione che siano mantenute le ceppaie e le piante di alto fusto, previa denuncia all'ente gestore.

5. Nelle aree adiacenti all'asta principale del fiume Serio e dei suoi affluenti anche al di fuori dalla fascia fluviale di cui al comma 2, è da evitare l'incremento delle superfici impermeabilizzate che possono portare un sovraccarico idraulico del corso d'acqua; a tal fine gli strumenti urbanistici dei comuni del parco, in sede di adeguamento di cui all'art. 4, devono, con riferimento alle coperture di parcheggi o grandi superfici, privilegiare tecniche che permettano comunque un certo grado di infiltrazione delle acque nel sottosuolo.

6. Nell'alveo fluviale, identificato con la sigla AF nella planimetria di piano, non sono consentiti:

a) l'accesso con mezzi motorizzati ad eccezione dei mezzi di soccorso e vigilanza;

b) il campeggio, l'attendamento, il bivacco;

c) la piantumazione;

d) le coltivazioni agricole e/o orticole;

e) la realizzazione di qualsiasi manufatto anche provvisorio, ad eccezione dei cantieri allestiti per gli interventi di cui al comma 3.

7. Nelle acque fluviali è vietata la navigazione a motore, tranne che per interventi necessari alla sicurezza pubblica e alla vigilanza.

8. Al fine del miglioramento delle caratteristiche qualitative delle acque superficiali, gli scarichi nel fiume Serio e negli altri corsi d'acqua superficiali o immessi sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo, devono necessariamente rispondere alle caratteristiche ed ai requisiti di qualità come individuati nel piano di risanamento delle acque regionale; è comunque vietata l'immissione di acque che comportino il peggioramento della qualità delle acque del recettore; l'attivazione di qualsiasi scarico terminale da insediamento civile, produttivo e da pubblica fognatura nei corpi idrici superficiali e nel suolo, nonché l'utilizzo di fanghi provenienti da impianti di depurazione o compostaggio, sono subordinati al parere dell'ente gestore del parco, fermo restando quanto previsto dalla normativa statale e regionale vigente in materia.

9. Le nuove concessioni di derivazione sono soggette alla procedura di DCA di cui all'art. 15; i rinnovi di concessioni sono sottoposti al parere dell'ente gestore del parco.

10. Al fine di tutelare e razionalizzare l'uso delle risorse idriche l'ente gestore, attraverso il piano di settore idrologia ed idrogeologia, definisce le modalità atte a garantire l'applicazione del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236 (Attuazione della direttiva CEE n. 80/778 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987 n. 183) in merito alle fasce di tutela assoluta e di rispetto delle captazioni a scopo idropotabile; per la fascia di rispetto maggiore (raggio di duecento metri) si deve eseguire un censimento degli insediamenti e delle attività incompatibili per le quali provvedere ad operare la messa in sicurezza.

11. Per i progetti che riguardano la realizzazione o il potenziamento di opere di presa da sorgenti e perforazioni di pozzi, l'ente gestore, sentito il comitato scientifico di cui all'art. 13 esprime parere obbligatorio con riferimento a ciò che concerne gli effetti dello sfruttamento delle risorse idriche della zona.

12. Il piano di settore idrologia ed idrogeologia di cui all'art. 7, comma 6, lettera b), ha i seguenti contenuti:

a) precisazione della fascia fluviale e adeguamento della relativa normativa, secondo quanto previsto al comma 2, nonché individuazione cartografica dei terrazzi fluviali e delle relative scarpate morfologiche ricadenti all'interno della fascia fluviale stessa ed anche fuori della stessa;

b) individuazione, in attuazione del disposto di cui all'art. 25 della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche) delle acque sorgive, fluenti e sotterranee necessarie alla conservazione degli ecosistemi, che non possono essere captate;

c) definizione delle modalità atte a garantire l'applicazione del D.P.R. n. 236/1988, secondo quanto previsto dal comma 11 anche attraverso le analisi di cui alle lettere d), e), f) del presente comma;

d) analisi della struttura idrogeologica locale, analisi delle risorse idriche con particolare riferimento ai prelievi, ai diversi utilizzi, agli scarichi;

e) analisi degli insediamenti, delle attività civili e produttive, individuando, specificamente i «centri di pericolo» per le aree sotterranee nonché analisi dello stato antropico del territorio al fine di predisporre un quadro aggiornato degli usi e delle attività da regolamentare;

f) formulazione di una proposta di razionalizzazione ed ottimizzazione degli emungimenti al fine di salvaguardare la risorsa acqua e gli ecosistemi da essa dipendenti;

g) formulazione di criteri e prescrizioni specifici, per garantire il deflusso minimo vitale di quantità d'acqua necessario al mantenimento biologico ed ecologico del corpo idrico, con specifico riferimento a quanto disposto dall'art. 3 della L.R. n. 36/1994.

13. L'ente gestore elabora il piano di settore entro due anni dall'entrata in vigore del PTC, avvalendosi della consulenza del comitato scientifico di cui all'art. 13 e della collaborazione dei comuni interessati nonché degli enti competenti nella gestione delle risorse idriche a scopi idropotabili ed irrigui.

 

 

     Art. 30

Norme di tutela e prescrizioni per la salvaguardia del patrimonio boschivo e della vegetazione naturale.

1. Gli ambiti boscati, le macchie arbustive e/o arboree, ivi comprese quelle di contorno a rogge e fontanili, le zone umide, i prati aridi e le altre aree di emergenza vegetazionale e floristica, costituiscono elementi di interesse naturale e paesistico, il cui ecosistema complesso è sottoposto a particolare tutela; gli interventi devono tendere alla conservazione e alla ricostituzione della vegetazione in equilibrio con l'ambiente (climax), favorendo la diffusione delle specie tipiche locali.

2. In tutto il parco le superfici forestali, così come definite dall'art. 1-ter della L.R. 5 aprile 1976, n. 8 (Legge Forestale Regionale), sono disciplinate dalle disposizioni di cui alla L.R. 27 gennaio 1977, n. 9 (Tutela della vegetazione nei parchi istituiti con legge regionale), da quelle del presente piano e, per quanto da tali disposizioni non specificamente previsto, dalla L.R. n. 8/1976, come modificata dalla L.R. 22 dicembre 1989, n. 80; l'avvio di procedimenti autorizzatori previsti dalla sopracitata legislazione forestale è in ogni caso successivo all'avvenuto rilascio di autorizzazione paesaggistica da parte dell'ente gestore come espressamente disposto dall'art. 8, comma 1 della L.R. n. 18/1997.

3. Alle superfici di cui al comma 2 si applicano le seguenti disposizioni:

a) gli interventi nei boschi devono favorire l'evoluzione della vegetazione verso la massima espressione delle potenzialità naturali, evitando lo sviluppo delle specie alloctone e creando migliori condizioni per la loro graduale sostituzione con specie autoctone;

b) il taglio del bosco a carico di specie (definite autoctone secondo l'elenco di cui all'allegato C alle presenti norme è consentito esclusivamente nei casi di locale presenza di buoni popolamenti delle specie autoctone, presenze di fitopatie e/o attacchi parassitari, individui o polloni in soprannumero, previa autorizzazione dell'ente gestore che può prescrivere interventi finalizzati alla rinnovazione naturale ed al miglioramento della fertilità del suolo, nonché prevedere la piantagione di un congruo numero di piantine forestali della/e specie opportuna/e;

c) fatte salve eventuali esigenze connesse alla funzione protettiva dei boschi localizzati lungo le scarpate, è ammesso, previa denuncia all'ente gestore, ogni intervento atto a contenere o ridurre il contingente di specie invadente nei boschi; a tal fine vengono considerate «specie invadenti» le piante non autoctone, vigorose, altamente concorrenziali rispetto agli analoghi autoctoni e quindi capaci di ostacolare o impedire lo sviluppo di questi ultimi.

4. Le zone umide, naturali o artificiali, possono essere attivamente conservate nel loro stato naturale, impedendone all'occorrenza lo spontaneo riempimento; dev'essere mantenuta, ricostituita e migliorata, ove opportuno, l'alimentazione idrica, superficiale e di falda; devono essere eseguiti, ove necessario, gli interventi di contenimento della vegetazione spontanea necessari al medesimo fine.

5. Gli interventi di cui al comma 4 sono ammessi con le seguenti procedure:

a) sono soggette a denuncia all'ente gestore, almeno cinque giorni prima dell'esecuzione, le opere finalizzate al mantenimento, alla ricostituzione ed al miglioramento dell'alimentazione idrica, nonché la risagomatura del fondo e la captazione delle acque;

b) è soggetto a denuncia all'ente gestore, almeno cinque giorni prima dell'esecuzione, l'intervento colturale e di contenimento della vegetazione spontanea; per lo sfalcio del canneto la denuncia deve indicare anche le modalità di asportazione delle parti recise.

6. Nelle zone umide debbono essere osservate le seguenti distanze minime di rispetto, calcolate in riferimento al limite della vegetazione palustre:

a) una fascia di cinque metri, in cui dev'essere mantenuta la vegetazione spontanea, la quale tuttavia può essere occupata, previa autorizzazione dell'ente gestore, con canali drenanti e percorsi pedonali;

b) una fascia di venti metri, in cui è vietato il deposito di stallatico.

7. I prati aridi tipici della porzione settentrionale del parco, caratterizzati da associazioni floristiche di pregio naturalistico, devono essere salvaguardati nel loro naturale assetto morfologico e vegetazionale; il piano di settore per la riqualificazione ambientale di cui al comma 10 individua tali ambienti nei quali:

a) è vietato l'impianto di essenze arboree ed arbustive se non ai margini delle aree medesime, ed a condizione che ciò non modifichi o possa modificare in futuro le condizioni ambientali caratteristiche;

b) è vietato il dissodamento, l'esercizio dell'agricoltura in ogni sua forma e della selvicoltura; è sempre consentito lo sfalcio periodico dell'erba.

8. Il presente PTC individua con apposito simbolo grafico nella planimetria di piano, gli ambienti naturali emergenti per caratterizzazione naturalistica, per i quali promuove la conservazione attiva nella prospettiva di una diffusa riqualificazione naturalistica e paesaggistica del parco anche mediante l'acquisizione delle aree interessate; il piano di settore per la riqualificazione ambientale di cui al comma 10, può aggiornare l'individuazione degli ambienti naturali.

9. Ferme restando le disposizioni di zona di cui al titolo II del presente PTC, e fatti salvi gli interventi consentiti dai commi precedenti per le aree boscate e le zone umide, negli ambienti naturali è vietato:

a) l'esercizio dell'agricoltura in qualsiasi forma;

b) qualsiasi intervento di trasformazione d'uso del suolo;

c) bonificare, riempire, alterare le zone umide;

d) attuare interventi che modifichino il regime o la composizione delle acque;

e) usare antiparassitari ed erbicidi;

f) introdurre specie vegetali estranee all'ambiente;

g) aprire nuovi sentieri che non siano funzionali alla conservazione dell'ambiente, nonché realizzare nuove strade;

h) transitare con mezzi motorizzati ad esclusione dei mezzi di servizio e di soccorso;

i) uscire dai percorsi tracciati, salvo che per azioni colturali o di pubblico servizio;

l) organizzare attività pubblicitarie o manifestazioni folkloristiche o sportive;

m) collocare campeggi anche mobili;

n) disturbare, danneggiare e catturare animali selvatici, raccogliere o distruggere i loro nidi, tane e giacigli, fatti salvi gli interventi di carattere igienico-sanitario di tutela dell'ambiente e la ricerca scientifica;

o) erigere recinzioni ad eccezione di quelle a tutela di fabbricati o impianti compresi gli orti, i giardini e i piazzali di relativa pertinenza e, previa autorizzazione dell'ente gestore, delle recinzioni temporanee a protezione di macchie di nuova vegetazione, o di aree di intervento, nonché di aree che debbano temporaneamente essere escluse dalla libera fruizione per scopi di salvaguardia, di studio o di ricerca scientifica ovvero per ragioni di tutela della pubblica incolumità.

10. Il piano di settore per la riqualificazione ambientale, da approvarsi anche per stralci, è redatto sulla base di opportuni approfondimenti analitici in campo pedologico, forestale e botanico e deve avere i seguenti contenuti:

a) individuare le diverse formazioni vegetali presenti nel parco, comprese le macchie di contesto a rogge e/o fontanili;

b) individuare gli ambienti naturali dei prati aridi e aggiornare, se necessario, la perimetrazione degli altri ambienti naturali così come identificati nella planimetria del presente piano, stabilendone le relative forme di gestione attiva;

c) indicare i complessi arborei con particolare funzione protettiva e regolamentarne la gestione;

d) provvedere se necessario ad aggiornare l'elenco di cui all'allegato C alle presenti norme relativo alle specie vegetali arboree ed arbustive considerate autoctone da utilizzarsi per la realizzazione degli interventi consentiti, prescritti o incentivati dal PTC, e programmare gli interventi idonei a migliorarne la disponibilità;

e) disciplinare l'uso e l'introduzione di specie floristiche e faunistiche autoctone e di quelle non autoctone ma originariamente presenti nel territorio, anche attraverso la redazione di appositi elenchi;

f) stabilire possibili limitazioni per la raccolta di flora spontanea, fiumi e fauna minore, secondo quanto previsto dall'art. 33;

g) programmare gli interventi di riqualificazione ambientale specificamente connessi all'obiettivo di arricchimento faunistico, secondo quanto previsto dall'art. 33;

h) indicare gli interventi di rinaturalizzazione e di miglioramento ambientale, indicando le modalità di incentivazione più opportune, con particolare riferimento agli ambienti naturali così come definiti dal presente articolo ed alle aree comprese all'interno della fascia fluviale di cui all'art. 29;

i) dettare i criteri tecnici floristici e fitosociologici cui attenersi nei progetti di recupero naturalistico delle aree degradate, nonché negli interventi di ingegneria naturalistica;

l) stabilire i programmi per monitorare e potenziare la consistenza della vegetazione spontanea;

m) disciplinare i turni minimi e le modalità del taglio di diradamento, del taglio del ceduo e dei tagli colturali di altro tipo, nonché i turni minimi e le modalità di taglio per gli impianti di arboricoltura da legno a rapido accrescimento.

11. L'ente gestore favorisce l'incremento delle superfici boscate ed il loro miglioramento qualitativo anche mediante la concessione di contributi, secondo i disposti delle L.R. n. 8/1976 e L.R. n. 9/1977, a chi intenda provvedere, secondo le indicazioni del PTC e del piano di settore:

a) al rimboschimento o alla ricostruzione a bosco di terreni nudi, degradati o percorsi da incendi con specie arboree o arbustive autoctone;

b) alla conversione di boschi cedui in boschi d'alto fusto; ai diradamenti alle altre opere di manutenzione del bosco (cure colturali) all'eliminazione delle specie infestanti e alla lotta ai parassiti delle piante, con priorità per i progetti di lotta biologica.

12. L'ente gestore può attivare convenzioni con i proprietari delle aree finalizzate al miglioramento vegetazionale delle aree stesse attraverso la messa a dimora di piantine forestali e/o di semi indicati dall'ente gestore ovvero attraverso un più complesso intervento di riqualificazione boschiva progettato dall'ente gestore stesso ed eventualmente eseguito dal privato.

 

 

     Art. 31

Fasce alberate e filari, piante isolate.

1. Gli elementi vegetali di equipaggiamento delle superfici agricole, sia arborei che arbustivi, quali le piante isolate, i filari, le siepi e le fasce alberate, sono tutelati dal presente piano anche se esclusi dalla definizione di bosco di cui alla L.R. n. 8/1976; l'esercizio delle ordinarie pratiche agricole deve pertanto favorirne il mantenimento e l'ulteriore diffusione.

2. In tutto il territorio del parco il taglio di piante isolate e di quelle dei giardini o dei parchi privati e pubblici è soggetto a preventiva denuncia all'ente gestore del parco, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, comma 2, della L.R. n. 9/1977; sono comunque sempre consentiti, anche senza denuncia, la manutenzione ordinaria e la potatura nei giardini e parchi pubblici e privati.

3. Per il taglio di piante isolate in parchi e giardini è indicato il ricorso alla dendrochirurgia per tutti i casi in cui il valore dell'albero ed il contesto ambientale ne giustifichino il costo; alternativamente è prescritta la sostituzione degli individui da abbattere con esemplari preferibilmente della stessa specie e nel rispetto dei disegni originari.

4. Ai fini del presente piano le fasce alberate ed i filari arborei sono così definiti:

a) le fasce alberate sono costituite da formazioni boscate anche lineari, non rientranti nella definizione di bosco di cui alla L.R. n. 8/1976 e successive modifiche ed integrazioni caratterizzate dalla presenza di alberi e/o arbusti cresciuti spontaneamente, ancorché governati in forma obbligata, nonché da formazioni monostratificate (escludendo lo strato erbaceo) caratterizzate dalla presenza di un contingente non trascurabile di specie dello strato erbaceo;

b) viene considerato filare ogni piantata con andamento lineare ancorché a fila multipla, di specie arboree comunque governate e non rientranti nella definizione di cui alla precedente lettera a).

5. Gli interventi nelle fasce alberate devono favorire la permanenza e l'incremento della diversità specifica per quanto concerne le specie autoctone, aumentare la complessità strutturale delle fasce alberate e ridurre qualitativamente e quantitativamente le specie invadenti; in particolare, si avrà cura di promuovere l'arricchimento delle fasce alberate in specie autoctone arbustive che producano frutti appetiti dall'avifauna (viburno, biancospino, rose selvatiche, nocciolo, sorbi, ecc.); il taglio si deve configurare come eliminazione di individui e polloni in sovrannumero, individui deperienti, presenza di fitopatie e/o attacchi parassitari; in ogni caso ogni taglio che causi una significativa riduzione della copertura arborea deve essere accompagnato da interventi atti a salvaguardare la rinnovazione naturale delle specie autoctone ovvero, in difetto di queste, da piantagione di congruo numero di piantine forestali della/e specie opportuna/e.

6. Fino all'emanazione di apposito regolamento, per l'utilizzazione delle fasce alberate vanno rispettate le seguenti disposizioni:

a) lo sradicamento delle piante e l'estrazione delle ceppaie sono soggetti a specifica autorizzazione da parte dell'ente gestore del parco, che comunque deve prevedere l'obbligo del reimpianto di un numero di piante o di una superficie arborea almeno doppia rispetto a quella eliminata;

b) il periodo di taglio delle fasce cedue va dal 15 ottobre al 31 marzo; in conseguenza di particolarità microclimatiche locali, l'ente gestore ha facoltà di anticipare o posticipare le date di inizio e di termine dei tagli per un massimo di quindici giorni;

c) sono consentiti in qualsiasi periodo dell'anno, previa apposita denuncia all'ente gestore, gli interventi di sfollo, dirado, ripulitura e l'asportazione dei fusti schiantati; è parimenti consentita in qualsiasi periodo dell'anno, senza l'obbligo di denuncia, l'asportazione dei fusti morti o sradicati;

d) il taglio della fascia alberata cedua dev'essere eseguito in modo che la corteccia non resti slabbrata; il taglio deve essere effettuato in modo da risultare inclinato verso l'esterno ed in prossimità del colletto;

e) la potatura dei rami verdi può essere eseguita, senza denuncia, sul terzo inferiore della pianta nei periodi di riposo vegetativo, quella dei rami secchi in qualsiasi periodo dell'anno; la potatura dev'essere fatta con ferri ben taglienti, in modo da non slabbrare l'inserzione tra ramo e tronco e senza lasciare monconi;

f) la ramaglia risultante dalle operazioni di taglio dev'essere collocata all'esterno della fascia alberata e può essere cippata oppure bruciata, ad almeno cinquanta metri dalla fascia stessa, in giornate non ventose e sotto la piena responsabilità di un operatore;

g) qualora nelle fasce alberate si verifichino attacchi di agenti patogeni annuali o vegetali il proprietario o possessore è tenuto a darne comunicazione all'ente gestore; il proprietario o possessore dovrà consentire all'ente gestore ogni intervento atto a contenere l'epidemia.

7. Fatte salve eventuali limitazioni introdotte dal piano di settore di cui all'art. 30, sono comunque consentiti interventi atti a contenere e ridurre il contingente di specie invadenti nelle fasce alberate.

8. Nelle fasce alberate composte da robinie, salici, ontani, noccioli, pioppi, governate a ceduo, il turno minimo è di dieci anni; l'ente gestore può derogare dal previsto turno minimo a fronte di esigenze di carattere agronomico o idraulico segnalate all'ente medesimo.

9. La capitozzatura è consentita solo nei casi in cui l'essenza sia già stata, in passato, sottoposta a tale tipo di governo, oppure nei casi previsti dalla tradizione locale.

10. Nelle fasce alberate percorse dal fuoco il proprietario, previa denuncia, dovrà eseguire, entro e non oltre la successiva stagione silvana, la ceduazione delle ceppaie compromesse, consentendo altresì l'accesso dell'ente gestore per eventuali interventi di ricostituzione ambientale e vegetazionale.

11. L'eliminazione di singoli alberi dei filari esistenti è consentita in caso di esigenze fitosanitarie o di individui sovrannumerari, deperienti o senza futuro con facoltà dell'ente gestore di imporre l'obbligo del reimpianto.

12. L'eliminazione dei filari è soggetta a specifica autorizzazione da parte dell'ente gestore, che potrà prevedere l'obbligo del reimpianto di un numero di piante almeno doppio rispetto a quelle eliminate; l'istanza deve contenere motivazioni, tempi e modalità esecutive, nonché composizione quantitativa ed ubicazione sia del filare esistente che di quello previsto in sua sostituzione; detta autorizzazione non è richiesta per l'eliminazione di filari di nuovo impianto per la produzione di legname pregiato ovvero per colture arboree a rapido accrescimento.

13. Gli alberi dei filari possono essere governati ad alto fusto o in forma obbligata conformemente alla composizione specifica, nonché alle pratiche locali ed alla fruizione anche paesaggistica del filare.

14. I giovani alberi ed arbusti da impiegarsi negli impianti, nei filari, nelle fasce alberate e nei boschi dovranno preferibilmente provenire da seme raccolto in ambiente planiziale lombardo; a tal fine l'ente gestore può stipulare una o più convenzioni con associazioni o florovivaisti per la produzione del materiale necessario.

15. L'ente gestore favorisce la ricostruzione di continuità tra gli ambienti vegetali fuori foresta ed il loro miglioramento qualitativo e quantitativo anche mediante la concessione di contributi a chi intenda provvedere, secondo le indicazioni del PTC e del piano di settore di cui all'art. 30, al rimpianto di nuove piante isolate, gruppi di alberi, filari, fasce alberate, siepi inserite lungo il margine di strade, corpi d'acqua o coltivi, alle opere manutentive delle specie non infestanti ed alla lotta ai parassiti delle piante con priorità ai progetti di lotta biologica.

 

 

     Art. 32

Arboricoltura da legno a rapido accrescimento.

1. La realizzazione di nuovi impianti di arboricoltura a rapido accrescimento di cui all'art. 23 della L.R. n. 8/1976 non è consentita all'interno della fascia fluviale di cui all'art. 29 e nella zona agricola di rispetto paesistico di cui all'art. 18.

2. Il taglio dei pioppeti o di altre colture arboree a rapido accrescimento è soggetto a preventiva denuncia all'ente gestore ed è regolato dalle seguenti disposizioni:

a) all'interno della fascia fluviale di cui all'art. 29 il taglio dei pioppeti è condizionato al reimpianto della coltura entro due anni, nonché all'impianto entro lo stesso termine di essenze autoctone arboree per una percentuale di superficie pari al venti per cento della superficie del pioppeto oggetto del taglio; le aree che progressivamente vengono destinate a tale riqualificazione naturalistica devono essere individuate nella porzione dell'impianto più vicina al fiume, con larghezza adeguata a creare una continuità dell'ambiente naturale e a consolidare le aree prospicienti al fiume;

b) nelle aree esterne alla fascia fluviale è consentito il taglio, con reimpianto entro i due anni successivi, delle colture arboree a rapido accrescimento; la conversione a coltura erbacea è consentita a condizione che una superficie pari al dieci per cento sia rimboschita con specie autoctone arboree o arbustive.

3. L'ente gestore del parco può richiedere l'imboschimento ulteriore, rispetto alle quote di cui al comma 2, di aree resesi disponibili dopo il taglio, mediante l'impianto di specie autoctone arboree ed arbustive, in accordo con le potenzialità naturali, previa stipulazione di convenzione secondo quanto previsto al comma 5.

4. Il piano di settore per la riqualificazione ambientale di cui all'art. 30 è esteso anche alla vegetazione disciplinata dal presente articolo e ne stabilisce, in particolare, turni minimi e modalità di taglio, anche al fine di evitare il contemporaneo taglio da parte delle aziende agricole insediate nel medesimo ambito territoriale; determina, inoltre, in percentuale, la superficie agraria aziendale massima che può essere destinata all'arboricoltura.

5. L'ente gestore del parco predispone, con prioritario riferimento alle aree ricomprese all'interno della fascia fluviale di cui all'art. 29, programmi di contributi incentivanti per il rimboschimento con specie autoctone arboree ed arbustive delle aree resesi disponibili dopo il taglio dei pioppeti, in accordo con le potenzialità naturali; i programmi sono attuati attraverso convenzioni con i proprietari o possessori, le quali devono prevedere modalità e tempi di esecuzione nonché la corresponsione del contributo economico.

 

 

     Art. 33

Norme di tutela del patrimonio floristico e faunistico.

1. L'ente gestore del parco persegue l'obiettivo della tutela e del potenziamento della flora e della fauna autoctone, nonché della conservazione delle specie arboree esotiche non infestanti già inserite validamente nel paesaggio e negli equilibri ecologici esistenti; sono considerate autoctone le specie presenti nell'ambiente in tempi storici e documentate come tali ed in particolare le specie vegetali arboree ed arbustive elencate nell'allegato C.

2. La tutela, il potenziamento e il prelievo delle risorse floro-faunistiche sono disciplinate dalla vigente legislazione regionale e nazionale e sono specificatamente regolamentate, nel quadro delle finalità tipiche di tutela e potenziamento naturalistico-ambientale e paesaggistico del parco, dalle previsioni del presente piano e da quelle del piano di settore di cui al comma 21.

3. La tutela del patrimonio floro-faunistico è finalizzata a:

a) riqualificare gradualmente ambienti idonei per la conservazione e il potenziamento della flora e della fauna autoctone;

b) disciplinare i prelievi floro-faunistici in zone di particolare tutela;

c) eliminare le specie infestanti dannose nei confronti della flora e fauna autoctone.

4. L'ente gestore del parco concorre alla realizzazione degli obiettivi definiti dal PTC con gli altri enti pubblici, in particolare:

a) con le amministrazioni provinciali per la ricostruzione dell'equilibrio naturale e riqualificazione della fauna;

b) con le amministrazioni competenti in materia di inquinamento idrico per la salvaguardia delle acque;

c) con le amministrazioni competenti in materia di derivazioni idrauliche per la conservazione e il mantenimento del deflusso minimo vitale per la tutela delle biocenosi acquatiche.

5. È vietata l'introduzione di qualsiasi specie floristica e faunistica non autoctona nella riserva, nelle relative aree di rispetto, nelle aree comprese all'interno della fascia fluviale e nelle acque presenti nel parco; nelle altre zone, fino all'approvazione del piano di settore per la riqualificazione ambientale di cui all'art. 30, l'introduzione delle specie suddette è soggetta ad autorizzazione dell'ente gestore; tale autorizzazione non è prescritta nella zona riservata alla pianificazione locale, nei parchi e giardini pubblici e privati nonché, salve le specifiche disposizioni di settore, nell'esercizio dell'agricoltura e dell'attività florovivaistica.

6. È ammessa l'introduzione di specie autoctone, così come definite dal comma 1, secondo le disposizioni del piano di settore o, in assenza del piano medesimo, previa autorizzazione, purché l'habitat sia preventivamente reso idoneo.

7. Anche nelle zone in cui è ammessa l'introduzione di specie non autoctone, il presidente può ordinare l'eliminazione di individui esotici, qualora sussista pericolo di diffusione al di fuori delle zone stesse.

8. Nelle aree a parco naturale come identificate nell'apposito allegato cartografico, a partire dall'entrata in vigore della legge regionale di istituzione del Parco naturale, e nella riserva naturale, l'esercizio della caccia è vietato ai sensi dell'art. 22, comma 6, della legge n. 394/1991 e dell'art. 43, comma 1, lettera b) della L.R. 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria); all'interno di tali aree gli interventi di gestione faunistica sono programmati ed attuati dall'ente gestore, nell'ambito della pianificazione di settore di cui al comma 21, con particolare riguardo alla regolamentazione dei prelievi faunistici e degli abbattimenti selettivi di cui all'art. 22 comma 6, della legge n. 394/1991; in particolare l'individuazione all'interno delle aree a parco naturale di zone con funzione di ripopolamento e cattura è effettuata d'intesa tra l'ente gestore del parco e la provincia, che a tal fine stabiliscono in apposita convenzione le modalità di gestione delle stesse, in conformità alle disposizioni di zona, e i relativi programmi di intervento; le aree a parco naturale costituiscono aree sottoposte a protezione della fauna selvatica computabili ai fini della quantificazione delle quote stabilite dall'art. 13, comma 3, della L.R. n. 26/1993.

9. Nelle rimanenti aree del parco regionale poste al di fuori del perimetro del parco naturale l'attività venatoria è disciplinata dalla L.R. n. 26/1993; per dette aree i piani provinciali di cui agli artt. 14 e 15 della stessa legge regionale sono approvati dalla provincia interessata in conformità ai criteri per la difesa e la gestione faunistica stabiliti dal piano di settore di cui al comma 21, ove formato, e previo parere dell'ente gestore.

10. Per l'effettuazione di prove cinofile senza sparo all'interno del parco naturale devono essere rispettate le seguenti condizioni:

a) nel periodo 1 maggio-31 luglio di ogni anno non sono consentite prove cinofile o attività di addestramento cani per non arrecare disturbo alla fauna in periodo riproduttivo;

b) per ogni stagione non sono autorizzabili più di tre gare per ogni ambito provinciale, con un massimo di due giornate per ogni gara;

c) i richiedenti inviano per conoscenza all'ente gestore del parco copia dell'istanza di autorizzazione alle gare; l'ente gestore può segnalare all'amministrazione provinciale l'esistenza di particolari situazioni di sensibilità ambientale;

eventuali deroghe alle suddette condizioni possono essere concordate tra le amministrazioni provinciali e l'ente gestore del parco in sede di intesa ai sensi dell'art. 21, comma 4, L.R. n. 26/1993.

11. Nelle restanti aree del parco regionale le province possono istituire esclusivamente zone di addestramento cani di tipo B.

12. L'ente gestore può, in funzione del recupero o della riqualificazione faunistica di aree agricole boschive o incolte, stabilire forme di collaborazione, anche attraverso convenzioni, con le organizzazioni agricole, le associazioni venatorie e piscatorie, le associazioni di protezione ambientale, i comitati di gestione degli ambiti territoriali di caccia interessati le aziende faunistico-venatorie o agrituristiche venatorie presenti sul territorio; gli accordi convenzionali debbono prevedere in particolare le condizioni atte a favorire la libera percorribilità delle aree a parco naturale, nei limiti consentiti dalle norme vigenti.

13. La tutela e l'incremento della fauna ittica, per la salvaguardia dell'equilibrio ambientale, e l'attività di pesca sono disciplinate nel parco ai sensi della L.R. 26 maggio 1982, n. 25 (Norme per la tutela e l'incremento della fauna ittica e disciplina dell'attività pescatoria) e successive modificazioni; il piano della riserva naturale disciplina l'esercizio della pesca nelle acque in essa comprese.

14. L'ente gestore del parco può proporre alla provincia l'individuazione di aree idonee alla costituzione di zone da destinare alla protezione, al ripopolamento e alla tutela della fauna ittica, nonché dei tratti di acque pubbliche nei quali si possono svolgere gare e manifestazioni di pesca.

15. L'ente gestore del parco in relazione ad accertate situazioni critiche per le popolazioni ittiche e per gli ecosistemi acquatici in genere, può proporre alla provincia l'applicazione di particolari divieti e limitazioni alle attività di pesca professionale, dilettantistica ed agonistica, specificandone la durata e la dimensione spaziale di applicazione.

16. L'ente gestore del parco esprime, altresì, parere sulle domande di concessione e relativi capitolati o disciplinari, previste dall'art. 6, commi 1 e 5 della L.R. n. 25/1982 e sulle domande di proroga o rinnovo delle concessioni qualora le stesse concernano acque comprese nel parco.

17. In materia di gestione della fauna ittica, competono all'ente gestore del parco:

a) il parere preventivo sul programma provinciale dei ripopolamenti ittici;

b) il parere ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 18, comma 5, L.R. n. 25/1982, per l'immissione dell'ittio-fauna;

c) il parere preventivo e il controllo di immissioni e ripopolamenti eseguiti da concessionari e riservisti di pesca e da chiunque altro autorizzato, compresi i titolari della gestione di laghetti, cave e specchi d'acqua;

d) il parere per l'organizzazione di gare e manifestazioni di pesca.

18. La realizzazione di allevamenti ittici all'interno della fascia fluviale, di cui all'art. 29, è soggetta ad autorizzazione dell'ente gestore; l'attività di pesca sportiva deve essere condotta in bacini che garantiscano un adeguato isolamento dal corpo idrico naturale.

19. La raccolta della flora spontanea è disciplinata dalla L.R. 27 luglio 1977, n. 33 (Provvedimenti in materia di tutela ambientale ed ecologica), dalla L.R. 23 giugno 1997, n. 24 (Raccolta, incremento e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati) e successive modifiche; il piano di settore per la riqualificazione ambientale, di cui all'art. 30, o apposito regolamento possono stabilire aree di divieto di raccolta di flora spontanea e fiumi, nel rispetto delle norme delle L.R. n. 33/1977 e L.R. n. 24/1997.

20. La tutela della fauna minore è disciplinata dalla L.R. n. 33/1997; il piano di settore di cui all'art. 30 può introdurre disposizioni in merito al prelievo della fauna minore nel rispetto delle norme della L.R. n. 33/1977, nonché disposizioni per la tutela di determinate specie autoctone; si applica anche alla fauna minore la disciplina degli interventi di introduzione e reintroduzione contemplati ai commi 5, 6 e 7.

21. L'ente gestore del parco, nell'ambito della pianificazione di settore per la riqualificazione ambientale, sviluppa in apposita sezione, da approvarsi anche per stralcio, la programmazione degli interventi di gestione faunistica da attuarsi nelle aree a parco naturale, nonché gli orientamenti gestionali in materia faunistica per le rimanenti aree del parco regionale; in particolare:

a) definisce le vocazioni del territorio, compresi i corsi d'acqua, attraverso il censimento del patrimonio faunistico terrestre e acquatico esistente e l'analisi finalizzata delle caratteristiche ambientali;

b) prevede l'acquisizione e l'organizzazione permanente, l'intesa con la provincia, dei dati inerenti la gestione faunistica, le reintroduzioni e i ripopolamenti effettuati nel parco;

c) regolamenta gli abbattimenti selettivi e i prelievi faunistici da attuarsi, nell'ambito delle aree a parco naturale, in conformità all'art. 22, comma 6, della legge n. 394/1991;

d) indica gli interventi di miglioramento ambientale, nonché le prescrizioni per la conduzione dei terreni agricoli e forestali, necessari per il mantenimento di condizioni ecologiche favorevoli per la fauna selvatica;

e) indica ulteriori operazioni tecnico-scientifiche per il potenziamento della consistenza del patrimonio faunistico, tramite interventi di reintroduzione e ripopolamento;

f) stabilisce le metodologie per quantificare, mediante l'ausilio di tecnici esperti, i danni arrecati dalla selvaggina;

g) può indicare eventuali limitazioni alle modalità di esercizio dell'attività di pesca.

 

 

     Art. 34

Prevenzione incendi.

1. Ai fini della difesa dagli incendi e della conservazione del patrimonio boschivo, l'intero territorio del parco costituisce zona territoriale omogenea, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 1 marzo 1975, n. 47 (Norme integrative per la difesa dei boschi dagli incendi); per la prevenzione degli incendi l'ente gestore esercita le funzioni attribuite dall'art. 10 della L.R. n. 9/1977.

2. È vietato, nell'intero arco dell'anno, eliminare con il fuoco stoppie, sterpaglie e ramaglie entro una fascia di cinquanta metri di distanza dai confini della riserva naturale o dal perimetro esterno delle aree boscate e dagli ambienti naturali, così come individuati dall'art. 30, nonché lungo le scarpate ripariali dei corsi d'acqua anche irrigui; il regolamento esecutivo stabilisce i casi e le cautele per l'uso colturale del fuoco.

3. Chiunque accenda fuochi, nei luoghi e nei periodi di tempo in cui è consentito, deve curarne l'integrale e perfetto spegnimento al termine dell'utilizzazione.

4. Sono delegate all'ente gestore le funzioni regionali di ricostituzione dei boschi percorsi dal fuoco, relativamente alle aree comprese nel perimetro del parco.

5. Il presidente del consorzio, in caso di urgenza, dichiara lo stato di grave pericolosità ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, della legge n. 47/1975 e dell'art. 10 della L.R. n. 9/1977 e loro successive modificazioni.

6. Per attività di sorveglianza nonché di prevenzione e di estinzione degli incendi, l'ente gestore si avvale, ai sensi dell'art. 10, commi 4 e 5 della L.R. n. 9/1977, del personale - volontario od assunto, anche a tempo determinato - nonché dei mezzi e del materiale di cui al comma 6 dell'art. 10 della L.R. n. 9/1977 e sue successive modificazioni.

 

 

     Art. 35

Sistema di viabilità minore.

1. Il piano di settore per la fruizione di cui all'art. 40 disciplina le caratteristiche dei percorsi, delle pavimentazioni, dei sistemi di eventuale protezione dei cigli nonché le caratteristiche dimensionali e costruttive degli elementi d'arredo; in particolare i percorsi e i sistemi di accessibilità devono evitare la formazione di barriere architettoniche ed essere dimensionati per la contemporanea utilizzazione pedonale e ciclabile.

2. La percorribilità ciclopedonale ed equestre delle strade e percorsi campestri, delle strade alzaie, delle strade e percorsi di qualunque natura lungo il fiume ed i corsi d'acqua costituisce limitazione alla proprietà privata e pubblica delle strade stesse, connaturata alla fruibilità sociale dell'ambiente del parco, a tal fine:

a) non è ammessa la chiusura di strade o percorsi con qualsiasi mezzo, ivi compresi cartelli o segnalazioni che impedisca il libero transito ciclopedonale ed equestre sulle strade e percorsi stessi anche privati;

b) entro un anno dall'approvazione del piano debbono essere rimossi sbarramenti, segnalazioni o altri impedimenti al libero transito ciclopedonale ed equestre all'interno del parco, salvo autorizzazione dell'ente gestore al mantenimento della chiusura, da rilasciarsi secondo i criteri di cui al comma 3;

c) l'ente gestore approva il regolamento d'uso di strade e percorsi ciclopedonali ed equestri, dettando anche norme di comportamento per il pubblico a tutela dell'uso dei beni privati e pubblici serviti dalle strade e percorsi stessi, nonché occorrendo, norme per le autorizzazioni alla chiusura di cui al comma 4.

3. L'ente gestore può autorizzare la chiusura di strade e percorsi di cui al comma 2, relativamente a:

a) fondi chiusi alla data di approvazione del piano, a condizione che venga garantita la possibilità di accesso ciclopedonale ed equestre verso il fiume, i corsi d'acqua, le zone umide e gli altri ambienti naturali, previa convenzione con l'ente gestore;

b) viabilità minore a servizio dell'agricoltura qualora si riscontri l'assoluta incompatibilità dell'uso ciclopedonale ed equestre della strada con la sicurezza delle coltivazioni agricole ed a condizione che gli sbarramenti autorizzati non impediscano totalmente, in corrispondenza dell'intera azienda agricola, l'accessibilità al fiume e alle zone di interesse naturalistico e paesistico previste dal piano;

c) viabilità a servizio di corsi l'acqua inidonea al transito ciclopedonale ed equestre per ragioni di sicurezza pubblica o pubblica incolumità.

4. A fronte di preminenti temporanee esigenze private o pubbliche incompatibili con il libero transito ciclopedonale ed equestre, l'ente gestore può autorizzare chiusure provvisorie, da rimuoversi alla scadenza dell'autorizzazione.

5. L'ente gestore esegue a propria cura e spese la manutenzione dei percorsi di cui al comma 2, lettera c), dell'art. 40, dandone preavviso al proprietario.

6. L'uso pubblico equestre o ciclabile può essere vietato dall'ente gestore per determinate strade o percorsi, qualora ne pregiudichi la conservazione.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano a strade e percorsi interni alle zone riservate alla pianificazione locale ed interni ad insediamenti per i quali le presenti norme consentono la recinzione permanente, ovvero a tratti di strade o percorsi destinati all'esclusivo accesso a fabbricati e non utilizzati ad altro scopo.

 

 

     Art. 36

Parcheggi.

1. L'ente gestore ed i comuni consorziati realizzano i parcheggi in corrispondenza delle zone di maggiore accessibilità pubblica al parco; nelle zone ad attrezzature per il pubblico è fatto obbligo di dotare le infrastrutture di congrui spazi a parcheggio.

2. Ferma restando la priorità di localizzazione di cui all'art. 40 comma 6, i parcheggi di cui al comma 1 sono situati in aree esterne alla fascia fluviale di cui all'art. 29 e comunque a distanza non inferiore a metri cento dalle sponde del fiume.

3. Nella progettazione architettonica delle aree di parcheggio dev'essere salvaguardato l'inserimento ambientale dell'opera nel parco, soprattutto per quanto riguarda le piantumazioni, le cortine alberate di contorno e la pavimentazione la quale deve consentire un certo grado di infiltrazione delle acque nel sottosuolo.

 

 

     Art. 37

Infrastrutture stradali e ferroviarie.

1. Le strade comprese nel territorio del parco sono considerate, nel loro complesso, di rilevante interesse paesistico-ambientale in relazione al rapporto con i centri storici o di antica formazione, con il paesaggio fluviale ed agrario e gli insediamenti rurali, con la morfologia e orografia del parco.

2. Alle strade, alle infrastrutture ferroviarie ed alle relative fasce di rispetto si applicano le vigenti norme nazionali e regionali.

3. L'approvazione dei progetti relativi alle nuove opere ferroviarie, previste nell'ambito del programma alta velocità, da realizzarsi da parte dei soggetti istituzionalmente competenti, è soggetta, previa valutazione di impatto ambientale di cui al D.P.C.M. 10 agosto 1988, n. 377 (Regolamentazione delle pronunce di compatibilità ambientale di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349 recante istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale), alle procedure previste dalla vigente legislazione in materia.

4. Fatte comunque salve le procedure di valutazione di impatto ambientale per le opere di cui al D.P.C.M. n. 377/1988, i progetti per la realizzazione delle nuove strade statali non sottoposti a valutazione d'impatto ambientale (VIA) e provinciali sono soggetti alla procedura di dichiarazione di compatibilità ambientale di cui all'art. 15, limitatamente alla porzione compresa all'interno del parco.

5. Fatto comunque salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 2, del D.P.C.M. n. 377/1988, i progetti di ampliamento o rettifica delle strade statali o provinciali, per la porzione compresa nel parco, sono sottoposti al parere dell'ente gestore, il quale, ove il progetto comporti rilevanti conseguenze sull'inserimento ambientale dell'opera, può richiedere uno specifico studio di impatto ambientale avente i contenuti di cui all'art. 15, comma 2.

6. Fatti salvi i disposti concernenti la riserva naturale Palata Menasciutto di cui all'art. 25, e la Riserva Naturale Malpaga-Basella di cui all'art. 26, gli interventi relativi alle strade pubbliche o gravate da servitù d'uso pubblico, diverse da quelle indicate ai commi 4 e 5, sono soggette alle seguenti prescrizioni:

a) l'apertura di nuove strade, percorsi o sentieri campestri o forestali, nonché la soppressione, l'interruzione o la deviazione degli stessi sono soggetti ad autorizzazione dell'ente gestore del parco il quale, in relazione all'inserimento ambientale ed alla fruizione del parco, prescrive i criteri di realizzazione delle opere, il tipo di manto di copertura, le modalità e le condizioni di inserimento e di equipaggiamento ambientale;

b) gli interventi di allargamento della piattaforma fino al calibro massimo di metri sette, la rettifica dell'asse longitudinale, nonché l'adeguamento dei raggi di curvatura sono consentiti, nel rispetto, ove possibile, del tracciato esistente; l'ente gestore del parco, nell'ambito della certificazione di conformità di cui all'art. 10 della L.R. n. 18/1997, può richiedere modalità esecutive che garantiscano il miglior inserimento ambientale dell'opera e la sua connessione con la fruizione del parco.

7. Lungo tutte le strade del parco è vietata l'apposizione di cartelloni pubblicitari; le concessioni in atto, alla loro naturale scadenza, non possono essere rinnovate o prorogate; non sono ammessi nuovi distributori di carburante, ad eccezione della zona riservata alla pianificazione locale e delle aree idonee attestate sulla viabilità di interesse sovracomunale.

8. Nelle pertinenze e fasce di rispetto stradali il taglio delle alberature stradali è sottoposto ai disposti di cui all'art. 8 della L.R. n. 9/1977, fatte salve comunque le normali operazioni di potatura; il consolidamento delle scarpate è effettuato, se possibile, con tecniche di ingegneria naturalistica di cui alla Delib.G.R. 19 dicembre 1995, n. 6/6586 di approvazione della «Direttiva concernente criteri ed indirizzi per l'attuazione di interventi di ingegneria naturalistica sul territorio della Regione».

 

 

     Art. 38

Reti di distribuzione, impianti tecnologici e speciali.

1. L'utilizzazione o l'attraversamento di terreni interessati dal presente PTC per la posa di linee o reti di servizi pubblici, elettrodotti, oleodotti, gasdotti, dei nuovi impianti di fognatura e di altre reti di distribuzione di livello locale - fatti salvi gli allacciamenti alle singole utenze delle relative centraline o cabine - nonché lo sviluppo, il potenziamento, la modificazione di ubicazione o percorso di quelli esistenti sono ammessi, qualora consentiti dalle specifiche disposizioni di zona e di settore del presente piano, solo previo espletamento delle procedure di cui all'art. 15, salvo quanto previsto al comma 5.

2. La realizzazione di depuratori e di altri impianti tecnologici, qualora motivata da specifiche esigenze che rendano impossibile la localizzazione dei predetti impianti su aree esterne al presente piano è sottoposta alla procedura D.C.A. di cui all'art. 15; la relativa progettazione deve garantire che le acque in uscita dagli impianti di depurazione non abbiano recapito diretto nei corsi d'acqua naturali, prevedendo uno specifico post-trattamento in appositi bacini di lagunaggio da organizzare come zone umide a carattere naturalistico.

3. Per i depuratori e gli impianti tecnologici e speciali (Polveriera) esistenti sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché, previa D.C.A. di cui all'art. 15, gli adeguamenti e gli ampliamenti funzionali.

4. Sono comunque consentiti in tutto il territorio del parco gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle reti esistenti, purché non ne derivi danno ambientale né aggravamento degli effetti di barriera; sono inoltre consentiti, previa denuncia all'ente gestore, gli allacciamenti urgenti e quelli provvisori, della durata di anni uno, rinnovabili.

5. Ove le opere di cui ai commi precedenti siano realizzabili nel sottosuolo delle strade esistenti di pubblica comunicazione, senza che ne derivi danno alcuno né aggravamento degli effetti di barriera relativi le stesse sono subordinate a parere dell'ente gestore del parco.

 

 

     Art. 39

Circolazione.

1. La circolazione di veicoli a motore è consentita solo su strade pubbliche, nelle aree a parcheggio e per l'accesso agli edifici, nonché nella zona di iniziativa comunale orientata e in genere nelle aree urbanizzate; è vietata la circolazione fuoristrada, con esclusione per i mezzi di servizio all'agricoltura e selvicoltura, per i mezzi necessari per le operazioni idrauliche ammesse, per i mezzi di soccorso e vigilanza.

2. L'ente gestore del parco può richiedere all'ente proprietario l'apposizione provvisoria e per non più di 60 giorni anno di divieti di circolazione su strade pubbliche secondarie interne al parco, particolarmente significative per la fruizione ciclopedonale, quali percorsi campestri, strade alzaie e in genere percorsi di qualunque natura lungo il fiume e i corsi d'acqua.

3. I mezzi pubblici di servizio, soccorso o vigilanza, nonché i mezzi abilitati al trasporto di disabili hanno facoltà di circolare su tutte le strade o percorsi carrabili.

 

 

     Art. 40

Attività ricreative sociali e culturali.

1. La fruizione del parco in funzione ricreativa, educativa, culturale e sociale, da parte del pubblico è una delle finalità di piano, subordinatamente alle esigenze di tutela dell'ambiente naturale e di salvaguardia dell'attività agricola; gli interventi nel settore perseguono i seguenti obiettivi:

a) recupero delle zone di interesse ambientale destinate alla fruibilità pubblica, diretto alla riqualificazione delle medesime con finalità sociale e culturale e di altri usi compatibili da parte del pubblico;

b) riequilibrio dei flussi e delle utenze all'interno del territorio del parco per promuovere la fruizione del parco stesso evitando fenomeni di eccessiva concentrazione o di incontrollata diffusione incompatibili con la difesa e il recupero dell'ambiente e con le attività agricole e forestali;

c) fruizione integrata e complementare degli elementi naturali del territorio, esistenti o recuperati, delle attrezzature, delle preesistenze storico-monumentali;

d) riqualificazione ambientale delle aree degradate e delle attrezzature esistenti in funzione ricreativa, didattica, educativa, culturale, turistica e sportiva.

2. Il piano di settore per la fruizione, che può essere approvato anche per stralci:

a) individua le emergenze naturalistiche, paesistiche, storiche, artistiche, costituenti i poli di maggior interesse sociale;

b) specifica gli interventi e le funzioni da realizzarsi nella zona ad attrezzature di servizio per il parco di cui all'art. 23, comma 2, nel rispetto delle prescrizioni contenute nello stesso art. 23;

c) definisce, in conformità col piano, la rete dei parcheggi e di corrispondenza con i mezzi di trasporto, dei percorsi ciclopedonali ed equestri, delle relative attrezzature, punti di sosta aree da picnic e quant'altro necessario per la fruizione pubblica - compresa l'individuazione di percorsi per disabili - della natura e del paesaggio;

d) detta le disposizioni per l'attuazione delle previsioni del piano relativamente alla zona ad attrezzature per il pubblico, di cui all'art. 23, comma 1, nonché alle aree aventi tale destinazione finale ai sensi dell'art. 24, comma 3, coordinandosi a tal fine con le previsioni del piano di settore per il recupero delle aree degradate di cui all'art. 42;

e) indica le modalità di svolgimento dell'attività agrituristica, qualora le stesse non siano già disciplinate in sede di piano di settore agricolo.

3. Il piano di settore può prevedere che aree di proprietà privata aventi destinazione funzionale di cui all'art. 23, appositamente individuate dal piano medesimo, siano, previa specifica convenzione, organizzate ed allestite ai fini di fruizione pubblica, anche con ingresso a pagamento, attraverso percorsi attrezzati, nel rispetto dell'ambiente, della vegetazione naturale e delle zone umide; la convenzione, in conformità col piano di settore, stabilisce tipo, entità e qualità delle attrezzature, da inserire esclusivamente lungo i percorsi, le eventuali limitazioni all'afflusso dei pubblico, la ricostituzione di ambienti naturali in misura non inferiore agli standard previsti dall'art. 23, le recinzioni ammesse per consentire l'ingresso controllato.

4. I percorsi o loro tratti che attraversano ambienti di particolare rilievo naturalistico sono dal piano di settore sulla base di preventiva conoscenza delle risorse floristiche e faunistiche e con conseguente pianificazione delle presenze antropiche all'interno degli ambienti stessi.

5. L'attività equestre è normata dall'ente gestore con apposito regolamento da emanarsi ai sensi dell'art. 35, comma 2, lettera c), fermo restando il divieto di abbandonare i percorsi segnalati, introdursi in rogge, canali e lanche.

6. Parcheggi e punti sosta sono da individuare prioritariamente in prossimità di strutture rurali dismesse in funzione anche del riuso con finalità ricettive e ricreative per la ristorazione e il tempo libero delle strutture stesse.

7. Le attività di fruizione pubblica consentite e le modalità di svolgimento sono stabilite da apposito regolamento di esecuzione nonché da convenzioni con i privati proprietari; non sono ammesse nel parco attività di autocross e motocross.

 

 

     Art. 41

Attività agricola ed agriturismo.

1. L'ente gestore del parco definisce, in collaborazione con i consorzi di bonifica e le associazioni di categoria degli agricoltori e allevatori, le linee di indirizzo per l'attività agricola e zootecnica che garantiscano il rispetto degli obiettivi generali di salvaguardia dei valori ambientali ed ecologici del parco.

2. A tale fine l'ente gestore elabora un piano di settore agricoltura, da approvarsi anche per stralci e da attuarsi tramite i progetti e le convenzioni previsti dal presente PTC; il piano di settore medesimo, sulla base degli approfondimenti necessari ed in coordinamento con gli altri piani di settore, sviluppa in particolare i seguenti orientamenti:

a) favorire l'integrazione tra allevamento e coltivazione del fondo, la diversificazione e rotazione delle colture, l'aumento della diversità biologica negli agroecosistemi;

b) utilizzare colture e varietà colturali geneticamente resistenti;

c) sviluppare tecniche colturali che consentano l'utilizzo ottimale dell'azoto atmosferico e del rapporto fertilizzante organico, tramite sovescio, letamazione ed oculato utilizzo dei reflui zootecnici, al fine di diminuire gradualmente l'apporto di fertilizzanti di sintesi;

d) sviluppare tecniche di controllo con mezzi agronomici e meccanici delle infestanti e metodologie di lotta biologica, guidata, integrata ai parassiti, al fine di diminuire gradualmente l'uso di diserbanti e antiparassitari;

e) praticare metodi di lavorazione del suolo conservativi;

f) ottimizzare spazialmente e temporalmente, in armonia con i principi contenuti nella L. n. 36/1994, il sistema dei prelievi idrici e della distribuzione degli apporti irrigui, conciliando le esigenze della produttività aziendale agricola con la conservazione degli equilibri degli ecosistemi naturali interessati;

g) ottimizzare le attività di bonifica agricola anche in relazione alle esigenze di tutela paesistica ed idrogeologica;

h) adottare tecniche colturali che consentano la conservazione e il miglioramento quali-quantitativo degli elementi vegetali di equipaggiamento della campagna;

i) conservare e valorizzare gli elementi rurali di interesse architettonico, i segni storici dell'organizzazione territoriale rurale, i manufatti idraulici di particolare interesse storico-culturale;

l) favorire tecnologie di riciclo e riutilizzo, anche a scopo energetico, dei residui delle lavorazioni agricole;

m) favorire lo sviluppo dei rapporti di integrazione fra attività agricola, parco e sviluppo economico e sociale del territorio rurale, con particolare riferimento all'attività di agriturismo ed alla promozione di un marchio del parco per la commercializzazione di servizi e prodotti locali;

n) orientare in senso ecologico-naturalistico i provvedimenti colturali e fitosanitari in pioppicoltura.

3. L'attività agricola è esercitata secondo criteri di buona pratica colturale, basandosi sul corretto utilizzo delle dotazioni irrigue; è garantita la continuità e l'efficienza della rete idrica, conservandone ove possibile i caratteri di naturalità.

4. I proprietari o conduttori delle aziende agricole presenti all'interno della fascia fluviale sono tenuti a segnalare annualmente all'ente gestore le quantità e le modalità di utilizzo di fertilizzanti e pesticidi.

5. I comuni titolari della competenza al rilascio dell'autorizzazione allo spandimento dei reflui zootecnici di cui alla L.R. 15 dicembre 1993, n. 37 (Norme per il trattamento, la maturazione e l'utilizzo dei reflui zootecnici), nell'ambito della relativa procedura, trasmettono all'ente gestore i piani di utilizzazione agronomica; per i terreni ricompresi nella fascia fluviale l'ente gestore può richiedere, in presenza di documentate situazioni di criticità per l'ambiente, l'applicazione di particolari misure limitative o prescrittive; almeno per i terreni ricompresi nella fascia fluviale il piano di settore individua le criticità determinate dalla presenza di allevamenti zootecnici di tipo intensivo e può dettare per esse particolari prescrizioni in relazione alla natura dei suoli.

6. Fatte salve le norme più restrittive contenute nell'art. 18, per l'esercizio dell'attività agricola sono consentiti gli interventi di bonifica agricola, consistenti nell'eliminazione di piccoli dossi o abbassamento di superfici limitate, al fine di rendere irrigue superfici asciutte e/o favorire il risparmio di acqua o di energia all'azienda agricola, nonché nell'accorpamento di appezzamenti e/o abbassamento di campi già irrigui al fine di ampliare la superficie degli stessi uniformando le quote; la realizzazione delle bonifiche non può comunque comportare l'eliminazione degli elementi di equipaggiamento della campagna, quali piante isolate, filari, fasce alberate e siepi; qualora i progetti di bonifica agraria interessino una superficie superiore ai cinquanta ettari gli stessi sono sottoposti alla dichiarazione di compatibilità ambientale di cui all'art. 15.

7. L'ente gestore del parco coordina e promuove programmi e iniziative per ottenere contributi a favore delle aziende agricole ricadenti nel territorio del parco ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 86/1983 e delle norme regionali, statali e comunitarie di finanziamento dell'agricoltura; fatte salve le eventuali priorità stabilite dalle relative leggi statali e regionali di settore, i contributi sono prioritariamente da destinarsi al rimboschimento e consolidamento idrogeologico delle sponde dei corsi d'acqua, al miglioramento qualitativo e quantitativo degli ambienti vegetali fuori foresta e al miglioramento dell'impatto dell'agricoltura sull'ambiente, ivi comprese iniziative sperimentali di bioagricoltura, lotta biologica e integrata, in conformità agli obiettivi di riqualificazione ambientale del PTC.

8. Al fine di perseguire gli obiettivi di cui al comma 2 ed in conformità con le previsioni, del piano di settore agricoltura ove formato, l'ente gestore provvede annualmente alla predisposizione di un programma attuativo di interventi economici ed incentivi per il riequilibrio agricolo-forestale del parco, il quale costituisce parte integrante del piano di gestione di cui all'art. 9; attraverso il programma stesso l'ente gestore può proporre agli agricoltori singoli o associati, le cui aziende sono comprese in tutto o in parte nel territorio del parco ed in particolare all'interno della fascia fluviale del fiume Serio di cui all'art. 29, convenzioni aventi principalmente ad oggetto:

a) la conservazione e la ricostruzione di ambienti naturali, le modalità ed i tempi di attuazione;

b) la ricostituzione e riqualificazione dell'equipaggiamento naturale e paesistico della campagna;

c) il miglioramento dei livelli di compatibilità ambientale nell'esercizio dell'agricoltura;

d) l'uso del nome e del marchio del parco a servizi e prodotti locali che presentino requisiti di qualità e che ne soddisfino le finalità;

e) l'esercizio di attività agrituristica o la gestione di specifici servizi in connessione con il sistema di fruizione del parco;

f) gli incentivi, i contributi e le prestazioni assunte a carico dell'ente gestore nei limiti delle disponibilità finanziarie del piano di gestione, per la collaborazione nella tutela e nella ricostruzione ambientale e per l'incentivazione delle attività agro-silvo-colturali.

9. La stipulazione della convenzione costituisce titolo di priorità per l'assegnazione dei contributi di cui al comma 8.

10. In tutto il territorio del parco sono favoriti l'agriturismo e le attività ad esso connesse, nel rispetto della L.R. 31 gennaio 1992, n. 3 (Disciplina regionale dell'agriturismo e valorizzazione del territorio rurale) e secondo i limiti consentiti dalle norme di zona e di settore; la domanda dell'interessato per esercitare l'attività e la conseguente autorizzazione comunale sono comunicate, per conoscenza, all'ente gestore del parco.

 

 

     Art. 42

Recupero delle aree degradate.

1. Al fine di garantire il recupero delle aree degradate ricomprese nella zona degradata da recuperare di cui all'articolo 24, l'ente gestore del parco predispone, in coerenza con le formalità del presente piano, il piano di settore per le aree degradate, così come individuate dall'articolo medesimo.

2. Il piano di settore per il recupero delle aree degradate, da approvarsi anche per stralci, deve individuare le destinazioni finali delle aree, ricomprese nella zona di cui all'art. 24 ed esterne alla fascia fluviale, unicamente tra quelle consentite dal presente piano e specificamente indicate dall'art. 24 medesimo, nonché indicare le modalità di recupero delle aree, esterne ed interne alla fascia fluviale, ricomprese nella predetta zona degradata da recuperare, indicando in particolare le modalità di recupero che privilegino un assetto finalizzato alla valorizzazione delle caratteristiche ambientali esistenti nel rispetto delle finalità indicate dal presente piano per dette aree; gli interventi di recupero devono essere eseguiti, se possibile, mediante l'utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica con prevalenti materiali vivi ovvero utilizzando le tecniche dell'ingegneria tradizionale opportunamente integrate con quelle di ingegneria naturalistica al fine di ottenere, comunque, il migliore inserimento degli interventi nell'ambiente circostante;

a) le modalità ed i termini per la rimozione degli insediamenti e delle attività definite incompatibili ai sensi dell'articolo 44, nonché gli interventi di adeguamento necessari all'utilizzazione degli insediamenti o alla prosecuzione delle attività esistenti ritenute compatibili, in coerenza con la destinazione finale dell'area recuperata;

b) le aree ove è ammissibile, ai soli fini di recupero ambientale, la discarica di materiali inerti ai sensi dell'art. 43, comma 6, e le modalità di esecuzione del recupero medesimo.

3. Il recupero delle aree può essere proposto ed attuato dall'ente gestore, da altre amministrazioni pubbliche, nonché da privati; nell'ipotesi in cui il recupero sia proposto e/o attuato da privati, l'intervento è soggetto ad apposita convenzione con l'ente gestore, alla quale deve essere allegato il progetto relativo all'intervento medesimo contenente:

a) una relazione nella quale venga proposta un'analisi dettagliata delle condizioni di degrado ambientale dell'area;

b) una particolare evidenziazione delle caratteristiche geologiche, geomorfologiche, pedologiche e idrogeologiche del sito, nonché di quelle di carattere naturalistico ambientale, analizzando inoltre eventuali fenomeni di inquinamento del suolo e delle acque;

c) una valutazione dei rischi connessi al degrado e ai rispettivi fenomeni generatori, nonché le indicazioni progettuali finalizzate al superamento della situazione di degrado e per la bonifica e la sistemazione del sito;

d) una valutazione del degrado paesaggistico con le indicazioni per il ripristino e l'inserimento paesaggistico ambientale delle opere proposte per la sistemazione;

e) elaborati grafici, fotografie, indagini ed eventuali relazioni tecniche specifiche, atti a rappresentare in scala adeguata lo stato di fatto e le opere da realizzare.

4. Nel caso in cui la destinazione finale dell'area sia di fruizione ricreativa, il progetto convenzionato di cui al comma 4, deve conformarsi alle previsioni del piano di settore per la fruizione di cui all'art. 40, ove esistente, e deve comunque contenere:

a) l'ubicazione, l'estensione e l'attrezzatura delle aree a verde e a parcheggio;

b) la localizzazione di tutti gli interventi previsti;

c) la disposizione e le caratteristiche degli impianti a rete, nonché la loro connessione alle reti comunali di allontanamento dei reflui.

 

 

     Art. 43

Cave e discariche.

1. Alle attività estrattive all'interno del parco si applicano le previsioni dei piani provinciali di cui al Titolo II della L.R. n. 14/98.

2. I progetti delle opere necessarie al recupero ambientale devono conformarsi alle destinazioni stabilite dall'art. 24 ed alle prescrizioni ivi contenute, nonché a quelle del piano di settore per il recupero delle aree degradate di cui all'art. 42; anche prima dell'entrata in vigore di tale piano l'ente gestore del parco in sede di emissione del parere di cui all'art. 21 comma 4 lettera e) della L.R. n. 86/1983, si esprime con particolare riferimento alle finalità ed alle modalità di recupero, per garantire la coerenza del progetto con gli obiettivi del piano, dettando prescrizioni per la tutela e la ricostruzione della vegetazione e degli elementi morfologici, orografici ed idrologici dell'ambiente e del paesaggio.

3. Il ripristino ambientale delle cave cessate, comprese nel territorio del parco, può essere proposto dall'ente gestore del parco ed attuato in conformità alle disposizioni dell'art. 39 della L.R. 8 agosto 1998, n. 14 (Nuove norme per la disciplina della coltivazione di sostanze minerali di cava).

4. Gli interventi estrattivi di cui all'art. 36 della L.R. n. 14/98 sono consentiti nelle aree esterne alla fascia fluviale di cui all'art. 29, previo parere obbligatorio dell'ente gestore del parco.

5. Nel parco non sono ammessi gli impianti di trattamento e smaltimento finale di rifiuti solidi urbani e assimilabili, o speciali, o tossici e nocivi nonché l'ammasso, anche temporaneo, di rifiuti; nella zona di iniziativa comunale orientata è consentita la realizzazione di piattaforme per la raccolta differenziata dei rifiuti.

6. La discarica di materiali inerti è consentita nelle aree degradate ricomprese nella zona di cui all'art. 24 ed esterne alla fascia fluviale come individuata dall'art. 29, ai soli fini di recupero ambientale ed è soggetta alle prescrizioni dettate dal piano di settore di cui all'art. 42, o a quelle stabilite da un apposito progetto di recupero sottoposto alla procedura di D.C.A. di cui all'art. 15.

7. Per i mezzi di trasporto a servizio delle attività consentite ai sensi del presente articolo i percorsi devono essere concordati con l'ente gestore del parco, al fine di limitare gli effetti di disturbo all'ambiente ed alla fruizione del parco.

 

 

TITOLO V

Norme finali

     Art. 44

Insediamenti ed attività ambientalmente critiche.

1. Sono individuati dal PTC, con apposito simbolo grafico gli impianti di lavorazione di inerti per la loro non conformità funzionale con gli obiettivi di piano.

2. Per le aree interessate a tali attività dovranno essere fissati i criteri e modalità per l'adozione di opere di mitigazione ambientale e, in caso di cessazione dell'attività, per interventi di ripristino e recupero.

 

 

     Art. 45

Acquisizione di aree.

1. È prevista l'acquisizione in proprietà pubblica delle aree per le quali il presente piano territoriale ovvero i relativi strumenti attuativi prevedano un uso pubblico, ovvero per le quali i limiti alle attività antropiche atti a garantire la conservazione degli elementi naturalistici presenti comportino la totale inutilizzazione.

2. L'ente gestore promuove la collaborazione dei privati proprietari, mediante convenzione, per la conservazione dell'ambiente e della vegetazione, in conformità alle norme del presente piano e degli strumenti e provvedimenti attuativi; la convenzione prevede in favore del privato la concessione dei contributi o incentivi per il conseguimento delle finalità del piano.

3. Le indennità conseguenti a espropriazione sono composte nelle misure e con le modalità previste dalla legge.

 

 

     Art. 46

Vigilanza.

1. Nel territorio del parco la vigilanza è esercitata dall'ente gestore, con le modalità previste dall'art. 26 della L.R. n. 86/1983.

 

 

     Art. 47

Repressione degli interventi abusivi: potere cautelare e sanzioni amministrative.

1. Il presidente dell'ente gestore ordina, con esclusione degli interventi di carattere edilizio, la sospensione di ogni intervento contrario ai divieti e alle prescrizioni del piano territoriale, dei piani di settore, dei regolamenti d'uso; relativamente agli interventi soggetti, in base alla vigente legislazione e alle norme del presente piano territoriale o dei piani di settore o dei regolamenti d'uso, ad autorizzazione dell'ente gestore o a nulla osta o a denuncia all'ente gestore o a concessione d'uso o di gestione o a convenzione, il presidente ordina la sospensione in caso di interventi iniziati in assenza di tali atti o in difformità, anche parziale, dagli stessi.

2. Gli effetti dell'ordinanza di sospensione cessano qualora nel termine di sessanta giorni dalla notifica dell'ordinanza stessa non sia emanato dall'ente gestore il provvedimento definitivo di repressione dell'abuso, previsto dagli artt. 28, 29, 30 della L.R. n. 86/1983.

3. Le sanzioni amministrative, previste dagli artt. 28, 29, 30 della L.R. n. 86/1983, sono emanate dal presidente dell'ente gestore con le modalità indicate dai disposti di legge medesimi.

4. Le sanzioni amministrative di cui al comma 3 sono irrogate, oltre che per le violazioni indicate dall'art. 27, comma 1, L.R. n. 86/1983, anche per la violazione delle norme contenute nel presente piano territoriale, nei piani di settore, nei regolamenti d'uso nonché, relativamente ad interventi soggetti ad autorizzazione dell'ente gestore o a denuncia all'ente gestore o a concessione d'uso o di gestione o a convenzione, nel caso in cui detti interventi siano posti in essere in assenza di tali atti o in difformità, anche parziale, dagli stessi.

 

 

     Art. 48

Poteri di deroga.

1. Alle norme del presente piano territoriale è consentita deroga soltanto per la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, che non possano diversamente essere localizzate.

2. La deroga di cui al presente articolo è assentita con deliberazione dell'ente gestore e, con riferimento a quanto disposto dal comma 4, con deliberazione del consiglio comunale interessato ed è autorizzata dalla Giunta regionale cui, all'uopo, sono trasmessi i citati atti deliberativi dell'ente gestore e del consiglio comunale, nonché i relativi allegati.

3. La deliberazione dell'ente gestore di cui al comma 2 stabilisce le opere di ripristino o di recupero ambientale eventualmente necessarie, ovvero l'indennizzo per danni ambientali non ripristinabili o recuperabili, indicando in tal caso la localizzazione e le modalità di realizzazione degli interventi compensativi.

4. Ai fini del rilascio, da parte del sindaco, della concessione o autorizzazione edilizia, la deliberazione della Giunta regionale, di cui alla presente norma, produce effetti ai sensi dell'art. 3 della legge 21 dicembre 1955, n. 1357 (Modifiche a disposizioni della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 sui piani regolatori e della legge 27 ottobre 1951, n. 1402 sui piani di ricostruzione).

5. All'istanza di deroga, di cui al presente articolo, deve, in ogni caso, essere allegata tutta la documentazione necessaria ai sensi dell'art. 3 della L. n. 1357/1955 nonché una relazione tecnica contenente i seguenti elementi:

a) descrizione delle caratteristiche tecniche dell'opera;

b) descrizione dell'ambiente interessato dall'intervento;

c) identificazione delle interferenze prodotte sull'ambiente dall'opera proposta e delle misure adottate per ridurre, annullare o compensare gli eventuali effetti negativi.

6. La documentazione di cui al comma 5 è trasmessa alla Giunta regionale, unitariamente alle deliberazioni dell'ente gestore e del consiglio comunale e relativi allegati, previste dal comma 2.

 

 

     Art. 49

Informazione e partecipazione di soggetti pubblici e privati.

1. L'ente gestore garantisce l'informazione e la partecipazione di tutti i soggetti pubblici e privati interessati all'attuazione del presente piano, con particolare riferimento alle province, all'autorità di bacino, alle ASL, ai consorzi di bonifica e irrigazione, alle associazioni culturali, naturalistiche ricreative, venatorie, piscatorie operanti nella zona, alle categorie di operatori economici presenti sul territorio in particolare agricoltori ed allevatori.

2. A tal fine l'ente gestore organizza apposite conferenze con periodicità annuale e comunque prima dell'adozione di eventuali varianti al PTC o di adozione dei piani attuativi del PTC medesimo.

 

 

     Art. 50

Rettifiche di cartografia.

1. La Giunta regionale può provvedere a limitate rettifiche di cartografia, qualora queste siano palesemente erronee, ovvero al mutamento di scala delle cartografiche medesime, nel caso in cui il mutamento di scala consenta una miglior tutela.

2. La deliberazione di cui al comma 1 è pubblicata, ivi compresi gli allegati, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

 

 

Allegato «A»

Piano territoriale di coordinamento del Parco del Serio

Beni isolati di significato e valore storico, artistico ed ambientale

 

 

 

 

 

 

 

Categoria A: 

Complessi rurali di interesse paesistico 

 

N. 

DESCRIZIONE 

COMUNE 

1 

Cascina Camozzi 

Seriate 

2 

Cascina Solza 

Zanica 

3 

Cascina Barico 

Zanica 

4 

Cascina Casino 

Urgnano (Basella) 

5 

Cascina Speranzina 

Cavernago 

6 

Cascina Storzata 

Cavernago 

7 

Cascina Brusada (Cassandra) 

Cavernago (Malpaga) 

8 

Cascina Fornazette 

Cologno al Serio 

9 

Cascina Ricotti 

Cologno al Serio 

10 

Cascina Campagna 

Cologno al Serio 

11 

Cascina America 

Cologno al Serio 

13 

Cascina Alessandra 

Ghisalba 

14 

Cascina Donizetti 

Martinengo 

15 

Cascina Seriana 

Morengo 

16 

Cascina Corsa 

Bariano 

17 

Cascina Fada 

Bariano 

19 

Cascina S. Rocco del Capo 

Romano di Lombardia 

20 

Cascinetto del Pascolo 

Romano di Lombardia 

21 

Cascina Mondello (Isola del Bosco) 

Romano di Lombardia 

22 

Cascine Castello 

Ricengo 

23 

Cascine Rovere 

Ricengo 

24 

Cascina Boschetto 

Pianengo 

25 

Cascina Torchio 

Crema (S. Maria della Croce) 

26 

Cascine Saletti 

Crema (S. Maria della Croce) 

27 

Cascina Boscarina 

Crema (S. Maria della Croce) 

28 

Cascina Fornace 

Crema (S. Bernardo) 

29 

Cascine Maestà 

Crema (Castelnuovo) 

30 

Cascine Litte 

Crema (Castelnuovo) 

31 

Cascina CÀ Vecchia (Dolera) 

Crema (Castelnuovo) 

32 

Cascina Carità 

Crema (Castelnuovo) 

33 

Cascina Marchessa 

Crema (S. Michele) 

34 

Cascina 

Madignano 

35 

Cascina 

Madignano 

36 

Cascina Frati 

Madignano 

37 

Cascina La Fornace 

Ripalta Guerina 

 

Categoria B: 

Edifici e complessi industriali di interesse storico-paesistico 

 

N. 

DESCRIZIONE 

COMUNE 

1 

Fornace da mattoni 

Cavernago 

2 

Antica filanda da seta 

Cologno al Serio (Muratella) 

3 

Due fornaci da mattone e calce 

Cologno al Serio 

4 

Molino da grano (C.na Campagna) 

Cologno al Serio (Muratella) 

5 

Antica fornace da mattoni 

Sola 

6 

Ex fornace da mattoni 

Crema (S. Maria della Croce) 

7 

Letamaio della città 

Crema (S. Maria della Croce) 

8 

Molino a due ruote (C.na Torchio) 

Crema (S. Maria della Croce) 

9 

Torchio d'olio (C.na Boscarina) 

Crema (S. Maria della Croce) 

10 

Torchio d'olio 

Crema (S. Maria della Croce) 

11 

Canale Vacchelli 

Crema 

12 

Ex molino da grano 

Ripalta Cremasca - Nuova 

14 

Molino da grano e pila da riso 

Ripalta Arpina 

15 

Filanda da seta 

Montodine 

16 

Molino da grano e pila da riso 

Montodine 

17 

Fornace da mattoni 

Montodine 

 

Categoria C: 

Elementi di valore storico-architettonico 

 

N. 

DESCRIZIONE 

COMUNE  

1 

Oratorio S. Giuseppe 

Zanica 

2 

Ex oratorio privato 

Urgnano (Basella) 

3 

Santuario dell'Incoronata 

Urgnano (Basella) 

4 

Chiesa parr. di S. Giovanni Battista con antico cimitero 

Cavernago (Malpaga) 

5 

Castello di Malpaga 

Cavernago (Malpaga) 

6 

Sito ad uso d'uccellanda 

Cavernago (Malpaga) 

7 

Oratorio privato aperto al culto pubblico 

Cologno al Serio 

8 

Oratorio privato 

Cologno al Serio 

9 

Villa Fratelli Medolago 

Cologno al Serio (Muratella) 

10 

Villa Medolaghi 

Cologno al Serio (Muratella) 

11 

Cappella post 1850 (C.na Telamonte) 

Cologno al Serio  

12 

Colonia elioterapica 

Martinengo  

13 

Ex oratorio di S. Giovanni Battista 

Morengo 

14 

Convento dei Carmelitani 

Bariano 

15 

Oratorio di S. Rocco 

Romano di Lombardia 

16 

Chiesina S. Maria della Mora 

Castel Gabbiano 

17 

Villa e giardino Griffoni 

Castel Gabbiano 

18 

Santuario del Binengo 

Sergnano 

19 

Cappella votiva 

Ricengo 

20 

Oratorio di S. Carlo 

Ricengo 

21 

Chiesa Parrocchiale S. Maria in Silvis 

Pianengo 

22 

Convento dei Minori Osservanti 

Pianengo 

23 

Villa Tensini 

Crema (S. Maria della Croce) 

24 

Villa Martini 

Crema (Castelnuovo) 

25 

Ex oratorio privato della Beata Vergine 

Crema (Castelnuovo) 

26 

Antico cimitero 

Ripalta Cremasca - Nuova 

27 

Chiesa Parrocchiale S. Imerio 

Madignano 

28 

Villa Schiavini 

Madignano 

29 

Cimitero 

Madignano 

30 

Santuario Beata Vergine del Marzale 

Madignano 

31 

Palazzo Monticelli 

Ripalta Guerina  

32 

Chiesa Parrocchiale S. Gottardo 

Ripalta Guerina  

34 

Antico cimitero 

Montodine  

35 

Chiesa parrocchiale S. Maria Maddalena 

Montodine 

36 

Villa Benvenuti con torre quadrata 

Montodine 

 

Categoria D: 

Siti ed opere di interesse archeologico 

 

N. 

DESCRIZIONE 

COMUNE  

1 

Sepolcreto - tombe romane 

Cavernago - Malpaga 

2 

Pavimentazione musiva sec. I d.C. 

Ghisalba - Campo traverso  

3 

Anfore cinerarie - ciotole - oggetti vari - sepolture romane sec. I d.C. - resti corredi funebri 

Cologno al Serio - Muratella 

4 

Oggetti e sepolture romane epigrafi  

Bariano - Conv. Carmelitano 

5 

Tombe con copertum alla cappuccina 

Fornovo S. Giovanni - C.na Belvedere 

6 

Resti di palafitte - tombe romane 

Fornovo S. Giovanni - verso il fiume 

7 

Ritrovamenti preistorici 

Casale Cremasco- Montecchio 

8 

Ritrovamenti epoca romana (tombe - oggetti) 

Casale Cremasco 

9 

Ritrovamenti epoca romana 

Ripalta Vecchia 

10 

Ritrovamenti preistorici, epoca romana e longob. 

Madignano - S. Maria del Marzale 

11 

Ritrovamenti epoca romana 

Ripalta Arpina 

 

 

Allegato «B»

Beni isolati di significato e valore storico, artistico ed ambientale nelle aree esterne al parco

Categoria A:

Complessi rurali di interesse paesistico

Comune di Seriate

- Cascina Campana

- Cascina Molina

- Cascina Cadè

- Cascina Casa Alta

- Cascina Casa Altina

- Cascina Bruciata

- Cascina Cassinone

- Cascina Misericordia

Comune di Grassobbio

- Cascina Palè

Comune di Zanica

- Cascina Cucco

- Cascina Asperti

- Cascina Ceresola

- Cascina Canonici

- Cascina Piane

- Cascina Disperata

Comune di Urgnano

- Cascina Bottaina

- Cascina Spina

- Cascina Soldrini (rudere)

- Cascina Albareto (Moneta)

- Cascina Cantona

- Antica cascina

- Cascina Ravizza

- Cascina Mater Domini

- Cascina Longo

- Cascina S. Antonio

- Cascina Bizzara

- Cascina Il pedone

- Cascina Fornace di sopra

- Cascina Antonini

- Cascina Ruggeri

Comune di Cavernago

- Cascina Bettole (ex posta ed ex osteria)

- Cascina Garzone (Riccadonna)

Comune di Calcinate

- Cascina dell'Ospedale

- Cascina Canzona

- Cascina Campo Nuovo

- Cascina Pulcino

- Cascina Il Passino

- Cascina Castellana

- Cascina il Boschettino

- Cascina Rasega

- Cascina Casina Gagliardelli

- Cascina Phuffa Fame

- Cascina Boschetto

- Cascina Bettola

- Cascina Camozzi

- Cascina Furietta

- Cascina Furiettina

- Cascina Passa

- Cascina Casanova

- Cascina Portico della Passa

- Cascina Boffalora

- Cascina Pietrasanta

- Cascina Portico S. Carlo

- Cascina Palazzina vecchia

Comune di Cologno al Serio

- Cascina Maglio

- Cascina Rasega

- Cascina Canova

- Cascina Trinità

- Cascina Betosca

Comune di Ghisalba

- Cascina Portico Faetto

- Cascina Portico Nuovo

- Cascina Velate

- Cascina Vite vecchia

- Cascina Villanova

Comune di Martinengo

- Cascina Savoldini

- Cascina Colombera

- Cascina Fornace 1

- Cascina Vallere

- Cascina Fornace 2

- Cascina Murnighello

- Cascina Zigò

- Località i Luoghi

- Cascina S. Giorgio

- Cascina Moiacca

- Cascina Predesse

- Cascina Gazzo Savoldini

- Cascina Gazzetto Savoldini

- Cascina Gazzo Giovannelli

- Cascina Gazza Sculeretta

- Ze Case

- Cascina Cappa

- Cascina Poloni

- Cascina Barboglia

- Cascina Casa Bertoli

- Cascina Moscona

- Cascina Campo Rosso

- Cascina Nuova

- Cascina Cadelbino

- Cascina Gazzo Morale

- Cascina Gazzo Genogliak

- Cascina di Cortenuova di sopra

Comune di Morengo

- Cascina Canfonata

- Cascina della Favorita

- Cascina Gerro

- Cascina Favorita

- Cascina Carpeneto

Comune di Bariano

- Cascina Limbo

- Cascina Paradiso

- Cascina Pilastrello

- Cascina Bigliarda

- Cascinetta

Comune di Romano di Lombardia

- Cascina La Muda

- Cascina delle Monache di S. Chiara

- Cascina Lupo

- Cascina Cappuccina

- Cascina Le Galeazze di sotto

- Cascina Portico

- Cascina Gasparina

- Cascina Morenchina

- Cascina Cotte

- Cascina Albarotto di sotto

- Cascina Albarotto Finazzi

- Cascina dei Gatti

- Cascina dei Frati

- Cascina Colombera

- Cascina Graffignana

- Cascina Bissi

- Cascina Olmetto

- Cascina Lama

- Cascina Malpensata

- Cascina Biadalesco

- Cascina Samagnina

Comune di Fornovo S. Giovanni

- Cascina Brusada

- Cascina Belvedere di sopra

- Cascina Belvedere di sotto

- Cascina Rino

- Cascina Rino dei Preti

Comune di Fara Olivana con Sola

- Cascina Superba

- Cascina Bettola

- Cascina Frana

Comune di Mozzanica

- Cascina Rino

- Cascina Buon pensiero

- Cascina Colomberone

- Cascina Cornale

- Cascina Donata

Comune di Castel Gabbiano

- Cascina Casella

- Cascina Fienili

Comune di Sergnano

- Cascinazze

- Cascina Cascinetto

- Cascina Molino Rotto

- Cascina Gavazzoli

Comune di Casale Cremasco

- Cascina Zoriesca di sotto

- Cascina Crocetta

Comune di Ricengo

- Cascina Obizza nuova

- Cascina Alfiera

- Cascina Sorchiero

Comune di Pianengo

- Cascina Torre di sopra

Comune di Crema (fraz. S. Maria della Croce)

- Cascina S. Marino

- Cascina Torre di sopra S. Maria

- Cascina Brunello

- Cascina Taglione

Comune di Crema (fraz. S. Bernardo)

- Cascina con ex fornace da mattoni

Comune di Crema (fraz. Castelnuovo)

- Cascina Chiesiolo

- Cascina Cassinetto 1

- Cascina Cassinetto 2

- Cascina Quadè

- Cascina Desso Morone

- Cascina Galvagnini

Comune di Crema (fraz. S. Michele)

- Cascina S. Giacomo

- Cascina Seriola

- Cascina Palarudo

- Cascina Caselle

- Cascina Dusoplina

Comune di Crema (fraz. S. Bartolomeo de' Morti)

- Cascina Giardino

- Cascina Calzi

- Cascina Casanova

Comune di Crema (fraz. Ombriano)

- Cascine Mosi

- Cascina Bosco

- Cascinetta

- Cascina Valcarenga

- Cascine e Camporello

- Cascina Rossi Martini di sotto

- Cascina Nuova di sabbioni

- Cascina Olmo

- Cascine e Comuna

- Cascine a pozzo

- Cascina Brede

- Cascina S. Antonio

- Cascina S. Angelo

- Cascina Foppe

- Cascina Largnano

Comune di Madignano

- Cascina Comparina

- Cascine Cerudelle

- Cascina Paradiso

- Cascine Madignanello

- Cascina Corfù

Comune di Ripalta Cremasca

- Nuova

- Cascina Dosso

- Cascina La Cà

- Cascine della Crocetta

• Comune di Montodine

- Cascine Bocche di Serio

- Cascina Saragozza

- Cascina Giardino

- Cascina Colombare

Categoria B:

Edifici e complessi industriali di interesse storico-paesistico

Comune di Seriate

- Filande da seta

- Molino da grano

- Fornace da mattoni

- Maglio da ferro

- Antica piazza del mercato

- Ponte del 1647

Comune di Zanica

- Porticato ad uso serra

- Molini da grano a due ruote

- Molino da grano a tre ruote e torchio d'olio

- Sega da legname ad acqua

Comune di Urgnano

- Molini da grano a due ruote

- Molino da grano a tre ruote

- Fornace da mattoni e calce

Comune di Cavernago

- Molino da grano

- Resega e torchio d'olio

Comune di Calcinate

- Molini da grano

Comune di Cologno al Serio

- Molino da grano

- Filande da seta

Comune di Martinengo

- Molino nuovo

- Molino da grano

Comune di Morengo

- Molino da grano a due ruote

- Macina di sassi per fabbrica di maiolica

- Fornace da mattoni e calce

Comune di Bariano

- Molini da grano

- Torchio d'olio

Comune di Romano di Lombardia

- Molini da grano

- Sega da legname

- Torchio d'olio

- Maglio da ferro ad acqua

Comune di Fornovo S. Giovanni

- Molino da grano ad acqua

Comune di Fara Olivana con Sola

- Molino da grano

- Torchio da olio

- Molino da grano

Comune di Mozzanica

- Pila da riso ad una ruota

- Sega da legnami ad acqua

Comune di Sergnano

- Molini da grano

- Pila da riso e torchio da olio

- Fornace da mattoni

Comune di Ricengo

- Molino da grano ad acqua

- Pile da riso ad acqua

- Torchio da olio

- Antica fornace da mattoni

Comune di Pianengo

- Molini da grano

Comune di Crema

- Fabbricato per conserva del ghiaccio in contrada dei molini

- Macello pubblico in contrada dei molini

- Molini da grano

- Ex fornace da mattoni

- Molino da grano a due ruote

- Torchio da olio

Comune di Madignano

- Molini da grano

- Torchio da olio

Comune di Ripalta Arpina

- Molino da grano

- Fornace da mattoni

Comune di Montodine

- Molini da grano

- Pile da riso

- Torchi da olio

- Sega da legname

Categoria C:

Elementi di valore storico-architettonico

Comune di Seriate

- Chiesa parrocchiale di Seriate

- Chiesa post 1850

- Oratorio della Madonna della Neve

- Oratorio dei Morti Giustiziati

- Oratorio della Beata Vergine del Buon Consiglio

- Oratorio dei Morti di Paderno

- Oratorio di S. Maria Elisabetta

- Villa Tasca Ambiveri

- Antica Villa

- Cà De Lucchi

- Antico cimitero

- Oratorio privato post 1830 (Cascina Molina)

- Oratorio privato post 1850 (Cascina Casa Alta)

- Oratorio privato post 1850 (Casa Altina)

- Chiesa post 1850 (Cascina Cassinone)

Comune di Grassobbio

- Chiesa parrocchiale di Grassobbio

- Chiesa della Madonna dei campi

- Oratorio S. Antonio

- Oratorio dei Morti di S. Colombano

- Cappella post 1850

- Palazzo Belli

- Antica Villa Cavalier

- Villa Salvi con giardino

- Villa Terzi con giardino

- Villa Palesi con giardino

Comune di Zanica

- Chiesa parrocchiale di S. Nicolò

- Cappella dei morti

- Oratorio Madonna dei campi

- Oratorio S. Maria Maddalena

- Oratorio dei morti

- Antico cimitero

- Villa Sonzogno-Venenzi

- Villa Gavazzeni

- Villa Secco-Suardi con giardino

- Torre in loc. Padergnone

Comune di Urgnano

- Chiesa parrocchiale di Urgnano

- Chiesa SS. Nazaro e Celso

- Chiesetta di S. Giuseppe

- Cappella votiva «Santuella»

- Oratorio di S. Pietro

- Oratorio S. Maria Maddalena

- Oratorio SS. Trinità

- Antico cimitero

- Castello e Parco Albani

- Villa Secco-Suardi

- Villa Venini

Comune di Caverngo

- Chiesa parrocchiale S. Marco evangelista

- Cimitero Castello Martinengo

- Villa Giovannelli Colleoni

Comune di Calcinate

- Chiesa parrocchiale di Calcinate

- Oratorio S. Michele

- Oratorio di S. Rocco

- Oratorio di S. Giuseppe

- Oratorio di S. Martino

- Oratorio della Beata Vergine di Loreto

- Ex Oratorio di S. Stefano Antica Villa

Comune di Cologno al Serio

- Chiesa parrocchiale di Cologno al Serio Beata Vergine Assunta

- Campanile della Chiesa parrocchiale

- Oratorio del Gesù

- Oratorio dell'Annunciazione di Maria

- Oratorio della SS. Trinità

- Oratorio di S. Salvatore

- Oratorio privato

- Ospedale civile

- Antico cimitero

- Villa Verzeri con oratorio privato

- Villa con Cascina Palazzo

- Villa Medolaghi

- Villa Caleppi

- Due antiche case di villeggiatura

- Porte della città (Mornighello, Castatica, Del Guano)

- Chiesa post 1850

- Castel Liteggio - Villa Locatelli

- Cappella post 1850 (Cascina Telamonte)

Comune di Ghisalba

- Chiesa di S. Lorenzo e campanile

- Chiesa della Madonna delle Vecchie

- Oratorio S. Vincenzo

- Oratorio S. Maria Maddalena

- Antico cimitero

Comune di Martinengo

- Chiesa S. Agata

- Chiesa dell'Incoronata

- Chiesa della Beata Vergine della Fiamma

- Oratorio S. Zenone

- Oratorio S. Maria Maddalena

- Oratorio S. Fermo

- Oratorio Beata Vergine Addolorata

- Oratorio S. Michele

- Oratorio S. Rocco

- Oratorio S. Luigi

- Oratorio Madonna della Neve

- Cappella Votiva

- Villa e Parco Allegreni

- Antica casa via Tadino, 33

- Antica casa via Tadino, 30

- Casa in via Locatelli, 20

- Resti del Castello di Martinengo

- Castello Martinengo

- Alle due Torri

Comune di Morengo

- Chiesa parrocchiale di S. Salvatore

- Oratorio di S. Rocco

- Oratorio privato Beata Vergine di Loreto

- Cappella votiva

- Cappella dei Morti di S. Martino

- Antico cimitero

- Resti antico Castello Giovanelli con antico giardino

- Palazzo con giardino (attuale Municipio)

Comune di Bariano

- Chiesa parrocchiale di Bariano SS. Gervasio e Protasio

- Oratorio dell'Annunciazione della Beata Vergine

- Antico cimitero

- Castello di Bariano

Comune di Romano di Lombardia

- Chiesa parrocchiale Beata Vergine Assunta e S. Giacomo

- Chiesa S. Defendente

- Chiesa di S. Eusebio

- Santuario della Fontana

- Oratorio di S. Luigi o della Concezione

- Oratorio della Natività di Maria Vergine

- Oratorio della Beata Vergine della Neve

- Oratorio di S. Marcello

- Oratorio dell'Addolorata

- Oratorio di S. Defendente

- Convento dei Cappuccini con oratorio di S. Pietro

- Antico cimitero

- Antico ospedale civile

- Caserma di fanteria

- Castello medievale

- Portici della Misercordia

- Piazza della pesa vecchia

- Cappella privata (C.na Portico)

- Cappella privata (C.na Morenchina)

Comune di Fornovo S. Giovanni

- Chiesa parrocchiale di Fornovo S. Giovanni

- Luogo ex Chiesa di S. Pietro

- Antico cimitero

Comune di Fara Olivana con Sola

- Chiesa parrocchiale S. Stefano

- Oratorio di S. Lorenzo

Comune di Mozzanica

- Chiesa parrocchiale di S. Stefano

- Chiesa di S. Maria

- Chiesa di S. Stefano

- Oratorio della Beata Vergine della Neve

- Oratorio di S. Martino

- Cappella votiva di S. Ambrogio

- Area antico cimitero

- Resti mura antiche

- Torre dell'orologio

Comune di Castel Gabbiano

- Chiesa parrocchiale di S. Alessandro

- Ex oratorio S. Nicola

- Antico cimitero

Comune di Sergnano

- Chiesa parrocchiale di S. Martino

- Chiesa di S. Rocco

- Oratorio privato

- Cappella dei morti

- Villa Vimercati

- Villa Albergoni

- Villa Monza

Comune di Casale Cremasco

- Chiesa parrocchiale S. Stefano

- Chiesa della Beata Vergine Addolorata

- Villa Oldi-Agnesi

- Villa Obizzi

Comune di Vidolasco

- Chiesa parrocchiale SS. Faustino e Giovita

- Oratorio dei morti

- Resti antico castello

- Villa dei conti Vimercati S. Severino Tadini

Comune di Ricengo

- Chiesa parrocchiale di S. Pietro

- Oratorio privato S. Michele

- Antico cimitero e oratorio Beata Vergine del Cantuello

- Oratorio privato di S. Giuseppe

- Villa Balsamo Crivelli

- Villa Giavarina

- Villa Castagna Pesadori

- Villa e Cascina Obizza semplice

- Villa Valcarenghi

Comune di Pianengo

- Oratorio privato della natività della Beata vergine

- Oratorio privato della Beata Vergine della Neve

- Antico cimitero

- Villa Bisleri Fadini

- Villa Soldati

- Villa Contessa Perugini Contarini

- Villa Assandri

- Villa Zurla Roveretti

Comune di Crema (centro storico)

- Chiesa parrocchiale di S. Bernardino

- Chiesa parrocchiale di S. Giacomo

- Chiesa parrocchiale di S. Pietro apostolo

- Chiesa parrocchiale della SS. Trinità

- Chiesa di S. Antonio abate

- Chiesa di S. Benedetto

- Chiesa sussidiaria di S. Chiara in via S. Chiara

- Chiesa di S. Giovanni

- Chiesa delle Grazie in via delle Grazie

- Chiesa di S. Rocco

- Chiesa di S. Domenico (ora mercato coperto)

- Chiesa di S. Maddalena (ora locali pubblici e oratorio di S. Pietro)

- Oratorio del Marzale

- Palazzo Arrigoni Albergoni, via Cavour 3

- Palazzo Comunale

- Edificio P.za Duomo 6-7-8-9

- Fabbricato via Alemanno

- Palazzo sito via Cibattini 2

- Palazzo Benzoni

- Palazzo P.ta Piuglia

- Palazzo Monte di Pietà

- Palazzo Perletti via Civerchi

- Palazzo Premolini

- Schiavini Crivelli

- Palazzo Terni - De gregori

- Palazzo Vescovile sec. XVI

- Palazzo Bonzi ora Leccardi Lodovico

- Palazzo Vimercati - Sanseverino

- Palazzo Zurla

- Salone Pietro da Cemmo

- Seminario via delle Grazie

- Collegio Sacro Cuore

- Casa via C. Battisti

- Casa Bianchi via Mazzini, 16

- Casa di cura Ancelle della Carità

- Casa Donati via Garibaldi, 26

- Casa ex-Fadini poi Carniti, p.za V. Emanuele 11

- Casa Gray, via Ponte Furio 2

- Casa Viola, via Civerchi

- Casa Zilioli, via Civerchi

- Mura Medievali

- Porta Umbriano e Porta Serio

- Scuola elementare femminile

- Ginnasio comunale

- Orfanotrofio femminile

- Carceri politiche

- Caserma per cavalleria e fanteria in Contrada della Casaccia

- Caserma per fanteria e cavalleria militare nella ex-chiesa di S. Domenico (p.za del pesce)

- Caserma per fanteria con magazzino nell'ex-convento di S. Maddalena

- Caserma per fanteria detta di S. Agostino

- Caserma di gendarmeria

- Ospedale civile

- Ospedale civile dei pazzi

- Ospedale civile dei contagiosi

- Ospedale civile degli incurabili

- Ospedale degli esposti

Comune di Crema (fraz. S. Maria della Croce)

- Chiesa parrocchiale S. Maria della Croce

- Convento

- Antico cimitero

- Villa Spagnolo con giardino

Comune di Crema (fraz. S. Bernardo)

- Chiesa parrocchiale di S. Bernardino

- Oratorio della Beata Vergine della Pietà

- Antico cimitero

- Villa Trezzi - Premoli - Benvenuti

- Villa Lorenza (Marazzi)

- Villa Aliprandi

- Villa Virginia - Martini

Comune di Crema (fraz. Castelnuovo)

- Oratorio pubblico di S. Bartolomeo

- Villa Vailati

Comune di Crema (fraz. S. Michele)

- Chiesa parrocchiale S. Michele

- Antico cimitero

- Villa Bonzio

Comune di Crema (fraz. S. Bartolomeo dÈ Morti)

- Oratorio di S. Bartolomeo

- Antico cimitero

Comune di Crema (fraz. Ombriano)

- Chiesa della Beata Vergine Assunta

- Chiesa del cimitero delle Tre bocche

- Antico cimitero delle Tre bocche

- Chiesa del Pilastrello

- Oratorio di S. Francesco

- Oratorio della Beata Vergine alle Grazie

- Oratorio della Beata Vergine

- Villa Benvenuti

- Edificio Calini già Denti Sjli

- Villa Toffetti

- Villa Fasoli

- Villa Severgnini

- Villa Rosalio

Comune di Madignano

- Chiesa parrocchiale di S. Pietro in vincoli

- Convento dei Benedettini

- Antico cimitero

Comune di Ripalta Cremasca - Nuova

- Chiesa parrocchiale di S. Cristoforo

- Chiesa parrocchiale di S. Bernardo - fraz. Zappello

Comune di Ripalta Guerina

- Antico cimitero

Comune di Ripalta Arpina

- Chiesa parrocchiale S. Maria della Rotonda

- Oratorio S. Giovanni Battista

- Antico cimitero

- Villa Mazarra Bondenti

- Villa Salomoni-Bussi

- Villa Premoli

Comune di Montodine

- Chiesa parrocchiale S. Maria Maddalena

- Chiesa di S. Rocco

- Chiesa di S. Zeno

- Chiesa della SS. Trinità

- Oratorio della Madonna del Rosario

- Villa Bernardi

- Villa Terni

- Ex Villa Zaurla con oratorio di S. Rosa

Categoria D:

Siti ed opere di interesse archeologico

Comune di Zanica

- Resti di pavimentazione - Cilindri fittili (loc. Padergnone)

Comune di Grassobbio

- Epigrafi romane (centro del paese)

Comune di Calcinate

- Sepolture romane

- Muro basso

- Epigrafi

Comune di Morengo

- Monete romane (loc. S. Martino)

Comune di Romano di Lombardia

- Insediamenti romani (Cascina Dignone)

- Ritrovamenti epoca romana

 

 

Allegato «C»

Norme tecniche di attuazione

Elenco di specie arboree ed arbustive considerate autoctone, da utilizzare per gli interventi di riqualificazione ambientale

Salice bianco - Salix alba

Salicone - Salix caprea

Salice grigio - Salix cinerea

Pioppo nero - Populus nigra

Pioppo bianco - Populus alba

Pioppo gatterino - Populus canescens

Pioppo tremolo - Populus tremula

Ontano nero - Alnus glutinosa

Carpino bianco - Carpinus betulus

Nocciolo - Corylus avellana

Farnia - Quercus robur

Roverella - Quercuspubescens

Cerro - Quercus cerris

Olmo campestre - Ulmus minor

Bagolaro - Celtis australis

Platano - Platanus hybrida

Rosa selvatica - Rosa canina

Biancospino - Crataegus monogyna

Prugnolo - Prunus spinosa

Ciliegio selvatico - Prunus avium

Melo selvatico - Malus sylvestris

Ginestrella - Genista tinctoria

Acero campestre - Acer campestre

Fusaggine - Euonymus europaeus

Frangola - Frangula alnus

Spincervino - Rhamnus catharticus

Crespino - Berberis vulgaris

Sanguinello - Cornus sanguinea

Corniolo - Cornusmas

Ligustro - Ligustrum vulgare

Orniello - Fraxinus ornus

Frassino maggiore - Fraxinus excelsior

Pallon di maggio - Viburnum opulus

Sambuco nero - Viburnum lantana

Caprifoglio - Lonicera caprifolium

Edera - Hedera helix