Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lombardia |
Materia: | 4. assetto del territorio |
Capitolo: | 4.7 parchi e riserve |
Data: | 28/02/2000 |
Numero: | 11 |
Sommario |
Art. 1. (Disposizioni procedurali con modificazioni della L.R. 86/1983). |
Art. 2. (Dichiarazione d'urgenza). |
§ 4.7.174 - L.R. 28 febbraio 2000, n. 11.
Nuove disposizioni in materia di aree regionali protette.
(B.U. 2 marzo 2000, n. 9 - 1° suppl.ord.).
Art. 1. (Disposizioni procedurali con modificazioni della
1. [1]
2. [2]
3. [3]
4. [4]
5. [5]
6. I piani territoriali dei parchi regionali e loro varianti per i quali, alla data d'entrata in vigore della presente legge, è già stata deliberata da parte della Giunta regionale la verifica prevista dal previgente articolo 19, comma 2, quarto alinea, della
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle proposte di piano territoriale e loro varianti già trasmesse dall'ente gestore alla Regione sotto la vigenza delle precedenti disposizioni in materia, nonché ai futuri piani territoriali di coordinamento o loro varianti riguardanti i parchi già dotati di tali strumenti approvati con legge regionale.
8. Sino alla data di pubblicazione della deliberazione della Giunta regionale di approvazione, e comunque non oltre il 31 dicembre 2000, è vietato ogni intervento in contrasto con la proposta di piano territoriale di coordinamento del parco regionale, o relativa variante, come adottata dall'ente gestore, ovvero come determinata dalla Giunta regionale in sede di verifica di cui al previgente articolo 19, comma 2, quarto alinea, della
Art. 2. (Dichiarazione d'urgenza).
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 43 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
[1] Sostituisce il comma 1 dell'art. 17 della
[2] Sostituisce il comma 6 dell'art. 18 della
[3] Aggiunge un ulteriore comma 6 bis all'art. 18 della
[4] Sostituisce i commi 1 e 2 dell'art. 19 della
[5] Aggiunge il comma 2 bis all'art. 19 della
[6] Comma così sostituito dall'art. 1 della