§ 4.7.174 - L.R. 28 febbraio 2000, n. 11.
Nuove disposizioni in materia di aree regionali protette.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.7 parchi e riserve
Data:28/02/2000
Numero:11


Sommario
Art. 1.  (Disposizioni procedurali con modificazioni della L.R. 86/1983).
Art. 2.  (Dichiarazione d'urgenza).


§ 4.7.174 - L.R. 28 febbraio 2000, n. 11.

Nuove disposizioni in materia di aree regionali protette.

(B.U. 2 marzo 2000, n. 9 - 1° suppl.ord.).

 

Art. 1. (Disposizioni procedurali con modificazioni della L.R. 86/1983).

     1. [1]

     2. [2]

     3. [3]

     4. [4]

     5. [5]

     6. I piani territoriali dei parchi regionali e loro varianti per i quali, alla data d'entrata in vigore della presente legge, è già stata deliberata da parte della Giunta regionale la verifica prevista dal previgente articolo 19, comma 2, quarto alinea, della L.R. 86/1983, sono restituiti alla Giunta regionale unitamente agli elaborati delle commissioni consiliari ed agli emendamenti già presentati in Consiglio regionale. La Giunta regionale provvede successivamente ad istruire i provvedimenti da sottoporre alla approvazione del Consiglio regionale per quanto riguarda le aree a parco naturale, secondo quanto previsto dal comma 2 bis dell'articolo 19 della L.R. 86/1983, aggiunto dal comma 5 del presente articolo. I piani sono approvati dalla Giunta regionale con propria deliberazione da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

     7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle proposte di piano territoriale e loro varianti già trasmesse dall'ente gestore alla Regione sotto la vigenza delle precedenti disposizioni in materia, nonché ai futuri piani territoriali di coordinamento o loro varianti riguardanti i parchi già dotati di tali strumenti approvati con legge regionale.

     8. Sino alla data di pubblicazione della deliberazione della Giunta regionale di approvazione, e comunque non oltre il 31 dicembre 2000, è vietato ogni intervento in contrasto con la proposta di piano territoriale di coordinamento del parco regionale, o relativa variante, come adottata dall'ente gestore, ovvero come determinata dalla Giunta regionale in sede di verifica di cui al previgente articolo 19, comma 2, quarto alinea, della l.r. 86/1983, qualora già deliberata alla data di entrata in vigore della presente legge. Le norme di salvaguardia per le aree comprese nel territorio del parco regionale Orobie Bergamasche, di cui all'art. 10 della legge regionale 15 settembre 1989, n. 56 e successive modificazioni ed integrazioni, continuano ad applicarsi sino alla data di pubblicazione della proposta di piano territoriale di coordinamento e comunque non oltre il 30 giugno 2001; per le aree comprese nei territori dei parchi regionali Oglio Nord e Spina Verde di Corno, le norme di salvaguardia di cui, rispettivamente, all'art. 9 della legge regionale 16 aprile 1988, n. 18 e all'art. 8 della legge regionale 4 marzo 1993, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni, continuano ad applicarsi sino alla data di pubblicazione delle proposte di piano territoriale di coordinamento e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2001 [6].

 

     Art. 2. (Dichiarazione d'urgenza).

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 43 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

 

 


[1] Sostituisce il comma 1 dell'art. 17 della L.R. 30 novembre 1983, n. 86.

[2] Sostituisce il comma 6 dell'art. 18 della L.R. 30 novembre 1983, n. 86.

[3] Aggiunge un ulteriore comma 6 bis all'art. 18 della L.R. 30 novembre 1983, n. 86.

[4] Sostituisce i commi 1 e 2 dell'art. 19 della L.R. 30 novembre 1983, n. 86.

[5] Aggiunge il comma 2 bis all'art. 19 della L.R. 30 novembre 1983, n. 86.

[6] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 30 agosto 2000, n. 23.