§ 4.7.141 - L.R. 16 settembre 1996, n. 26.
Riorganizzazione degli enti gestori delle aree protette regionali.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.7 parchi e riserve
Data:16/09/1996
Numero:26


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Adeguamento degli statuti consortili).
Art. 3.  (Organi del consorzio di gestione).
Art. 4.  (Assemblea consortile).
Art. 5.  (Consiglio di amministrazione).
Art. 6.  (Presidente del consorzio).
Art. 7.  (Collegio dei revisori dei conti).
Art. 8.  (Dirigenza - Pianta organica).
Art. 9.  (Controllo degli atti).
Art. 10.  (Comitato tecnico-scientifico).
Art. 11.  (Comunità montane).
Art. 12.  (Revisioni e modifiche dello statuto)
Art. 13.  (Parchi locali di interesse sovracomunale).


§ 4.7.141 - L.R. 16 settembre 1996, n. 26. [1]

Riorganizzazione degli enti gestori delle aree protette regionali.

(B.U. 21 settembre 1996, n. 38 - 3 suppl. ord.).

 

     Art. 1. (Finalità).

     1. La regione promuove la riorganizzazione degli enti gestori delle aree protette regionali, conformemente ai principi di efficienza e partecipazione di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 «Legge quadro sulle aree protette» ed al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” [2].

     2. I parchi regionali vengono gestiti da enti locali e loro consorzi, ovvero da enti anche costituiti ai sensi dell'art. 48 dello statuto regionale, nei quali sia garantita la partecipazione degli enti locali.

     3. Le disposizioni relative ai consoni dei parchi si applicano anche ai consorzi delle riserve e dei monumenti naturali, salve diverse specifiche disposizioni della presente legge.

 

     Art. 2. (Adeguamento degli statuti consortili).

     1. I consorzi obbligatori per la gestione delle aree protette regionali adeguano il proprio statuto ai principi del decreto legislativo n. 267/2000 e degli artt. 23 e 24 della legge n. 394/91, nonché alle disposizioni della presente legge [3].

 

     Art. 3. (Organi del consorzio di gestione).

     1. Lo statuto del consorzio deve prevedere i seguenti organi:

     a) l'assemblea;

     b) il consiglio di amministrazione;

     c) il presidente;

     d) il collegio dei revisori dei conti.

     2. La durata degli organi consortili di cui al comma 1 e del direttore è di cinque anni [4].

 

     Art. 4. (Assemblea consortile).

     1. L'assemblea è composta da un rappresentante per ciascuno degli enti consorziati, nella persona del sindaco o del presidente degli enti stessi, i quali possono farsi rappresentare da un consigliere comunale o consigliere provinciale o componente di assemblea di comunità montana.

     2. I rappresentanti dei comuni consorziati, in sede di deliberazione, esprimono un voto pari alla quota di partecipazione, che deve essere proporzionata alla estensione del territorio incluso nel parco ed alla contribuzione finanziaria obbligatoria.

     3. I criteri e le modalità di attuazione di quanto previsto dal comma 2 e la rappresentanza degli altri enti consorziati sono definiti nello statuto consortile.

     4. L'assemblea è l'organo di indirizzo e controllo politico- amministrativo del consorzio; compete in particolare alla stessa:

     a) l'elezione a maggioranza assoluta dei voti del consiglio di amministrazione;

     b) la nomina dei componenti del collegio dei revisori dei conti e dell'eventuale comitato tecnico-scientifico;

     c) l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, la contrazione di mutui e gli impegni di spesa pluriennali, nonché l'approvazione della pianta organica e di ogni altro atto fondamentale previsto dallo statuto;

     d) la revoca, con maggioranza assoluta dei voti, del consiglio di amministrazione e del presidente.

 

     Art. 5. (Consiglio di amministrazione).

     1. Il consiglio di amministrazione del consorzio è composto dal presidente e da un numero pari di membri compreso tra due e otto, fissato dallo statuto.

     2. Non possono essere eletti membri del consiglio di amministrazione i membri dell'assemblea.

     3. Compete al consiglio di amministrazione l'assunzione dei principali atti di gestione in applicazione degli indirizzi forniti dall'assemblea, ed in particolare:

     a) la proposta all'assemblea del bilancio di previsione, del conto consuntivo di ciascun esercizio finanziario e dei piani finanziari;

     b) la nomina del direttore e del segretario del consorzio;

     c) l'approvazione di atti di gestione di peculiare rilievo, individuati dallo statuto.

 

     Art. 6. (Presidente del consorzio).

     1. Al presidente del consorzio competono:

     a) la rappresentanza legale dell'ente;

     b) la presidenza e la convocazione dell'assemblea e del consiglio di amministrazione del consorzio;

     c) la vigilanza sull'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e dell'assemblea;

     d) [le autorizzazioni, i nulla osta e i pareri di competenza consortile] [5];

     e) le ulteriori funzioni previste dallo statuto.

     2. L'elezione del presidente è disciplinata dallo statuto consortile.

     3. L'indennità del presidente del consorzio è determinata ai sensi della legge 27 dicembre 1985, n. 816 «Aspettative, permessi e indennità degli amministratori locali» e successive modificazioni.

 

     Art. 7. (Collegio dei revisori dei conti).

     1. Il collegio dei revisori dei conti dei consorzi dei parchi regionali è composto da tre membri di cui almeno uno, quale presidente, iscritto all'albo ufficiale dei revisori dei conti, nominati dall'assemblea del consorzio, su designazione, rispettivamente, due dell’assemblea stessa ed uno della giunta regionale [6].

     2. L'organo di revisione contabile dei consorzi delle riserve e dei monumenti naturali è composto da un unico membro nominato dalla giunta regionale, fra gli iscritti all'albo ufficiale dei revisori dei conti.

     3. Ai componenti del collegio dei revisori dei conti di cui al comma 1 e al revisore di cui al comma 2 spettano i compensi determinati ai sensi del decreto legislativo n. 267/2000 [7].

     4. [Ai componenti del collegio di cui al comma 1 spetta un gettone di presenza pari all'importo determinato ai sensi dell'art. 26, comma 3, della l.r. 10 marzo 1995, n. 10 "Revisione dell'ordinamento del personale regionale".] [8].

 

     Art. 8. (Dirigenza - Pianta organica).

     1. I consorzi dei parchi provvedono alla nomina del direttore, secondo le disposizioni di cui alla presente legge, entro tre mesi dall'approvazione dello statuto.

     2. Sono compiti del direttore:

     a) la direzione del consorzio;

     b) l'emanazione delle autorizzazioni, dei nulla osta e dei pareri di competenza consortile [9];

     c) gli adempimenti tecnici connessi alla predisposizione dei bilanci annuali e pluriennali nonché dei conti consuntivi;

     d) la definizione dei progetti di competenza del consorzio;

     e) la sottoscrizione dei contratti;

     f) la presidenza delle gare d'appalto e delle commissioni di concorso;

     g) le ulteriori funzioni previste dallo statuto.

     3. Il direttore del consorzio è assunto con incarico a termine di durata quinquennale, rinnovabile [10].

     4. In relazione alle dimensioni delle aree protette, l'incarico di direttore può essere affidato anche a tempo parziale e può essere cumulato per più aree protette, previa convenzione tra gli enti gestori.

     5. I contenuti del contratto di cui ai commi 3 e 4 sono conformi ai criteri relativi ai requisiti di professionalità, agli emolumenti e al cumulo degli incarichi, definiti entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con deliberazione della giunta regionale.

     6. L'incarico di direttore del consorzio può essere affidato anche ai dipendenti di ruolo dello stesso, o di altri enti gestori di aree protette, purché in possesso dei requisiti di cui al comma 5; per la durata dell'incarico il dipendente del consorzio viene posto in regime di aspettativa senza assegni.

     7. Le disposizioni dei precedenti commi sono estese a tutti i parchi, alle riserve naturali gestite da enti locali ed ai monumenti naturali.

     8. Lo statuto dei consorzi delle aree protette può prevedere la figura del segretario consortile, anche a tempo parziale, con incarico a termine, a cui compete la gestione amministrativa e contabile, la redazione dei verbali degli organi deliberanti, il parere di legittimità e di regolarità contabile; in alternativa, le funzioni del segretario sono attribuite al direttore.

     9. La pianta organica degli enti gestori delle aree protette regionali deve essere commisurata al rispettivo bilancio e finalizzata anche al raggiungimento di obiettivi di sviluppo ed investimento, secondo criteri definiti con deliberazione della giunta regionale.

     10. Fino alla integrazione della pianta organica, la giunta regionale, su richiesta degli enti gestori delle aree protette, può comandare presso gli stessi proprio personale.

 

     Art. 9. (Controllo degli atti).

     1. Gli atti dei consorzi delle aree protette sono sottoposti al controllo secondo quanto previsto dalla legge n. 142/90 e dalla l.r. 29 giugno 1993, n. 20 «Norme in materia di controllo sugli atti degli enti locali», come modificata dalla l.r. 21 settembre 1995, n. 43 «Modifiche ed integrazioni alla l.r. 29 giugno 1993, n. 20 "Norme in materia di controllo sugli atti degli enti locali"».

 

     Art. 10. (Comitato tecnico-scientifico).

     1. Per garantire un adeguato supporto specialistico ai programmi dei parchi, il consiglio di amministrazione degli enti gestori può prevedere l'istituzione di un comitato tecnico-scientifico, composto da un numero massimo di 7 componenti.

     2. La giunta regionale con propria deliberazione determina i criteri qualitativi di individuazione dei membri del comitato, comprendente esperti anche indicati dalle associazioni protezionistiche, turistiche, ricreative e sportive presenti nel territorio del parco.

     3. Ai componenti del comitato spetta un gettone di presenza per ciascuna seduta non superiore agli importi determinati ai sensi dell'art. 26, comma 3, della l.r. n. 10/95.

 

     Art. 11. (Comunità montane).

     1. Le comunità montane che gestiscono parchi regionali modificano i propri statuti e regolamenti adeguandoli alle disposizioni della presente legge, ed in particolare:

     a) all'assemblea, al consiglio direttivo ed al presidente della comunità montana sono attribuite rispettivamente le competenze di cui agli artt. 4, 5, 6;

     b) viene assunto un direttore del parco con un incarico e competenze conformi all'art. 8, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6;

     c) il segretario della comunità montana svolge le funzioni di cui all'art. 8, comma 8;

     d) è istituita una pianta organica del parco conforme all'art. 8, comma 9;

     e) il collegio dei revisori della comunità montana svolge le funzioni di organo di revisione contabile del parco.

 

     Art. 12. (Revisioni e modifiche dello statuto) [11]

1. Salvo quanto disposto dall'articolo 22 della l.r. 86/1983 per l'approvazione dello statuto in sede di istituzione del consorzio, le successive modificazioni e revisioni dello statuto sono adottate dall'assemblea consortile, con deliberazione assunta con la maggioranza dei due terzi dei componenti dell'assemblea.

2. Le modifiche relative a elementi essenziali dello statuto, così come individuate con successiva deliberazione della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, sono approvate dall'assemblea consortile, previa adozione da parte dell'organo assembleare di tutti gli enti consorziati.

3. Lo statuto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione, a cura dell'ente gestore, sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia.

 

     Art. 13. (Parchi locali di interesse sovracomunale).

     1. I consorzi di gestione dei parchi locali di interesse sovracomunale, di cui all'art. 34 della l.r. n. 86/83 adeguano, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, il proprio statuto ai principi di cui all'art. 25 della legge n. 142/90.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 10 della L.R. 4 agosto 2011, n. 12.

[2] Comma così modificato dall’art. 3 della L.R. 8 febbraio 2005, n. 6.

[3] Comma così modificato dall’art. 3 della L.R. 8 febbraio 2005, n. 6.

[4] Comma così sostituito dall’art. 3 della L.R. 8 febbraio 2005, n. 6.

[5] Lettera soppressa dall’art. 3 della L.R. 8 febbraio 2005, n. 6.

[6] Comma così modificato dall’art. 3 della L.R. 8 febbraio 2005, n. 6.

[7] Comma così sostituito dall’art. 3 della L.R. 8 febbraio 2005, n. 6.

[8] Comma soppresso dall’art. 3 della L.R. 8 febbraio 2005, n. 6.

[9] Lettera così modificata dall’art. 3 della L.R. 8 febbraio 2005, n. 6.

[10] Comma così modificato dall’art. 3 della L.R. 8 febbraio 2005, n. 6.

[11] Articolo modificato dall'art. 4, comma 2, della L.R. 9 giugno 1997, n. 17 e così sostituito dall'art. 34 della L.R. 5 febbraio 2010, n. 7.