Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lombardia |
Materia: | 4. assetto del territorio |
Capitolo: | 4.5 trasporti |
Data: | 15/07/1997 |
Numero: | 33 |
Sommario |
Art. 1. 1. Le funzioni amministrative concernenti la navigazione interna sul fiume Po e idrovie collegate, di cui all'art. 98 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, sono esercitate sulla base di apposita [...] |
Art. 2. 1. Lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali concernenti la navigazione interna sul fiume Po ed idrovie collegate comporta: |
Art. 3. 1. Per l'esercizio delle funzioni amministrative di cui alla presente legge sono autorizzate, per l'esercizio finanziario 1997 le seguenti spese: |
Art. 4. 1. Alla data di entrata in vigore della convenzione di cui all'art. 1 sono abrogate le seguenti leggi regionali: |
§ 4.5.102 - L.R. 15 luglio 1997, n. 33. [1]
Intesa interregionale per la navigazione interna sul fiume Po e idrovie collegate. Abrogazione delle ll.rr. 7 giugno 1980, n. 82 e 30 aprile 1982, n. 24.
(B.U. 18 luglio 1997, n. 29 - 1° suppl. ord.).
1. Le funzioni amministrative concernenti la navigazione interna sul fiume Po e idrovie collegate, di cui all'art. 98 del
2. La convenzione, per la Regione Lombardia, è stipulata dal presidente della giunta regionale, previa delibera del consiglio regionale.
3. Con la predetta convenzione possono essere conguagliati tra le regioni gli oneri derivanti dalla gestione delle funzioni e delle attività per gli esercizi 1993, 1994, 1995 e 1996, ove non ancora definiti.
1. Lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali concernenti la navigazione interna sul fiume Po ed idrovie collegate comporta:
a) spese direttamente sostenute dalla regione Lombardia;
b) spese per il finanziamento della quota conguaglio afferente al riparto degli oneri sostenuti dalle altre regioni;
c) entrate derivanti da eventuali conguagli positivi;
d) altre entrate.
1. Per l'esercizio delle funzioni amministrative di cui alla presente legge sono autorizzate, per l'esercizio finanziario 1997 le seguenti spese:
a) L. 616.342.000 ai sensi della lett. a), del comma 1 dell'art. 2.
b) L. 4.000.000.000 ai sensi della lett. b), del comma 1 dell'art. 2.
2. Alla determinazione delle spese di cui al comma 1, per gli anni successivi, si provvede con la legge di approvazione del bilancio, ai sensi dell'art. 22, comma 1, della
3. Alle spese di cui ai precedenti commi si provvede con gli stanziamenti previsti sui capitoli 4.2.2.1.1060 «Spese per il finanziamento degli interventi diretti della regione derivanti dall'esercizio delle funzioni amministrative in materia di navigazione interna di interesse interregionale sul fiume Po e idrovie collegate, in attuazione dell'intesa interregionale per la navigazione sul Po» e 4.2.2.1.1061 «Spese per il finanziamento della quota conguaglio afferente al riparto degli oneri sostenuti dalle altre regioni aderenti all'intesa interregionale per la navigazione sul Po per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di navigazione interna sul fiume Po di interesse interregionale e idrovie collegate» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1997 e successivi.
4. Le entrate derivanti da eventuali conguagli positivi di cui alla lett. c) del comma 1 dell'art. 2 sono introitate sul capitolo 4.3.1059 «Rimborso da parte delle regioni aderenti all'intesa interregionale per la navigazione sul Po della quota conguaglio afferente al riparto degli oneri sostenuti per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di navigazione interna di interesse interregionale sul fiume Po e idrovie collegate» dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per l'esercizio finanziario 1997 e successivi.
1. Alla data di entrata in vigore della convenzione di cui all'art. 1 sono abrogate le seguenti leggi regionali:
a)
b)
[1] Abrogata dall'art. 143 della