Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lombardia |
Materia: | 4. assetto del territorio |
Capitolo: | 4.7 parchi e riserve |
Data: | 08/11/1996 |
Numero: | 32 |
Sommario |
Artt. 1. - 11. |
Art. 12. (Criteri per la formazione dei piani territoriali). |
Art. 13. (Norma transitoria e di raccordo). |
Art. 14. (Revoca). |
Art. 15. (Dichiarazione d'urgenza). |
§ 4.7.142 - L.R. 8 novembre 1996, n. 32.
Integrazioni e modifiche alla l.r. 30 novembre 1983, n. 86 «Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale» e regime transitorio per l'esercizio dell'attività venatoria.
(B.U. 8 novembre 1996, n. 45 - 1° suppl. ord.).
Art. 12. (Criteri per la formazione dei piani territoriali).
1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale stabilisce appositi criteri per la formazione dei piani territoriali dei parchi regionali con particolare riguardo
all'individuazione delle aree a parco naturale, di cui all'art. 16 ter della l.r. 86/83, così come introdotto dal precedente art. 8.
Art. 13. (Norma transitoria e di raccordo).
1. La classificazione dei parchi regionali, così come contenuta nell'allegato A, lettera a) della l.r. 86/83, modificato dal precedente art. 11, sostituisce quella delle relative leggi istitutive e di approvazione dei piani territoriali dei parchi naturali e di cintura metropolitana, se già operanti alla data di entrata in vigore della presente legge; dette leggi continuano ad operare per tutti gli altri aspetti ivi disciplinati.
2. Ai fini dell'individuazione delle aree a parco naturale di cui all'art. 16 ter della l.r. 86/83, così come aggiunto dal precedente art. 8, i piani territoriali di coordinamento dei parchi già approvati o le cui proposte siano state già adottate alla data di entrata in vigore della presente legge devono essere integrati con apposite varianti, da assumersi secondo le procedure di cui al comma 2 dell'art. 19 della l.r. 86/83 e secondo i criteri di cui al precedente articolo 12.
3. Per i parchi, le cui proposte di piano o le relative varianti siano già state trasmesse alla giunta regionale, alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'art. 19, comma 2, della l.r. 86/83, l'individuazione delle aree a parco naturale è effettuata, in sede di approvazione del P.T.C., secondo i criteri di cui all'art. 12, sentiti i relativi enti gestori e le competenti province; a tal fine, per le suddette proposte di piano il regime di salvaguardia di cui all'art. 18, comma 6, della l.r. 86/83 e successive modificazioni, si applica fino al 31 dicembre 1997.
3 bis. Per i parchi che non abbiano comunque provveduto all'individuazione degli ambiti di cui al vigente art. 1, comma 1, lett. a) della
4. [3].
5. [4].
Art. 14. (Revoca).
1. E' revocata la deliberazione legislativa n. VI/0376 del 1° ottobre 1996 d'approvazione della legge regionale n. 040 «Integrazioni e modifiche alla
Art. 15. (Dichiarazione d'urgenza).
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli artt. 127 della Costituzione e 43 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
[1] Modificano la
[2] Comma aggiunto dall'art. 1 della
[3] Modifica il primo comma, art. 5, della
[4] Comma abrogato dall'art. 1 della