§ 4.4.1106 - D.G.R. 30 dicembre 1994, n. 5/62320 .
Legge regionale n. 37 del 15 dicembre 1993 "Norme per il trattamento, la maturazione e l'utilizzo dei reflui zootecnici". Approvazione del [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.4 tutela dell'ambiente
Data:30/12/1994
Numero:5


Sommario
Art. 1 
Art. 2 
Art. 3 
Art. 4 
Art. 5 
Art. 6 
Art. 7 
Art. 8 
Art. 9 
Art. 10 
Art. 11 


§ 4.4.1106 - D.G.R. 30 dicembre 1994, n. 5/62320 .

Legge regionale n. 37 del 15 dicembre 1993 "Norme per il trattamento, la maturazione e l'utilizzo dei reflui zootecnici". Approvazione del regolamento attuativo previsto dall'art. 1, secondo comma .

(B.U. 4 marzo 1995, n. 9, V S.S.)

 

La Giunta regionale

(Omissis)

delibera

1 - è approvato il regolamento previsto dall'art. 1, secondo comma, della L.R. n. 37/1993 del 20 dicembre 1993, così come riportato dall'allegato A che fa parte integrante della presente deliberazione;

2 - l'assessore all'agricoltura è incaricato di provvedere:

- alla costituzione e nomina dei componenti il comitato tecnico-scientifico indicato in premessa;

- alla predisposizione, entro 45 giorni dall'approvazione del presente atto, della modulistica su supporto cartaceo e informatico per la redazione dei piani di utilizzazione agronomica;

- alla definizione del software per il monitoraggio;

3 - il testo del regolamento di cui al punto 1, sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, allo scopo di consentirne la massima diffusione.

 

 

Regolamento attuativo L.R. n. 37/1993

Norme per il trattamento, la maturazione e l'utilizzo dei reflui zootecnici

Art. 1

Definizioni e campo di applicazione.

1. Il presente regolamento attuativo disciplina il trattamento, lo stoccaggio e l'utilizzazione dei residui organici di origine zootecnica e vegetale conseguenti all'esercizio della attività di allevamento, di seguito denominati anche effluenti o reflui, al fine di mantenere la migliore fertilità dei terreni, salvaguardare le acque superficiali e di falda e limitare emanazioni maleodoranti.

Fatto salvo quanto disposto dal D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 99, i fanghi di depurazione degli allevamenti zootecnici vengono assimilati ai fini del presente regolamento ai liquami. L'uso di detti fanghi deve essere inserito nel piano di utilizzazione agronomica .

2. L'impiego del letame e del relativo colaticcio tradizionalmente prodotti come miscela di lettiera a trattamento aerobico, provenienti da allevamenti bovini posti su lettiera permanente, fatte salve altre norme vigenti, non richiede autorizzazioni ai sensi del presente regolamento .

3. Ai fini del presente regolamento, per allevamento si intende ogni insediamento o complesso costituito da uno o più edifici od installazioni collegati tra loro in un'area determinata nella quale si svolgono attività di allevamento di animali; rientrano tra questi allevamenti anche le stalle di sosta.

4. Ai fini del presente regolamento per piccoli allevamenti di tipo familiare si intendono gli insediamenti aventi come scopo il consumo diretto familiare e purché non ospitino stabilmente più di 100 capi complessivi per le varie di piccoli animali da cortile e più di 1,0 t. di peso vivo per specie (equini, bovini, suini, caprini, etc.), con un massimo di 3,0 t di peso vivo .

5. Per terreno adibito ad uso agricolo deve intendersi qualsiasi superficie la cui produzione vegetale, direttamente o indirettamente, è utilizzata per produrre alimenti da destinare al consumo umano, all'alimentazione animale, ovvero alla trasformazione industriale, nonché qualsiasi superficie sulla quale debba esser effettuata o sia in atto pratica agricola o colture legnose a rapido accrescimento.

6. Per caseifici aziendali si intendono ai fini del presente regolamento:

a) le strutture e le attrezzature per la trasformazione del latte esclusivamente prodotto in azienda;

b) le latterie e i caseifici, comprese le cooperative, con annesso allevamento con capacità di trasformazione dimostrata inferiore ai 3.000 t/anno di latte conferito dai soli soci .

 

 

     Art. 2

Classificazione del territorio regionale.

Il carico zootecnico considerato a livello comunale, fornisce un'informazione sintetica sul potenziale grado di rischio ambientale rappresentato dal complesso degli animali presenti.

Ai fini del presente regolamento sono definiti al alto carico zootecnico i Comuni con un carico di peso vivo allevato uguale o superiore ad 1.5 t per ettaro di SAU comunale, mentre sono definiti a basso carico zootecnico i Comuni con peso vivo allevato inferiore a detto limite.

I suoli lombardi sono stati divisi in vulnerabili e non vulnerabili sulla base delle informazioni fornite dall'ERSAL.

La classificazione del territorio comunale in "vulnerabile" o "non vulnerabile" è stata fatta utilizzando il criterio della prevalenza. È nella facoltà del sindaco di indicare elementi più puntuali di classificazione dei suoli nell'ambito del territorio comunale.

Il territorio regionale è quindi classificato, tenendo conto del carico zootecnico, delle caratteristiche geopedologiche dei suoli e della loro vulnerabilità, in 4 ambiti così definiti:

ambito 1: comprendente i territori comunali ad alta vulnerabilità dei suoli ed alto carico zootecnico; questo ambito comprende il territorio di 62 Comuni elencati nell'allegato n. 1 al presente regolamento;

ambito 2: comprende i territori comunale ad alta vulnerabilità dei suoli e basso carico zootecnico; questo ambito comprende il territorio di 1035 Comuni elencati nell'allegato n. 2 al presente regolamento;

ambito 3: comprende i territori comunali a bassa vulnerabilità dei suoli ed alto carico zootecnico; questo ambito comprende il territorio di 115 Comuni elencati nell'allegato n. 3 al presente regolamento;

ambito 4: comprende i territori comunali a bassa vulnerabilità dei suoli e basso carico zootecnico; questo ambito comprende il territorio di 334 Comuni elencati nell'allegato n. 4 al presente regolamento.

Ai fini del presente regolamento tutti i Comuni lombardi (elenco dei Comuni - allegato n. 1) vengono classificati e definiti:

- ad alto carico zootecnico i Comuni con un carico di peso vivo allevato uguale o superiore ad 1.5 t per ettaro di SAU comunale;

- a basso carico zootecnico i Comuni con peso vivo allevato inferiore ad 1.5 t per ettaro di SAU comunale.

Per tenere conto delle possibili variazioni, nel tempo, dei carichi zootecnici comunali è prevista, ogni quattro anni, a cura del settore agricoltura e foreste una verifica di detti carichi utilizzando la correlazione tra i dati del censimento ISTAT ed i dati raccolti con GIARA 37; con conseguente aggiornamento degli elenchi sopra definiti e rilascio, ove necessario della nuova autorizzazione.

La prima ridefinizione del territorio regionale dovrà essere completata entro il 31 dicembre 1999.

I suoli lombardi vengono divisi in vulnerabili e non vulnerabili sulla base delle indicazioni contenute nella direttiva 15 aprile 1996, n. 12 dell'autorità di bacino del fiume Po, in linea con la direttiva 91/676 CEE.

La classificazione del territorio comunale in «vulnerabile»o «non vulnerabile» è stata fatta utilizzando le informazioni inerenti la sensibilità del suolo fornite dall'ERSAL e dalle Province utilizzando il criterio della prevalenza.

La classificazione in zone «vulnerabili e non vulnerabili»tiene conto anche dei territori dei Comuni in deroga per la quantità dei nitrati nell'acqua potabile e dei territori di quelli il cui substrato pedologico li rende a rischio di inquinamento da nitrati .

 

 

     Art. 3

Piani di utilizzazione agronomica dei reflui e criteri per la loro redazione.

1. Il piano di utilizzazione agronomica dei reflui zootecnici (PUA) è il documento indicante i criteri che l'agricoltore intende seguire per impiegare in forma agronomicamente corretta i reflui. Detto piano deve consentire la valutazione della modalità di utilizzo dei reflui ed il controllo delle stesse.

In particolare:

I produttori le cui aziende ricadano nei Comuni classificati come «vulnerabili» sono tenuti alla presentazione del PUA.

I produttori le cui aziende ricadano nei Comuni classificati come «non vulnerabili» sono tenuti:

a) nei Comuni a basso carico zootecnico, alla presentazione del PUA se il carico dell'allevamento è uguale o maggiore di 3,0 t per ettaro di SAU aziendale;

Per gli allevamenti il cui carico risulti inferiore verrà presentato il PUAS;

b) nei Comuni ad alto carico zootecnico, alla presentazione del PUA se il carico dell'allevamento è uguale o maggiore di 2,0 t per ettaro di SAU aziendale;

Per gli allevamenti il cui carico risulti inferiore verrà presentato il PUAS ;

2. I titolari di allevamenti che utilizzano per lo spandimento dei liquami anche terreni in concessione, sono comunque tenuti alla presentazione del PUA .

3. Ai fini del presente regolamento per SAU aziendale deve intendersi quella riferita ai terreni condotti direttamente dal dichiarante a titolo di proprietà, affitto, enfiteusi, comodato, etc.

4. I titolari degli allevamenti di consistenza inferiore a 8 t per bovini, suini ed ovini ed a 3 t per gli avicunicoli, che producono reflui, sono sottoposti soltanto all'obbligo di comunicazione al sindaco. Non sono soggetti ad autorizzazione né a comunicazione i piccoli allevamenti di tipo familiare. Non è soggetto ad autorizzazione l'impiego del letame e del relativo colaticcio .

5. La distribuzione dei liquami sui suoli agricoli è ammessa unicamente sui terreni registrati in un PUA - PUAS autorizzati, che ne garantisca l'uso ai fini agronomici e tenga conto delle caratteristiche dei suoli e delle esigenze delle colture .

6. Nei suoli destinati a set - aside nudo non è ammesso lo spandimento di liquame e di letame .

7. I terreni agricoli adibiti allo spandimento dovranno essere disponibili per proprietà, affitto o per accordi specifici che saranno dichiarati, con atti notori del concedente .

8. [I produttori di liquami che consegnano a terzi il liquame per l'utilizzo su terreni diversi da quelli del precedente comma, devono tenere un registro di carico e scarico, vidimato dal Sindaco, su cui debbono essere annotati la data e quantità del liquame prelevato per la distribuzione, l'identificazione dell'eventuale trasportatore, la destinazione del liquame e la identificazione del conduttore del terreno agricolo utilizzato] .

 

 

     Art. 4

Contenuti del piano di utilizzazione agronomica (PUA).

1. Il piano, redatto obbligatoriamente da dottori agronomi, periti agrari o agrotecnici iscritti ai rispettivi albi professionali, deve contenere:

a) informazioni generali sull'azienda:

- titolare dell'azienda e titolo di possesso dei terreni;

- ubicazione;

- ordinamento produttivo;

- irrigazione, superfici interessate e metodi impiegati;

- estremi catastali dei terreni condotti dal titolare e di quelli in concessione e loro quantificazione in ettari con identificazione preferibilmente su carta tecnica regionale delle superfici destinate allo spandimento e indicazione delle successioni colturali;

- distanza tra punti di stoccaggio e superfici destinate allo smaltimento;

b) informazioni sull'allevamento:

- tipo di allevamento;

- specie categoria, peso e numero medio degli animali allevati;

- tipo di stabulazione e sistema di pulizia adottato;

- ubicazione dei ricoveri e delle strutture di stoccaggio dei liquami, indicando anche le particelle catastali su cui insistono;

c) modalità di trattamento, conservazione e distribuzione dei liquami:

- descrizione delle strutture di stoccaggio e trattamento esistenti;

- descrizione delle attrezzature disponibili per la distribuzione e modalità di effettuazione della stessa;

d) valutazione della compatibilità del carico zootecnico allevato:

- il carico massimo dei reflui zootecnici applicabile ai suoli adibiti all'uso agricolo in termini di azoto totale per ettaro e per anno è di 340 kg.

Per le aree classificate come «vulnerabili» i limiti massimi di azoto per ettaro e per anno sono fissati in 170 kg, elevabile a 210 kg per i primi quattro anni di applicazione del presente regolamento.

Tali valori devono essere intesi come valori medi aziendali e al netto delle perdite di stoccaggio e di distribuzione in campo.

Per le colture poliennali tali limiti possono essere ripartiti sull'intero ciclo colturale.

Qualora sussistano particolari esigenze colturali, e nel caso di doppia coltura ad levato assorbimento di azoto, i suddetti limiti per le aree vulnerabili possono essere superati, fatto salvo il limite massimo di 340 kg purché sia dimostrata, attraverso un piano di utilizzazione agronomica approvato, la corretta utilizzazione dei reflui zootecnici. Il piano di utilizzazione agronomica deve adottare misure idonee ad evitare rischi di inquinamento delle acque.

Restano comunque fermi eventuali limiti maggiormente restrittivi o divieti fissati dalla normativa vigente in materia di tutela delle acque, del suolo e dell'ambiente.

Per gli allevamenti ricadenti in Comuni classificati come «vulnerabili»: qualora dalla documentazione tecnica allegata al PUA - PUAS si dimostri che l'UPA è da ritenersi «adatta» allo spargimento dei liquami zootecnici, secondo l'applicazione delle «linee guida per l'indagine e la gestione dei suoli alla scala dell'azienda agricola» '96 ERSAL, il carico massimo di azoto applicabile a quell'UPA può essere elevato a 340 kg per ettaro per anno .

Devono essere inoltre forniti i dati relativi a:

- composizione fisica del suolo;

- profondità del terreno e sua pendenza;

- presenza di ristagni e rischio di inondazioni;

- velocità di percolazione delle acque e del loro scorrimento superficiale;

e) piano di concimazione:

il piano deve indicare la quantità di elementi fertilizzanti di diversa provenienza (liquami, letami, concimi chimici di sintesi) apportati alle singole colture e calcolati in base ai fabbisogni delle colture e alla disponibilità di elementi nutritivi presenti nel terreno ed alle modalità ed epoche di distribuzione.

 

 

     Art. 5

Contenuti del piano di utilizzazione agronomica semplificato (P.U.A.S.).

I piani di utilizzazione agronomica semplificati (P.U.A.S.) possono essere redatti anche dai titolari dell'azienda in forma di autocertificazione. Tali piani devono contenere le informazioni previste nei punti a, b, c, d, dell'art. 4, ed un calendario di distribuzione dei reflui, nonché l'esplicita dichiarazione che gli elementi fertilizzanti di diversa provenienza (liquami, letami, concimi chimici di sintesi) apportati, non eccedono i fabbisogni delle colture .

 

 

     Art. 6

Procedure per l'autorizzazione allo spandimento.

1. Lo spandimento dei liquami zootecnici ad uso agronomico deve essere autorizzato dal Sindaco, sulla base di un rapporto congiunto emesso da SPAFA - USSL:

- allo S.P.A.F.A. compete il parere agronomico per quanto attiene a:

- criteri utilizzati dal redattore del piano per l'individuazione dell'UPA dal punto di vista agronomico;

- rispetto dell'art. 9 del regolamento per quanto riguarda le aree adibite a spandimento, nei PUAS - PUA;

- ammissibilità delle eventuali modifiche apportate dal redattore del PUA-PUAS ai parametri di calcolo automatico utilizzati da GIARA 37, e della adeguatezza delle scelte agronomiche su cui è basato il piano;

- fondatezza agronomica dei calendari di distribuzione dei reflui, previsti nei PUA-PUAS, in funzione delle colture prospettate, valutando la concreta possibilità di effettuare gli spandimenti secondo le date indicate, in relazione alle condizioni ambientali e della adeguatezza ed al dimensionamento delle attrezzature disponibili adibite allo spandimento;

- compatibilità di PUA-PUAS in funzione dei volumi di refluo prodotto, delle rotazioni colturali prospettate, dei criteri di uso agronomico dei reflui, della sensibilità dei suoli;

- rispondenza al presente regolamento delle capacità di stoccaggio previste nel piano;

- compatibilità delle informazioni contenute nel PUA-PUAS con quelle analoghe dichiarate per l'accesso a regimi d'aiuto comunitari formalizzate dal richiedente presso l'amministrazione pubblica;

- al Servizio n. 1 dell'U.S.S.L. compete il parere igienico sanitario per quanto attiene a:

- criteri utilizzati dal redattore del piano per la individuazione delle U.P.A. in relazione alla tutela della falda idrica alla sensibilità dei suoli aziendali all'uso dei reflui zootecnici;

- compatibilità ambientale delle strutture di stoccaggio dei liquami e ubicazione, nel territorio, delle medesime;

- metodi di distribuzione in campo dei reflui e localizzazione nel territorio delle aree adibite a spandimento;

- compatibilità ambientale delle soluzioni tecnologiche eventualmente previste per il trattamento e smaltimento delle acque provenienti da sala mungitura e/o caseificio;

- adeguatezza della realizzazione delle strutture aziendali per lo stoccaggio dei liquami e dei letami tradizionalmente prodotti.

La domanda di autorizzazione, con firma autenticata, corredata dal piano in tre copie deve essere presentata al Sindaco del Comune in cui ha sede il centro aziendale del richiedente, di seguito chiamato «Sindaco». Qualora il piano preveda l'utilizzo di terreni situati in più Comuni, la domanda oltre che al «Sindaco», deve essere inviata a cura del richiedente, corredata da una copia del piano stesso, agli altri Comuni interessati. Il «Sindaco»dovrà richiedere i pareri previsti dall'art. 6 comma 2 della L.R. 20 dicembre 1993, n. 37 ) tali pareri dovranno essere trasmessi a cura della USSL e S.P.A.F.A. competenti anche a tutti i Comuni interessati allo spandimento.

Il «Sndaco», acquisiti i pareri di cui al comma precedente, ove non siano pervenute opposizioni da parte degli altri Comuni, provvederà all'approvazione del piano ed alla contestuale emissione dell'autorizzazione allo spandimento dandone comunicazione al richiedente. Contestualmente copia dell'autorizzazione di cui sopra sarà trasmessa agli altri Comuni interessati per consentire il rilascio delle autorizzazioni allo spandimento nei territori di loro competenza.

Il piano deve essere redatto su supporto cartaceo ed informatico utilizzando il software appositamente predisposto dalla Regione.

La suddetta autorizzazione rimane valida fino a quando permangono inalterate le condizioni considerate per la formulazione del piano. Qualora intervengano modifiche relative alla tipologia ed alla dimensione dell'allevamento nonché ai terreni utilizzati, modifiche sostanziali alle modalità del loro utilizzo ed al piano di spandimento, dovrà essere richiesta una nuova autorizzazione nelle forme e nei modi sopra indicati.

La nuova domanda di autorizzazione dovrà contenere tutta la documentazione tecnica riferentesi alle variazioni apportate nonché una dichiarazione a firma del richiedente attestante la non variazione della restante documentazione già in possesso della pubblica amministrazione (16).

2. Il cambiamento di proprietà, ragione sociale o sede legale comporta unicamente un aggiornamento dell'autorizzazione già concessa; a tal scopo, entro 90 giorni dalla variazione, dovrà essere prodotta domanda a firma del produttore dei liquami, contente gli estremi della variazione nonché la dichiarazione del mantenimento delle caratteristiche tecniche contenute nella documentazione già in possesso della pubblica amministrazione.

3. Gli allevamenti esistenti sprovvisti di autorizzazione allo spandimento ma ad essa obbligati ai sensi del presente regolamento devono presentare il piano di utilizzazione agronomica (P.U.A. o P.U.A.S.) entro 18 mesi dalla data di pubblicazione del presente regolamento, mentre quelli già in possesso dell'autorizzazione comunale allo spandimento debbono presentare il piano di utilizzazione agronomica (P.U.A. o P.U.A.S.) entro 24 mesi .

 

 

     Art. 7

Norme generali per lo stoccaggio dei reflui zootecnici.

Liquame

1. Lo stoccaggio dei liquami o delle acque di lavaggio destinati all'utilizzazione agronomica deve essere effettuato in contenitori, la cui capacità complessiva rapportata alla potenzialità massima dell'allevamento, e tenendo conto dell'ordinamento colturale, non può essere inferiore a 180 giorni, ad eccezione degli allevamenti bovini da latte per i quali è richiesto uno stoccaggio non inferiore a 120 giorni.

Per gli allevamenti misti - bovini da latte e suini - nel caso in cui la rotazione colturale sia riferibile a quella degli allevamenti da latte, le vasche di stoccaggio devono avere una capacità non inferiore a 120 giorni.

Il dimensionamento degli stoccaggi viene determinato attraverso la valutazione dei fabbisogni delle colture e dei periodi e volumi previsti per la distribuzione dei reflui.

Per i nuovi insediamenti e per quelli che necessitano di adeguamenti delle strutture di stoccaggio, deve essere previsto il frazionamento della vasca di stoccaggio in almeno due sottobacini.

Per gli allevamenti di bovini situati in Comuni classificati di montagna, qualora il peso vivo allevato non superi le 30 t, è richiesta una capacità della vasca di stoccaggio dei liquami non inferiore a 90 giorni.

Le strutture esistenti dovranno essere adeguate alle esigenze di stoccaggio determinate nel P.U.A. o nel P.U.A.S. entro tre anni dalla data di pubblicazione del presente regolamento qualora la capacità di stoccaggio sia inferiore a 120 giorni (90 giorni per allevamenti di bovini da latte) .

È invece concesso un periodo di cinque anni qualora la capacità attuale di stoccaggio risulti pari o superiore a 120 giorni (90 giorni per i bovini da latte) .

2. Le vasche o lagune di stoccaggio debbono essere poste a distanza tale dall'allevamento da poter consentire il loro riempimento mediante l'utilizzo di sistemi fissi di convogliamento come fognature, tubazioni, canalette o simili.

3. È consentita la costruzione di vasche di contenimento nelle zone di spandimento al fine di razionalizzazione la distribuzione dei liquami; i relativi volumi di stoccaggio potranno essere conteggiati per il calcolo del volume totale di stoccaggio richiesto; in questo caso è consentito il trasporto del liquame su gomma dal luogo di produzione a quello di stoccaggio.

Letame

4. Fatte salve le prescrizioni ed i vincoli previsti dalla normativa specifica in materia ambientale, urbanistica e sanitaria, è fatto divieto di utilizzare il letame:

- nelle superfici non interessate dall'attività agricola; è ammesso l'impiego nelle attività di carattere vivaistico;

- nelle aree boschive (escluso le colture legnose ad alto accrescimento);

- nelle aree di cava ove non ripristinate all'uso agricolo;

- ove non diversamente specificato da altre norme o regolamenti giustificati da particolari condizioni locali, su terreni situati a distanza inferiore a 5 metri dai corsi d'acqua;

- sulle coste dei laghi.

Lo stoccaggio e la maturazione dei letami deve avvenire su platea impermeabilizzata e munita di idoneo cordolo o cunetta di sgrondo su tre lati con altezza di metri 1 per il contenimento dei liquidi e provvista di idoneo pozzettone o contenitore per lo stoccaggio dei reflui di percolazione.

La platea di stoccaggio del letame deve essere dimensionata per consentire un periodo di maturazione di almeno 90 giorni allo stesso prima dell'impiego in campo.

Analogamente, i pozzetti di contenimento del percolato dei letamai devono essere opportunamente dimensionati per consentire lo stoccaggio dei liquidi per almeno 90 giorni.

La concimaia dovrà essere posta alla distanza di almeno 10 metri da fossi o corsi d'acqua .

5. Non sono ammessi accumuli temporanei di letame sul terreno agricolo.

È fatta eccezione per il letame maturato e sgrondato in concimaia per un periodo di almeno 90 giorni.

Lo stoccaggio temporaneo del letame maturo su terreno nudo dovrà prevedere gli accorgimenti necessari ad evitare lo sversamento di percolanti nel reticolo scolante ed essere effettuato ad una distanza dai corsi d'acqua di almeno 20 metri ed in assenza di falda affiorante.

L'accumulo non può restare in campo se non per i tempi tecnici strettamente necessari alla distribuzione.

Lo stoccaggio temporaneo non dovrà essere effettuato nello stesso luogo per più di una stagione agraria .

6. Al fine di razionalizzare la distribuzione sui fondi destinati allo spandimento, lontani dal centro aziendale, è consentito l'utilizzo di vasche e concimaie poste nei fondi stessi purché con capacità non superiore al 50% del necessario ai fondi .

 

 

     Art. 8

Criteri generali per il calcolo delle dimensioni degli stoccaggi e caratteristiche costruttive.

1. Il dimensionamento (per quanto attiene la capacità) delle opere per lo stoccaggio dei reflui zootecnici deve essere effettuato dallo stesso professionista incaricato di redigere il P.U.A. Ciò per tenere conto delle reali esigenze agronomiche dell'azienda. Spetta al professionista individuare i reali quantitativi di liquame da accumulare in relazione all'ordinamento colturale, alle rotazioni in atto e alle attrezzature impiegate per la distribuzione. Le durate dello stoccaggio indicate nell'art. 7 costituiscono valori minimi imprescindibili.

2. Il calcolo delle dimensioni degli stoccaggi è effettuato, di norma, con riferimento al totale del peso vivo mediamente presente nell'arco di un anno, deve tener conto delle precipitazioni medie dell'ultimo decennio nel periodo tra novembre e febbraio e deve prevedere un battente di 30 cm di emergenza per gli eventi meteorici eccezionali .

3. Nei nuovi insediamenti e in quelli nei quali si deve procedere agli adeguamenti al presente regolamento, le acque piovane non possono essere convogliate nelle vasche per liquami e deve essere previsto per esse un sistema separato di smaltimento.

4. Qualora le acque di lavaggio dei caseifici aziendali, nonché le acque di lavaggio delle sale di mungitura e di attesa, degli allevamenti bovini da latte vengano recapitate tal quali negli stoccaggi dei reflui, questi dovranno essere adeguati nelle dimensioni sulla base dei consumi reali desunti dai contatori d'acqua.

Per gli allevamenti di bovini da latte, qualora le sale di mungitura e le sale d'attesa siano sprovviste di contatori d'acqua, la determinazione dei volumi da aggiungere agli stoccaggi dei liquami deve tener conto dei seguenti parametri:

a) allevamenti con sala di mungitura dotata di sala d'attesa 60 litri giorno per t di peso vivo;

b) allevamenti con sale di mungitura prive di sale d'attesa 25 litri giorno per t di peso vivo;

c) allevamenti a posta fissa con lattodotto 5 litri giorno per t di peso vivo .

 

 

     Art. 9

Divieti e norme particolari per l'utilizzo agronomico delle deiezioni.

1. Lo spandimento sul suolo non è consentito in terreni con coltivazioni in atto destinate direttamente e senza processi di trattamento dei prodotti all'alimentazione umana.

2. In golena entro argine è ammessa solo la concimazione con letame con interramento immediato purché eseguita in periodo di magra del corso d'acqua .

3. È vietata, in ogni caso, la distribuzione delle deiezioni dalla pubblica strada.

4. Nelle zone con pendenza superiore al 6% è obbligatorio l'utilizzo di irrigatori a pioggia lenta per evitare ruscellamenti ed erosioni del suolo .

I massimi valori di portata di spandimento per terreni piani vanno da 7 a 22 mm/h in relazione diretta alla permeabilità del suolo.

In relazione alla pendenza del terreno si applicano le seguenti riduzioni di portata:

fra 0 e 5%: 0%;

fra 6 e 8%: 20%;

fra 9 e 12%: 40%;

oltre il 13%: 60% .

5. Va preferibilmente adottato, compatibilmente con le tipologie colturali, lo spandimento a terra e l'interramento immediato dei liquami per ridurre la diffusione degli odori e migliorare l'efficacia della concimazione. È vietata la distribuzione dei liquami con irrigatore a lunga gittata nei terreni distanti meno di 100 metri dalle case di civile abitazione.

6. È altresì vietato lo spandimento di liquami per i casi previsti dal precedente art. 7 comma 4 nonché durante la pioggia e per almeno un giorno dopo la pioggia stessa, nonché sul terreno sopra al quale ristagni acqua, o che sia gelato o ricoperto di neve. È comunque vietato lo spandimento dei liquami nel periodo di tempo compreso tra il 1° dicembre ed il 28 febbraio. Il Sindaco - avvalendosi del parere dello SPAFA, USL - qualora ricorrano favorevoli condizioni metereologiche può, con propria ordinanza derogare su tale periodo fino ad un massimo di venti giorni continuativi .

7. Lo spandimento, a norma del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236, è comunque vietato nei terreni distanti meno di 200 metri dai punti di captazione di pubblico acquedotto o di acquedotto privato di pubblico interesse, intendendo come tale un impianto che serva almeno 15 utenze. I nuovi insediamenti e quelli che necessitano di adeguamenti delle strutture di stoccaggio dovranno essere realizzati ad almeno 200 metri dai punti di captazione come sopra individuati .

8. Lo spandimento di norma è consentito su terreno ricadente in un raggio pari ad 8 km dal centro aziendale, per motivi documentati sarà autorizzabile lo spandimento a distanze superiori .

 

 

     Art. 10

Trasporto di liquami di origine animale.

1. L'esercizio dell'attività conto terzi di raccolta, trasporto ed utilizzo agronomico di liquame di origine animale, comporta l'utilizzo di mezzi e serbatoi conformi alla legislazione vigente in materia.

Tali attività sono sottoposte al controllo dei competenti servizi USSL, per quanto attiene ai mezzi, ai serbatoi impiegati ed alla tutela della salute pubblica nelle diverse fasi della raccolta, del trasporto e dello smaltimento.

2. Il titolare dell'attività deve tenere un registro di carico e scarico, vidimato dal Comune in cui il titolare trasportatore ha sede legale, contenente gli estremi relativi alla data, alla provenienza, alla quantità di ogni singolo trasporto, ai terreni luogo di spandimento che devono comunque essere registrati in un PUA o PUAS autorizzato .

 

 

     Art. 11

Norme transitorie.

1. Il Sindaco, all'atto del rilascio dell'autorizzazione allo spandimento dei liquami zootecnici, può concedere al richiedente un termine per l'adeguamento dei contenitori di stoccaggio dai tre ai cinque anni a partire dalla data di autorizzazione.

2. In attesa della pubblicazione della cartografia e del relativo elenco indicante i Comuni classificati «vulnerabili» e «non vulnerabili», sono transitoriamente classificati i Comuni di cui all'allegato elenco n. 2 e, comunque, i Comuni nei quali, nell'acqua di prima falda e/o delle falde captate, viene riscontrato il superamento del limite di legge per il parametro nitrati .

 

 

Allegato 1

al regolamento di attuazione

Elenco dei Comuni con alto carico zootecnico

Comuni 

Provincia 

 

 

ABBADIA CERRETO 

LO 

ACQUAFREDDA 

BS 

ACQUANEGRA CREMONESE 

CR 

AGNADELLO 

CR 

ANTEGNATE 

BG 

AZZANO MELLA 

BS 

BAGNOLO CREMASCO 

CR 

BAGNOLO MELLA 

BS 

BAGNOLO SAN VITO 

MN 

BARBARIGA 

BS 

BARBATA 

BG 

BELLINZAGO LOMBARDO 

MI 

BERLINGO 

BS 

BERTONICO 

LO 

BOFFALORA D'ADDA 

LO 

BORGO SAN GIACOMO 

BS 

BORGO SAN GIOVANNI 

LO 

BORGOFORTE 

MN 

BORGOSATOLLO 

BS 

BORGHETTO LODIGIANO 

LO 

BOSISIO PARINI 

LC 

BREMBIO 

LO 

BRUNELLO 

VA 

CALCINATO 

BS 

CALCIO 

BG 

CALVENZANO 

BG 

CALVISANO 

BS 

CAMAIRAGO 

LO 

CAMISANO 

CR 

CAMPAGNOLA CREMASCA 

CR 

CAPERGNANICA 

CR 

CAPPELLA CANTONE 

CR 

CAPRIANO DEL COLLE 

BS 

CARAVAGGIO 

BG 

CAROBBIO DEGLI ANGELI 

BG 

CARPENEDOLO 

BS 

CASALE CREMASCO-VIDOLASCO 

CR 

CASALETTO CEREDANO 

CR 

CASALETTO DI SOPRA 

CR 

CASALETTO LODIGIANO 

LO 

CASALETTO VAPRIO 

CR 

CASALMAIOCCO 

LO 

CASTEGNATO 

BS 

CASTEL GABBIANO 

CR 

CASTELVISCONTI 

CR 

CASTENEDOLO 

BS 

CASTIGLIONE D/STIVIERE 

MN 

CASTIRAGA VIDARDO 

LO 

CAVACURTA 

LO 

CAVRIANA 

MN 

CERVIGNANO D'ADDA 

LO 

CHIARI 

BS 

CHIEVE 

CR 

CIGOLE 

BS 

CINGIA DE' BOTTI 

CR 

COCCAGLIO 

BS 

COLOGNO MONZESE 

MI 

COMAZZO 

LO 

COMEZZANO-CIZZAGO 

BS 

CORNAREDO 

MI 

CORNEGLIANO LAUDENSE 

LO 

CORNO GIOVINE 

LO 

CORNO VECCHIO 

LO 

CORREZZANA 

MI 

CORTE PALASIO 

LO 

COVO 

BG 

CREDERA RUBBIANO 

CR 

CUMIGNANO SUL NAVIGLIO 

CR 

DOSOLO 

MN 

DOVERA 

CR 

FARA OLIVANA CON SOLA 

BG 

FIESCO 

CR 

FLERO 

BS 

FONTANELLA 

BG 

FORNOVO SAN GIOVANNI 

BG 

GALGAGNANO 

LO 

GAMBARA 

BS 

GERENZANO 

VA 

GHEDI 

BS 

GOITO 

MN 

GONZAGA 

MN 

GOTTOLENGO 

BS 

GRONTARDO 

CR 

ISORELLA 

BS 

ISSO 

BG 

IZANO 

CR 

LANDRIANO 

PV 

LENO 

BS 

LIVRAGA 

LO 

LODI 

LO 

LOGRATO 

BS 

LOZZA 

VA 

MALEO 

LO 

MANERBIO 

BS 

MARCARIA 

MN 

MARMIROLO 

MN 

MARTINENGO 

BG 

MAZZANO 

BS 

MEDIGLIA 

MI 

MELEGNANO 

MI 

MISANO GERA D'ADDA 

BG 

MOGLIA 

MN 

MONTE CREMASCO 

CR 

MONTICHIARI 

BS 

MONTIRONE 

BS 

MORENGO 

BG 

MORNICO AL SERIO 

BG 

MORTARA 

PV 

MOSCAZZANO 

CR 

MOTTEGGIANA 

MN 

NOSATE 

MI 

NOVEDRATE 

CO 

OFFANENGO 

CR 

OFFLAGA 

BS 

OLGIATE MOLGORA 

LC 

ORZINUOVI 

BS 

ORZIVECCHI 

BS 

OSIO SOPRA 

BG 

PAGAZZANO 

BG 

PALAZZO PIGNANO 

CR 

PANDINO 

CR 

PAULLO 

MI 

PAVONE MELLA 

BS 

PEDRENGO 

BG 

PEGOGNAGA 

MN 

PERSICO DOSIMO 

CR 

PIEVE FISSIRAGA 

LO 

PIUBEGA 

MN 

PIZZIGHETTONE 

CR 

PONCARALE 

BS 

PORTO MANTOVANO 

MN 

QUINTANO 

CR 

QUINTANO D'OGLIO 

BS 

REMEDELLO 

BS 

RICENGO 

CR 

RIPALTA CREMASCA 

CR 

RIPALTA GUERINA 

CR 

RIVOLTA D'ADDA 

CR 

ROBECCO D'OGLIO 

CR 

ROCCAFRANCA 

BS 

ROGOLO 

SO 

ROMANO DI LOMBARDIA 

BG 

ROVAGNATE 

LC 

ROVERBELLA 

MN 

RUDIANO 

BS 

SAN BASSANO 

CR 

SAN GIACOMO DELLE SEGNATE 

MN 

SAN MARTINO IN STRADA 

LO 

SAN PAOLO 

BS 

SAN ZENO NAVIGLIO 

BS 

SAN ZENONE AL LAMBRO 

MI 

SANTO STEFANO TICINO 

MI 

SCANDOLARA RIPA D'OGLIO 

CR 

SECUGNAGO 

LO 

SENNA COMASCO 

CO 

SERGNANO 

CR 

SONCINO 

CR 

SORDIO 

LO 

SORESINA 

CR 

SPINO D'ADDA 

CR 

SUZZARA 

MN 

TAVAZZANO CON VILLAVESCO 

LO 

TICENGO 

CR 

TRIBIANO 

MI 

TRIGOLO 

CR 

TRUCCAZZANO 

MI 

TURATE 

CO 

VAILATE 

CR 

VALBREMBO 

BG 

VEROLANUOVA 

BS 

VEROLAVECCHIA 

BS 

VESCOVATO 

CR 

VILLACHIARA 

BS 

VILLANOVA DEL SILLARO 

LO 

VISANO 

BS 

VITTUONE 

MI 

ZELO BUON PERSICO 

LO 

 

 

Totale Comuni 177 

 

 

 

Elenco comuni a basso carico zootecnico

 

Comuni 

Provincia 

 

 

ABBADIA LARIANA 

LC 

ABBIATEGRASSO 

MI 

ACQUANEGRA SUL CHIESE 

MN 

ADRARA SAN MARTINO 

BG 

ADRARA SAN ROCCO 

BG 

ADRO 

BS 

AGNOSINE 

BS 

AGRA 

VA 

AGRATE BRIANZA 

MI 

AICURZIO 

MI 

AIRUNO 

LC 

ALAGNA 

PV 

ALBAIRATE 

MI 

ALBANO SANT'ALESSANDRO 

BG 

ALBAREDO ARNABOLDI 

PV 

ALBAREDO PER SAN MARCO 

SO 

ALBAVILLA 

CO 

ALBESE CON CASSANO 

CO 

ALBIATE 

MI 

ALBINO 

BG 

ALBIOLO 

CO 

ALBIZZATE 

VA 

ALBONESE 

PV 

ALBOSAGGIA 

SO 

ALBUZZANO 

PV 

ALFIANELLO 

BS 

ALGUA 

BG 

ALMÈ 

BG 

ALMENNO SAN BARTOLOMEO 

BG 

ALMENNO SAN SALVATORE 

BG 

ALSERIO 

CO 

ALZANO LOMBARDO 

BG 

ALZATE BRIANZA 

CO 

AMBIVERE 

BG 

ANDALO VALTELLINO 

SO 

ANFO 

BS 

ANGERA 

VA 

ANGOLO TERME 

BS 

ANNICCO 

CR 

ANNONE BRIANZA 

LC 

ANZANO DEL PARCO 

CO 

APPIANO GENTILE 

CO 

APRICA 

SO 

ARCENE 

BG 

ARCISATE 

VA 

ARCONATE 

MI 

ARCORE 

MI 

ARDENNO 

SO 

ARDESIO 

BG 

ARENA PO 

PV 

ARESE 

MI 

ARCEGNO 

CO 

ARLUNO 

MI 

AROSIO 

CO 

ARSAGO SEPRIO 

VA 

ARTOGNE 

BS 

ARZAGO D'ADDA 

BG 

ASOLA 

MN 

ASSAGO 

MI 

ASSO 

CO 

AVERARA 

BG 

AVIATICO 

BG 

AZZANELLO 

CR 

AZZANO SAN PAOLO 

BG 

AZZATE 

VA 

AZZIO 

VA 

AZZONE 

BG 

BADIA PAVESE 

PV 

BAGNARIA 

PV 

BAGNATICA 

BG 

BAGOLINO 

BS 

BALLABIO 

LC 

BARASSO 

VA 

BARBIANELLO 

PV 

BARDELLO 

VA 

BAREGGIO 

MI 

BARGHE 

BS 

BARIANO 

BG 

BARLASSINA 

MI 

BARNI 

CO 

BARZAGO 

LC 

BARZANA 

BG 

BARZANÒ 

LC 

BARZIO 

LC 

BASCAPÉ 

PV 

BASIANO 

MI 

BASIGLIO 

MI 

BASSANO BRESCIANO 

BS 

BASTIDA DE' DOSSI 

PV 

BASTIDA PANCARANA 

PV 

BATTUDA 

PV 

BEDERO VALCUVIA 

VA 

BEDIZZOLE 

BS 

BEDULITA 

BG 

BELGIOIOSO 

PV 

BELLAGIO 

CO 

BELLANO 

LC 

BELLUSCO 

MI 

BEMA 

SO 

BENE LARIO 

CO 

BERBENNO DI VALTELLINA 

SO 

BERBENNO 

BG 

BEREGAZZO CON FILIARO 

CO 

BEREGUARDO 

PV 

BERGAMO 

BG 

BERNAREGGIO 

MI 

BERNATE TICINO 

MI 

BERZO DEMO 

BS 

BERZO INFERIORE 

BS 

BERZO SAN FERMO 

BG 

BESANA BRIANZA 

MI 

BESANO 

VA 

BESATE 

MI 

BESNATE 

VA 

BESOZZO 

VA 

BIANDRONNO 

VA 

BIANZANO 

BG 

BIANZONE 

SO 

BIASSONO 

MI 

BIENNO 

BS 

BIGARELLO 

MN 

BINAGO 

CO 

BINASCO 

MI 

BIONE 

BS 

BISUSCHIO 

VA 

BIZZARRONE 

CO 

BLELLO 

BG 

BLESSAGNO 

CO 

BLEVIO 

CO 

BODIO LOMNAGO 

VA 

BOFFALORA SOPRA TICINO 

MI 

BOLGARE 

BG 

BOLLATE 

MI 

BOLTIERE 

BG 

BONATE SOPRA 

BG 

BONATE SOTTO 

BG 

BONEMERSE 

CR 

BORDOLANO 

CR 

BORGARELLO 

PV 

BORGO DI TERZO 

BG 

BORGO PRIOLO 

PV 

BORGO SAN SIRO 

PV 

BORGOFRANCO SUL PO 

MN 

BORGORATTO MORMOROLO 

PV 

BORMIO 

SO 

BORNASCO 

PV 

BORNO 

BS 

BOSNASCO 

PV 

BOSSICO 

BG 

BOTTANUCO 

BG 

BOTTICINO 

BS 

BOVEGNO 

BS 

BOVEZZO 

BS 

BOVISIO MASCIAGO 

MI 

BOZZOLO 

MN 

BRACCA 

BG 

BRALLO DI PERGOLA 

PV 

BRANDICO 

BS 

BRANZI 

BG 

BRAONE 

BS 

BREBBIA 

VA 

BREGANO 

VA 

BREGNANO 

CO 

BREMBATE DI SOPRA 

BG 

BREMBATE 

BG 

BREMBILLA 

BG 

BREME 

PV 

BRENNA 

CO 

BRENO 

BS 

BRENTA 

VA 

BRESCIA 

BS 

BRESSANA BOTTARONE 

PV 

BRESSO 

MI 

BREZZO DI BEDERO 

VA 

BRIENNO 

CO 

BRIGNANO GERA D'ADDA 

BG 

BRINZIO 

VA 

BRIONE 

BS 

BRIOSCO 

MI 

BRISSAGO-VALTRAVAGLIA 

VA 

BRIVIO 

LC 

BRONI 

PV 

BRUGHERIO 

MI 

BRUMANO 

BG 

BRUNATE 

CO 

BRUSAPORTO 

BG 

BRUSIMPIANO 

VA 

BUBBIANO 

MI 

BUCCINASCO 

MI 

BUGLIO IN MONTE 

SO 

BUGUGGIATE 

VA 

BULCIAGO 

LC 

BULGAROGRASSO 

CO 

BURAGO MOLGORA 

MI 

BUSCATE 

MI 

BUSNAGO 

MI 

BUSSERO 

MI 

BUSTO ARSIZIO 

VA 

BUSTO GAROLFO 

MI 

CA' D'ANDREA 

CR 

CABIATE 

CO 

CADEGLIANO-VICONAGO 

VA 

CADORAGO 

CO 

CADREZZATE 

VA 

CAGLIO 

CO 

CAGNO 

CO 

CAINO 

BS 

CAIOLO 

SO 

CAIRATE 

VA 

CALCINATE 

BG 

CALCO 

LC 

CALOLZIOCORTE 

LC 

CALUSCO D'ADDA 

BG 

CALVAGESE DELLA RIVIERA 

BS 

CALVATONE 

CR 

CALVIGNANO 

PV 

CALVIGNASCO 

MI 

CAMBIAGO 

MI 

CAMERATA CORNELLO 

BG 

CAMPARADA 

MI 

CAMPIONE D'ITALIA 

CO 

CAMPODOLCINO 

SO 

CAMPOSPINOSO 

PV 

CANDIA LOMELLINA 

PV 

CANEGRATE 

MI 

CANEVINO 

PV 

CANNETO PAVESE 

PV 

CANNETO SULL'OGLIO 

MN 

CANONICA D'ADDA 

BG 

CANTELLO 

VA 

CANTÙ 

CO 

CANZO 

CO 

CAPIAGO INTIMIANO 

CO 

CAPIZZONE 

BG 

CAPO DI PONTE 

BS 

CAPONAGO 

MI 

CAPOVALLE 

BS 

CAPPELLA DE' PICENARDI 

CR 

CAPRALBA 

CR 

CAPRIATE SAN GERVASIO 

BG 

CAPRINO BERGAMASCO 

BG 

CAPRIOLO 

BS 

CARATE URIO 

CO 

CARATE BRIANZA 

MI 

CARAVATE 

VA 

CARBONARA AL TICINO 

PV 

CARBONARA DI PO 

MN 

CARBONATE 

CO 

CARDANO AL CAMPO 

VA 

CARENNO 

LC 

CARIMATE 

CO 

CARLAZZO 

CO 

CARNAGO 

VA 

CARNATE 

MI 

CARONA 

BG 

CARONNO PERTUSELLA 

VA 

CARONNO VARESINO 

VA 

CARPIANO 

MI 

CARUGATE 

MI 

CARUGO 

CO 

CARVICO 

BG 

CASALBUTTANO ED UNITI 

CR 

CASALE LITTA 

VA 

CASALMAGGIORE 

CR 

CASALMORANO 

CR 

CASALMORO 

MN 

CASALOLDO 

MN 

CASALPUSTERLENGO 

LO 

CASALROMANO 

MN 

CASALZUIGNO 

VA 

CASANOVA LONATI 

PV 

CASARGO 

LC 

CASARILE 

MI 

CASASCO D'INTELVI 

CO 

CASATENOVO 

LC 

CASATISMA 

PV 

CASAZZA 

BG 

CASCIAGO 

VA 

CASEI GEROLA 

PV 

CASELLE LANDI 

LO 

CASELLE LURANI 

LO 

CASIRATE D'ADDA 

BG 

CASLINO D'ERBA 

CO 

CASNATE CON BERNATE 

CO 

CASNIGO 

BG 

CASORATE PRIMO 

PV 

CASORATE SEMPIONE 

VA 

CASOREZZO 

MI 

CASPOGGIO 

SO 

CASSAGO BRIANZA 

LC 

CASSANO D'ADDA 

MI 

CASSANO MAGNAGO 

VA 

CASSANO VALCUVIA 

VA 

CASSIGLIO 

BG 

CASSINA DE' PECCHI 

MI 

CASSINA RIZZARDI 

CO 

CASSINA VALSASSINA 

LC 

CASSINETTA DI LUGAGNANO 

MI 

 

 

 

 

Comuni 

Provincia 

 

 

CASSOLNOVO 

PV 

CASTANA 

PV 

CASTANO PRIMO 

MI 

CASTEGGIO 

PV 

CASTEL D'ARIO 

MN 

CASTEL GOFFREDO 

MN 

CASTEL MELLA 

BS 

CASTEL ROZZONE 

BG 

CASTELBELFORTE 

MN 

CASTELCOVATI 

BS 

CASTELDIDONE 

CR 

CASTELLANZA 

VA 

CASTELLEONE 

CR 

CASTELLETTO DI BRANDUZZO 

PV 

CASTELLI CALEPIO 

BG 

CASTELLO CABIAGLIO 

VA 

CASTELLO D'AGOGNA 

PV 

CASTELLO DELL'ACQUA 

SO 

CASTELLO DI BRIANZA 

LC 

CASTELLUCCHIO 

MN 

CASTELMARTE 

CO 

CASTELNOVETTO 

PV 

CASTELNUOVO BOCCA D'ADDA 

LO 

CASTELNUOVO BOZZENTE 

CO 

CASTELSERPIO 

VA 

CASTELVECCANA 

VA 

CASTELVERDE 

CR 

CASTIGLIONE D'ADDA 

LO 

CASTIOGLIONE D'INTELVI 

CO 

CASTIGLIONE OLONA 

VA 

CASTIONE ANDEVENNO 

SO 

CASTIONE DELLA PRESOLANA 

BG 

CASTO 

BS 

CASTREZZATO 

BS 

CASTRO 

BG 

CASTRONNO 

VA 

CAVA MANARA 

PV 

CAVALLASCA 

CO 

CAVARGNA 

CO 

CAVARIA CON PREMEZZO 

VA 

CAVENAGO BRIANZA 

MI 

CAVENAGO D'ADDA 

LO 

CAVERNAGO 

BG 

CAZZAGO BRABBIA 

VA 

CAZZAGO SAN MARTINO 

BS 

CAZZANO SANT'ANDREA 

BG 

CECIMA 

PV 

CEDEGOLO 

BS 

CEDRASCO 

SO 

CELLA DATI 

CR 

CELLATICA 

BS 

CENATE SOPRA 

BG 

CENATE SOTTO 

BG 

CENE 

BG 

CERANO D'INTELVI 

CO 

CERANOVA 

PV 

CERCINO 

SO 

CERESARA 

MN 

CERETE 

BG 

CERETTO LOMELLINA 

PV 

CERGNAGO 

PV 

CERIANO LAGHETTO 

MI 

CERMENATE 

CO 

CERNOBBIO 

CO 

CERNUSCO LOMBARDONE 

LC 

CERNUSCO SUL NAVIGLIO 

MI 

CERRO AL LAMBRO 

MI 

CERRO MAGGIONE 

MI 

CERTOSA DI PAVIA 

PV 

CERVENO 

BS 

CERVESINA 

PV 

CESANA BRIANZA 

LC 

CESANO BOSCONE 

MI 

CESANO MADERNO 

MI 

CESATE 

MI 

CETO 

BS 

CEVO 

BS 

CHIAVENNA 

SO 

CHIESA IN VAL MALENCO 

SO 

CHIGNOLO D'ISOLA 

BG 

CHIGNOLO PO 

PV 

CHIUDUNO 

BG 

CHIURO 

SO 

CICOGNOLO 

CR 

CIGOGNOLA 

PV 

CILAVEGNA 

PV 

CIMBERGO 

BS 

CINISELLO BALSAMO 

MI 

CINO 

SO 

CIRIMIDO 

CO 

CISANO BERGAMASCO 

BG 

CISERANO 

BG 

CISLAGO 

VA 

CISLIANO 

MI 

CITTIGLIO 

VA 

CIVATE 

LC 

CIVENNA 

CO 

CIVIDATE AL PIANO 

BG 

CIVIDATE CAMUNO 

BS 

CIVO 

SO 

CLAINO CON OSTENO 

CO 

CLIVIO 

VA 

CLUSONE 

BG 

COCQUIO-TREVISAGO 

VA 

CODEVILLA 

PV 

CODOGNO 

LO 

COGLIATE 

MI 

COLERE 

BG 

COLICO 

LC 

COLLEBRIANZA 

LC 

COLLEBEATO 

BS 

COLLIO 

BS 

COLOGNE 

BS 

COLOGNO AL SERIO 

BG 

COLONNO 

CO 

COLORINA 

SO 

COLTURANO 

MI 

COLZATE 

BG 

COMABBIO 

VA 

COMERIO 

VA 

COMMESSAGGIO 

MN 

COMO 

CO 

COMUN NUOVO 

BG 

CONCESIO 

BS 

CONCORREZZO 

MI 

CONFIENZA 

PV 

CONSIGLIO DI RUMO 

CO 

COPIANO 

PV 

CORANA 

PV 

CORBETTA 

MI 

CORMANO 

MI 

CORNA IMAGNA 

BG 

CORNALBA 

BG 

CORNALE 

PV 

CORNATE D'ADDA 

MI 

CORRIDO 

CO 

CORSICO 

MI 

CORTE DE' CORTESI CON CIGNONE 

CR 

CORTE DE' FRATI 

CR 

CORTE FRANCA 

BS 

CORTENO GOLGI 

BS 

CORTENOVA 

LC 

CORTENUOVA 

BG 

CORTEOLONA 

PV 

CORVINO SAN QUIRICO 

PV 

CORZANO 

BS 

COSIO VALTELLINO 

SO 

COSTA DE' NOBILI 

PV 

COSTA DI MEZZATE 

BG 

COSTA DI SERINA 

BG 

COSTA MASNAGA 

LC 

COSTA VALLE IMAGNA 

BG 

COSTA VOLPINO 

BG 

COZZO 

PV 

CRANDOLA VALSASSINA 

LC 

CREDARO 

BG 

CREMA 

CR 

CREMELLA 

LC 

CREMENAGA 

VA 

CREMENO 

LC 

CREMIA 

CO 

CREMONA 

CR 

CREMOSANO 

CR 

CRESPIATICA 

LO 

CROSIO DELLA VALLE 

VA 

CROTTA D'ADDA 

CR 

CUASSO AL MONTE 

VA 

CUCCIAGO 

CO 

CUGGIONO 

MI 

CUGLIATE FABIASCO 

VA 

CUNARDO 

VA 

CURA CARPIGNANO 

PV 

CURIGLIA CON MONTEVIASCO 

VA 

CURNO 

BG 

CURTATONE 

MN 

CUSAGO 

MI 

CUSANO MILANINO 

MI 

CUSINO 

CO 

CUSIO 

BG 

CUVEGLIO 

VA 

CUVIO 

VA 

DAIRAGO 

MI 

DALMINE 

BG 

DARFO BOARIO TERME 

BS 

DAVERIO 

VA 

DAZIO 

SO 

DELEVIO 

SO 

DELLO 

BS 

DEROVERE 

CR 

DERVIO 

LC 

DESENZANO DEL GARDA 

BS 

DESIO 

MI 

DIZZASCO 

CO 

DOLZAGO 

LC 

DOMASO 

CO 

DONGO 

CO 

DORIO 

LC 

DORNO 

PV 

DOSSENA 

BG 

DOSSO DEL LIRO 

CO 

DRESANO 

MI 

DREZZO 

CO 

DRIZZONA 

CR 

DUBINO 

SO 

DUMENZA 

VA 

DUNO 

VA 

EDOLO 

BS 

ELLO 

LC 

ENDINE GAIANO 

BG 

ENTRATICO 

BG 

ERBA 

CO 

ERBUSCO 

BS 

ERVE 

LC 

ESINE 

BS 

ESINO LARIO 

LC 

EUPILIO 

CO 

FAEDO VALTELLINO 

SO 

FAGGETO LARIO 

CO 

FAGNANO OLONA 

VA 

FALFURVA 

SO 

FALOPPIO 

CO 

FARA GERA D'ADDA 

BG 

FELONICA 

MN 

FENEGRÒ 

CO 

FERNO 

VA 

FERRERA DI VARESE 

VA 

FERRERA ERBOGNONE 

PV 

FIESSE 

BS 

FIGINO SERENZA 

CO 

FILAGO 

BG 

FILGHERA 

PV 

FINO DEL MONTE 

BG 

FINO MORNASCO 

CO 

FIORANO AL SERIO 

BG 

FOMBIO 

LO 

FONTENO 

BG 

FOPPOLO 

BG 

FORCOLA 

SO 

FORESTO SPARSO 

BG 

FORMIGARA 

CR 

FORTUNAGO 

PV 

FRASCAROLO 

PV 

FUIPIANO VALLE IMAGNA 

BG 

FUSINE 

SO 

GABBIONETA BINANUOVA 

CR 

GADESCO PIEVE DELMONA 

CR 

GAGGIANO 

MI 

GALBIATE 

LC 

GALLARATE 

VA 

GALLIATE LOMBARDO 

VA 

GALLIAVOLA 

PV 

GAMBARANA 

PV 

GAMBOLÒ 

PV 

GANDELLINO 

BG 

GANDINO 

BG 

GANDOSSO 

BG 

GARBAGNATE MILANESE 

MI 

GARBAGNATE MONASTERO 

LC 

GARDONE RIVIERA 

BS 

GARDONE VALTROMPIA 

BS 

GARGNANO 

BS 

GARLASCO 

PV 

GARLATE 

LC 

GARZENO 

CO 

GAVARDO 

BS 

GAVERINA TERME 

BG 

GAVIRATE 

VA 

GAZZOLDO DEGLI IPPOLITI 

MN 

GAZZADA SCHIANNO 

VA 

GAZZANIGA 

BG 

GAZZUOLO 

MN 

GEMONIO 

VA 

GENIVOLTA 

CR 

GENZONE 

PV 

GERA LARIO 

CO 

GERENZAGO 

PV 

GERMASINO 

CO 

GERMIGNAGA 

VA 

GEROLA ALTA 

SO 

GEROSA 

BG 

GERRE DE CAPRIOLI 

CR 

GESSATE 

MI 

GHISALBA 

BG 

GIANICO 

BS 

GIRONICO 

CO 

GIUSSAGO 

PV 

GIUSSANO 

MI 

GODIASCO 

PV 

GOLASECCA 

VA 

GOLFERENZO 

PV 

GOMBITO 

CR 

GORDONA 

SO 

GORGONZOLA 

MI 

GORLA MAGGIORE 

VA 

GORLA MINORE 

VA 

GORLAGO 

BG 

GORLE 

BG 

GORNATE OLONA 

VA 

GORNO 

BG 

GRAFFIGNANA 

LO 

GRANDATE 

CO 

GRANDOLA ED UNITI 

CO 

GRANTOLA 

VA 

GRASSOBBIO 

BG 

GRAVEDONA 

CO 

GRAVELLONA LOMELLINA 

PV 

GREZZAGO 

MI 

GRIANTE 

CO 

GROMO 

BG 

GRONE 

BG 

GROPPELLO CAIROLI 

PV 

GROSIO 

SO 

GROSOTTO 

SO 

GRUMELLO CREMONESE ED UNITI 

CR 

GRUMELLO DEL MONTE 

BG 

GUANZATE 

CO 

GUARDAMIGLIO 

LO 

GUDO VISCONTI 

MI 

GUIDIZZOLO 

MN 

GUSSAGO 

BS 

GUSSOLA 

CR 

IDRO 

BS 

IMBERSAGO 

LC 

INARZO 

VA 

INCUDINE 

BS 

INDUNO OLONA 

VA 

INTROBIO 

LC 

INTROZZO 

LC 

INVERIGO 

CO 

INVERNO E MONTELEONE 

PV 

INVERUNO 

MI 

INZAGO 

MI 

IRMA 

BS 

ISEO 

BS 

ISOLA DI FRONDA 

BG 

ISOLA DOVARESE 

CR 

ISPRA 

VA 

JERAGO CON ORAGO 

VA 

LACCHIARELLA 

MI 

LAGLIO 

CO 

LAINATE 

MI 

LAINO 

CO 

LALLIO 

BG 

LAMBRUGO 

CO 

LANGOSCO 

PV 

LANZADA 

SO 

LANZO D'INTELVI 

CO 

LARDIRAGO 

PV 

LASNIGO 

CO 

LAVENA-PONTE TRESA 

VA 

LAVENO-MOMBELLO 

VA 

LAVENONE 

BS 

LAZZATE 

MI 

LECCO 

LC 

LEFFE 

BG 

LEGGIUNO 

VA 

LEGNANO 

MI 

LENNA 

BG 

LENNO 

CO 

LENTATE SUL SEVESO 

MI 

LESMO 

MI 

LEVATE 

BG 

LEZZENO 

CO 

LIERNA 

LC 

LIMBIATE 

MI 

LIMIDO COMASCO 

CO 

LIMONE SUL GARDA 

BS 

LINAROLO 

PV 

LIPOMO 

CO 

LIRIO 

PV 

LISCATE 

MI 

LISSONE 

MI 

LIVIGNO 

SO 

LIVO 

CO 

LOCATE TRIULZI 

MI 

LOCATE VARESINO 

CO 

LOCATELLO 

BG 

LODI VECCHIO 

LO 

LODRIGO 

BS 

LOMAGNA 

LC 

LOMAZZO 

CO 

LOMELLO 

PV 

LONATE CEPPINO 

VA 

LONATE POZZOLO 

VA 

LONATO 

BS 

LONGHENA 

BS 

LONGONE AL SEGRINO 

CO 

LOSINE 

BS 

LOVERE 

BG 

LOVERO 

SO 

LOZIO 

BS 

LUINO 

VA 

LUISAGO 

CO 

LUMEZZANE 

BS 

LUNGAVILLA 

PV 

LURAGO D'ERBA 

CO 

LURAGO MARINONE 

CO 

LURANO 

BG 

LURATE CACCIVIO 

CO 

LUVINATE 

VA 

 

 

 

 

Comuni 

Provincia 

 

 

LUZZANA 

BG 

MACCAGNO 

VA 

MACCASTORNA 

CO 

MACHERIO 

MI 

MACLODIO 

BS 

MADESIMO 

SO 

MADIGNANO 

CR 

MADONE 

BG 

MAGASA 

BS 

MAGENTA 

MI 

MAGHERNO 

PV 

MAGNACAVALLO 

MN 

MAGNAGO 

MI 

MAGREGLIO 

CO 

MAIRAGO 

LO 

MAIRANO 

BS 

MALAGNINO 

CR 

MALEGNO 

BS 

MALGESSO 

VA 

MALGRATE 

LC 

MALNATE 

VA 

MALONNO 

BS 

MANDELLO DEL LARIO 

LC 

MANERBA DEL GARDA 

BS 

MANTELLO 

SO 

MANTOVA 

MN 

MAPELLO 

BG 

MARCALLO CON CASONE 

MI 

MARCHENO 

BS 

MARCHIROLO 

VA 

MARCIGNAGO 

PV 

MARGNO 

LC 

MARIANA MANTOVANA 

MN 

MARIANO COMENSE 

CO 

MARMENTINO 

BS 

MARNATE 

VA 

MARONE 

BS 

MARTIGNANA DI PO 

CR 

MARUDO 

LO 

MARZANO 

PV 

MARZIO 

VA 

MASATE 

MI 

MASCIAGO PRIMO 

VA 

MASLIANICO 

CO 

MASSALENGO 

LO 

MAZZO DI VALTELLINA 

SO 

MEDA 

MI 

MEDE 

PV 

MEDOLATO 

BG 

MEDOLE 

MN 

MELETI 

LO 

MELLO 

SO 

MELZO 

MI 

MENAGGIO 

CO 

MENAROLA 

SO 

MENCONICO 

PV 

MERATE 

LC 

MERCALLO 

VA 

MERLINO 

LO 

MERONE 

CO 

MESE 

SO 

MESENZANA 

VA 

MESERO 

MI 

MEZZAGO 

MI 

MEZZANA BIGLI 

PV 

MEZZANA RABATTONE 

PV 

MEZZANINO 

PV 

MEZZEGRA 

CO 

MEZZOLDO 

BG 

MILANO 

MI 

MILZANO 

BS 

MIRADOLO TERME 

PV 

MISINTO 

MI 

MISSAGLIA 

LC 

MOGGIO 

LC 

MOIO DE' CALVI 

BG 

MOLTENO 

LC 

MOLTRASIO 

CO 

MONASTEROLO DEL CASTELLO 

BG 

MONGUZZO 

CO 

MONIGA DEL GARDA 

BS 

MONNO 

BS 

MONTAGNA IN VALTELLINA 

SO 

MONTALTO PAVESE 

PV 

MONTANASO LOMBARDO 

LO 

MONTANO LUCINO 

CO 

MONTE ISOLA 

BS 

MONTE MARENZO 

LC 

MONTEBELLO DELLA BATTAGLIA 

PV 

MONTECALVO VERSIGGIA 

PV 

MONTEGRINO VALTRAVAGLIA 

VA 

MONTELLO 

BG 

MONTEMEZZO 

CO 

MONTERONE 

LC 

MONTESCANO 

PV 

MONTESEGALE 

PV 

MONTEVECCHIA 

LC 

MONTICELLI BRUSATI 

BS 

MONTICELLI PAVESE 

PV 

MOTICELLO BRIANZA 

LC 

MONTODINE 

CR 

MONTORFANO 

CO 

MONTÙ BECCARIA 

PV 

MONVALLE 

VA 

MONZA 

MI 

MONZAMBANO 

MN 

MORAZZONE 

VA 

MORBEGNO 

SO 

MORIBONDO 

MI 

MORNAGO 

VA 

MORNICO LOSANA 

PV 

MOTTA BALUFFI 

CR 

MOTTA VISCONTI 

MI 

MOZZANICA 

BG 

MOZZATE 

CO 

MOZZO 

BG 

MUGGIÒ 

MI 

MULAZZANO 

LO 

MURA 

BS 

MUSCOLINE 

BS 

MUSSO 

CO 

NAVE 

BS 

NEMBRO 

BG 

NERVIANO 

MI 

NESSO 

CO 

NIARDIO 

BS 

NIBIONNO 

LC 

NICORVO 

PV 

NOVA MILANESE 

MI 

NOVATE MEZZOLA 

SO 

NOVATE MILANESE 

MI 

NOVIGLIO 

MI 

NUVOLENTO 

BS 

NUVOLERA 

BS 

ODOLO 

BS 

OGGIONA CON SANTO STEFANO 

VA 

OGGIONO 

LC 

OLEVANO DI LOMELLINA 

PV 

OLGIATE COMASCO 

CO 

OLGIATE OLONA 

VA 

OLGINATE 

LC 

OLIVA GESSI 

PV 

OLIVETO LARIO 

LC 

OLMENETA 

CR 

OLMO AL BREMBO 

BG 

OLTRE IL COLLE 

BG 

OLTRESSENDA ALTA 

BG 

OLTRONA DI SAN MAMETTE 

CO 

OME 

BS 

ONETA 

BG 

ONO SAN PIETRO 

BS 

ONORE 

BG 

OPERA 

MI 

ORIGGIO 

VA 

ORINO 

VA 

ORIO AL SERIO 

BG 

ORIO LITTA 

LO 

ORNAGO 

MI 

ORNICA 

BG 

ORSENIGO 

CO 

OSIO SOTTO 

BG 

OSMATE LENTATE 

VA 

OSNAGO 

LC 

OSPEDALETTO LODIGIANO 

LO 

OSPITALETTO 

BS 

OSSAGO LODIGIANO 

LO 

OSSIMO 

BS 

OSSONA 

MI 

OSSUCCIO 

CO 

OSTIANO 

CR 

OSTIGLIA 

MN 

OTTOBIANO 

PV 

OZZERO 

MI 

PADENGHE SUL GARDA 

BS 

PADERNO D'ADDA 

LC 

PADERNO DUGNANO 

MI 

PADERNO FRANCIACORTA 

BS 

PADERNO PONCHIELLI 

CR 

PAGNONA 

LC 

PAISCO LOVENO 

BS 

PAITONE 

BS 

PALADINA 

BG 

PALAZZAGO 

BG 

PALAZZOLO SULL'OGLIO 

BS 

PALESTRO 

PV 

PALOSCO 

BG 

PANCARANA 

PV 

PANTIGLIATE 

MI 

PARABIAGO 

MI 

PARATICO 

BS 

PARÈ 

CO 

PARLASCO 

LC 

PARONA 

PV 

PARRE 

BG 

PARZANICA 

BG 

PASPARDO 

BS 

PASSIRANO 

BS 

PASTURO 

LC 

PAVIA 

PV 

PEDESINA 

SO 

PEGLIO 

CO 

PEIA 

BG 

PELLIO D'INTELVI 

CO 

PEREGO 

LC 

PERLEDO 

LC 

PERO 

MI 

PERTICA ALTA 

BS 

PERTICA BASSA 

BS 

PESCAROLO ED UNITI 

CR 

PESCATE 

LC 

PESCHIERA BORROMEO 

MI 

PESSANO CON BORNAGO 

MI 

PESSINA CREMONESE 

CR 

PEZZAZE 

BS 

PIADENA 

CR 

PIAN CAMUNO 

BS 

PIANCOGNO 

BS 

PIANELLO DEL LARIO 

CO 

PIANENGO 

CR 

PIANICO 

BG 

PIANTEDO 

SO 

PIARIO 

BG 

PIATEDA 

SO 

PIAZZA BREMBANA 

BG 

PIAZZATORRE 

BG 

PIAZZOLO 

BG 

PIERANICA 

CR 

PIETRA DE GIORGI 

PV 

PIEVE ALBIGNOLA 

PV 

PIEVE D'OLMI 

CR 

PIEVE DEL CAIRO 

PV 

PIEVE DI CORIANO 

MN 

PIEVE EMANUELE 

MI 

PIEVE PORTO MORONE 

PV 

PIEVE SAN GIACOMO 

CR 

PIGRA 

CO 

PINAROLO PO 

PV 

PINO SULLA SPONDA DEL LAGO M. 

VA 

PIOLTELLO 

MI 

PISOGNE 

BS 

PIURO 

SO 

PIZZALE 

PV 

PLESIO 

CO 

POGGIO RUSCO 

MN 

POGGIORIDENTI 

SO 

POGLIANO MILANESE 

MI 

POGNANA LARIO 

CO 

POGNANO 

BG 

POLAVENO 

BS 

POLPENAZZE DEL GARDA 

BS 

POMPIANO 

BS 

POMPONESCO 

MN 

PONNA 

CO 

PONTE DI LEGNO 

BS 

PONTE IN VALTELLINA 

SO 

PONTE LAMBRO 

CO 

PONTE NIZZA 

PV 

PONTE NOSSA 

BG 

PONTE SAN PIETRO 

BG 

PONTERANICA 

BG 

PONTEVICO 

BS 

PONTI SUL MINCIO 

MN 

PONTIDA 

BG 

PONTIROLO NUOVO 

BG 

PONTOGLIO 

BS 

PORLEZZA 

CO 

PORTALBERA 

PV 

PORTO CERESIO 

VA 

PORTO VALTRAVAGLIA 

VA 

POSTALESIO 

SO 

POZZAGLIO ED UNITI 

CR 

POZZO D'ADDA 

MI 

POZZOLENGO 

BS 

POZZUOLO MARTESANA 

MI 

PRADALUNGA 

BG 

PRALBOINO 

BS 

PRATA CAMPORTACCIO 

SO 

PREDORE 

BG 

PREGNANA MILANESE 

MI 

PREMANA 

LC 

PREMOLO 

BG 

PRESEGLIE 

BS 

PRESEZZO 

BG 

PRESTINE 

BS 

PREVALLE 

BS 

PRIMALUNA 

LC 

PROSERPIO 

CO 

PROVAGLIO D'ISEO 

BS 

PROVAGLIO VAL SABBIA 

BS 

PUEGNAGO SUL GARDA 

BS 

PUMENENGO 

BG 

PUSIANO 

CO 

QUINGENTOLE 

MN 

QUISTELLO 

MN 

RAMPONIO VERNA 

CO 

RANCIO VALCUVIA 

VA 

RANCO 

VA 

RANICA 

BG 

RANZANICO 

BG 

RASURA 

SO 

REA 

PV 

REDAVALLE 

PV 

REDONDESCO 

MN 

RENATE 

MI 

RESCALDINA 

MI 

RETORBIDO 

PV 

REVERE 

MN 

REZZAGO 

CO 

REZZATO 

BS 

RHO 

MI 

RIPALTA ARPINA 

CR 

RIVA DI SOTTO 

BG 

RIVANAZZANO 

PV 

RIVAROLO DEL RE ED UNITI 

CR 

RIVAROLO MANTOVANO 

MN 

ROBBIATE 

LC 

ROBBIO LOMELLINA 

PV 

ROBECCHETTO CON INDUNO 

MI 

ROBECCO PAVESE 

PV 

ROBECCO SUL NAVIGLIO 

MI 

ROCCA DE' GIORGI 

PV 

ROCCA SUSELLA 

PV 

RODANO 

MI 

RODENGO-SAIANO 

BS 

RODERO 

CO 

RODIGO 

MN 

ROÈ VOLCIANO 

BS 

ROGENO 

LC 

ROGNANO 

PV 

ROGNO 

BG 

ROMAGNESE 

PV 

ROMANENGO 

CR 

RONAGO 

CO 

RONCALLE 

BS 

RONCARO 

PV 

RONCELLO 

MI 

RONCO BRIANTINO 

MI 

RONCOBELLO 

BG 

RONCOFERRARO 

MN 

RONCOLA 

BG 

ROSASCO 

PV 

ROSATE 

MI 

ROTA D'IMAGNA 

BG 

ROVATO 

BS 

ROVELLASCA 

CO 

ROVELLO PORRO 

CO 

ROVESCALA 

PV 

ROVETTA 

BG 

ROZZANO 

MI 

RUINO 

PV 

S.MARGHERITA DI STAFFORA 

PV 

SABBIO CHIESE 

BS 

SABBIONETA 

MN 

SALA COMACINA 

CO 

SALE MARASINO 

BS 

SALERANO SUL LAMBRO 

LO 

SALÒ 

BS 

SALTRIO 

VA 

SALVIROLA 

CR 

SAMARATE 

VA 

SAMOLACO 

SO 

SAN BARTOLOMEO VAL CAVARGNA 

CO 

SAN BENEDETTO PO 

MN 

SAN CIPRIANO PO 

PV 

SAN COLOMBANO AL LAMBRO 

MI 

SAN DAMIANO AL COLLE 

PV 

SAN DANIELE PO 

CR 

SAN DONATO MILANESE 

MI 

SAN FEDELE D'INTELVI 

CO 

SAN FELICE DEL BENACO 

BS 

SAN FERMO DELLA BATTAGLIA 

CO 

SAN FIORANO 

LO 

SAN GENESIO ED UNITI 

PV 

SAN GERVASIO BRESCIANO 

BS 

SAN GIACOMO FILIPPO 

SO 

SAN GIORGIO DI MANTOVA 

MN 

SAN GIORGIO LOMELLINA 

PV 

SAN GIORGIO SU LEGNANO 

MI 

SAN GIOVANNI BIANCO 

BG 

SAN GIOVANNI DEL DOSSO 

MN 

SAN GIOVANNI IN CROCE 

CR 

SAN GIULIANO MILANESE 

MI 

SAN MARTINO DALL'ARGINE 

MN 

SAN MARTINO DEL LAGO 

CR 

SAN MARTINO SICCOMARIO 

PV 

SAN NAZZARO VAL CAVARGNA 

CO 

SAN PAOLO D'ARGON 

BG 

SAN PELLEGRINO TERME 

BG 

SAN ROCCO AL PORTO 

LO 

SAN VITTORE OLONA 

MI 

SAN ZENONE AL PO 

PV 

SANGIANO 

VA 

SANNAZZARO DE' BURGONDI 

PV 

SANT'ABBONDIO 

CO 

SANT'ALESSIO CON VIALONE 

PV 

SANT'ANGELO LODIGIANO 

LO 

SANT'ANGELO LOMELLINA 

PV 

SANT'OMOBONO IMAGNA 

BG 

SANTA BRIGIDA 

BG 

SANTA CRISTINA E BISSONE 

PV 

 

 

 

Comuni 

Provincia 

 

 

SANTA GIULETTA 

PV 

SANTA MARIA DELLA VERSA 

PV 

SANTA MARIA HOÈ 

LC 

SANTA MARIA REZZONICO 

CO 

SANTO STEFANO LODIGIANO 

LO 

SAREZZO 

BS 

SARNICO 

BG 

SARONNO 

VA 

SARTIRANA LOMELLINA 

PV 

SAVIORE DELL'ADAMELLO 

BS 

SCALDASOLE 

PV 

SCANDOLARA RIVARA 

CR 

SCANZOROSCIATE 

BG 

SCHIGNANO 

CO 

SCHILPARIO 

BG 

SCHIVENOGLIA 

MN 

SEDRIANO 

MI 

SEDRINA 

BG 

SEGRATE 

MI 

SELLERO 

BS 

SELVINO 

BG 

SEMIANA 

PV 

SENAGO 

MI 

SENIGA 

BS 

SENNA LODIGIANA 

LO 

SEREGNO 

MI 

SERIATE 

BG 

SERINA 

BG 

SERLE 

BS 

SERMIDE 

MN 

SERNIO 

SO 

SERRAVALLE A PO 

MN 

SESTO CALENDE 

VA 

SESTO ED UNITI 

CR 

SESTO SAN GIOVANNI 

MI 

SETTALA 

MI 

SETTIMO MILANESE 

MI 

SEVESO 

MI 

SILVANO PIETRA 

PV 

SIRMIONE 

BS 

SIRONE 

LC 

SIRTORI 

LC 

SIZIANO 

PV 

SOIANO DEL LAGO 

BS 

SOLARO 

MI 

SOLAROLO RAINIERO 

CR 

SOLBIATE ARNO 

VA 

SOLBIATE OLONA 

VA 

SOLBIATE 

CO 

SOLFERINO 

MN 

SOLTO COLLINA 

BG 

SOLZA 

BG 

SOMAGLIA 

LO 

SOMMA LOMBARDO 

VA 

SOMMO 

PV 

SONDALO 

SO 

SONDRIO 

SO 

SONGAVAZZO 

BG 

SONICO 

BS 

SORISO 

CO 

SORISOLE 

BG 

SORMANO 

CO 

SOSPIRO 

CR 

SOTTO IL MONTE GIOV. XXVIII 

BG 

SOVERE 

BG 

SOVICO 

MI 

SPESSA 

PV 

SPINADESCO 

CR 

SPINEDA 

CR 

SPINONE AL LAGO 

BG 

SPIRANO 

BG 

SPRIANA 

SO 

STAGNO LOMBARDO 

CR 

STAZZONA 

CO 

STEZZANO 

BG 

STRADELLA 

PV 

STROZZA 

BG 

SUARDI 

PV 

SUEGLIO 

LC 

SUELLO 

LC 

SUISIO 

BG 

SULBIATE 

MI 

SULZANO 

BS 

SUMIRAGO 

VA 

SUSTINENTE 

MN 

TACENO 

LC 

TAINO 

VA 

TALAMONA 

SO 

TALEGGIO 

BG 

TARTANO 

SO 

TAVERNERIO 

CO 

TAVERNOLA BERGAMASCA 

BG 

TEGLIO 

SO 

TELGATE 

BG 

TEMÙ 

BS 

TERNATE 

VA 

TERNO D'ISOLA 

BG 

TERRANUOVA DEI PASSERINI 

LO 

TIGNALE 

BS 

TIRANO 

SO 

TORBOLE CASAGLIA 

BS 

TORLINO VIMERCATI 

CR 

TORNATA 

CR 

TORNO 

CO 

TORRAZZA COSTE 

PV 

TORRE BERETTI E CASTELLARIO 

PV 

TORRE BOLDONE 

BG 

TORRE D'ARESE 

PV 

TORRE D'ISOLA 

PV 

TORRE DE BUSI 

LC 

TORRE DE ROVERI 

BG 

TORRE DE' NEGRI 

PV 

TORRE DE' PICENARDI 

CR 

TORRE DI SANTA MARIA 

SO 

TORRE PALLAVICINA 

BG 

TORREVECCHIA PIA 

PV 

TORRICELLA DEL PIZZO 

CR 

TORRICELLA VERZATE 

PV 

TOSCOLANO MADERNO 

BS 

TOVO DI SANT'AGATA 

SO 

TRADATE 

VA 

TRAONA 

SO 

TRAVACÒ SICCOMARIO 

PV 

TRAVAGLIATO 

BS 

TRAVEDONA-MONATE 

VA 

TREMENICO 

LC 

TREMEZZO 

CO 

TREMOSINE 

BS 

TRENZANO 

BS 

TRESCORE BALNEARIO 

BG 

TRESCORE CREMASCO 

CR 

TREVISIO 

SO 

TREVIGLIO 

BG 

TREVIOLO 

BG 

TREVISO BRESCIANO 

BS 

TREZZANO ROSA 

MI 

TREZZANO SUL NAVIGLIO 

MI 

TREZZO SULL'ADDA 

MI 

TREZZONE 

CO 

TRIUGGIO 

MI 

TRIVOLZIO 

PV 

TROMELLO 

PV 

TRONZANO LAGO MAGGIORE 

VA 

TROVO 

PV 

TURANO LODIGIANO 

LO 

TURBIGO 

MI 

UBIALE CLANEZZO 

BG 

UBOLDO 

VA 

UGGIATE TREVANO 

CO 

URAGO D'OGLIO 

BS 

URGNANO 

BG 

USMATE VELATE 

MI 

VAIANO CREMASCO 

CR 

VAL DI NIZZA 

PV 

VAL MASINO 

SO 

VAL REZZO 

CO 

VALBONDIONE 

BG 

VALBRONA 

CO 

VALDIDENTRO 

SO 

VALDISOTTO 

SO 

VALEGGIO 

PV 

VALERA FRATTA 

LO 

VALGANNA 

VA 

VALGOGLIO 

BG 

VALGREGHENTINO 

LC 

VALLE LOMELLINA 

PV 

VALLE SALIMBENE 

PV 

VALLEVE 

BG 

VALLIO 

BS 

VALMADRERA 

LC 

VALMOREA 

CO 

VALNEGRA 

BG 

VALSECCA 

BG 

VALSOLDA 

CO 

VALTORTA 

BG 

VALVERDE 

PV 

VALVESTINO 

BS 

VANZAGHELLO 

MI 

VANZAGO 

MI 

VAPRIO D'ADDA 

MI 

VARANO BORGHI 

VA 

VAREDO 

MI 

VARENNA 

LC 

VARESE 

VA 

VARZI 

PV 

VEDANO AL LAMBRO 

MI 

VEDANO OLONA 

VA 

VEDDASCA 

VA 

VEDESETA 

BG 

VEDUGGIO CON COLZANO 

MI 

VELESO 

CO 

VELEZZO LOMELLINA 

PV 

VELEZZO BELLINI 

PV 

VENDROGNO 

LC 

VENEGONO INFERIORE 

VA 

VENEGONO SUPERIORE 

VA 

VENIANO 

CO 

VERANO BRIANZA 

MI 

VERCANA 

CO 

VERCEIA 

SO 

VERCURAGO 

LC 

VERDELLINO 

BG 

VERDELLO 

BG 

VERDERIO INFERIORE 

LC 

VERDERIO SUPERIORE 

LC 

VERGIATE 

VA 

VERMEZZO 

MI 

VERNATE 

MI 

VERRETTO 

PV 

VERRUA PO 

PV 

VERTEMATE CON MINOPRIO 

CO 

VERTOVA 

BG 

VERVIO 

SO 

VESTONE 

BS 

VESTRENO 

LC 

VEZZA D'OGLIO 

BS 

VIADANA 

MN 

VIADANICA 

BG 

VIDIGULFO 

PV 

VIGANO SAN MARTINO 

BG 

VIGANÒ 

LC 

VIGEVANO 

PV 

VIGGIÙ 

VA 

VIGNATE 

MI 

VIGOLO 

BG 

VILLA BISCOSSI 

PV 

VILLA CARCINA 

BS 

VILLA CORTESE 

MI 

VILLA D'ADDA 

BG 

VILLA D'ALMÈ 

BG 

VILLA D'OGNA 

BG 

VILLA DI CHIAVENNA 

SO 

VILLA DI SERIO 

BG 

VILLA DI TIRANO 

SO 

VILLA GUARDIA 

CO 

VILLA POMA 

MN 

VILLANOVA D'ARDENGHI 

PV 

VILLANTERIO 

PV 

VILLANUOVA SUL CLISI 

BS 

VILLASANTA 

MI 

VILLIMPENTA 

MN 

VILLONGO 

BG 

VILMINORE DI SCALVE 

BG 

VIMERCATE 

MI 

VIMODRONE 

MI 

VIONE 

BS 

VIRGILIO 

MN 

VISTARINO 

PV 

VIZZOLA TICINO 

VA 

VIZZOLO PREDABISSI 

MI 

VOBARNO 

BS 

VOGHERA 

PV 

VOLONGO 

CR 

VOLPARA 

PV 

VOLTA MANTOVANA 

MN 

VOLTIDO 

CR 

ZANDOBBIO 

BG 

ZANICA 

BG 

ZAVATTARELLO 

PV 

ZECCONE 

PV 

ZELBIO 

CO 

ZELO SURRIGONE 

MI 

ZEME 

PV 

ZENEVEDRO 

PV 

ZERBO 

PV 

ZERBOLÒ 

PV 

ZIBIDO SAN GIACOMO 

MI 

ZINASCO 

PV 

ZOGNO 

BG 

ZONE 

BS 

 

 

Totale Comuni 1369 

 

 

 

Allegato 2

al Regolamento di Attuazione

Elenco dei Comuni classificati "Vulnerabili" ex-derogati al superamento nelle acque di falda della classificazione massima ammissibile per il parametro nitrati di cui al D.P.R. n. 236 del 1988

Comuni 

Provincia 

 

 

AGRATE BRIANZA 

MI 

AICURZIO 

MI 

ALBANO S. ALESSANDRO 

BG 

BARLASSINA 

MI 

BELLUSCO 

MI 

BERNAREGGIO 

MI 

BERTONICO 

LO 

BESANA BRIANZA 

MI 

BESNATE 

VA 

BIASSONO 

MI 

BONATE SOPRA 

BG 

BONATE SOTTO 

BG 

BOTTANUCO 

BG 

BOVISIO MASCIAGO 

MI 

BRIGNANO GERA D'ADDA 

BG 

BURAGO DI MOLGORA 

MI 

BUSNAGO 

MI 

BUSTO GAROLFO 

MI 

CABIATE 

CO 

CALCINATE 

BG 

CAMBIAGO 

MI 

CANEGRATE 

MI 

CANTÙ 

CO 

CAPIAGO INTIMIATO 

CO 

CAPONAGO 

MI 

CAPRIATE S. GERVASIO 

BG 

CARAVAGGIO 

BG 

CARIMATE 

CO 

CARUGATE 

MI 

CARUGO 

CO 

CASTIGLIONE DELLE STIV. 

MN 

CASTIGLIONE OLONA 

VA 

CAVENAGO DI BRIANZA 

MI 

CAZZAGO S.MARTINO 

BS 

CERMENATE 

CO 

CERNUSCO LOMBARDONE 

LC 

CESANO MADERNO 

MI 

CESATE 

MI 

COCCAGLIO 

BS 

CONCORREZZO 

MI 

CORNAREDO 

MI 

CORTEFRANCA 

BS 

COSTA DE' NOBILI 

PV 

CUCCIAGO 

CO 

FERNO 

VA 

GARBAGNATE MILANESSE 

MI 

GIUSSANO 

MI 

GUIDIZZOLO 

MN 

LAINATE 

MI 

LAZZATE 

MI 

LISSONE 

MI 

LOMAGNA 

LC 

LONATO 

BS 

MALNATE 

VA 

MARIANO COMENSE 

CO 

MASATE 

MI 

MEDA 

MI 

MEDOLE 

MN 

MERATE 

LC 

MEZZAGO 

MI 

MONTEVECCHIA 

LC 

MONTORFANO 

CO 

MUGGIÒ 

MI 

ORNAGO 

MI 

OSNAGO 

LC 

OSPITALETTO 

BS 

PEDENGHE SUL GARDA 

BS 

PADERNO FRANCIACORTA 

BS 

PARABIAGO 

MI 

PONTE SAN PIETRO 

BG 

POZZO D'ADDA 

MI 

PRESEZZO 

BG 

RENATE 

MI 

RONCELLO 

MI 

RONCO BRIANTINO 

MI 

ROVATO 

BS 

SAMARATE 

VA 

SAN ZENONE PO 

PV 

SEREGNO 

MI 

SPESSA 

PV 

SULBIATE 

PV 

TELGATE 

BG 

UBOLDO 

VA 

VANZAGHELLO 

MI 

VAPRIO D'ADDA 

MI 

VAREDO 

MI 

VEDUGGIO CON COLZANO 

MI 

VERANO BRIANZA 

MI 

VILLONGO 

BG 

VIMERCATE 

MI 

ZERBO 

PV 

 

 

Totale Comuni 91 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEGGE REGIONALE n. 37 del 15 dicembre 1993 

REGISTRO DI CARICO E SCARICO 

REGOLAMENTO ATTUATIVO 

Art. 10 regolamento attuativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATA 

QUANTITÀ 

* AZIENDA CEDENTE 

* AZIENDA DI DESTINAZIONE 

UPA 

BOLLA DI 

 

PRELEVATA 

AUTORIZZATA ALLO 

AUTORIZZATA ALLO 

N. 

TRASPORTO 

 

MC. 

SPANDIMENTO 

SPANDIMENTO 

 

N. 

DEL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* TIMBRO E FIRMA 

 

 

 

 

SPAZIO RISERVATO ALLA VIDIMAZIONE DA PARTE 

* IDENTIFICAZIONE DEL TRASPORTATORE 

DEL SINDACO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAGINA n.