Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 5. Ambiente |
Capitolo: | 5.4 disciplina generale |
Data: | 05/01/1994 |
Numero: | 37 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 5. 1. Sino a quando non saranno adottati i piani di bacino nazionali, interregionali e regionali, previsti dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni, i provvedimenti che [...] |
Art. 6. 1. Ai fini della elaborazione dei piani di bacino di rilievo nazionale, di rilievo interregionale e di rilievo regionale, rispettivamente disciplinati agli articoli 18, 19 e 20 della citata [...] |
Art. 7. 1. Sino a quando non sarà dettata una diversa disciplina delle commissioni provinciali di cui al citato regio decreto-legge 18 giugno 1936, n. 1338, per il coordinamento della loro attività con [...] |
Art. 8. |
§ 5.4.15 - L. 5 gennaio 1994, n. 37.
Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche.
(G.U. 19 gennaio 1994, n. 14, S.O.).
Artt. 3. - 4. [3]
1. Sino a quando non saranno adottati i piani di bacino nazionali, interregionali e regionali, previsti dalla
2. Le variazioni all'uso dei beni del demanio idrico, anche per i beni delle regioni a statuto speciale, sono soggette ad esplicito provvedimento amministrativo di autorizzazione che dovrà assicurare la tutela prevalente degli interessi pubblici richiamati al comma 1.
1. Ai fini della elaborazione dei piani di bacino di rilievo nazionale, di rilievo interregionale e di rilievo regionale, rispettivamente disciplinati agli articoli 18, 19 e 20 della citata
2. In sede di prima applicazione della presente legge, la trasmissione degli atti e dei documenti delle commissioni provinciali è effettuata entro il 30 dicembre 1993.
3. Compete ai piani di bacino, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, lettera c), della citata
1. Sino a quando non sarà dettata una diversa disciplina delle commissioni provinciali di cui al citato regio
[1] Sostituisce l'art. 942 del codice civile.
[2] Abroga il 2° e il 3° comma, art. 945, del codice civile.
[3] Sostituiscono gli artt. 946 e 947 del codice civile.
[4] Sostituisce l'art. 6 del