§ 4.1.50 - L.R. 26 giugno 1987, n. 33.
Disciplina per l'assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.1 urbanistica e edilizia
Data:26/06/1987
Numero:33


Sommario
Art. 1.  (Oggetto della presente legge).
Art. 2.  (Ambito di applicazione).
Art. 3.  (Requisiti per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica).
Art. 4.  (Bandi di concorso).
Art. 5.  (Contenuti del bando di concorso).
Art. 6.  (Presentazione delle domande).
Art. 7.  (Istruttoria delle domande).
Art. 8.  (Commissione di assegnazione).
Art. 9.  (Competenza territoriale delle commissioni).
Art. 10.  (Attribuzioni dei punteggi).
Art. 11.  (Graduatoria provvisoria e definitiva).
Art. 12.  (Assegnazione degli alloggi).
Art. 13.  (Accertamento del reddito).
Art. 14.  (Aggiornamento delle graduatorie di assegnazione).
Art. 15.  (Verifica dei requisiti prima dell'assegnazione).
Art. 16.  (Assegnazione e standard dell'alloggio).
Art. 17.  (Scelta dell'alloggio).
Art. 18.  (Consegna degli alloggi).
Art. 19.  Riserva alloggi per situazioni di emergenza abitativa.
Art. 20.  (Subentro nella domanda e nell'assegnazione).
Art. 21.  (Estensione dei diritti e degli obblighi sorgenti dall'assegnazione).
Art. 22.  (Programma di mobilità).
Art. 23.  (Bandi per la mobilità).
Art. 24.  (Graduatoria per i cambi).
Art. 25.  (Aggiornamento della graduatoria per i cambi).
Art. 26.  (Elenchi di mobilità).
Art. 27.  (Gestione della mobilità).
Art. 28.  (Provvedimento di mobilità).
Art. 29.  (Annullamento dell'assegnazione).
Art. 30.  (Decadenza dell'assegnazione).
Art. 31.  (Perdita della qualifica di assegnatario).
Art. 32.  (Rilascio degli alloggi occupati senza titolo).
Art. 33.  (Autogestione dei servizi, degli spazi comuni e delle manutenzioni).
Art. 34.  (Alloggi in amministrazione condominiale).
Art. 35.  (Utilizzazione del canone di locazione).
Art. 36.  (Elementi per la determinazione del canone).
Art. 37.  (Caratteri oggettivi dell'alloggio).
Art. 38.  (Aggiornamento del canone di locazione).
Art. 39.  (Calcolo del canone di locazione).
Art. 40.  (Collocazione nelle fasce di reddito).
Art. 41.  (Accertamento periodico del reddito e anagrafe dell'utenza).
Art. 42.  (Fondo sociale).
Art. 43.  (Morosità nel pagamento del canone).
Art. 44.  (Bandi di concorso già pubblicati).
Art. 45.  (Emanazione dei nuovi bandi).
Art. 46.  (Occupanti senza titolo).
Art. 47.  (Organizzazione e rappresentanza sindacale assegnatari).


§ 4.1.50 - L.R. 26 giugno 1987, n. 33. [1]

Disciplina per l'assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

(B.U. 20 luglio 1987, n. 20, S.O. n. 1).

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. (Oggetto della presente legge).

     La presente legge disciplina le assegnazioni ed i canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, in attuazione dei criteri generali approvati dal C.I.P.E. (comitato interministeriale per la programmazione economica) con delibera del 19 novembre 1981, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 348 del 19 dicembre 1981, ai sensi dell'articolo 2 della legge 5 agosto 1978, n. 457 e dell'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

 

     Art. 2. (Ambito di applicazione). [2]

     1. Sono soggetti alla presente legge:

     a) gli alloggi realizzati o recuperati dagli enti pubblici a totale carico o con il concorso o contributo dello Stato, della Regione, delle province e dei comuni;

     b) gli alloggi acquisiti, realizzati o recuperati da enti locali e da enti pubblici non economici, comunque utilizzati per le finalità sociali proprie dell'edilizia residenziale pubblica;

     c) le case-parcheggio ed i ricoveri provvisori, non appena siano cessate le cause dell'uso contingente, per le quali siano stati acquisiti, recuperati e realizzati, sempreché abbiano tipologie e standards abitativi adeguati per essere adibiti a residenza permanente, ferma restando comunque l'applicazione delle disposizioni relative ai canoni di locazione di cui all'articolo 35 e seguenti della presente legge;

     d) gli alloggi realizzati, acquisiti o recuperati dai comuni, ai sensi degli articoli 7 ed 8 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito con modificazioni nella legge 15 febbraio 1980, n. 25, dell'articolo 2 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito con modificazioni nella legge 25 marzo 1982, n. 94 e dell'articolo 4 del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 118;

     e) gli alloggi del patrimonio della Regione e di quello proveniente dagli enti ed associazioni disciolti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

     2. Possono essere esclusi dall'applicazione della presente legge, con deliberazione della Giunta regionale, quegli alloggi che per la destinazione funzionale, per le caratteristiche dell'utenza insediata o per particolari caratteri di pregio storicopatriottico non siano urti od utilizzabili per i fini propri dell'edilizia residenziale pubblica, ferme restando la destinazione d'uso e l'applicazione di un canone non inferiore a quello determinato ai sensi dell'articolo 35 e seguenti della presente legge.

     3. Sono comunque esclusi dalla presente legge gli alloggi:

     a) realizzati dalle cooperative edilizie per i propri soci;

     b) realizzati, recuperati od acquisiti con programmi di edilizia agevolata e convenzionata;

     c) di servizio, e cioè quelli per i quali la legge preveda la semplice concessione amministrativa con conseguente disciplinare e senza contratto di locazione;

     d) di proprietà di enti pubblici previdenziali purché non realizzati od acquisiti o recuperati a totale carico o con il contributo o concorso dello Stato, della Regione, degli enti locali.

Titolo I

PROCEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI

 

     Art. 3. (Requisiti per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica).

     I requisiti per la partecipazione al bando di concorso per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica sono i seguenti:

     a) cittadinanza italiana, salvo che sia riconosciuta la facoltà di concorrere all'assegnazione anche al cittadino straniero, in condizioni di reciprocità, da convenzioni o trattati internazionali, fermo restando che spetta comunque al cittadino straniero comprovare la esistenza di tale facoltà;

     b) residenza anagrafica od attività lavorativa esclusiva o principale nel comune od in uno dei comuni compresi nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso, salvo che si tratti di lavoratori destinati a prestare servizio in nuovi insediamenti industriali compresi in tale ambito o di lavoratori emigrati all'estero, per i quali è ammessa la partecipazione per un solo ambito territoriale;

     c) non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso e nel comune di residenza, ove diverso da quello dell'attività lavorativa;

     d) non titolarità di diritti di cui alla precedente lettera c) su uno o più alloggi, ubicati in qualsiasi località, il cui valore locativo complessivo, determinato ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392 e successive modifiche, sia almeno pari al valore locativo di alloggio adeguato con condizioni abitative medie nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso;

     e) assenza di precedente assegnazione originaria o derivata in proprietà immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici od assenza di finanziamento agevolato in qualunque forma concesso dallo Stato o da enti pubblici, sempreché l'alloggio non sia inutilizzabile o perito senza dar luogo al risarcimento del danno oppure non sia stato espropriato per pubblica utilità;

     f) reddito annuo complessivo del nucleo familiare non superiore al limite per l'accesso all'edilizia sovvenzionata, vigente al momento della pubblicazione del bando di concorso determinato ai sensi dell'articolo 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni ed integrazioni;

     g) non aver ceduto in tutto od in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice oppure non aver abusivamente occupato un alloggio di edilizia residenziale pubblica.

     Nei confronti degli occupanti senza titolo, anche componenti un nucleo familiare, che abbiano dovuto sgomberare l'alloggio abusivamente occupato o che, di propria iniziativa, abbiano riconsegnato lo stesso agli enti gestori, per una sola volta non si applica il comma 4 dell'articolo 26 della legge 8 agosto 1977, n. 513 [3].

     I requisiti debbono essere posseduti da parte del richiedente e limitatamente alle precedenti lettere c), d), e) g), anche da parte degli altri componenti il nucleo familiare, alla data della pubblicazione del bando e permanere al momento dell'assegnazione ed in costanza del rapporto, fatto salvo quanto previsto ai successivi articoli 12, 13 e 15 per il requisito relativo al reddito.

     Particolari requisiti aggiuntivi possono essere stabiliti in relazione all'assegnazione di alloggi realizzati con finanziamenti destinati a specifiche finalità, ovvero in relazione a peculiari esigenze locali. Per tali interventi la Giunta regionale può stabilire i requisiti integrativi rispondenti alle finalità programmatorie, con riferimento anche all'eventuale anzianità di residenza.

     Ai fini della presente legge si intende per nucleo familiare la famiglia costituita dai coniugi nonché dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati con loro conviventi. Fanno altresì parte del nucleo il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, purchè la stabile convivenza con il concorrente duri ininterrottamente da almeno due anni prima della data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge. Possono essere considerati componenti del nucleo familiare anche persone non legate da vincoli di parentela od affinità, qualora la convivenza istituita abbia carattere di stabilità, sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale, sia stata instaurata da almeno due anni alla data di pubblicazione del bando di concorso e sia dichiarata in forma pubblica con atto di notorietà, alla presenza di quattro testimoni, sia da parte del concorrente sia da parte della persona convivente o delle persone conviventi.

     Ai fini dell'applicazione del presente articolo sono assunte le seguenti definizioni:

     a) alloggio adeguato: un alloggio la cui superficie utile, determinata ai sensi dell'articolo 13 della legge 27 luglio 1978, n. 392 è non inferiore a 45 metri quadrati ed il cui numero di vani, calcolato dividendo la superficie utile per 14 metri quadrati è pari o superiore al numero dei componenti il nucleo familiare;

     b) valore locativo medio regionale: è determinato sulla base delle modalità stabilite dalla citata legge n. 392 del 1978 e con i seguenti parametri:

     1) superficie corrispondente allo standard abitativo regionale: numero di vani, calcolato come alla precedente lettera a), pari al numero dei componenti il nucleo familiare; alla superficie utile si aggiunge, poi, una superficie per aree accessorie e di servizio del 20 per cento;

     2) tipologia corrispondente alla categoria catastale A/3, parametro 1,05;

     3) classe demografica del comune di destinazione della domanda di assegnazione del concorrente. Qualora trattasi di comune con popolazione inferiore a 5.000 abitanti si applica il coefficiente 0,80 corrispondente alla classe demografica fino a 10.000 abitanti;

     4) coefficiente del livello di piano corrispondente al parametro 1,00;

     5) coefficiente di zona edificata periferica corrispondente a 1,00 per tutti i comuni;

     6) coefficiente di vetustà pari a venti anni da accertarsi con riferimento all'anno di presentazione della domanda da parte del richiedente;

     7) coefficiente di conservazione e manutenzione corrispondente al parametro 1,00.

 

     Art. 4. (Bandi di concorso).

     All'assegnazione degli alloggi si provvede mediante pubblico concorso indetto dal comune nel cui territorio si trova la maggior parte degli alloggi da assegnare, anche quando trattasi di bando comprensoriale, in conformità alle direttive emanate dalla Giunta regionale, in relazione ai provvedimenti di localizzazione e programmazione degli interventi edilizi; il comune può delegare l'I.A.C.P. (Istituto autonomo per le case popolari) competente per territorio.

     I bandi di concorso, finalizzati alla formazione di graduatorie generali permanenti, debbono essere pubblicati, mediante affissione di manifesti per una durata corrispondente al termine di presentazione della domanda, all'albo pretorio dei comuni interessati dal bando nonchè presso la sede dell'I.A.C.P. del bando viene data ulteriore pubblicità nelle forme ritenute più opportune. Dell'indizione del bando deve essere data immediata comunicazione telegrafica alla Regione, alla quale deve essere inviata copia del bando.

     In caso di bando comprensoriale, copia del bando deve essere immediatamente trasmessa a ciascuno dei comuni ricadenti nel comprensorio, i quali provvedono alla pubblicità prevista dal presente articolo.

     Nel caso di mancato adempimento nei termini prescritti, la Regione provvede in sostituzione e con decreto del Presidente della Giunta regionale nomina un commissario ad acta oppure si avvale dell'I.A.C.P. competente per territorio.

     Per l'assegnazione di alloggi, specificatamente individuati, destinati alla sistemazione di nuclei familiari in dipendenza di gravi e particolari esigenze abitative, la Giunta regionale può disporre, o autorizzare su proposta del comune interessato, l'emanazione di bandi speciali indicando, se occorre, requisiti integrativi e forme aggiuntive di pubblicità dei bandi stessi.

 

     Art. 5. (Contenuti del bando di concorso).

     Il bando di concorso deve almeno contenere:

     a) l'ambito territoriale di assegnazione e il comune, od i comuni, nel quale si trovano gli alloggi da assegnare;

     b) i requisiti per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica prescritti dal precedente articolo 3, nonché gli eventuali altri specifici requisiti stabiliti dalla Regione;

     c) le norme per la determinazione dei canoni di locazione;

     d) il termine non inferiore a trenta giorni e non superiore a sessanta giorni per la presentazione della domanda. Per i lavoratori emigrati all'estero il termine per la presentazione è prorogato di sessanta giorni, per i residenti nell'area europea, e di novanta giorni, per i residenti nei paesi extra europei.

     Nei territori con popolazione fino a 2.000 abitanti è facoltà dell'ente, che indice il bando, prevedere altresì la presentazione dei documenti relativi ai requisiti soggettivi ed alle condizioni di priorità; in tal caso il bando deve precisare i documenti da allegare alla domanda.

     Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Giunta regionale o dell'Assessore al ramo, se delegato, sono approvati lo schema-tipo del bando di concorso e il modulo-tipo della domanda.

 

     Art. 6. (Presentazione delle domande).

     La domanda di partecipazione al bando di concorso deve, a pena di inammissibilità, essere redatta su apposito modello fornito dal comune o dall'I.A.C.P. (istituto autonomo per le case popolari) competente per territorio e deve contenere la dichiarazione, resa nei modi previsti dall'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, di possesso dei requisiti e delle condizioni di priorità secondo quanto previsto dalla presente legge. La dichiarazione mendace è punita ai sensi della legge penale.

     La domanda deve essere spedita al comune esclusivamente a mezzo raccomandata postale semplice senza busta e senza cartolina di ricevimento; del rispetto del termine fa fede soltanto la data di partenza del timbro apposto dall'ufficio postale. Non sono ammesse forme diverse di spedizione nè domande redatte su modelli diversi da quelli forniti dal comune o su fotocopie del modello. La domanda va altresì spedita, con le stesse formalità e lo stesso termine, all'I.A.C.P. competente per territorio. L'eventuale mancata spedizione della domanda all'I.A.C.P. non comporta inammissibilità della stessa. In caso di discordanza si fa riferimento alla domanda spedita al comune, salvo che quest'ultima per disguido postale o altra causa non risulti pervenuta [4].

     In caso di bando comprensoriale la domanda può essere spedita anche al comune, ricadente nel comprensorio, di residenza del richiedente; il segretario comunale, o altro impiegato all'uopo autorizzato dal sindaco, nei quindici giorni successivi alla scadenza del termine di presentazione delle domande, previste dal bando, deve provvedere alla consegna delle domande al comune che ha indetto il bando. Della consegna viene redatto apposito verbale, sottoscritto dai segretari comunali e/o dagli impiegati all'uopo autorizzati dei rispettivi comuni.

 

     Art. 7. (Istruttoria delle domande).

     Il comune che ha indetto il bando verifica la completezza e la regolarità della domanda e, sulla base di quanto dichiarato dall'interessato, utilizzando se del caso procedure meccanizzate, procede all'attribuzione in via provvisoria dei punteggi a ciascuna domanda. Le domande, con i punteggi a ciascuna attribuiti e con eventuali note illustrative, sono trasmesse entro sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato nel bando, alla commissione di cui al successivo articolo 8 per la formazione della graduatoria provvisoria. Il termine è prorogato di sessanta giorni per i bandi di concorso che interessano comuni capoluogo di provincia o ambiti territoriali con popolazione superiore a 200.000 abitanti secondo l'ultimo censimento ISTAT. In caso di inadempienza, a trasmettere le domande provvede il presidente del competente I.A.C.P. (istituto autonomo per le case popolari).

 

     Art. 8. (Commissione di assegnazione).

     La graduatoria di assegnazione è formata da una commissione nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, così composta:

     a) da un magistrato ordinario od amministrativo, anche a riposo, designato dal presidente del competente tribunale sede dell'I.A.C.P. (istituto autonomo per le case popolari);

     b) il sindaco del comune che ha emanato il bando o suo delegato;

     c) quattro consiglieri, di cui due in rappresentanza delle minoranze, del comune che ha emanato il bando;

     d) tre membri, scelti tra quelli indicati dalle organizzazioni della utenza maggiormente rappresentative a livello nazionale;

     e) tre membri, scelti tra quelli indicati dalle organizzazioni sindacali generali dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative a livello nazionale;

     f) un rappresentante delle organizzazioni dei lavoratori autonomi scelto in una terna proposta dalle organizzazioni più rappresentative a livello regionale;

     g) il presidente dell'I.A.C.P. competente per territorio o suo delegato;

     h) due funzionari direttivi regionali, designati dall'assessore regionale preposto al ramo;

     i) un dirigente del competente I.A.C.P., designato dal relativo consiglio di amministrazione.

     In caso di bando comprensoriale partecipano altresì tre rappresentanti dei comuni ricadenti nel comprensorio, diversi da quello che ha emanato il bando, designati come segue:

     a) un rappresentante designato dal comune avente il maggior numero di abitanti;

     b) un rappresentante designato dal comune avente un numero di abitanti immediatamente inferiore a quello del comune indicato precedentemente;

     c) un rappresentante designato dal comune avente il minore numero di abitanti.

     Qualora nel comprensorio ricada un numero di comuni inferiori a tre ciascuno di essi designa un proprio rappresentante.

     Ai fini dell'applicazione del precedente secondo comma si fa riferimento ai dati dell'ultimo censimento ISTAT (istituto centrale di statistica) sulla popolazione.

     Sono nominati presidente e vice presidente i membri indicati rispettivamente alle lettere a) e g) del precedente primo comma.

     Le indicazioni di cui al precedente 1° comma, lettere d), e), f), debbono pervenire alla Regione entro trenta giorni dalla richiesta; trascorso tale termine, la commissione può essere costituita e regolarmente funzionare, salvo a provvedere con successivo decreto alle relative integrazioni.

     Per la validità delle deliberazioni è sufficiente la presenza di metà più uno dei componenti la commissione. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti ed in caso di parità di voti prevale quello del presidente.

     I componenti la commissione durano in carica cinque anni, a decorrere dalla data del decreto di costituzione della commissione, e possono essere riconfermati una sola volta. I componenti, ad eccezione di quelli indicati alle lettere b), c), g) del primo comma, sono dichiarati decaduti dopo tre consecutive assenze non giustificate alle riunioni. 1 membri di cui alle precedenti lettere b), c) fanno parte della commissione per il periodo in cui rivestono la carica e partecipano ai lavori limitatamente agli affari che riguardano l'ambito comunale di competenza. A tal fine, contestualmente alla trasmissione delle domande di cui al precedente articolo 7, il comune comunica alla commissione i due consiglieri indicati alla lettera c) del primo comma del presente articolo, i quali fanno parte della commissione fino a che non vengono formalmente comunicate le sostituzioni. Il comune deve comunque trasmettere copie autenticate dei provvedimenti esecutivi riguardanti i membri indicati alle lettere b), c) summenzionate.

     In caso di bando comprensoriale, il presidente della commissione richiede tempestivamente ai comuni interessati le designazioni previste dal secondo comma del presente articolo, assegnando all'uopo un congruo termine.

     In assenza della formale comunicazione delle designazioni, la commissione può essere validamente convocata e deliberare; il presidente della commissione deve comunque comunicare la convocazione al comune, avvertendo che il sindaco e i due consiglieri possono partecipare purché almeno all'inizio della seduta producano copia autenticata dei provvedimenti esecutivi che li riguardano. Analoga comunicazione viene effettuata in caso di bando comprensoriale ai comuni previsti dal precedente secondo comma.

     I provvedimenti di sostituzione dei componenti sono validi per il periodo di durata in carica del componente sostituito che residua fino alla scadenza quinquennale del collegio.

     La commissione ha sede presso l'I.A.C.P. competente per territorio, che designa anche il segretario della commissione ed assicura un ufficio di segreteria.

     Al presidente della commissione viene corrisposto un gettone per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute nonché un compenso, con relativo onere a carico della Regione, da determinare con deliberazione della Giunta regionale, nella misura non superiore all'importo di indennità annuale previsto per il presidente del collegio sindacale dell'I.A.C.P. nel cui ambito territoriale opera la commissione stessa. Per gli altri componenti la commissione il comune assume a suo carico l'onere relativo alla corresponsione del gettone per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute. La misura del gettone è pari a quella prevista in via generale dalla legge regionale.

     L'onere per il funzionamento della segreteria, escluse le spese per il personale, è a carico della Regione.

 

     Art. 9. (Competenza territoriale delle commissioni).

     L'ambito territoriale di competenza delle commissioni è determinato con il decreto costitutivo delle commissioni, di cui al precedente articolo 8. Di norma, è nominata una commissione distintamente per il comune Roma, per il territorio di competenza dell'I.A.C.P. (istituto autonomo per le case popolari) di Civitavecchia e per ciascuna provincia.

     In relazione al prevedibile numero di domande può essere nominata una apposita commissione per il territorio dei comuni capoluogo di provincia.

     Alla commissione relativa al territorio del comune di Roma può essere attribuita competenza anche su territori di comuni che si fanno ricadere nell'area metropolitana romana.

     Ciascuna commissione può al suo interno essere articolata in sottocommissioni, secondo criteri e modalità da stabilirsi con decreto del Presidente della Giunta regionale, ferma restando la graduatoria unica per tutto il territorio comunale o comprensoriale.

 

     Art. 10. (Attribuzioni dei punteggi).

     Le graduatorie di assegnazione sono formate sulla base dei seguenti criteri, cui corrispondono i punteggi a fianco di ciascuno di essi appresso indicati:

 

     A - Condizioni oggettive:

     1) richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare in centri di raccolta, dormitori pubblici o comunque in ogni altro locale procurato a titolo provvisorio da organi ed enti preposti all'assistenza pubblica, punti 5;

     2) richiedenti che debbano abbandonare l'alloggio:

     a) a seguito di ordinanza di sgombero o comunque di provvedimento per motivi di pubblica utilità, emessi non oltre due anni prima della data del bando, punti 4;

     b) a seguito di ordinanza, sentenza esecutiva o verbale di conciliazione giudiziaria di sfratto non conseguente a morosità non sanata, punti 3.

     Il medesimo punteggio viene riconosciuto nel caso di sfratto già eseguito, ove il concorrente sia temporaneamente sistemato con il proprio nucleo familiare in locali messi a disposizione da enti preposti all'assistenza pubblica, oppure in una abitazione presso parenti fino al secondo grado in linea retta o collaterale e risulti anagraficamente convivente con il suddetto parente;

     c) nel caso di alloggio di servizio per dipendente da ente pubblico o da privato, a seguito di collocamento a riposo, punti 3;

     3) richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare:

     a) in alloggio che presenta forte sovraffollamento, punti 3;

     b) in alloggio che presenta sovraffollamento.

     Si ha forte sovraffollamento quando il rapporto vano-abitante è di 1 a 3.; si ha sovraffollamento quando il rapporto vano-abitante è di 1 a 2. Il vano è definito ai sensi della lettera a) dell'ultimo comma dell'articolo 3 della presente legge, punti 2;

     4) richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare in alloggio il cui stato di conservazione e manutenzione è scadente, ai sensi dell'articolo il della legge 27 luglio 1978, n. 392 ovvero in alloggio privo di servizi igienici interni, punti 3.

     I criteri ed i relativi punteggi indicati ai precedenti punti 1 e 2 non sono tra loro cumulabili.

 

     B - Condizioni soggettive:

     5) richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare alla data del bando in un alloggio il cui canone, calcolato ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392, esclusi gli oneri accessori, e risultante dal contratto di locazione registrato, incida sul reddito annuo complessivo del numero familiare, di cui al precedente articolo 3, lettera f), derivante esclusivamente dal lavoro dipendente o da pensione:

     a) in misura non inferiore al 30 per cento, punti 2;

     b) in misura non inferiore al 15 per cento, punti 1;

     6) richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto da almeno due unità, punti 2.

     I punteggi di cui al punto 6) sono aumentati di una unità qualora il coabitante debba abbandonare l'alloggio per una delle cause indicate nel precedente punto 2).

     I punteggi di cui al presente punto non sono riconosciuti qualora il nucleo familiare convivente sia compreso nel nucleo familiare interessato dalla domanda di assegnazione;

     7) richiedenti il cui reddito annuo complessivo per il nucleo familiare, derivante esclusivamente da lavoro dipendente o da pensione, calcolato ai sensi dell'articolo 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni, risulti non superiore all'importo di una pensione minima I.N.P.S. per la generalità dei lavoratori, calcolato alla data di pubblicazione del bando di concorso, punti 2;

     8) richiedenti con reddito del nucleo familiare derivante per almeno il 90 per cento da lavoro dipendente e/o da pensione, punti 1;

     9) richiedenti che appartengono ad una delle seguenti categorie:

     a) anziani: i nuclei familiari di non più di due componenti o le persone singole che alla data di pubblicazione del bando abbiano superato sessanta anni, ovvero quando uno dei due componenti pur non avendo tale età sia totalmente inabile al lavoro; tali persone singole o nuclei familiari possono avere minori a carico, punti 2;

     b) famiglie di nuova formazione: i nuclei familiari da costituirsi con matrimonio da contrarre non oltre sessanta giorni dal provvedimento di assegnazione dell'alloggio e quelli già formatisi in seguito a matrimonio contratto da non oltre due anni dalla data di pubblicazione del bando, punti 2.

     Il punteggio è attribuibile a condizione che nessuno dei due componenti la coppia abbia superato il trentacinquesimo anno di età e, se trattasi di matrimonio già contratto, i due siano conviventi;

     c) persone sole con almeno un figlio convivente a carico, punti 2;

     d) handicappati: nuclei familiari nei quali uno o più componenti, conviventi o comunque a totale carico del capo-famiglia, risulti affetto da menomazioni di qualsiasi genere che comportino una diminuzione permanente, superiore a 2/3, della capacità lavorativa, certificata dall'ufficiale sanitario del comune in cui il concorrente risiede, punti 3;

     e) emigrati e profughi che rientrino in Italia per stabilirvi la propria residenza, punti 2.

     I punteggi di cui ai punti 1), 3), 4), 5) e 6) sono riconosciuti qualora le relative condizioni siano esistenti da almeno due anni prima della data di scadenza del bando.

     Il punteggio di cui al punto 1) non è cumulabile con i punteggi di cui ai punti 2), 3) e 4).

     I punteggi di cui al punto 2) non sono cumulabili tra loro nè con i punteggi di cui ai punti 1), 3), 4), 5) e 6). Il punteggio di cui al punto 6) e 9b) non sono cumulabili fra loro.

     I punteggi di cui ad un medesimo punto non sono cumulabili tra di loro.

     I punteggi di cui ai punti 7) e 8) non sono cumulabili tra loro [5].

 

     Art. 11. (Graduatoria provvisoria e definitiva).

     La commissione, entro sessanta giorni dal ricevimento delle domande di cui al precedente articolo 6, forma la graduatoria provvisoria.

     Il termine di cui al primo comma è aumentato a novanta giorni nel caso che il bando di concorso sia relativo ad un ambito territoriale con popolazione residente superiore a 200.000 abitanti.

     Entro quindici giorni dalla sua formazione, la graduatoria con l'indicazione analitica del punteggio conseguito da ciascun concorrente, nonché con l'indicazione delle modalità e dei termini per la presentazione di opposizioni, è pubblicata mediante affissione per trenta giorni consecutivi, all'albo pretorio del comune che ha indetto il bando e nelle sedi di decentramento nonché presso l'I.A.C.P. (istituto autonomo per le case popolari) territorialmente competente, in luogo aperto al pubblico. La graduatoria viene altresì affissa negli albi pretori degli altri comuni interessati se trattasi di bando comprensoriale.

     Dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria viene data notizia sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e mediante altre forme di diffusione che si ritiene opportuno disporre. Ai lavoratori emigrati all'estero è data notizia della pubblicazione della graduatoria e della posizione conseguita mediante lettera raccomandata.

     Entro trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria i concorrenti interessati possono presentare opposizione, in carta semplice, alla commissione che provvede in merito entro i successivi trenta giorni, ovvero entro i successivi sessanta giorni per ambiti territoriali, con popolazione residente superiore a 200.000 abitanti. L'opposizione può essere anche spedita mediante raccomandata postale semplice, facendo fede in tal caso, per il rispetto del termine, la data di partenza del timbro postale. Le opposizioni possono riguardare esclusivamente errori materiali in cui si è incorsi nella elaborazione e predisposizione della graduatoria con esclusione quindi di opposizioni diverse quali quelle concernenti integrazioni, modificazioni, correzioni, precisazioni e simili, di quanto dichiarato nella domanda, salvo quanto previsto dalle disposizione speciali concernenti il punteggio per gli sfrattati.

     Esaurito l'esame delle opposizioni, la commissione formula la graduatoria definitiva.

     A parità di punteggio, vanno comunque anteposti i concorrenti che si trovino nelle situazioni di cui al punto 2 del precedente articolo 10 e, a seguire, i concorrenti che si trovino nelle condizioni di cui al punto 7) del precedente articolo 10.

     Fatto salvo quanto disposto dal precedente quarto comma, tra i concorrenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio viene effettuato il sorteggio dal presidente della commissione alla presenza del segretario e di almeno due componenti della commissione medesima, con le modalità eventualmente impartite dal Presidente della Giunta regionale o dall'Assessore delegato.

     La graduatoria è pubblicata con le stesse formalità stabilite per la graduatoria provvisoria e costituisce provvedimento definitivo.

     Entro dieci giorni dalla data di pubblicazione, la graduatoria definitiva viene trasmessa, a cura del presidente della commissione, al sindaco del comune in cui si trovano gli alloggi da assegnare.

     Il presidente della commissione segnala gli eventuali ritardi alla Regione che provvede ad impartire le necessarie disposizioni, provvedendo se del caso in sostituzione nei modi e termini indicati al precedente articolo 5, al fine di garantire che i tempi di formazione della graduatoria definitiva non abbiano a superare i dieci mesi dall'emanazione del bando.

     I concorrenti in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 10), punto 9) ed inseriti nella graduatoria generale, di cui al presente articolo, possono essere collocati d'ufficio, a cura della commissione, in graduatorie speciali relative ad ogni singola categoria, con il medesimo punteggio ottenuto nella graduatoria generale.

     Le graduatorie speciali, così formate ovvero conseguenti all'indizione di bandi speciali, di cui al precedente articolo 4, ultimo comma, sono valide ai fini dell'assegnazione di alloggi destinati in via prioritaria a specifiche categorie di cittadini, per espressa previsione della legge di finanziamento o per determinazione della Regione.

     Gli alloggi destinati in via prioritaria a specifiche categorie di cittadini non vengono computati nel calcolo della quota di riserva, di cui al successivo articolo 19 della presente legge.

 

     Art. 12. (Assegnazione degli alloggi).

     All'assegnazione degli alloggi si provvede secondo l'ordine stabilito nella graduatoria. A tal fine, il soggetto attuatore o gestore dell'intervento edilizio, sei mesi prima della prevista ultimazione degli alloggi oppure entro otto giorni dalla data di disponibilità se trattasi di alloggi di risulta, deve comunicare al comune interessato ed alla commissione prevista dal precedente articolo 8 il numero degli alloggi da assegnare, fornendo i dati e le notizie comunque utili. Nei successivi quindici giorni il presidente della suddetta commissione invita coloro che sono utilmente collocati in graduatoria, dandone contestuale comunicazione al comune interessato, a presentare la documentazione comprovante il possesso dei requisiti soggettivi e delle condizioni che hanno dato luogo al punteggio. Tale invito può essere rivolto ad un numero di persone anche superiore, di norma non oltre il 20 per cento, al numero di alloggi da assegnare, precisando tuttavia che tale invito non dà diritto all'assegnazione ma ha il solo scopo di accelerare la procedura nella eventualità di subentri.

     La documentazione deve essere presentata direttamente al comune interessato entro il termine massimo di sessanta giorni dal ricevimento della raccomandata postale della richiesta; il termine può essere prorogato dal comune una sola volta per non oltre trenta giorni ove si accerti che il rilascio di documenti da parte delle autorità competenti richieda un tempo superiore a cinquanta giorni.

     Il comune procede all'esame della documentazione verificandone la completezza e la regolarità ed accertando, con i mezzi e le modalità ritenute più opportune ed utili, la veridicità delle situazioni dichiarate. In particolare il comune, qualora ritenga che il reddito dichiarato ai fini fiscali sia inferiore a quello fondatamente attribuibile all'aspirante ed al suo nucleo familiare in base ad elementi e circostanze oggettivi, segnala alla commissione di cui al precedente articolo 8, avvalendosi anche della collaborazione dei consigli tributari e degli uffici del Ministero delle finanze, qualsiasi integrazione degli elementi contenuti nelle dichiarazioni fiscali, indicando dati, fatti ed elementi rilevanti indicativi di capacità contributiva e fornendo ogni idonea documentazione, ove esistente, atte a comprovarli. Tale segnalazione può essere effettuata anche dal comune di residenza o di lavoro dell'aspirante che deve comunque essere interessato qualora si tratti di bando comprensoriale.

     Entro sessanta giorni successivi alla scadenza del termine di presentazione della documentazione, questa è trasmessa, unitamente alle segnalazioni di cui al precedente terzo comma, alla commissione suddetta per la verifica definitiva.

     Dell'intervenuta verifica il presidente della commissione dà comunicazione al comune il quale, entro i successivi sessanta giorni, provvede alla formale assegnazione degli alloggi agli aventi diritto.

     Qualora il comune non provveda agli adempimenti previsti dai precedenti commi, può in sostituzione provvedere la Regione nominando, con decreto del Presidente della Giunta regionale, un commissario ad acta previa fissazione di un ulteriore congruo termine.

 

     Art. 13. (Accertamento del reddito).

     Ai fini della valutazione del possesso da parte del concorrente del requisito del reddito di cui alla lettera f) del precedente articolo 3 nonché della relativa determinazione, la commissione, nel caso di incompletezza o di inattendibilità dei dati indicati nella dichiarazione fiscale ovvero in caso di omissione della dichiarazione medesima, provvede alla relativa segnalazione agli uffici finanziari, suffragata da elementi certi, precisi, concordati, segnalati dal comune, ai sensi del precedente articolo 12 ovvero acquisiti dalla commissione medesima di propria iniziativa, anche tramite formale audizione del soggetto interessato.

     In pendenza dell'accertamento da parte degli uffici finanziari, gli alloggi relativi a casi controversi vengono provvisoriamente assegnati ma non consegnati; l'assegnazione viene annullata ove abbia a risultare la non sussistenza del requisito del reddito.

     Gli organi preposti alla formazione delle graduatorie ed alle assegnazioni nonché gli enti gestori possono espletare in qualsiasi momento accertamenti volti a verificare l'esistenza dei requisiti.

 

     Art. 14. (Aggiornamento delle graduatorie di assegnazione).

     La graduatoria definitiva conserva la sua efficacia fino a quando non venga aggiornata nei modi previsti nei successivi commi.

     Le graduatorie conseguenti ai bandi generali vengono aggiornate, almeno biennalmente, mediante bandi di concorso integrativi indetti con le modalità di cui al precedente articolo 4 ai quali possono partecipare sia nuovi aspiranti all'assegnazione sia coloro i quali, già collocati in graduatoria, chiedono la revisione del punteggio. I bandi di aggiornamento sono emanati nel mese di settembre.

     La Giunta regionale, su motivata richiesta del comune, può autorizzare la deroga all'indizione almeno biennale del bando.

     I concorrenti collocati in graduatoria sono tenuti a confermare, a pena di cancellazione dalla stessa, ogni quattro anni la domanda di assegnazione, dichiarando la permanenza dei requisiti e delle condizioni.

     I cittadini che, successivamente alla presentazione della domanda di partecipazione al bando di concorso, sono colpiti da provvedimenti che fissano la data di esecuzione dei titoli esecutivi di cui al punto 2) del precedente articolo 10, possono richiedere alla competente commissione l'aggiornamento della domanda. Tale facoltà può essere esercitata solo in presenza di provvedimenti conseguenti a procedimenti giudiziari iniziati prima della data di pubblicazione del bando di concorso.

     Ove si sia già pervenuti all'approvazione della graduatoria definitiva e fino all'aggiornamento periodico di cui al presente articolo, la competente commissione modifica d'ufficio la graduatoria già approvata dopo aver attribuito ai soggetti, di cui al precedente comma, già collocati nella graduatoria stessa, il corrispondente punteggio previsto dal suddetto punto 2) del precedente articolo 10.

     Qualora sia stato già effettuato il sorteggio fra coloro che hanno lo stesso punteggio, le domande dei cittadini di cui al precedente sesto comma sono collocate subito dopo all'ultimo sorteggiato secondo l'ordine di presentazione della domanda stessa.

     I comuni possono, in caso di assenza di domande di assegnazione, individuare, previa richiesta motivata di autorizzazione alla Regione, i beneficiari provvisori degli alloggi di edilizia residenziale pubblica i quali, se privi dei requisiti previsti, saranno assoggettati a contratto di locazione a termine con canone determinato secondo la legge 27 luglio 1978, n. 392.

     E' altresì facoltà dei comuni, sulla base delle specifiche condizioni locali, procedere all'aggiornamento della graduatoria mediante bandi integrativi annuali ferma restando la necessità della conferma quadriennale della domanda, da parte degli interessati.

     Per la presentazione delle domande, la loro istruttoria, la formazione delle graduatorie provvisorie e definitive valgono le disposizioni dei precedenti articoli.

 

     Art. 15. (Verifica dei requisiti prima dell'assegnazione).

     In sede di assegnazione degli alloggi deve essere verificata, preventivamente alla scelta, la permanenza dei requisiti previsti per l'assegnazione; ciò può essere effettuato contestualmente all'esame della documentazione di cui al precedente articolo 12. La verifica del requisito del reddito viene effettuata con riferimento al limite vigente al momento dell'assegnazione.

     L'eventuale mutamento delle condizioni oggettive e soggettive dei concorrenti, fra il momento dell'approvazione della graduatoria definitiva e quello dell'assegnazione, non influisce sulla collocazione in graduatoria sempreché permangano i requisiti e non siano trascorsi più di dodici mesi dalla data di formazione della graduatoria definitiva. In caso contrario la verifica deve riguardare anche la permanenza delle condizioni che hanno dato luogo al punteggio.

     Qualora il comune accerti la mancanza nell'assegnatario di alcuno dei requisiti o delle condizioni ai sensi del secondo comma del presente articolo, il comune stesso trasmette la relativa documentazione alla commissione di cui al precedente articolo 8 la quale, nei successivi venti giorni, provvede all'eventuale esclusione del concorrente dalla graduatoria od all'eventuale mutamento della posizione del richiedente nella graduatoria medesima.

 

     Art. 16. (Assegnazione e standard dell'alloggio).

     L'assegnazione in locazione semplice degli alloggi agli aventi diritto in base all'ordine della graduatoria definitiva è effettuata dal sindaco del comune territorialmente competente.

     Non possono essere assegnati alloggi la cui superficie relativa alla sola unità immobiliare, determinata ai sensi dell'articolo 13, terzo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392, rapportata al nucleo familiare, ecceda i 45 metri quadrati per un nucleo familiare di 1 o 2 componenti, i 60 metri quadrati per un nucleo familiare di 3 componenti, i 75 metri quadrati per un nucleo familiare di 4 o 5 componenti, i 95 metri quadrati per un nucleo familiare di oltre 5 componenti.

     Gli alloggi siti al piano terra sono prioritariamente assegnati ai nuclei familiari previsti al punto 9) lettera d), del precedente articolo 10.

     Sono ammesse assegnazioni in deroga qualora le caratteristiche dei nuclei familiari richiedenti in graduatoria e degli assegnatari interessati ad eventuali cambi di alloggio non consentano, a giudizio congiunto del comune e dell'ente gestore, soluzioni valide né ai fini della razionalizzazione dell'uso del patrimonio pubblico né ai fini del soddisfacimento di domande con pari o più grave connotazione di bisogno.

     Alle coppie di nuova formazione non possono essere assegnati alloggi di superficie inferiore a 60 metri quadrati.

     6. Fino a quando non sarà attivato il programma di mobilità di cui al successivo titolo II si può derogare alla disposizione del precedente secondo comma nei casi di voltura del contratto di locazione a favore degli aventi diritto [6].

 

     Art. 17. (Scelta dell'alloggio).

     Il sindaco del comune che ha effettuato l'assegnazione, ai sensi del precedente articolo 16, ne invia comunicazione all'avente diritto ed all'ente gestore dell'alloggio da assegnare.

     L'ente gestore provvede alla comunicazione all'interessato del giorno e del luogo per la scelta dell'alloggio.

     La scelta dell'alloggio è compiuta dall'assegnatario o da persona all'uopo delegata secondo l'ordine di precedenza stabilito dalla graduatoria definitiva e nel rispetto dei criteri indicati dal precedente articolo 16. In caso di mancata presentazione, l'assegnatario decade dal diritto di scelta.

     Gli aventi diritto alla scelta dell'alloggio possono rinunciare all'alloggio ad essi proposto soltanto per gravi e documentati motivi da valutarsi da parte del comune competente all'assegnazione.

     In caso di rinuncia non adeguatamente motivata, il sindaco del comune provvede alla decadenza dell'assegnazione, previa diffida all'interessato ad accettare l'alloggio propostogli.

     In caso di rinuncia ritenuta giustificata dal comune, l'interessato non perde il diritto all'assegnazione ed alla scelta degli alloggi che siano successivamente ultimati o comunque si rendano disponibili.

 

     Art. 18. (Consegna degli alloggi).

     Effettuata la scelta degli alloggi tutti i documenti dell'assegnazione vengono, a cura dell'ente gestore, archiviati e conservati ed i relativi dati trasmessi per la registrazione e la memorizzazione nell'anagrafe dell'utenza degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

     Entro dieci giorni successivi alla scelta l'ente gestore, con raccomandata con ricevuta di ritorno, comunica agli assegnatari le condizioni per la stipulazione del contratto di locazione e la successiva consegna degli alloggi.

     L'assegnatario è tenuto, a pena di decadenza, ad adempiere alle condizioni stabilite nella predetta comunicazione e, nel giorno fissato dall'ente gestore, dovrà sottoscrivere, presso la sede dell'ente, il contratto di locazione.

     Qualora l'assegnatario risulti inadempiente rispetto a quanto disposto dal precedente terzo comma, l'ente gestore fissa all'assegnatario un ulteriore termine, non superiore a dieci giorni, trascorso inutilmente il quale restituisce al comune tutti gli atti per la pronuncia della decadenza dall'assegnazione.

     Contro il provvedimento del sindaco l'interessato può proporre ricorso al pretore del luogo nel cui mandamento è situato l'alloggio entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di notificazione del decreto stesso.

     L'alloggio consegnato ai sensi dei commi precedenti deve essere occupato dall'assegnatario e dal suo nucleo familiare entro trenta giorni dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna.

     Trascorso tale termine senza che l'alloggio sia stato occupato, l'ente gestore, qualora non sussistano gravi motivi rappresentati a cura dell'interessato prima che sia trascorso il termine di cui al precedente sesto comma, intima all'assegnatario l'occupazione dell'alloggio entro l'ulteriore termine di dieci giorni.

     Qualora l'occupazione non venga effettuata, l'ente gestore trasmette gli atti al comune per la pronuncia della decadenza dall'assegnazione che comporta la risoluzione di diritto del contratto.

     Tutti i termini sopraindicati sono raddoppiati se si tratta di lavoratori emigrati all'estero.

     Il provvedimento del sindaco, che deve contenere il termine per il rilascio non superiore a sessanta giorni, costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'assegnatario e di chiunque occupi l'alloggio e non è soggetto a graduazioni o proroghe.

     Contro il provvedimento del sindaco, l'interessato può proporre ricorso al pretore del luogo nel cui mandamento e situato l'alloggio, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento stesso [7].

     Il pretore adito ha facoltà di sospendere l'esecuzione del provvedimento [7].

     Il provvedimento di sospensione può essere dato dal pretore con decreto in calce al ricorso [8].

 

     Art. 19. Riserva alloggi per situazioni di emergenza abitativa. [9]

     1. La Giunta regionale, anche su proposta dei comuni interessati, può riservare una aliquota non superiore al venticinque per cento degli alloggi da assegnare annualmente per ciascun ambito territoriale per far fronte a specifiche documentate situazioni di emergenza abitativa quali pubbliche calamità, sfratti, sistemazioni dei profughi, sgombero di unità abitative di proprietà pubblica da recuperare, trasferimento di appartenenti alle forze dell'ordine, permanenza in strutture assistenziali utilizzate dai comuni, di persone senza tetto in drammatiche condizioni di bisogno, ivi compreso le donne vittime di violenza in famiglia laddove siano iniziati i relativi procedimenti giudiziari a favore delle quali è stata estesa la riserva con legge regionale 15 novembre 1993, n. 64.

     2. La riserva può superare la quota del venticinque per cento per far fronte a temporanee esigenze abitative per consentire la realizzazione di interventi di recupero sul patrimonio edilizio pubblico o per far fronte a pubbliche calamità nazionali.

     3. Anche per le assegnazioni degli alloggi riservati devono sussistere i requisiti prescritti, salvo che non si tratti di sistemazione provvisoria che non può eccedere la durata di due anni da deliberare da parte della Giunta regionale.

     4. Nel caso in cui il beneficiario della riserva sia già assegnatario di alloggi di edilizia residenziale pubblica i requisiti sono quelli richiesti per la permanenza.

     5. L'accertamento dei requisiti viene effettuato dalle commissioni di cui all'articolo 8 previa istruttoria da parte del comune competente.

     6. All'interno dell'aliquota del venticinque per cento, di cui al comma 1, è riservata:

     a) una quota pari al due per cento a persone portatrici di handicap psicofisici e/o pazienti psichiatrici in cura presso un Dipartimento di salute mentale (DSM);

     b) una quota pari all'uno per cento ai servizi DSM delle Unità Sanitarie Locali (USL) per la realizzazione di centri diurni e di case alloggio.

     7. L'aliquota prevista al comma 1 può essere elevata fino all'ottanta per cento per il comune di Roma su proposta documentata avanzata dal comune, in ragione delle specifiche emergenze abitative che comprendono, oltre quanto previsto al comma 1, l'esigenza di liberare il patrimonio pubblico non destinato ad uso abitativo alla data del 31 dicembre 1994 e limitatamente agli anni 1995, 1996 e 1997. All'interno della medesima aliquota dell'ottanta per cento valgono le riserve di cui al comma 6.

     8. Non è ammessa alcuna altra forma di riserva al di fuori di quella prevista dalle presenti norme, salvo nel caso di dichiarazione di pubblica calamità. La riserva di alloggi a favore di profughi prevista dall'articolo 34 della legge 26 dicembre 1981, n. 763 è autorizzata dalla Regione, su proposta dei comuni, nell'ambito dell'aliquota del venticinque per cento stabilita al comma 1. La proposta dei comuni dovrà tenere conto della consistenza delle domande in graduatoria presentate dai profughi in ciascun ambito di concorso in occasione dei bandi generali ed integrativi emanati dai comuni stessi.

     9. L'aliquota di riserva da destinare ai profughi viene proposta o autorizzata dopo la formazione della graduatoria dei profughi che vengono ivi collocati con lo stesso punteggio ottenuto nella graduatoria generale e non può eccedere il quindici per cento degli alloggi compresi nei nuovi programmi in intervento. Per la definizione della qualità di profugo si richiamano le disposizioni della citata legge n. 763 del 1981.

 

     Art. 20. (Subentro nella domanda e nell'assegnazione).

     In caso di decesso dell'aspirante assegnatario o dell'assegnatario subentrano rispettivamente nella domanda e nell'assegnazione i componenti del nucleo familiare come definito al precedente articolo 3 e secondo l'ordine ivi indicato.

     Il subentro nella domanda e nell'assegnazione è consentito anche negli altri casi di uscita dal nucleo familiare del titolare della domanda medesima o dell'assegnazione.

     In casi di separazione giudiziale, di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso, all'assegnatario subentra nell'assegnazione l'altro coniuge, se il diritto di abitare nell'alloggio assegnato sia stato attribuito dal giudice a quest'ultimo.

     In caso di separazione consensuale o di nullità matrimoniale all'assegnatario subentra nell'assegnazione l'altro coniuge, se tra i due si sia così convenuto e qualora quest'ultimo risulti stabilmente occupare l'alloggio.

     Al momento della voltura del contratto l'ente gestore verifica che non sussistano per il subentrante e gli altri componenti del nucleo familiare condizioni ostative alla permanenza nell'alloggio.

     Ai fini dell'assegnazione l'ampliamento stabile del nucleo familiare è ammissibile qualora non comporti la perdita di uno qualsiasi dei requisiti previsti per la permanenza, previa verifica da parte dell'ente gestore, oltre che nei confronti di persone legate all'assegnatario da vincoli di coniugio o di convivenza more-uxorio, di parentela ed affinità, anche, secondo la definizione di nucleo familiare indicata al precedente articolo 3 nei confronti di persone prive di vincoli di parentela o affinità qualora siano, nell'uno o nell'altro caso, riscontrabili le finalità di costituzione di una stabile e duratura convivenza con i caratteri della mutua solidarietà ed assistenza economica ed affettiva. L'ampliamento stabile del nucleo familiare attribuisce al nuovo componente, che sia stato previamente riconosciuto dall'ente gestore, secondo l'ordine di cui alla citata disposizione del precedente articolo 3, il diritto al subentro con relativa applicazione della normativa di gestione.

     E' altresì ammessa, previa autorizzazione dell'ente gestore, l'ospitalità temporanea di terze persone per un periodo non superiore a due anni e prorogabile solo per un ulteriore biennio qualora l'assegnatario comprovi l'esistenza di obiettive esigenze di assistenza a tempo determinato o di altri giustificati motivi da valutarsi da parte dell'ente gestore.

     Tale ospitalità a titolo precario non ingenera nessun diritto al subentro e non comporta nessuna variazione di carattere gestionale.

 

     Art. 21. (Estensione dei diritti e degli obblighi sorgenti dall'assegnazione).

     Tutti i membri del nucleo familiare, originario o naturale, dell'assegnatario conseguono con l'assegnazione pari diritti al godimento dell'alloggio in conformità alle norme della presente legge.

     L'indicazione nominativa dell'assegnatario sia in sede di assegnazione che nel caso di subentro ha rilevanza esclusivamente amministrativa dovendosi riferire tutti i diritti sostanziali e gli obblighi sorgenti dall'assegnazione al nucleo familiare in quanto tale.

     Eguali diritti ed obblighi sorgono in capo ai soggetti che, successivamente all'assegnazione dell'alloggio, debbano ritenersi partecipi del nucleo familiare, purché tale condizione sia stata fatta constatare all'ente gestore e da questo riconosciuta ai sensi della presente legge.

     I membri in maggiore età e percettori di reddito del nucleo familiare originario o naturale, nonché quelli che tale qualità abbiano conseguito per fatti successivi all'assegnazione, sono obbligati in solido, ai sensi degli articoli n. 1292 e seguenti del codice civile, nei confronti dell'ente gestore per il pagamento del canone di locazione, delle quote accessorie nonché delle spese per l'uso ed il godimento dei servizi comuni.

     Per l'adempimento degli obblighi pecuniari sorgenti dal contratto l'assegnatario può indicare all'ente gestore anche altri membri del nucleo familiare, senza che ciò costituisca liberazione dall'assegnatario o loro priorità nel subentro nell'assegnazione o nel contratto di locazione.

Titolo II

NORME PER LA MOBILITA' NEGLI ALLOGGI

DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

 

     Art. 22. (Programma di mobilità).

     Ai fini della eliminazione di sottoutilizzazione o sovraffollamento degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, nonché dei disagi abitatiti di carattere sociale, l'ente gestore, d'intesa con il comune, predispone biennalmente un programma di mobilità dell'utenza sia attraverso il cambio degli alloggi assegnati, sia mediante l'utilizzazione di quelli di risulta e di una aliquota, stabilita dalla Giunta regionale, sentito l'ente gestore, fino ad un massimo del 10% di quelli di nuova assegnazione.

     Per la formazione del programma di mobilità gli enti gestori verificano, anche sulla base di dati dell'anagrafe del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, lo stato d'uso e di affollamento degli alloggi cui si applica la presente legge, con conseguente individuazione delle situazioni di sovra/sotto affollamento.

 

     Art. 23. (Bandi per la mobilità).

     Per l'attuazione del programma di mobilita indicato al precedente articolo è indetto a cura del competente I.A.C.P. (istituto autonomo per le case popolari) un bando generale, con le modalità di cui al precedente articolo 4. il bando riguarda tutti gli alloggi soggetti alla presente legge.

     Al bando possono partecipare gli assegnatari in locazione semplice, la cui richiesta di cambio sia motivata da:

     a) situazione di sovraffollamento o sottoaffollamento;

     b) gravi necessità;

     c) esigenze di avvicinamento al posto di lavoro.

     Salvi i casi previsti alla precedente lettera b) e quelli di sovraffollamento, la domanda può essere presentata soltanto dopo tre anni di permanenza nell'alloggio occupato.

     Il bando di concorso indica fra l'altro termini, condizioni e modalità di presentazione della domanda e della documentazione. La domanda va redatta su modulo all'uopo predisposto.

 

     Art. 24. (Graduatoria per i cambi).

     Alla raccolta e istruttoria delle domande provvede il competente I.A.C.P. (istituto autonomo per le case popolari).

     La graduatoria è formata da una commissione nominata dall'I.A.C.P. e composta dal presidente dell'I.A.C.P., o un suo delegato, che la presiede e da non più di altri sei membri, di cui almeno uno in rappresentanza dell'ente gestore ed i restanti in rappresentanza del comune e degli assegnatari.

     I punteggi da attribuire ai richiedenti sono stabiliti dal bando con l'osservanza dei seguenti criteri:

     a) sovraffollamento: punteggi di cui al punto 3) del precedente articolo 10;

     b) gravi necessità dell'assegnatario e del suo nucleo familiare: punti da 1 a 3;

     c) lontananza dal posto di lavoro: punti da 1 a 2;

     d) altre situazioni di bisogno: non più di 1 punto.

     In caso di parità di punteggio prevalgono le richieste connesse a gravi motivi di salute o ad anzianità; in via subordinata prevale il criterio di anzianità nell'alloggio.

     La commissione forma la graduatoria inserendo d'ufficio gli utenti in condizione di sottoaffollamento che sono segnalati dall'I.A.C.P. o dal comune.

     La commissione esprime il proprio parere sugli indirizzi per la gestione del programma di mobilità di cui al successivo articolo 27.

     Della graduatoria è data pubblicità nei modi indicati al precedente articolo 4; entro il termine massimo di trenta giorni gli interessati possono presentare osservazioni alla commissione.

     La commissione, tenuto anche conto delle osservazioni, approva la graduatoria definitiva.

     La commissione ha sede presso l'I.A.C.P., che assicura la segreteria. Gli oneri per il funzionamento della commissione sono a carico dell'I.A.C.P.

     La commissione può dotarsi di un regolamento per il proprio funzionamento.

     La commissione è costituita, di norma, per i comuni capoluogo di provincia e per gli altri comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti.

 

     Art. 25. (Aggiornamento della graduatoria per i cambi).

     Il bando di cui al precedente articolo 23 è indetto entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Bandi integrativi di aggiornamento sono indetti periodicamente, di norma, ogni due anni.

     La domanda di cambio di alloggio, se non rinnovata, perde efficacia dopo quattro anni dalla data di presentazione della medesima.

 

     Art. 26. (Elenchi di mobilità).

     Il competente I.A.C.P. (Istituto autonomo per le case popolari) rileva, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le situazioni di sottoaffollamento anche per il patrimonio in gestione ad altri enti; degli assegnatari che si trovano in tale situazione e di quelli che hanno segnalato tale condizione con la domanda di partecipazione al bando, di cui ai precedenti articoli 23 e 25, sono formati degli elenchi distinti per ambiti territoriali e per alloggi di superficie pari o arrotondata per eccesso.

     Il programma di mobilità è comunicato agli interessati i quali, entro i successivi trenta giorni, possono presentare opposizione al sindaco del comune competente che decide entro i successivi sessanta giorni, sentita la commissione di cui al precedente articolo 24.

     La Giunta regionale, anche su proposta dell'I.A.C.P. e/o del comune, può riservare una quota degli alloggi di nuova costruzione e recuperati o di risulta da destinare prioritariamente agli assegnatari inseriti negli elenchi formati ai sensi del precedente secondo comma nel limite massimo del 10 per cento.

     Gli elenchi sono pubblicati nell'albo pretorio del comune interessato e nell'albo dell'I.A.C.P., nonché presso le sedi decentrate del comune.

 

     Art. 27. (Gestione della mobilità).

     Per la gestione del programma di mobilità dovranno essere osservati i seguenti criteri di massima:

     a) dovrà di norma essere favorita l'intesa fra gli assegnatari per il cambio consensuale degli alloggi;

     b) dovrà essere favorita la scelta della zona di residenza da parte dell'assegnatario ovvero la permanenza nello stesso quartiere;

     c) non potrà essere concesso il cambio di alloggio agli assegnatari che abbiano perduto i requisiti previsti per la conservazione dell'assegnazione, nè a coloro che abbiano violato le norme contrattuali;

     d) gli alloggi di risulta e quelli di nuova costruzione destinati alla mobilità, se non utilizzati entro un congruo termine, di norma non superiore a trenta giorni, per il programma di mobilità, saranno assegnati sulla base della graduatoria generale;

     e) dovranno essere predisposte misure, anche finanziarie, che agevolino il cambio di alloggio da parte degli assegnatari che, trovandosi nelle condizioni previste, non richiedano o non consentano il cambio di alloggio;

     f) dovrà comunque essere rispettato lo standard abitativo indicato al precedente articolo 16;

     g) per ciascun assegnatario è ammesso un solo cambio nell'arco di cinque anni, salvo l'insorgere di situazioni gravi ed irreparabili.

 

     Art. 28. (Provvedimento di mobilità).

     Appena l'ente gestore dispone di alloggi, che possono soddisfare le esigenze degli assegnatari inseriti nella graduatoria e negli elenchi di cui ai precedenti articoli, ne fornisce indicazione agli interessati con lettera raccomandata. L'interessato deve comunicare il proprio assenso entro i successivi trenta giorni.

     L'ente gestore interviene con contributi finanziari nel pagamento delle spese di trasloco relativo all'assegnatario inserito negli elenchi di cui al precedente articolo 26.

     Se l'assegnatario inserito negli elenchi di cui al precedente articolo 26, salvi giustificati motivi, non risponde o rifiuta di effettuare il cambio od il trasferimento, l'ente gestore applica un canone pari a quello dovuto per la fascia di reddito immediatamente superiore a quella in cui è collocato l'assegnatario interessato, fatta eccezione per gli assegnatari inclusi nelle fasce di cui ai punti 1) e 2) del successivo articolo 39. Tale disposizione trova applicazione anche nei riguardi degli assegnatari di alloggi siti in edifici prevalentemente ceduti in proprietà, qualora essi non intendano avvalersi della facoltà loro offerta di riscatto e rifiutino il trasferimento in cambio con un altro alloggio in locazione.

Titolo III

PROVVEDIMENTI ESTINTIVI DELL'ASSEGNAZIONE

 

     Art. 29. (Annullamento dell'assegnazione).

     Nei confronti di chi abbia conseguito l'assegnazione dell'alloggio in contrasto con le norme vigenti al momento dell'assegnazione, il sindaco del comune competente territorialmente sull'alloggio assegnato dispone, con motivato provvedimento, l'annullamento dell'assegnazione.

     Al fine di cui al precedente comma il sindaco, dopo aver comunicato all'assegnatario, con lettera raccomandata, i fatti che potrebbero giustificare il provvedimento, assegnandogli un termine di quindici giorni per la presentazione di deduzioni scritte e di documenti, richiede il parere della commissione di cui al precedente articolo 8, dandone contemporanea notizia all'I.A.C.P. (istituto autonomo per le case popolari).

     Il termine suddetto è raddoppiato per i lavoratori emigrati all'estero, qualora si tratti di accertamento effettuato prima della consegna dell'alloggio.

     L'annullamento dell'assegnazione comporta nel corso del rapporto di locazione la risoluzione di diritto del contratto.

     Il provvedimento di annullamento dell'assegnazione stabilisce il termine per il rilascio dell'alloggio non eccedente i sei mesi e costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'assegnatario e di chiunque occupi l'alloggio e non è soggetto a graduazioni o proroghe. Il provvedimento del sindaco ha carattere definitivo.

     Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di assegnazione ottenuta sulla base di dichiarazione mendace o di documentazione risultata falsa.

 

     Art. 30. (Decadenza dell'assegnazione). [1]0

     1. Il sindaco del comune competente per territorio dispone con motivato provvedimento la decadenza dell'assegnazione dell'alloggio nei confronti di chi:

     a) abbia ceduto a terzi, in tutto o in parte, l'alloggio assegnatogli;

     b) non abiti stabilmente l'alloggio assegnatogli, salvo il caso che l'ente gestore non lo autorizzi per gravi motivi;

     c) abbia mutato la destinazione d'uso dell'alloggio;

     d) svolga nell'alloggio attività illecite;

     e) non paghi il canone di locazione o le spese per i servizi nei termini contrattualmente previsti ovvero si renda responsabile di inadempienze contrattuali per le quali sia espressamente prevista la risoluzione del contratto;

     f) abbia perduto i requisiti di cui all'articolo 3 eccezion fatta per il requisito del reddito di cui alla lettera f), del medesimo articolo.

     2. Per gli appartenenti alle forze dell'ordine assegnatari di alloggi appositamente riservati, la decadenza viene pronunciata anche nel caso di trasferimento a sede di servizio diversa da quella indicata dai rispettivi comandi ai fini dell'assegnazione stessa.

     3. Al provvedimento di decadenza si applica il disposto di cui ai commi 2, 4, 5 e 6 dell'articolo 29.

 

     Art. 31. (Perdita della qualifica di assegnatario). [1]1

     1. L'assegnatario perde tale qualifica qualora nel corso del rapporto, per due anni consecutivi, superi del settantacinque per cento il limite massimo di reddito complessivo del nucleo familiare di cui all'articolo 3, lettera f), calcolato ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 457 del 1978 e successive modificazioni derivanti da delibere del CIPE e della normativa regionale vigente. Per tutto il periodo di permanenza, agli assegnatari interessati, viene applicato un canone di locazione fissato con le modalità di cui all'articolo 39.

     2. L'ente gestore accerta almeno ogni due anni che non sussista per l'assegnatario e per il suo nucleo familiare la condizione di perdita della qualifica di assegnatario di cui al comma 1. A tal fine il suddetto ente richiede agli assegnatari, che sono tenuti a fornirla idonea documentazione.

     3. Per l'assegnatario il quale, previa diffida, non produca la documentazione richiesta, si considera come sussistente la condizione di cui al comma 1.

     4. Nel caso di incompletezza o di inattendibilità dei dati indicati nella dichiarazione fiscale, ovvero in caso di omissione della dichiarazione medesima, il comune di residenza dell'assegnatario, d'intesa con l'ente gestore, provvede alla relativa segnalazione agli uffici finanziari.

     5. In pendenza dell'accertamento da parte degli uffici finanziari, per l'assegnatario interessato si considera come sussistente la condizione di cui al comma 1.

 

     Art. 32. (Rilascio degli alloggi occupati senza titolo).

     Il legale rappresentante dell'ente gestore persegue con querela, ai sensi dell'articolo 633 del codice penale, chi occupi senza titolo un alloggio gestito dall'ente medesimo.

     Per il cedente senza titolo si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 30, ferme restando le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 386 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165.

     Il presidente dell'I.A.C.P. (istituto autonomo per le case popolari) competente per territorio dispone, con proprio decreto, il rilascio degli alloggi gestiti dall'I.A.C.P. medesimo occupati da cessionari senza titolo. A tal fine, diffida preventivamente con lettera raccomandata l'occupante senza titolo a rilasciare l'alloggio entro quindici giorni e gli assegna lo stesso termine per la presentazione di deduzioni scritte e di documenti.

     Il decreto del presidente dell'I.A.C.P., che deve contenere il termine per il rilascio non eccedente i trenta giorni, costituisce titolo esecutivo nei confronti di soggetti di cui al precedente terzo comma e non è soggetto a graduazioni o proroghe.

     Le disposizioni di cui al terzo e quarto comma del presente articolo si applicano anche agli enti gestori diversi dagli I.A.C.P. Sono fatte salve le disposizioni dell'articolo 53 della legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive integrazioni e modificazioni.

     L'assegnatario. in locazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica il quale, al di fuori dei casi previsti dalla legge, cede in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, l'alloggio medesimo decade

dall'assegnazione ed è punito con la sanzione amministrativa da L. 7.000.000 a L. 10.000.000.

     Con la medesima sanzione è punito chi fruisce dell'alloggio ceduto, fermo restando l'obbligo a rilasciarlo entro novanta giorni dall'intimazione del competente ente gestore.

     Trovano applicazione le disposizioni di cui al terzo, quarto e quinto comma dell'articolo 26 della legge 8 agosto 1977, n. 513.

     Le somme delle sanzioni amministrative, previste nel presente articolo, saranno devolute al fondo sociale di cui al successivo articolo 42.

Titolo IV

DISCIPLINA DELLE AUTOGESTIONI

 

     Art. 33. (Autogestione dei servizi, degli spazi comuni e delle manutenzioni).

     Gli enti gestori favoriscono e promuovono l'autogestione, da parte dell'utenza, dei servizi accessori, degli spazi comuni e delle manutenzioni ordinarie degli alloggi, tenuto conto dei seguenti indirizzi:

     a) per gli alloggi di nuova costruzione o recuperati, l'autogestione sarà espressamente prevista nel contratto di locazione;

     b) per gli alloggi già assegnati, l'autogestione sarà realizzata entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

     c) gli enti gestori si dotano dei necessari strumenti tecnici, amministrativi ed operativi di sostegno delle autogestioni, con particolare riguardo per gli alloggi prevalentemente occupati da anziani o da soggetti non autosufficienti;

     d) fino al momento dell'effettivo funzionamento delle autogestioni gli assegnatari sono tenuti a rimborsare agli enti gestori i costi diretti ed indiretti dei servizi erogati, ivi comprese le quote di spese generali relative all'erogazione dei servizi stessi, secondo acconti mensili e conguagli annuali su rendiconto redatto dall'ente gestore;

     e) per l'autogestione relativa alle manutenzioni ordinarie sarà accreditata all'autogestione stessa una parte della quota di canone destinata alla manutenzione relativa agli alloggi interessati non superiore al 30% che sarà deliberata dall'ente gestore sulla base di apposito regolamento approvato dopo aver sentito le organizzazioni dell'utenza.

     Gli assegnatari che si rendono morosi verso l'autogestione sono considerati a tutti gli effetti inadempienti degli obblighi derivanti dal contratto di locazione. In ogni caso la competenza ad eseguire azioni amministrative e giudiziarie a carico degli assegnatari inadempienti spetta agli organi di governo dell'autogestione.

     Il funzionamento delle autogestioni, con particolare riguardo ai rapporti fra gli assegnatari e l'ente gestore, sarà regolato conformemente ad un regolamento-tipo deliberato dalla Giunta regionale entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti gli enti gestori e le organizzazioni regionali dell'utenza. Contestualmente, la Giunta regionale sottoporrà al Consiglio regionale un piano quadro di proposte organiche rivolte a realizzare la migliore funzionalità ed efficienza dei servizi degli I.A.C.P. (istituti autonomi per le case popolari) nonché a perseguire il risanamento finanziario, particolarmente per quanto riguarda l'I.A.C.P. di Roma, anche in funzione dell'attuazione dell'autogestione.

 

     Art. 34. (Alloggi in amministrazione condominiale).

     E' fatto divieto agli enti gestori di proseguire, o di iniziare, l'attività di amministrazione degli stabili integralmente o prevalentemente ceduti in proprietà. Dai momento della costituzione del condominio, cessa per gli assegnatari in proprietà l'obbligo di corrispondere all'ente gestore le quote per spese generali, di amministrazione e manutenzione, eccezione fatta per quelle afferenti al servizio di rendicontazione e di esazione delle rate di riscatto, la cui misura è autorizzata annualmente dalla Giunta regionale su proposta dell'ente gestore.

     Le norme di cui al comma precedente si applicano altresì agli assegnatari in locazione con patto di futura vendita che costituiscono un'autogestione disciplinata dalle norme del codice civile sul condominio.

     Gli assegnatari in locazione di alloggi compresi negli stabili a regime condominiale hanno diritto di voto, in luogo all'ente gestore, per le delibere relative alle spese ed alle modalità di gestione dei servizi a rimborso, ivi compreso il riscaldamento. Le spese relative a tali servizi sono versate direttamente all'amministrazione del condominio.

     In sede di prima applicazione della presente disciplina il passaggio dall'attuale amministrazione degli stabili a quella condominiale può essere attuato gradualmente, nel periodo massimo di tre anni, secondo un programma predisposto dall'ente gestore ed autorizzato dal competente Assessore regionale.

Titolo V

DETERMINAZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE DEGLI ALLOGGI

 

     Art. 35. (Utilizzazione del canone di locazione).

     Il canone di locazione degli alloggi indicati al precedente articolo 2 è diretto a compensarne i costi di amministrazione, di gestione e di manutenzione entro i limiti annualmente stabiliti dalla Regione a norma del secondo comma dell'articolo 25 della legge 8 agosto 1977, n. 513 nonché a consentire la destinazione di una parte delle risorse impiegate per la realizzazione degli alloggi stessi a nuovi investimenti per recupero e la costruzione di alloggi. Rimane fermo comunque quanto previsto dal terzo e quarto comma dell'articolo 25 della predetta legge n. 513 del 1977.

     Le entrate di enti proprietari e gestori diversi dagli I.A.C.P. (istituti autonomi per le case popolari) debbono essere impiegate secondo le finalità di cui alle lettere a), b), c) dell'articolo 25 della predetta legge n. 513 del 1977 sulla base di programmi annuali, comunicati alla Regione entro i trenta giorni successivi al termine stabilito per l'approvazione del bilancio preventivo. Tale disposizione trova applicazione anche nei riguardi delle entrate derivanti dalla gestione del patrimonio immobiliare degli I.A.C.P. a destinazione diversa da quella abitativa nonché del patrimonio a destinazione abitativa realizzato senza il concorso o contributo dello Stato.

     Gli assegnatari sono inoltre tenuti a rimborsare integralmente all'ente gestore le spese dirette e indirette sostenute per i servizi ad essi prestati, ivi comprese le quote di spese generali relative alla erogazione dei servizi stessi nella misura fissata dall'ente in relazione al costo dei medesimi e secondo criteri di ripartizione correlati alla superficie degli alloggi o dal numero di vani convenzionali ciascuno di 14 metri quadrati.

 

     Art. 36. (Elementi per la determinazione del canone).

     Per la determinazione del canone di locazione degli alloggi di cui all'articolo 2, gli enti gestori tengono conto dei caratteri oggettivi degli alloggi e del reddito complessivo del nucleo familiare degli assegnatari.

 

     Art. 37. (Caratteri oggettivi dell'alloggio). [1]2

     1. Per la definizione del canone riferito ai caratteri oggettivi dell'alloggio gli enti gestori applicano il disposto degli articoli 12, commi 1 e 2, e 13 della legge n. 392 del 1978.

     2. Per gli effetti di cui alla presente legge il costo unitario di produzione dell'alloggio è pari al costo base moltiplicato per i coefficienti indicati negli articoli 13, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 della citata legge n. 392 del 1978 con la seguente specificazione:

     a) vetustà: l'anno di costruzione coincide con quello dell'ultimazione dei lavori sia per le nuove costruzioni che per le opere di intera ristrutturazione o di completo restauro di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 31 della legge n. 457 del 1978. In mancanza di date certe, desumibili dai dati ufficiali in possesso degli enti gestori, si fa riferimento all'anno di prima assegnazione dello stabile;

     b) ubicazione: nei comuni con popolazione fino a cinquemila abitanti si applica il coefficiente unico 0,80. I comuni possono motivatamente individuare zone di degrado specifico per l'edilizia pubblica relativamente a singoli edifici o complessi residenziali con riferimento alle condizioni igieniche generali, allo stato dei servizi rispetto alle condizioni medie del comune, alle difficoltà di accesso ed agibilità; in tal caso si applica il coefficiente 0,80.

     b bis) stato di conservazione e manutenzione: allo stato di conservazione e manutenzione dell'immobile si applicano i seguenti coefficienti:

     1) 1,00 se lo stato è normale;

     2) 0,80 se lo stato è mediocre;

     3) 0,60 se lo stato è scadente.

     Per la determinazione dello stato di conservazione e manutenzione si tiene conto dei seguenti elementi propri dell'unità immobiliare: pavimenti; pareti e soffitti; infissi; impianto elettrico; impianto idrico e servizi igienico-sanitari; impianto di riscaldamento. Si tiene altresì conto dei seguenti elementi comuni: accessi, scale e ascensore; facciate, coperture e parti comuni in genere. Lo stato dell'immobile si considera mediocre qualora siano in scadenti condizioni tre degli elementi o gruppi di elementi di cui sopra, riferiti indifferentemente all'unità immobiliare o agli elementi comuni. Lo stato dell'immobile si considera scadente qualora siano in scadenti condizioni almeno quattro degli elementi o dei gruppi di elementi di cui sopra, riferiti indifferentemente all'unità immobiliare o agli elementi comuni; ovvero qualora l'unità immobiliare non dispone di impianto elettrico o dell'impianto idrico o dell'impianto idrico con acqua corrente nella cucina e nei servizi, ovvero se non dispone di servizi igienici privati o se essi sono comuni a più unità immobiliari. Per la determinazione degli elementi di valutazione relativi allo stato di conservazione e di manutenzione degli immobili si fa riferimento alle modalità previste dalla normativa statale vigente [1]3.

     3. Qualora vengano disposte modificazioni alla legge n. 392 del 1978, la Regione, ai fini dell'applicazione del presente articolo apporta le relative modificazioni con apposito provvedimento legislativo.

 

     Art. 38. (Aggiornamento del canone di locazione).

     Per gli alloggi ultimati dopo la data di entrata in vigore della presente legge il canone definito a norma del precedente articolo 37 è aggiornato ogni anno nella misura stabilita dal C.E.R. (comitato per l'edilizia residenziale).

     Per gli alloggi ultimati prima della data di entrata in vigore della presente legge il canone definito a norma dell'articolo citato è integrato dagli aggiornamenti annuali maturati fino alla data suddetta e calcolati sulla base del 75% delle variazioni annuali, accertate dall'ISTAT (istituto centrale di statistica), dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Detti aggiornamenti annuali sono computati con decorrenza 1° agosto 1979 per gli alloggi assegnati in locazione prima della data di entrata in vigore della legge 27 luglio 1978, n. 392, sulla base della variazione, giugno 1979/giugno 1978, dell'indice dei prezzi accertati dall'ISTAT. Gli aggiornamenti relativi agli alloggi assegnati in locazione dopo l'entrata in vigore della citata legge n. 392 del 1978, sono computati con decorrenza dal 1° agosto dell'anno successivo alla data di assegnazione, sulla base del 75% della variazione dell'indice dei prezzi accertata dall'ISTAT per l'anno precedente.

     Relativamente agli alloggi di cui al comma precedente l'aggiornamento annuale del canone da effettuarsi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge è determinato secondo il disposto di cui al primo comma del presente articolo.

 

     Art. 39. (Calcolo del canone di locazione). [1]4

     1. Il canone di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica è determinato secondo le seguenti fasce di reddito:

     a) il canone di locazione non può essere superiore a lire quindicimila mensili per alloggio qualora il reddito. annuo complessivo del nucleo familiare sia costituito esclusivamente da pensione sociale oppure da pensione minima INPS. Lo stesso canone si applica per gli assegnatari che risultino effettivamente disoccupati ovvero, da certificazione emessa dalle preposte strutture sanitarie pubbliche, totalmente inabili al lavoro [1]5;

     b) il canone sociale non può essere superiore al 4,2 per cento del reddito imponibile familiare qualora il reddito di tutti i componenti non sia superiore all'importo di due pensioni minime INPS e derivante esclusivamente da lavoro dipendente, pensione e/o percepito ai seguenti titoli: trattamento di cassintegrati, indennità di mobilità, indennità di disoccupazione, sussidi assistenziali e assegno del coniuge separato o divorziato. Il canone massimo non può superare quello stabilito con le modalità di cui alla lettera c) [1]5;

     c) se il reddito annuo complessivo del nucleo familiare è inferiore o uguale all'importo stabilito quale limite di reddito per l'accesso, il canone è pari al 75 per cento di quello fissato ai sensi degli articoli precedenti, ma comunque non può essere superiore al 6 per cento del reddito lordo annuo imponibile complessivo del nucleo familiare, al lordo delle imposte ed al netto dei contributi previdenziali e degli assegni familiari. Il canone massimo non può superare quello stabilito con le modalità di cui alla lettera d) [1]5;

     d) se il reddito annuo complessivo del nucleo familiare è compreso tra il limite superiore indicato alla lettera c) ed il valore risultante dalla maggiorazione del 33 per cento del suddetto limite, il canone è pari a quello fissato ai sensi degli articoli precedenti, ma comunque non può essere superiore al 6,5 per cento del reddito lordo annuo imponibile complessivo del nucleo familiare, al lordo delle imposte ed al netto dei contributi previdenziali e degli assegni familiari;

     e) se il reddito annuo complessivo del nucleo familiare è compreso tra il limite superiore indicato alla lettera d) ed il valore fissato quale limite per la decadenza, il canone è pari a quello stabilito ai sensi degli articoli precedenti, aumentato del 25 per cento, ma comunque non superiore al 7,2 per cento del reddito lordo annuo imponibile complessivo del nucleo familiare, al lordo delle imposte ed al netto dei contributi previdenziali e degli assegni familiari;

     f) se il reddito annuo complessivo del nucleo familiare è compreso tra il limite superiore indicato alla lettera e) e la maggiorazione del 50 per cento di tale limite, il canone è pari a quello fissato ai sensi degli articoli precedenti, aumentato del 100 per cento, ma comunque non superiore al 12 per cento del reddito lordo annuo imponibile complessivo del nucleo familiare, al lordo delle imposte ed al netto dei contributi previdenziali e degli assegni familiari;

     g) se il reddito annuo complessivo del nucleo familiare è superiore a quello indicato alla lettera f), il canone è pari a quello fissato ai sensi degli articoli precedenti, aumentato del 150 per cento, ma comunque non superiore al 13 per cento del reddito lordo annuo imponibile complessivo del nucleo familiare, al lordo delle imposte ed al netto dei contributi previdenziali e degli assegni familiari.

     2. Ai fini del solo inserimento nelle fasce di reddito, i redditi di cui al comma 1, lettera a), si intendono effettivi; quelli di cui al comma 1, lettere b), c), d), e), f) e g) si intendono determinati con le modalità stabilite dall'articolo 3, comma 1, lettera f), ad eccezione di quanto previsto per i figli facenti parte del nucleo familiare per i quali si applicano le seguenti modalità:

     a) detrazione di due milioni di lire per ogni figlio o minore a carico e per ogni figlio disoccupato;

     b) qualora alla formazione dei predetti redditi concorrano redditi da lavoro dei figli, calcolo di questi ultimi nelle misura del 30 per cento, per redditi imponibili fino a ventiquattro milioni annui e nella misura del 50 per cento per i redditi imponibili superiori [1]6.

     2 bis. I canoni di cui al comma 1, lettere da b) a g), sono graduati, all'interno di ogni fascia, in riferimento al reddito lordo annuo imponibile complessivo del nucleo familiare, al lordo delle imposte ed al netto dei contributi previdenziali e degli assegni familiari, secondo quanto previsto nella tabella A [1]7.

     3. Gli assegnatari, il cui nucleo familiare comprende uno o più componenti, conviventi o comunque a totale carico del capo famiglia, e che sia affetto da menomazioni di qualsiasi genere, che comportino una diminuzione permanente superiore a 2/3 della capacità lavorativa, certificata dalla competente unità sanitaria locale, sono collocati nell'ultima classe della fascia di reddito inferiore a quella determinata con le modalità previste dal presente comma [1]8.

     4. Il canone di locazione non può comunque, essere, inferiore a quello previsto per la prima fascia di reddito di cui al comma 1.

     5. Contestualmente alla proposta per la determinazione dell'ammontare annuo delle quote di cui all'articolo 19, comma 1, lettere b) e c) del D.P.R. 30 dicembre 1972 n. 1035 è comunicata alla Regione la percentuale di eccedenza delle entrate per canoni di locazione rispetto all'ammontare complessivo delle spese di amministrazione e manutenzione degli alloggi.

 

     Art. 40. (Collocazione nelle fasce di reddito). [1]9

     1. Gli assegnatari sono collocati nelle fasce di reddito di cui all'articolo 39 sulla base della documentazione prodotta o degli accertamenti effettuati a norma dell'articolo 41.

 

     Art. 41. (Accertamento periodico del reddito e anagrafe dell'utenza). [2]0

     1. La situazione reddituale degli assegnatari di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f), è aggiornata ogni due anni dagli enti gestori nei termini e secondo le modalità di cui all'articolo 13 e le disposizioni regionali in materia di anagrafe dell'utenza e del patrimonio.

     2. L'eventuale variazione della collocazione degli assegnatari nelle fasce di reddito e del canone di locazione ha effetto dal 10 gennaio dell'anno successivo a quello per il quale l'ente gestore ha accertato la modificazione della situazione reddituale ed ha effetto immediato nei casi in cui la variazione del reddito in diminuzione sia causata da [2]1:

     a) decesso dell'assegnatario o dei componenti il nucleo familiare concorrenti alla determinazione del reddito originario;

     b) licenziamento o immissione nelle liste di mobilità ed accertato stato di disoccupazione dell'assegnatario o dei componenti il nucleo familiare concorrenti alla determinazione del reddito;

     c) sospensione dal lavoro e fruizione della cassa integrazione guadagni dell'assegnatario o dei componenti il nucleo familiare concorrenti alla determinazione del reddito.

     3. L'assegnatario ha in ogni caso diritto di essere collocato in una fascia di reddito inferiore qualora abbia subito nell'anno precedente una diminuzione di reddito. La collocazione nella fascia di reddito inferiore è disposta dall'ente gestore con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno in cui è pervenuta la dichiarazione dell'assegnatario e la diminuzione sia, tale da modificare la collocazione nella fascia di reddito inferiore [2]1.

     4. Qualora l'assegnatario non produca la documentazione richiesta o dichiari un reddito ritenuto inattendibile si applica il canone di cui al comma 1, lettera g) dell'articolo 39.

     5. Gli enti soggetti all'applicazione della presente legge sono tenuti ad aggiornare annualmente l'anagrafe completa degli assegnatari degli alloggi, trasmettendo alla Regione entro il 31 dicembre di ogni anno eventuali modificazioni e/o aggiornamenti.

 

     Art. 42. (Fondo sociale). [2]2

 

     Art. 43. (Morosità nel pagamento del canone).

     La morosità superiore a due mesi nel pagamento del canone di locazione è causa di risoluzione del contratto con conseguente decadenza dell'assegnazione.

     La morosità può essere tuttavia sanata per non più di una volta nel corso dell'anno qualora il pagamento della somma dovuta, con i relativi interessi a tasso legale, avvenga nel termine perentorio di sessanta giorni dalla costituzione in mora.

     Non è causa di risoluzione del contratto né di applicazione degli interessi la morosità dovuta a stato di disoccupazione o grave malattia dell'assegnatario qualora ne sia derivata l'impossibilità o la grave difficoltà, accertata dall'ente gestore, di effettuare il regolare pagamento del canone di locazione.

     All'atto della cessazione delle condizioni di cui al precedente terzo comma l'ente gestore determina le modalità di recupero delle somme dovute con autorizzazione, in caso di inesigibilità del credito, a prelevarlo dal fondo sociale di cui al precedente articolo 42.

     In caso di risoluzione del contratto per morosità e, conseguentemente, decadenza dell'assegnazione, il provvedimento del legale rappresentante dell'ente gestore, che deve contenere un termine per il rilascio dell'alloggio non superiore a trenta giorni, costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'assegnazione e di chiunque occupi l'alloggio e non è soggetto a graduazione o proroghe.

     Nei confronti degli assegnatari inadempienti per morosità gli enti gestori possono applicare le procedure previste dall'articolo 32 del regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165.

Titolo VI

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

 

     Art. 44. (Bandi di concorso già pubblicati).

     L'assegnazione degli alloggi relativa a bandi di concorso già pubblicati alla data di entrata in vigore della presente legge continua ad essere disciplinata dal decreto del Presidente dalla Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035 e successive modificazioni ed integrazioni.

     Le graduatorie formate ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica 1035 del 1972 conservano la loro efficacia fino alla approvazione delle graduatorie formulate ai sensi della presente legge.

 

     Art. 45. (Emanazione dei nuovi bandi).

     In sede di prima applicazione della presente legge i bandi di concorso di cui al precedente articolo 4 sono emanati nel mese di settembre dell'anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. Fino a tale data non si fa luogo alla emanazione dei bandi integrativi previsti dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035.

     In deroga a quanto previsto nella prima parte del precedente comma i comuni, che alla data di pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio non hanno indetto bandi di concorso e sono sede di interventi di edilizia residenziale pubblica per la assegnazione di alloggi di cui al precedente articolo 2, emanano i bandi di concorso secondo le norme della presente legge.

 

     Art. 46. (Occupanti senza titolo). [2]3

     1. In sede di prima applicazione della presente legge ed in deroga all'articolo 32, nei confronti di coloro che alla data del 27 luglio 1990 occupino, senza titolo, alloggi di edilizia residenziale pubblica il comune dispone l'assegnazione dell'alloggio, fermo restando l'accertamento del possesso dei requisiti soggettivi e delle altre condizioni di cui ai successivi commi [2]4.

     2. L'assegnazione è subordinata:

     a) al protrarsi dell'occupazione volontaria da parte dello stesso nucleo familiare dalla data indicata al primo comma fino al momento dell'assegnazione;

     b) all'accertamento del possesso da parte degli occupanti dei requisiti prescritti dal precedente articolo 3, a cura diretta dell'ente gestore fatta eccezione di quello previsto al punto f), dello stesso articolo 3.

     L'utente deve essere in possesso dei redditi non superiori ai limiti di decadenza di cui al precedente articolo 31;

     c) al recupero da parte dell'ente gestore delle somme dovute per occupazione e spese a decorrere dalla data di occupazione abusiva. L'ente gestore, peraltro, può consentire rateizzazioni anche mensili, della durata complessiva non superiore ad un anno e con il pagamento dei relativi interessi legali;

     d) alla circostanza che l'occupazione non abbia sottratto il godimento dell'alloggio ad un soggetto legittimamente assegnatario già individuato o che l'alloggio occupato non sia compreso in un programma costruttivo avente per destinatari specifiche predeterminate categorie di utenti o sia stato già assoggettato a riserva ai sensi dell'articolo 1O del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, o dell'articolo 19 della legge regionale n. 33 del 1987 [2]5;

     e) alla presentazione al comune, da parte dell'occupante, di apposita domanda entro il termine del 31 marzo 1988. La domanda va presentata anche all'I.A.C.P. (Istituto autonomo per le case popolari) ove trattasi alloggio occupato di proprietà e/o in gestione dell'I.A.C.P. medesimo [2]6.

     3. Nei confronti di coloro che occupano senza titolo un alloggio contemplato nella lettera d) del precedente secondo comma, il comune inserisce le relative domande in un apposito elenco, il cui ordine di priorità viene determinato sulla base delle condizioni e dei punteggi previsti nel precedente articolo 10. Il comune, tuttavia, può disporre l'assegnazione di tale alloggio nei confronti dell'occupante senza titolo qualora il soggetto, a favore del quale l'alloggio medesimo è assegnato o riservato, vi acconsenta espressamente ed opti per l'inserimento nel citato elenco. Per coloro che risultano inclusi nel suddetto elenco il comune richiede alla Regione una riserva ai sensi del precedente articolo 19 anche in deroga al limite massimo dell'aliquota ivi prevista del 25 per cento, proponendo, se del caso, una graduale articolazione delle assegnazioni. Per le situazioni di particolare gravità, specie per quelle consequenti a sfratto esecutivo, il comune, in attesa delle assegnazioni, può disporre la sistemazione provvisoria dei nuclei familiari interessati in case parcheggio o ricoveri provvisori.

     4. Nei confronti degli occupanti che, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano dovuto sgomberare l'alloggio abusivamente occupato non si applica il quarto comma dell'articolo 26 della legge 8 agosto 1977, n. 513.

 

     Art. 47. (Organizzazione e rappresentanza sindacale assegnatari).

     I comuni e gli enti gestori promuovono e favoriscono la partecipazione degli assegnatari alla gestione degli alloggi nelle forme previste dalla presente legge e riconoscono il diritto degli assegnatari ad essere organizzati o rappresentati sindacalmente.

     A tal fine riconoscono il diritto alla raccolta delle iscrizioni sindacali a mezzo delega sottoscritta dagli assegnatari e consegnata a cura delle organizzazioni sindacali ai comuni ed agli enti gestori medesimi, alle condizioni e modalità convenute da entrambe le parti.

 

 


[1] Le disposizioni della presente legge continuano ad avere efficacia fino alla data indicata dall'art. 24 della L.R. 6 agosto 1999, n. 12.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. n. 30/1990.

[3] Comma inserito dall'art. 43 della L.R. 22 maggio 1997, n. 11.

[4] La Corte Costituzionale, con sentenza 26 giugno - 6 luglio 1995, n. 299, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui prevede, a pena d'inammissibilità, che la domanda di iscrizione nella graduatoria degli aspiranti all'assegnazione di alloggi popolari, deve essere spedita al comune a mezzo di raccomandata postale senza cartolina di ricevimento.

[5] Comma aggiunto dall'art. 42 della L.R. 22 maggio 1997, n. 11.

[6] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. n. 30/1990.

[7] La Corte costituzionale, con sentenza 12 marzo 1999, n. 86, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[7] La Corte costituzionale, con sentenza 12 marzo 1999, n. 86, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[8] La Corte costituzionale, con sentenza 12 marzo 1999, n. 86, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma in applicazione dell'art. 27 della L. 11 marzo 1953, n. 87.

[9] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 13 settembre 1995, n. 49.

[1]10 Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 17 luglio 1997, n. 25.

[1]11 Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.R. 17 luglio 1997, n. 25.

[1]12 Articolo già sostituito dall'art. 3 della L.R. n. 30/1990 e così ulteriormente sostituito dall'art. 3 della L.R. 17 luglio 1997, n. 25.

[1]13 Lettera inserita dall'art. 20 della L.R. 6 agosto 1999, n. 12.

[1]14 Articolo già sostituito dall'art. 4 della L.R. n. 30/1990 e così ulteriormente sostituito dall'art. 4 della L.R. 17 luglio 1997, n. 25.

[1]15 Lettera così modificata dall'art. 20 della L.R. 6 agosto 1999, n. 10.

[1]15 Lettera così modificata dall'art. 20 della L.R. 6 agosto 1999, n. 10.

[1]15 Lettera così modificata dall'art. 20 della L.R. 6 agosto 1999, n. 10.

[1]16 Comma già modificato dall'art. 20 della L.R. 6 agosto 1999, n. 10 e così ulteriormente modificato dall'art. 284 della L.R. 10 maggio 2001, n. 10. Per l'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 284 della L.R. 10/2001.

[1]17 Comma inserito dall'art. 284 della L.R. 10 maggio 2001, n. 10.

[1]18 Comma così modificato dall'art. 284 della L.R. 10 maggio 2001, n. 10.

[1]19 Articolo così sostituito dall'art. 5 della L.R. 17 luglio 1997, n. 25.

[2]20 Articolo così sostituito dall'art. 6 della L.R. 17 luglio 1997, n. 25.

[2]21 Comma così modificato dall'art. 20 della L.R. 6 agosto 1999, n. 10.

[2]21 Comma così modificato dall'art. 20 della L.R. 6 agosto 1999, n. 10.

[2]22 Articolo abrogato dall'art. 6 della L.R. 5 settembre 1996, n. 36.

[2]23 Articolo così sostituito dall'art. 5 della L.R. n. 30/1990.

[2]24 Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 28 giugno 1993, n. 30.

[2]25 Lettera così sostituita dall'art. 1 della L.R. 28 giugno 1993, n. 30.

[2]26 Il termine di cui alla presente lettera è prorogato fino a 60 giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della L.R. 28 giugno 1993, n. 30, secondo quanto disposto dall'art. 2 della stessa L.R. n. 30/1993.