§ 2.3.15 - Legge Regionale 3 febbraio 1993, n. 12.
Disciplina transitoria del rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione Lazio.


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:2. assetto istituzionale e organizzazione amministrativa
Capitolo:2.3 organizzazione amministrativa
Data:03/02/1993
Numero:12


Sommario
Art. 1.  Oggetto.
Art. 2.  Rinnovo degli organi.
Art. 3.  Designazione da parte di soggetti terzi.
Art. 4.  Norma transitoria.
Art. 5.  Dichiarazione d'urgenza.


§ 2.3.15 - Legge Regionale 3 febbraio 1993, n. 12.

Disciplina transitoria del rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione Lazio.

(B.U. 15 febbraio 1993, n. 4, S.O. n. 4).

 

Art. 1. Oggetto.

     1. La presente legge detta la disciplina transitoria del rinnovo degli organi di amministrazione di competenza della Regione Lazio, in attesa di una nuova disciplina organica da emanare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 2. Rinnovo degli organi.

     1. Gli organi amministrativi scaduti devono essere rinnovati obbligatoriamente entro il termine di quarantacinque giorni dalla scadenza del termine di durata per ciascuno di essi previsto dalla legge.

     2. In tale periodo gli organi scaduti possono adottare solo gli atti urgenti e indifferibili, con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità.

     3. Decorso il termine di cui al comma 1 senza che si sia proceduto al rinnovo, gli organi amministrativi decadono.

     4. Nei casi in cui titolari della competenza al rinnovo siano il Consiglio regionale o la Giunta regionale e questi non procedano almeno tre giorni prima del termine di cui al comma 1, la relativa competenza è trasferita rispettivamente al Presidente del Consiglio regionale ed al Presidente della Giunta, i quali devono comunque provvedere entro tale termine.

 

     Art. 3. Designazione da parte di soggetti terzi.

     1. In assenza, o comunque in carenza, di designazioni terzi, previsti dalla legge, il Consiglio o la Giunta regionale, ovvero i soggetti indicati al comma 4 dell'articolo 2, previa verifica della sussistenza dei requisiti richiesti, possono eleggere o nominare altre persone al posto di quelli per i quali non vi siano candidature sufficienti.

 

     Art. 4. Norma transitoria.

     1. Le disposizioni della presente legge si applicano dalla data della sua entrata in vigore a tutti gli organi amministrativi che, alla stessa data, non siano ancora scaduti.

     2. Salva l'applicazione dell'articolo 2, gli organi amministrativi che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano già scaduti devono essere rinnovati entro quarantacinque giorni dalla data medesima.

 

     Art. 5. Dichiarazione d'urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.