Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lazio |
Materia: | 2. assetto istituzionale e organizzazione amministrativa |
Capitolo: | 2.7 ordinamento degli uffici e del personale |
Data: | 26/10/1998 |
Numero: | 46 |
Sommario |
Art. 1. (Determinazione dell'indennità). |
Art. 2. (Abrogazioni). |
§ 2.7.160 - L.R. 26 ottobre 1998, n. 46.
Indennità dei componenti degli organi degli enti dipendenti dalla Regione Lazio.
(B.U. 20 novembre 1998, n. 32).
Art. 1. (Determinazione dell'indennità).
1. Le indennità spettanti ai componenti degli organi degli enti dipendenti dalla Regione sono determinate, in riferimento all'indennità lorda dei consiglieri regionali, con deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare permanente competente in materia di bilancio, in relazione all'entità del bilancio dell'ente, ai diversi livelli di funzioni, responsabilità e rappresentanza del componente, compatibilmente con la situazione finanziaria dell'ente stesso e con la direttiva di contenimento della spesa pubblica.
1 bis. Per la determinazione delle indennità dei componenti degli organi degli enti di gestione delle aree naturali protette regionali di cui alla
1 ter. All'Agenzia regionale per i parchi, istituita con l'articolo 27 della
2. Ai componenti degli organi di cui al comma 1 spettano altresì:
a) il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute per la partecipazione alle sedute degli organi qualora abbiano la residenza al di fuori del comune in cui ha sede il relativo ente;
b) il rimborso delle spese effettivamente sostenute qualora per ragioni d'ufficio si rechino fuori del comune in cui ha sede l'ente.
3. La deliberazione della Giunta regionale è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio.
Art. 2. (Abrogazioni).
1. Sono abrogate, a decorrere dalla data della relativa deliberazione di cui all'articolo 1, comma 1, tutte le disposizioni di leggi regionali che prevedono la determinazione di trattamenti economici.
[1] Comma inserito dall'art. 5 della
[1] Comma inserito dall'art. 5 della