Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lazio |
Materia: | 5. sviluppo sociale |
Capitolo: | 5.14 informazione e cultura |
Data: | 06/12/2001 |
Numero: | 31 |
Sommario |
Art. 1. (Finalità). |
Art. 2. (Censimento ed elenco regionale dei locali storici). |
Art. 3. (Finanziamenti per la valorizzazione dei locali storici e per il sostegno delle relative attività). |
Art. 4. (Beneficiari dei finanziamenti). |
Art. 5. (Indirizzi e limiti per la concessione dei finanziamenti). |
Art. 6. (Procedure per la concessione dei finanziamenti). |
Art. 7. (Vincoli di destinazione d’uso). |
Art. 8. (Disposizione transitoria). |
Art. 9. (Disposizione finanziaria). |
§ 5.14.90 - L.R. 6 dicembre 2001, n. 31. [1]
Tutela e valorizzazione dei locali storici.
(B.U. 29 dicembre 2001, n. 36).
Art. 1. (Finalità).
1. La Regione, al fine di salvaguardare gli esercizi commerciali ed artigianali del Lazio aperti al pubblico che hanno valore storico, artistico, ambientale e la cui attività costituisce testimonianza storico, culturale, tradizionale, anche con riferimento agli antichi mestieri, promuove, in conformità alle disposizioni contenute negli articoli 165 e 167 della
2. Gli esercizi di cui al comma 1 sono di seguito denominati locali storici.
Art. 2. (Censimento ed elenco regionale dei locali storici).
1. La Regione istituisce, con le modalità previste dai commi successivi, l’elenco regionale dei locali storici, previo apposito censimento.
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, su proposta dell’assessore competente in materia di cultura, d’intesa con il Soprintendente regionale ai beni culturali e con la Sovraintendenza ai beni culturali del comune di Roma, adotta la deliberazione concernente la determinazione dei criteri per l’individuazione dei locali storici.
3. Entro il termine di cui al comma 2, la struttura regionale competente in materia di cultura, d’intesa con le Soprintendenze indicate allo stesso comma, adotta il modello di scheda e la metodologia di rilevazione dei dati e delle informazioni relativi ai locali storici, concernenti, in particolare:
a) la localizzazione e descrizione della sede e dell’attività;
b) l’inventario degli arredi e degli strumenti ed il loro stato di conservazione;
c) la datazione del locale e delle attività storicamente significative.
4. I comuni, entro novanta giorni dalla data di adozione degli atti di cui ai commi 2 e 3, individuano, sulla base dei criteri determinati dalla Giunta regionale, i locali storici presenti nel proprio territorio ed inviano il relativo elenco alla Regione.
5. La Regione, tenuto conto degli elenchi inviati dai comuni, provvede:
a) al censimento dei locali storici, sulla base della scheda e della metodologia di cui al comma 3, verificando contestualmente la compatibilità con i criteri di cui al comma 2 della individuazione da parte dei comuni degli stessi locali storici;
b) all’istituzione dell’elenco regionale dei locali storici con deliberazione della Giunta regionale ed alla relativa pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
6. L’inserimento nell’elenco di cui al comma 1 comporta l'acquisizione della qualifica di locale storico.
Art. 3. (Finanziamenti per la valorizzazione dei locali storici e per il sostegno delle relative attività).
1. La Regione interviene per la valorizzazione dei locali storici inseriti nell'elenco istituito ai sensi dell'articolo 2 e per il sostegno della relativa attività, concedendo, nei limiti degli stanziamenti iscritti nei capitoli di bilancio di cui all'articolo 9, i seguenti finanziamenti:
a) contributi in conto capitale per le spese di restauro, manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali storici, dei relativi arredi e strumenti di lavoro;
b) contributi per le spese connesse all'aumento del canone di locazione entro i limiti di una ragionevole compatibilità con i valori di mercato.
2. I contributi di cui al comma 1, lettera a), limitatamente alla manutenzione ordinaria, e lettera b), sono concessi soltanto nel caso di consistenti difficoltà finanziarie dimostrate sulla base dei documenti contabili dei soggetti richiedenti.
Art. 4. (Beneficiari dei finanziamenti).
1. Possono beneficiare dei finanziamenti previsti dall’articolo 3 o i proprietari o i gestori dei locali storici.
Art. 5. (Indirizzi e limiti per la concessione dei finanziamenti).
1. La Giunta regionale adotta, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dell’assessore competente in materia di cultura, una deliberazione di indirizzi nella quale, in particolare, sono stabiliti:
a) le modalità per la presentazione, da parte dei soggetti di cui all’articolo 4, delle istanze di finanziamento;
b) i criteri per la valutazione delle istanze di finanziamento e per la formazione di una graduatoria regionale secondo un ordine di priorità;
c) gli importi massimi di spesa da ammettere a finanziamento, la percentuale dei contributi concedibili, che comunque non può superare il settanta per cento delle spese di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a) ed il cinquanta per cento delle spese di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b) nonché le modalità di erogazione dei contributi stessi;
d) le condizioni per l’eventuale cumulabilità del finanziamento regionale con altre agevolazioni pubbliche, oltre a quelle comunali di cui all’articolo 6;
e) le modalità per l’effettuazione dei controlli sulla corretta utilizzazione dei finanziamenti nonché le cause di revoca dei finanziamenti concessi e del recupero delle somme erogate.
2. I finanziamenti regionali in favore delle imprese sono comunque concessi nel limite della categoria di aiuto de minimis, come definita dalla normativa comunitaria.
Art. 6. (Procedure per la concessione dei finanziamenti).
1. I soggetti di cui all’articolo 4 presentano contestualmente alla Regione ed al comune, entro il termine ed agli effetti stabiliti dall’articolo 93 della
2. Il comune, entro il 31 ottobre di ogni anno, comunica alla Regione l’elenco delle istanze ritenute ammissibili ai finanziamenti, indicando eventuali contributi assunti dal comune stesso a proprio carico.
Art. 7. (Vincoli di destinazione d’uso).
1. I locali storici di cui all’articolo 2, comma 6, per i quali siano stati concessi i finanziamenti previsti dall’articolo 3, comma 1, lettera a) sono vincolati, per un periodo di dieci anni dalla data del provvedimento di concessione, al mantenimento della destinazione d’uso, dei caratteri salienti degli arredi, della conformazione degli spazi interni, delle vetrine e di ogni elemento di decoro e di funzione descritti come meritevoli di tutela nel censimento di cui allo stesso articolo 2.
2. I vincoli di cui al comma 1 devono risultare da apposito atto d’obbligo unilaterale prodotto dai soggetti beneficiari dei finanziamenti, da trascrivere, nel rispetto della normativa vigente, presso la competente conservatoria dei registri immobiliari, a loro cura e spese, previo assenso dei proprietari dei locali storici, se diversi dai beneficiari stessi.
3. L’erogazione dei finanziamenti è subordinata all’espletamento degli adempimenti di cui al comma 2.
4. I vincoli di cui al comma 1 possono essere rimossi previa restituzione di una somma pari all’entità del contributo maggiorata degli interessi legali, fatti salvi, comunque, ulteriori vincoli eventualmente esistenti di natura normativa o amministrativa.
Art. 8. (Disposizione transitoria).
1. Ferme restando le procedure per la concessione dei finanziamenti di cui all’articolo 6, in sede di prima applicazione della presente legge:
a) le istanze per la concessione dei finanziamenti previsti dall'articolo 3 a valere per gli esercizi finanziari 2001 e 2002 sono presentate entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'elenco dei locali storici ai sensi dell'articolo 2, comma 5, lettera b);
b) i comuni comunicano l'elenco delle istanze ritenute ammissibili ai finanziamenti entro i successivi novanta giorni.
Art. 9. (Disposizione finanziaria).
1. Per le finalità di cui alla presente legge sono istituiti nel bilancio regionale di previsione 2001-2003 i seguenti capitoli di spesa:
a) capitolo numero 44383 "Spese per il censimento dei locali storici", al quale viene attribuita la dotazione finanziaria di 200 milioni nell'annualità 2001;
b) capitolo numero 44384 "Contributi per gli interventi di tutela, valorizzazione dei locali storici", al quale viene attribuita la dotazione finanziaria di 500 milioni per gli anni 2001, 2002 e 2003;
c) capitolo numero 44385 "Contributi per il sostegno delle attività nei locali storici", al quale viene attribuita la dotazione finanziaria di 100 milioni nell'annualità 2001.
2. Alla necessaria copertura finanziaria si provvede mediante riduzione di 300 milioni sul capitolo numero 49001, lettera f) e dei restanti importi sul capitolo numero 49002, lettera c) dell'elenco 4 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2001.
[1] Abrogata dall'art. 35 della