§ 4.10.101 - Legge Regionale 2 settembre 1981, n. 65.
Norme speciali per il rifinanziamento di leggi regionali d'intervento nelle zone terremotate ed istituzione del Fondo regionale per la [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.10 calamità naturali
Data:02/09/1981
Numero:65


Sommario
Art. 1.      Per le finalità previste dall'articolo 9 della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17, è autorizzata la spesa di lire 3.498 milioni per l'esercizio finanziario 1981.
Art. 2.      All'onere complessivo di lire 96.146.659.806 previsto dal precedente articolo 1 si provvede come segue:
Art. 3.      Il limite di impegno di lire 10.000 milioni autorizzato con l'articolo 41, secondo comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, viene ridotto di lire 8.500 milioni a decorrere [...]
Art. 4.      Gli importi relativi alle riduzioni, disposte sui diversi limiti di impegno con i commi secondo, quinto, ottavo ed undicesimo del precedente articolo 3, riaffluiscono al «Fondo di solidarietà [...]
Art. 5.      E' costituito il Fondo regionale per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia.
Art. 6.      La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 4.10.101 - Legge Regionale 2 settembre 1981, n. 65.

Norme speciali per il rifinanziamento di leggi regionali d'intervento nelle zone terremotate ed istituzione del Fondo regionale per la ricostruzione, lo sviluppo economico-sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia.

(B.U. 2 settembre 1981, n. 88).

 

Art. 1.

     Per le finalità previste dall'articolo 9 della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17, è autorizzata la spesa di lire 3.498 milioni per l'esercizio finanziario 1981.

     L'onere di cui al comma precedente fa carico al capitolo 5903 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 3.498 milioni per l'esercizio 1981.

     Per le finalità previste dall'articolo 13 della legge regionale 7 giugno 1979, n. 24, è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l'esercizio finanziario 1981.

     L'onere di cui al comma precedente fa carico al capitolo 5905 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 300 milioni per l'esercizio 1981.

     Per le finalità di cui all'articolo 40 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, è autorizzata la spesa di lire 83.348.659.806 per l'esercizio finanziario 1981.

     L'onere di cui al comma precedente fa carico al capitolo 6014 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 83.348.659.806 per l'esercizio 1981.

     Per le finalità di cui all'articolo 18, primo comma, della legge regionale 2 settembre 1980, n. 45, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'esercizio 1981.

     L'onere di cui al comma precedente fa carico al capitolo 6037 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 1.000 milioni per l'esercizio 1981.

     Per le finalità previste dall'articolo 1 della legge regionale 8 giugno 1978, n. 57, è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l'esercizio 1981.

     L'onere di cui al comma precedente fa carico al capitolo 7146 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 2.000 milioni per l'esercizio 1981.

     Per le finalità previste dall'articolo 6, primo, secondo e terzo comma, della legge regionale 29 luglio 1976, n. 35, come modificato dall'articolo 6 della legge regionale 21 gennaio 1977, n. 7, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'esercizio 1981.

     L'onere di cui al comma precedente fa carico al capitolo 7276 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 1.000 milioni per l'esercizio 1981.

     Per le finalità previste dall'articolo 16 della legge regionale 29 luglio 1976, n. 35, così come sostituito dagli articoli 14 e 15 della legge regionale 13 aprile 1978, n. 23, è autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni per l'esercizio 1981. L'onere di cui al comma precedente fa carico al capitolo 7293 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 5.000 milioni per l'esercizio 1981.

 

     Art. 2.

     All'onere complessivo di lire 96.146.659.806 previsto dal precedente articolo 1 si provvede come segue:

     a) per lire 5.250 milioni mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 6990 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981, corrispondente alle quote non utilizzate al 31 dicembre 1980 e trasferite ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 27 giugno 1977, n. 32, delle annualità iscritte dal 1976 al 1980 sul citato capitolo in relazione ai limiti di impegno assegnati con la legge 29 maggio 1976, n. 336;

     b) per lire 39.950 milioni mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 6991 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981, corrispondente alle quote non utilizzate al 31 dicembre 1980 e trasferite ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 8 novembre 1977, n. 59, delle annualità iscritte dal 1977 al 1980 sul citato capitolo in relazione ai limiti di impegno assegnati con la legge 8 agosto 1977, n. 546;

     c) per lire 40.874.415.159 mediante storno dai sottoelencati capitoli dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981, degli importi a fianco di ciascuno specificati corrispondenti alle quote od alle parti di esse non utilizzate al 31 dicembre 1980 e trasferite ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 27 gennaio 1979, n. 3, delle annualità iscritte sui capitoli medesimi con le leggi regionali sottoindicate, in relazione ai limiti di impegno assegnati con le leggi 29 maggio 1976, n. 336 e 8 agosto 1977, n. 546:

     - dal capitolo 6010, storno di lire 34.000.000.000, iscritte con l'articolo 41, secondo comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30;

     - dal capitolo 7796, storno di lire 300.000.000, iscritte con l'articolo 15 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 49, per il settore dell'artigianato;

     - dal capitolo 7837, storno di lire 6.434.635.612, iscritte con l'articolo 16 legge regionale 10 gennaio 1977, n. 3;

     - dal capitolo 8624, storno di lire 139.779.547, iscritte con l'articolo 15 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 49, per il settore del turismo;

     d) per lire 10.072.244.647 mediante storno, dai sottoelencati capitoli dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981, degli importi a. fianco di ciascuno specificati, corrispondenti alle quote, o alle parti di esse, non utilizzate al 31 dicembre 1980, e trasferite ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 27 gennaio 1979, n. 3:

     - dal capitolo 7135 storno di lire 742.937.537

     - dal capitolo 7274 storno di lire 49.307.110

     - dal capitolo 7280 storno di lire 8.980.000.000

     - dal capitolo 7847 storno di lire 300.000.000

 

     Art. 3.

     Il limite di impegno di lire 10.000 milioni autorizzato con l'articolo 41, secondo comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, viene ridotto di lire 8.500 milioni a decorrere dall'esercizio 1981.

     Le annualità relative al predetto limite, autorizzate per gli esercizi dal 1981 al 1996, vengono ridotte di lire 8.500 milioni per ciascuno degli esercizi medesimi.

     Lo stanziamento del capitolo 6010 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981, viene conseguentemente ridotto di lire 25.500 milioni per il piano, di cui lire 8.500 milioni per l'esercizio 1981.

     Il limite di impegno di lire 100 milioni autorizzato con l'articolo 15, della legge regionale 3 giugno 1978, n. 49, per il settore dell'artigianato, viene revocato a decorrere dall'esercizio 1981.

     Le annualità relative al predetto limite, autorizzate per gli esercizi dal 1981 al 1987, vengono revocate.

     Lo stanziamento del capitolo 7796 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981, viene conseguentemente ridotto a zero ed il capitolo stesso viene soppresso.

     Il limite di impegno di lire 1.500 milioni, autorizzato con l'articolo 16, della legge regionale 10 gennaio 1977, n. 3, viene ridotto di lire 1.319.982.646 a decorrere dall'esercizio 1981.

     Le annualità relative al predetto limite, autorizzate per gli esercizi dal 1981 al 1990, vengono ridotte di lire 1.319.982.646 per ciascuno degli esercizi medesimi.

     Lo stanziamento del capitolo 7837 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981, viene conseguentemente ridotto di lire 3.959.947.938 per il piano, di cui lire 1.319.982.646 per l'esercizio 1981.

     Il limite di impegno di lire 50 milioni autorizzato con l'articolo 15, della legge regionale 3 giugno 1978, n. 49, per il settore del turismo, viene ridotto di lire 47.200.445 a decorrere dall'esercizio 1981.

     Le annualità relative al predetto limite, autorizzate per gli esercizi dal 1981 al 1987, vengono ridotte di lire 47.200.445 per ciascuno degli esercizi medesimi.

     Lo stanziamento del capitolo 8624 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981, viene conseguentemente ridotto di lire 141.601.335 per il piano, di cui lire 47.200.445 per l'esercizio 1981.

 

     Art. 4.

     Gli importi relativi alle riduzioni, disposte sui diversi limiti di impegno con i commi secondo, quinto, ottavo ed undicesimo del precedente articolo 3, riaffluiscono al «Fondo di solidarietà per interventi conseguenti agli eventi tellurici dell'anno 1976 nel Friuli-Venezia Giulia» nei diversi esercizi come segue:

     - per ciascuno degli esercizi dal 1981 al 1987 lire 9.967.183.091;

     - per ciascuno degli esercizi dal 1988 al 1990 lire 9.819.982.646;

     - per ciascuno degli esercizi dal 1991 al 1996 lire 8.500.000.000.

     Lo stanziamento del citato capitolo 6990 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981 viene conseguentemente elevato, per il piano, di lire 29.901.549.273, corrispondente alle riduzioni disposte con i commi terzo, sesto, nono e dodicesimo del precedente articolo 3, per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 9.967.183.091 per l'esercizio 1981, corrispondenti alle stesse riduzioni disposte per l'esercizio medesimo.

 

     Art. 5.

     E' costituito il Fondo regionale per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia.

     Dal predetto fondo verranno prelevati gli stanziamenti relativi ai limiti d'impegno che saranno autorizzati con legge regionale per la concessione di contributi pluriennali costanti per l'attuazione degli interventi previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 8 agosto 1977, n. 546.

     A favore di detto fondo è autorizzata l'assegnazione di lire 4.304 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1981 al 2000 [1].

     Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 19811983 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981 viene istituito al Titolo II - Sezione VI - Rubrica n. 3 - Categoria XV - il capitolo 6992 con la denominazione: «Fondo regionale per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia» e con lo stanziamento complessivo di lire 12.912 milioni, per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 4.304 milioni per l'esercizio 1981.

     Al predetto onere complessivo di lire 12.912 milioni si fa fronte:

     a) per lire 4.304 milioni, relativi all'esercizio 1981, mediante utilizzo - ai sensi del primo comma dell'articolo 9 della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12 della quota di pari importo dell'avanzo finanziario accertato al 31 dicembre 1980 con il rendiconto generale consuntivo per l'esercizio 1980, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1817 del 4 maggio 1981;

     b) per lire 908 milioni con la maggior entrata di pari importo prevista sul capitolo 151 dello stato di previsione dell'entrata del piano finanziario per gli esercizi 19811983, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 908 milioni;

     c) per le restanti lire 7.700 milioni mediante storno dai sottoelencati capitoli dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 per gli importi a fianco di ciascuno specificati:

     - capitolo 1953 per lire 4.000 milioni;

     - capitolo 1954 per lire 2.000 milioni;

     - capitolo 2455 per lire 10 milioni;

     - capitolo 2462 per lire 120 milioni;

     - capitolo 2505 per lire 560 milioni;

     - capitolo 6701 per lire 400 milioni;

     - capitolo 6851 per lire 200 milioni;

     - capitolo 6852 per lire 200 milioni;

     - capitolo 6901 per lire 210 milioni.

     Le quote autorizzate per gli esercizi dal 1984 al 2000 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.

 

     Art. 6.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Vedi la revoca dell'autorizzazione della spesa nonchè la nuova assegnazione a favore del fondo per gli esercizi dal 1983 al 2002 di cui all'art. 4 della L.R. 29 gennaio 1983, n. 14.