Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 4. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 4.10 calamità naturali |
Data: | 22/01/1986 |
Numero: | 3 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. Il numero massimo di ventisei unità previsto al secondo comma dell'articolo unico della legge regionale 10 novembre 1971, n. 47, come sostituito dall'articolo 49 della legge regionale 9 dicembre [...] |
Art. 4. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione ed ha effetto dal 1° gennaio 1986. |
§ 4.10.154 - Legge Regionale 22 gennaio 1986, n. 3.
Proroghe con modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 6 settembre 1976, n. 53, 31 ottobre 1977, n. 58, 7 giugno 1979, n. 24 e 7 maggio 1982, n. 30, recanti norme di organizzazione della Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli, nonchè modifica alle leggi regionali 5 agosto 1975, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni, e 9 dicembre 1982, n. 81.
(B.U. 23 gennaio 1986, n. 9).
Il termine del 31 dicembre 1981 indicato dall'articolo 1 della
[Sono ulteriormente prorogati fino al 31 dicembre 1989 i termini previsti dall'articolo 18, primo e quarto comma, della
[Il limite di cui al primo comma dell'articolo 18 della
[Per il personale di cui all'articolo 114, terzo e quarto comma, della
[La norma di cui al quarto comma dell'articolo 18 della
[Per il personale assegnato alla Segreteria generale straordinaria, al quale non si applichino le disposizioni di cui ai commi precedenti, restano salvi i diversi limiti fissati dalla vigente legislazione regionale] [6].
All'articolo 79, secondo comma, della
Il numero massimo di ventisei unità previsto al secondo comma dell'articolo unico della
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione ed ha effetto dal 1° gennaio 1986.
[1] Articolo abrogato dall'art. 1 della
[2] Comma abrogato dall'art. 1 della
[3] Comma modificato dall'art. 11 dalla
[4] Comma abrogato dall'art. 1 della
[5] Comma abrogato dall'art. 1 della
[6] Comma abrogato dall'art. 1 della