§ 5.6.13 - Legge Regionale 25 febbraio 1977, n. 9.
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 agosto 1967, n. 18, concernente assegni di studio a favore di studenti universitari, e [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.6 assistenza scolastica e diritto allo studio
Data:25/02/1977
Numero:9


Sommario
Art. 1.      (Omissis)
Art. 2.      (Omissis)
Art. 3.      Fino a quando la Regione non avrà emanato un provvedimento legislativo per il diritto allo studio, in relazione al trasferimento delle funzioni statali in materia, le provvidenze straordinarie [...]
Art. 4.      (Omissis)
Art. 5.      (Omissis)
Art. 6.      In relazione al disposto di cui all'articolo 2 della presente legge, la denominazione del capitolo 777, dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-1980 e [...]
Art. 7.      Gli oneri derivanti dall'articolo 3 della presente legge previsti in lire 5.213.000.000 per il piano finanziario per gli esercizi 1977-1980, di cui lire 1.130.000.000 per l'esercizio 1977, fanno [...]
Art. 8.      Per gli oneri previsti dall'articolo 11 della legge regionale 26 luglio 1976, n. 34, così come sostituito dall'articolo 18 della legge regionale 30 agosto 1976, n. 48, viene istituito «per [...]


§ 5.6.13 - Legge Regionale 25 febbraio 1977, n. 9.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 agosto 1967, n. 18, concernente assegni di studio a favore di studenti universitari, e alla legge regionale 27 agosto 1975, n. 62, concernente provvedimenti per la promozione del diritto allo studio e per lo sviluppo dell'istruzione superiore nella regione - Copertura finanziaria dell'articolo 11 della legge regionale 26 luglio 1976, n. 34 e successive modificazioni.

(B.U. 1 marzo 1977, n. 23).

 

Art. 1.

     (Omissis) [1].

 

     Art. 2.

     (Omissis) [2].

 

     Art. 3.

     Fino a quando la Regione non avrà emanato un provvedimento legislativo per il diritto allo studio, in relazione al trasferimento delle funzioni statali in materia, le provvidenze straordinarie per l'anno scolastico 1975-1976, di cui al Capo I della legge regionale 27 agosto 1975, n. 62, sono confermate anche per successivi anni scolastici.

 

     Art. 4.

     (Omissis) [3].

 

     Art. 5.

     (Omissis) [4].

 

     Art. 6.

     In relazione al disposto di cui all'articolo 2 della presente legge, la denominazione del capitolo 777, dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-1980 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1977, viene così modificata:

     «Sovvenzioni all'Opera universitaria dell'Università degli studi di Trieste per la sistemazione in stanze od alloggi ammobiliati degli studenti universitari meno abbienti, sussidi per spese di alloggio a studenti universitari esclusi da Case dello studente per insufficienza di posti letto, borse di studio per posti gratuiti in Case dello studente, nonché interventi a favore di mense universitarie».

 

     Art. 7.

     Gli oneri derivanti dall'articolo 3 della presente legge previsti in lire 5.213.000.000 per il piano finanziario per gli esercizi 1977-1980, di cui lire 1.130.000.000 per l'esercizio 1977, fanno carico al capitolo 749 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario e del bilancio stessi.

 

     Art. 8.

     Per gli oneri previsti dall'articolo 11 della legge regionale 26 luglio 1976, n. 34, così come sostituito dall'articolo 18 della legge regionale 30 agosto 1976, n. 48, viene istituito «per memoria» nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-1980 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1977 è istituito - al Titolo II

     - Sezione II - Rubrica n. 8 - Categoria IX - il capitolo 5102 con la seguente denominazione: «Oneri per la realizzazione di opere di edilizia scolastica, già ammesse ai benefici della legge regionale 25 agosto 1971, n. 42 - Capo VI - e successive modificazioni ed integrazioni, per le quali i Comuni interessati non dispongono della necessaria copertura finanziaria».

     Gli stanziamenti da iscriversi al capitolo 5102 saranno determinati - ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15 - con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, da registrarsi alla Corte dei conti sentita la Commissione consiliare competente.

     Il precitato capitolo 5102 è istituito a completamento di quelli già previsti con l'articolo 6 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15.

 


[1] Norma sostitutiva del punto a) dell'art. 3 della L.R. 7 agosto 1967, n. 18.

[2] Norma modificativa dell'art. 18 della L.R. 7 agosto 1967, n. 18.

[3] Norma integrativa del punto b) dell'art. 1 della L.R. 27 agosto 1975, n. 62.

[4] Norma sostitutiva del punto c) dell'art. 3 della L.R. 27 agosto 1975, n. 62.