§ 4.10.69 - Legge Regionale 21 maggio 1979, n. 22.
Ulteriore utilizzazione delle aule mobili o ad elementi componibili acquisite e poste in opera ai sensi dell'articolo 8, primo comma, detta [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.10 calamità naturali
Data:21/05/1979
Numero:22


Sommario
Art. 1.      L'Amministrazione regionale è autorizzata a cedere in proprietà, a titolo gratuito, alle Province di Udine e di Pordenone e ai Comuni delle zone colpite dal terremoto le aule mobili o ad [...]
Art. 2.      Le strutture mobili poste in opera per le esigenze dell'attività scolastica gestita dagli altri enti ed istituzioni indicati al primo comma dell'articolo 8 della legge regionale 26 luglio 1976, [...]
Art. 3.      La cessione gratuita alle Province di Udine e di Pordenone ed ai Comuni delle zone terremotate delle aule mobili o ad elementi componibili è disposta dalla Giunta regionale sentita [...]
Art. 4.      Alla cessione ed all'utilizzazione degli arredi e delle attrezzature di dotazione delle strutture oggetto della presente legge si provvede nei modi previsti dagli articoli precedenti.
Art. 5.      L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere a proprio carico le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria delle aule mobili o ad elementi componibili di cui all'articolo 1, [...]
Art. 6.      L'Amministrazione provinciale cessionaria, nel caso in Ni non abbia disponibilità dell'area su cui sorgono le aule mobili o ad elementi componibili, ha diritto di ottenere dal Comune interessato [...]
Art. 7.      Le eventuali residue esigenze di aule mobili o ad elementi componibili nonchè di edifici scolastici definitivi da soddisfare ai sensi degli articoli 8 e 9 bis della legge regionale 26 luglio [...]
Art. 8.      In via di interpretazione autentica del secondo e terzo comma dell'articolo 9 bis della legge regionale 26 luglio 1976, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni, si intende che [...]
Art. 9.      All'ultimo comma dell'articolo 8 della legge regionale 26 luglio 1976, n. 34, così come modificato dall'articolo 4, ultimo comma, della legge regionale 18 luglio 1977, n. 36, l'espressione «non [...]
Art. 10.      Per le finalità previste dal primo comma del precedente articolo 5, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1979, la spesa di lire 50 milioni.


§ 4.10.69 - Legge Regionale 21 maggio 1979, n. 22.

Ulteriore utilizzazione delle aule mobili o ad elementi componibili acquisite e poste in opera ai sensi dell'articolo 8, primo comma, detta legge regionale 26 luglio 1976, n. 34, loro cessione e manutenzione.

(B.U. 24 maggio 1979, n. 54).

 

Art. 1.

     L'Amministrazione regionale è autorizzata a cedere in proprietà, a titolo gratuito, alle Province di Udine e di Pordenone e ai Comuni delle zone colpite dal terremoto le aule mobili o ad elementi componibili acquisite e poste in opera oppure trasferite o da trasferirsi dalle Province stesse ai sensi dell'articolo 8, primo comma, e dell'articolo 9 bis della legge regionale 26 luglio 1976, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni e destinate ad ospitare attività scolastica, ad eccezione di quelle previste al successivo articolo 2.

     Gli enti cessionari sono obbligati a mantenere la destinazione originaria dette strutture cedute finchè permanga la necessità delta sistemazione provvisoria dell'attività scolastica.

     Venuta meno la necessità della destinazione originaria, le Amministrazioni provinciali ed i Comuni, sentita la Comunità montana o collinare interessata, potranno adibire le aule mobili o ad elementi componibili, di cui al precedente primo comma, ad altri scopi di pubblico interesse o di sviluppo economico e sociale della comunità, ovvero cederle per gli scopi medesimi ad altri enti pubblici o privati [1].

     Qualora la cessione avvenga a titolo oneroso, le somme così ricavate dovranno essere ugualmente impiegate per scopi di pubblico interesse o di sviluppo economico e sociale [2].

     Fermo restando l'obbligo del reimpiego di cui al precedente comma, le Amministrazioni provinciali ed i Comuni potranno altresì cedere le suddette aule mobili o ad elementi componibili, nei casi di sopravvenuta inidoneità funzionale delle stesse [3].

 

     Art. 2.

     Le strutture mobili poste in opera per le esigenze dell'attività scolastica gestita dagli altri enti ed istituzioni indicati al primo comma dell'articolo 8 della legge regionale 26 luglio 1976, n. 34, così come modificato dall'articolo 16 della legge regionale 30 agosto 1976, n. 48, sottostanno agli obblighi di cui al secondo comma dell'articolo 1 della presente legge.

     Venuta meno la necessità della destinazione ad uso scolastico, le strutture stesse saranno consegnate al Comune nel cui ambito territoriale sono state poste in opera il quale ne acquisirà la proprietà a titolo gratuito e potrà usarle per gli scopi indicati all'articolo 1 della presente legge, con le modalità ivi indicate.

 

     Art. 3.

     La cessione gratuita alle Province di Udine e di Pordenone ed ai Comuni delle zone terremotate delle aule mobili o ad elementi componibili è disposta dalla Giunta regionale sentita l'Amministrazione provinciale competente.

     In casi eccezionali, la Giunta regionale, su parere vincolante della Commissione consiliare speciale per i problemi del terremoto, può disporre la cessione gratuita delle strutture di cui trattasi ad enti locali diversi dagli aventi diritto, o la loro destinazione ad altre finalità di interesse pubblico, o la loro rimozione ed alienazione, o la loro demolizione [4].

 

     Art. 4.

     Alla cessione ed all'utilizzazione degli arredi e delle attrezzature di dotazione delle strutture oggetto della presente legge si provvede nei modi previsti dagli articoli precedenti.

 

     Art. 5.

     L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere a proprio carico le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria delle aule mobili o ad elementi componibili di cui all'articolo 1, effettuate fino alla data di entrata in vigore del

la presente legge.

     L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata ad assumere a proprio carico le spese per la demolizione e la conseguente rimozione delle strutture predette, non ancora cedute ai sensi dell'articolo 1 della presente legge [5].

     La manutenzione delle aule mobili o ad elementi componibili poste in opera per le esigenze dell'attività scolastica gestita da altri Enti ed Istituzioni indicati al primo comma dell'articolo 8 della legge regionale 26 luglio 1976, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni, fa carico agli Enti ed Istituzioni predette sino a quando ne perduri l'utilizzazione da parte di questi ultimi.

     L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata ad assumere a proprio carico le spese per la riparazione straordinaria o per il riatto degli edifici scolastici di cui al secondo comma dell'articolo 8 della legge regionale 26 luglio 1976, n. 34, e successive modificazioni ed integrazioni, che si rendessero indispensabili in conseguenza di comprovati difetti di costruzione ovvero a seguito di danneggiamenti derivanti da eventi imprevedibili di forza maggiore ovvero da reato [6].

     La delega di cui al terzo comma dell'articolo 8 della legge regionale 26 luglio 1976, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni si intende estesa anche alle opere di cui ai precedenti primo, secondo e quarto comma. A fronte delle spese relative si applicano le disposizioni previste al quinto comma del predetto articolo 8 [7].

 

     Art. 6.

     L'Amministrazione provinciale cessionaria, nel caso in Ni non abbia disponibilità dell'area su cui sorgono le aule mobili o ad elementi componibili, ha diritto di ottenere dal Comune interessato la legittimazione dell'occupazione mediante diritto di superficie o altro titolo idoneo.

 

     Art. 7.

     Le eventuali residue esigenze di aule mobili o ad elementi componibili nonchè di edifici scolastici definitivi da soddisfare ai sensi degli articoli 8 e 9 bis della legge regionale 26 luglio 1976, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni devono essere accertate e riconosciute con deliberazione della Giunta regionale.

     Nei casi di cui al precedente comma, la Giunta regionale potrà autorizzare, ove ricorra la necessità, la realizzazione, oltre che di aule, anche di altre opere di completamento di edifici scolastici ovunque esistenti nelle zone delimitate ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15, nonchè di opere accessorie attinenti alla funzionalità degli stessi edifici [8].

 

     Art. 8.

     In via di interpretazione autentica del secondo e terzo comma dell'articolo 9 bis della legge regionale 26 luglio 1976, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni, si intende che l'Amministrazione regionale ha facoltà di intervenire per sostenere anche gli oneri per l'acquisto dell'arredamento e delle attrezzature per gli edifici scolastici realizzati con spesa a carico di soggetti diversi da quelli obbligati.

     Sempre in via di interpretazione autentica del secondo comma dell'articolo 8 della legge regionale 26 luglio 1976, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni, si intende che l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare la costruzione di edifici scolastici definitivi senza alcun riferimento alla data «1° ottobre 1976» di cui al primo comma della citata legge.

 

     Art. 9.

     All'ultimo comma dell'articolo 8 della legge regionale 26 luglio 1976, n. 34, così come modificato dall'articolo 4, ultimo comma, della legge regionale 18 luglio 1977, n. 36, l'espressione «non superiore al 5%» viene sostituita dall'espressione «pari al 5%» [9].

     Il rimborso forfettario di cui all'ultimo comma dell'articolo 8 della legge regionale 26 luglio 1976, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni, come determinato dal precedente comma, è autorizzato anche in relazione agli interventi posti o da porre in essere da parte delle Amministrazioni provinciali, ai sensi dell'articolo 9 bis della medesima legge regionale 26 luglio 1976, n. 34, nonchè degli articoli 5 e 7 della presente legge [1]0.

 

     Art. 10.

     Per le finalità previste dal primo comma del precedente articolo 5, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1979, la spesa di lire 50 milioni.

     Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-1982 e del bilancio per l'esercizio 1979, è istituito al Titolo II - Sezione II - Rubrica n. 3 - Categoria IX - il capitolo 6709 con la denominazione: «Spese di manutenzione ordinaria e straordinaria delle aule mobili o ad elementi componibili utilizzate dai Comuni e dalle Province» e con lo stanziamento di lire 50 milioni per l'esercizio 1979, cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 6991 «Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia», dello stato di previsione della spesa del piano e del bilancio medesimi.

     Gli eventuali ulteriori stanziamenti da iscriversi al precitato capitolo 6709 saranno determinati ai sensi del primo comma dell'articolo 2 della legge regionale 8 novembre 1977, n. 59, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, da registrarsi alla Corte dei conti, sentita la Commissione consiliare speciale.

 

 


[1] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 12 maggio 1983, n. 35.

[2] Vedi nota che precede.

[3] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 12 maggio 1983, n. 35.

[4] Comma così integrato dall'art. 3 della L.R. 12 maggio 1983, n. 35.

[5] Comma aggiunto dall'art. 4 della L.R. 12 maggio 1983, n. 35.

[6] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 2 settembre 1981, n. 61. Vedi anche l'art. 2 della medesima legge.

[7] Comma già modificato dall'art. 1 della L.R. 2 settembre 1981, n. 61, autenticamente interpretato dall'art. 55 della L.R. 11 gennaio 1982, n. 2 e così sostituito dall'art. 5 della L.R. 12 maggio 1983, n. 35.

[8] Comma aggiunto dall'articolo unico della L.R. 18 agosto 1980, n. 39. Per l'interpretazione autentica vedi l'art. 54 della L.R. 11 gennaio 1982, n. 2.

[9] Modifica già inserita nel testo della legge originaria.

[1]10 Comma aggiunto dall'art. 6 della L.R. 12 maggio 1983, n. 35.