Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.7 rapporti esterni - partecipazione |
Data: | 22/04/1986 |
Numero: | 16 |
Sommario |
Art. 1. La durata dell'Ufficio di segreteria istituito alle dipendenze della Presidenza della Giunta regionale con l'articolo 6 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 33, è prorogata fino all'entrata [...] |
Art. 2. La presente legge regionale entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. |
§ 2.7.2 - Legge Regionale 22 aprile 1986, n. 16. [1]
Ulteriore proroga del periodo previsto dall'articolo 6 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni.
(B.U. 24 aprile 1986, n. 42).
La durata dell'Ufficio di segreteria istituito alle dipendenze della Presidenza della Giunta regionale con l'articolo 6 della
Il predetto Ufficio assume la denominazione di «Ufficio per gli affari comunitari ed i rapporti esterni» e provvede altresì alla trattazione degli affari concernenti l'articolo 5, punto 9, della
Restano ferme le disposizioni contenute nell'articolo 4 della
La presente legge regionale entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
[1] Abrogata dall'art. 1 della