§ 1.4.1 - Legge Regionale 2 marzo 1966, n. 3.
Esercizio di funzioni di controllo e di amministrazione attiva, nei confronti di Enti locali, ed ordinamento del Dipartimento regionale [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.4 controllo ed amministrazione attiva degli enti locali
Data:02/03/1966
Numero:3


Sommario
Art. 1.  Svolgimento di funzioni regionali nei confronti di Enti Locali.
Art. 2.  Gli organi regionali di controllo.
Art. 3.  Competenza del Comitato Centrale di Controllo.
Art. 4.  Competenza dei Comitati Provinciali e del Comitato Circondariale di Controllo.
Art. 5.  Composizione del Comitato Centrale di Controllo.
Art. 6.  Composizione dei Comitati Provinciali di Controllo e del Comitato Circondariale di Controllo.
Art. 7.  Incompatibilità relative al Comitato Centrale di Controllo.
Art. 8.  Incompatibilità relative ai Comitati Provinciali e Circondariale di Controllo.
Art. 9.  Decadenza dei componenti elettivi dei Comitati di controllo.
Art. 10.  Sostituzione dei componenti elettivi dei Comitati di controllo.
Art. 11.  Indennità ai componenti e ai segretari dei Comitati di controllo.
Art. 12.  Convocazione dei Comitati di Controllo.
Art. 13.  Sedute e deliberazioni dei Comitati di controllo.
Art. 14.  Scioglimento dei Comitati di controllo.
Art. 15.  Esame collegiale di questioni comuni.
Art. 16.  Dipartimento Regionale dell'Amministrazione Locale.
Art. 17.  Uffici centrali e periferici del Dipartimento.
Art. 18.  Rapporti degli Uffici periferici del Dipartimento con il Comitato di controllo.
Art. 19.  Servizio Ispettivo.
Art. 20.  Personale del Dipartimento.
Art. 21.  Atti soggetti a controllo di legittimità.
Art. 22.  Atti soggetti a controllo di merito.
Art. 23.  Pubblicazione degli atti ed invio al Comitato.
Art. 24.  Denuncie o reclami.
Art. 25.  Adempimenti istruttori.
Art. 26.  Termine per l'esercizio dei controlli.
Art. 27.  Esercizio del controllo di legittimità.
Art. 28.  Esercizio del controllo di merito.
Art. 29.  Comunicazione e pubblicazione dei provvedimenti del Comitato.
Art. 30.  Esecutività degli atti.
Art. 31.  Atti urgenti ed esecutività dei medesimi.
Art. 32.  Controllo sostitutivo.
Art. 33.  Contratti degli enti soggetti ai controlli regionali.
Art. 34.  Provvedimenti adottati nelle materie delegate.
Art. 35.  Definitività dei provvedimenti degli Organi di controllo.
Art. 36.  Esercizio di funzioni amministrative in materia di Enti locali.
Art. 37.  Esercizio di funzioni amministrative in materia di Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza e Consorzi relativi.
Art. 38.  Esclusività dei controlli regionali.
Art. 39.  Decorrenza dell'esercizio delle funzioni di controllo e di amministrazione attiva.
Art. 40.  Definizione dei procedimenti di controllo in corso.
Art. 41.  Ricorsi in materia di licenze di commercio.
Art. 42.  Decisione in via amministrativa delle controversie per rimborso di spese di spedalità.
Art. 43.  Funzioni di controllo nei confronti delle Aziende di Cura, Soggiorno e Turismo.
Art. 44.  Funzioni di vigilanza e di controllo nei confronti dei Consorzi di Bonifica, di Bonifica montana, Idraulici, di Miglioramento Fondiario, delle Università Agrarie, dei Consigli di Valle e degli altri [...]
Art. 45.  Prima elezione dei componenti del Comitato Circondariale di controllo di Pordenone e nomina del Presidente del medesimo.
Art. 46.  Attribuzioni dell'Amministrazione Statale della Sanità pubblica.
Art. 47.  Norma finanziaria.


§ 1.4.1 - Legge Regionale 2 marzo 1966, n. 3.

Esercizio di funzioni di controllo e di amministrazione attiva, nei confronti di Enti locali, ed ordinamento del Dipartimento regionale dell'amministrazione locale. [1]

(B.U. 3 marzo 1966, n. 5).

 

TITOLO I

DISPOSIZIONE PRELIMINARE

 

Art. 1. Svolgimento di funzioni regionali nei confronti di Enti Locali.

     La Regione esercita, nell'ambito del proprio territorio, le funzioni di controllo e di amministrazione attiva - ad essa attribuite dallo Statuto regionale e dalle relative norme di attuazione - nei confronti delle Province, del Consorzio generale dei Comuni nel Circondario di Pordenone, dei Comuni, delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza e di altri Enti Locali, nei limiti con le modalità ed a mezzo degli organi previsti dalla presente legge [2].

 

TITOLO II

DEGLI ORGANI REGIONALI DI CONTROLLO

 

     Art. 2. Gli organi regionali di controllo.

     All'esercizio dei controlli, stabiliti dalla presente legge, provvedono, secondo le rispettive competenze:

     a) il Presidente della Giunta Regionale o, per sua delega, gli Assessori Regionali;

     b) il Comitato Centrale di Controllo;

     c) i Comitati Provinciali di Controllo di Gorizia, Trieste e Udine ed il Comitato Circondariale di Controllo di Pordenone;

     d) i Presidenti dei Comitati di Controllo.

 

     Art. 3. Competenza del Comitato Centrale di Controllo.

     Il Comitato Centrale di Controllo è competente all'esame degli atti:

     a) delle Province;

     b) del Consorzio Generale dei Comuni del Circondario di Pordenone, in materie diverse da quelle delegate ai sensi dell'art. 11 dello Statuto Regionale;

     c) dei Consorzi disciplinati, direttamente o per rinvio, dalla Legge Comunale e Provinciale e da quella sulle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza, ai quali partecipi taluni degli enti indicati nelle precedenti lettere;

     d) dei Consorzi disciplinati, direttamente o per rinvio, dalla Legge Comunale e Provinciale e da quella sulle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza, ai quali partecipino enti che non appartengono alla stessa circoscrizione provinciale o circondariale.

     Il Comitato Centrale di Controllo ha sede presso il Dipartimento Regionale dell'Amministrazione Locale.

 

     Art. 4. Competenza dei Comitati Provinciali e del Comitato Circondariale di Controllo.

     Il Comitato Provinciale ed il Comitato Circondariale di Controllo sono competenti, nell'ambito della provincia e, rispettivamente, del circondario, all'esame degli atti:

     a) dei Comuni;

     b) delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza;

     c) dei Consorzi disciplinati, direttamente o per rinvio, dalla Legge Comunale e Provinciale e da quella sulle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza, fuori delle ipotesi previste dalle lettere c) e d) dell'articolo precedente.

     Il Comitato Provinciale ed il Comitato Circondariale hanno sede, rispettivamente, nel capoluogo di provincia e del circondario di Pordenone.

 

     Art. 5. Composizione del Comitato Centrale di Controllo.

     Il Comitato Centrale è costituito con decreto del Presidente della Giunta Regionale.

     Esso è composto:

     a) dal Presidente della Giunta Regionale, o, per sua delega, da un Assessore - in veste di Presidente;

     b) da otto esperti - cinque effettivi e tre supplenti - nelle discipline giuridiche, amministrative, sanitarie, tecniche ed in materia di assistenza sociale eletti dal Consiglio Regionale tra i cittadini eleggibili a Consigliere Regionale;

     c) dal Dirigente del Dipartimento Regionale dell'Amministrazione Locale;

     d) dal Capo dell'Ufficio Centrale degli Enti Locali e dal Capo della Sezione Ragioneria dello stesso Ufficio.

     Per il controllo sugli atti dei Consorzi aventi finalità igienico- sanitarie od assistenziali fa, altresì, parte del Comitato, con voto consultivo, rispettivamente, il Dirigente dei Servizi Medici dell'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità od un funzionario dell'Assessorato del Lavoro, dell'Assistenza Sociale e dell'Artigianato, designato dall'Assessore.

     Un impiegato, addetto al Dipartimento Regionale della Amministrazione Locale, è incaricato delle funzioni di segretario.

     Per l'elezione dei cinque componenti effettivi, di cui alla lettera b) del secondo comma, ciascun Consigliere dispone di tre voti, che può assegnare a tre candidati diversi o a due candidati o concentrare anche su di uno solo. Per l'elezione - da tenersi separatamente - ei tre componenti supplenti, ciascun Consigliere vota per due candidati. Rimangono eletti i cinque effettivi ed i tre supplenti che ottengono il maggior numero di voti. A parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età.

     Il Comitato elegge un Vicepresidente, fra i componenti di cui alle lettere b) e c) del secondo comma.

 

     Art. 6. Composizione dei Comitati Provinciali di Controllo e del Comitato Circondariale di Controllo.

     Comitati Provinciali di Controllo ed il Comitato Circondariale di Controllo sono costituiti con decreto del Presidente della Giunta Regionale. Il Comitato Provinciale o Circondariale è composto:

     a) dal Presidente, scelto dal Presidente della Giunta Regionale fra cittadini eleggibili a Consigliere Regionale, che siano iscritti nelle liste elettorali di uno dei Comuni della provincia o del circondario e che siano particolarmente esperti nelle discipline giuridiche ed amministrative;

     b) da otto esperti - cinque effettivi e tre supplenti - nelle discipline giuridiche, amministrative, sanitarie, tecniche ed in materia di assistenza sociale eletti dal Consiglio Provinciale o dall'Assemblea del Consorzio Generale dei Comuni del Circondario di Pordenone, tra i cittadini eleggibili a Consigliere Regionale, che siano iscritti nelle liste elettorali di uno dei Comuni della provincia o del circondario;

     c) dal Capo dell'Ufficio Provinciale o Circondariale degli Enti Locali;

     d) dal Capo della Sezione Amministrativa dell'Ufficio Provinciale o Circondariale degli Enti Locali e dal Capo della Sezione Ragioneria dell'Ufficio stesso.

     Per il controllo sugli atti delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza e dei Consorzi aventi finalità assistenziali, fa parte del Comitato, con voto consultivo, un funzionario dell'Assessorato Regionale del Lavoro, dell'Assistenza Sociale e dell'Artigianato, designato dall'Assessore. Per il controllo degli atti delle Istituzioni, che gestiscono istituti di cura, e dei Consorzi aventi finalità igienico- sanitarie, fa parte del Comitato, con voto consultivo, un funzionario dell'Assessorato Regionale dell'igiene e Sanità, designato dall'Assessore.

     Il Comitato elegge un Vicepresidente fra i componenti di cui alle lettere b) e c) del secondo comma.

     Un impiegato addetto all'Ufficio Provinciale o Circondariale degli Enti Locali è incaricato delle funzioni di segretario.

     Per l'elezione dei componenti effettivi e supplenti, di cui alla lettera b) del secondo comma, si applicano le disposizioni del penultimo comma dell'articolo precedente.

 

     Art. 7. Incompatibilità relative al Comitato Centrale di Controllo.

     Non possono far parte del Comitato Centrale di Controllo:

     a) i Senatori e i Deputati al Parlamento;

     b) i Consiglieri Regionali, salvo quanto previsto alla lettera a) del secondo comma dell'art. 5;

     c) i Consiglieri Provinciali e gli amministratori degli enti, soggetti al controllo del Comitato stesso;

     d) coloro che si trovino in condizioni di incompatibilità o di ineleggibilità rispetto alle cariche di cui alla precedente lettera c);

     e) i Sindaci e gli Assessori dei Comuni della regione;

     f) i parenti fino al secondo grado e gli affini di primo grado con i ricevitori provinciali e con gli esattori.

 

     Art. 8. Incompatibilità relative ai Comitati Provinciali e Circondariale di Controllo.

     Non possono far parte di un Comitato Provinciale o del Comitato Circondariale di Controllo:

     a) i Senatori e i Deputati al Parlamento;

     b) i Consiglieri Regionali;

     c) gli amministratori degli enti ed i consiglieri dei Comuni soggetti al controllo del Comitato stesso;

     d) coloro che si trovino in condizioni di incompatibilità o di ineleggibilità rispetto alle cariche di cui alla precedente lettera c);

     e) i Sindaci e gli Assessori degli altri Comuni della regione;

     f) i parenti fino al secondo grado e gli affini di primo grado con l'esattore con il ricevitore provinciale.

 

     Art. 9. Decadenza dei componenti elettivi dei Comitati di controllo.

     Il componente del Comitato di controllo, che non interviene, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive, decade dalla carica.

     Importano, altresì, decadenza le cause sopravvenute di ineleggibilità o di incompatibilità.

     La decadenza è dichiarata dal Comitato, sentito l'interessato.

     Avverso la relativa declaratoria è dato ricorso, entro il termine di giorni dieci, al Presidente della Giunta Regionale, che decide in via definitiva, su conforme deliberazione della Giunta stessa.

 

     Art. 10. Sostituzione dei componenti elettivi dei Comitati di controllo.

     Il mandato dei componenti elettivi dei Comitati di controllo viene meno con la cessazione dell'organo che li ha eletti. Tuttavia, essi rimangono in carica sino alla nomina dei successori.

     Quando fra i componenti elettivi si verifichino vacanze, per dimissioni, decadenza od altro motivo, si provvede alle sostituzioni mediante elezioni da parte dell'organo competente.

     Il Consiglio Regionale, i Consigli Provinciali e l'Assemblea del Consorzio Generale dei Comuni del Circondario di Pordenone debbono procedere, entro tre mesi dal loro insediamento, alla elezione dei componenti elettivi dei Comitati di controllo.

 

     Art. 11. Indennità ai componenti e ai segretari dei Comitati di controllo.

     Per ogni giornata di partecipazione alle sedute, è dovuta ai componenti ed ai segretari dei Comitati di controllo una medaglia di presenza di Lire 5.000 cui è aggiunta, per i componenti elettivi, una indennità di Lire 3.000. Per i Presidenti dei Comitati Provinciali e di quello Circondariale, alla anzidetta medaglia di presenza si aggiunge una indennità di Lire 7.000.

     Ai Presidenti dei Comitati Provinciali e di quello Circondariale ed ai componenti elettivi, qualora non risiedano nel Comune in cui ha sede il Comitato, spetta anche un'indennità forfettaria di trasferta di Lire 2.000, per ogni giornata di partecipazione alle sedute, oltre al rimborso delle effettive spese di viaggio, nel limite del costo del biglietto di prima classe e degli eventuali supplementi, per viaggi in ferrovia o su altri mezzi di linea, ovvero nella misura di Lire 40 per chilometro, per viaggi con autovettura propria o noleggiata.

 

     Art. 12. Convocazione dei Comitati di Controllo.

     Il Comitato di controllo è convocato dal Presidente mediante avviso da comunicarsi a ciascuno dei suoi componenti almeno 24 ore prima della seduta.

     All'avviso è allegato l'ordine del giorno, con l'elenco degli affari da trattare.

 

     Art. 13. Sedute e deliberazioni dei Comitati di controllo.

     Per la validità delle adunanze del Comitato di controllo, è necessario l'intervento della maggioranza dei componenti.

     I supplenti intervengono alle sedute, solo se sostituiscono un componente effettivo assente. La sostituzione ha luogo secondo l'ordine di anzianità determinato dalla data dell'elezione o, in caso di elezione contemporanea, dal numero dei voti ottenuti e, in caso di parità di voti, dall'età.

     Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. A parità di voti prevale quello del Presidente. Esse sono sottoscritte dal Presidente, dal Relatore e dal Segretario.

     Per l'esercizio delle proprie attribuzioni, il Comitato può richiedere documentazioni e chiarimenti e disporre le indagini e le verificazioni che stimi necessarie, a mezzo di propri componenti o degli Uffici della Regione.

     Le spese degli atti istruttori, disposti ad istanza delle parti interessate, sono carico delle medesime.

 

     Art. 14. Scioglimento dei Comitati di controllo.

     Qualora nell'esercizio delle funzioni ad esso attribuite un Comitato di controllo adotti reiteratamente provvedimenti od incorra in omissioni che comportino violazioni di norme legislative e gravi inosservanze di norme regolamentari, il Presidente della Giunta Regionale provvede alla contestazione delle irregolarità e, qualora il Comitato persista nelle medesime, ne dispone lo scioglimento su conforme deliberazione della Giunta Regionale.

     Lo scioglimento di un Comitato può essere, altresì, disposto per accertata impossibilità di funzionare.

     Nelle more della rinnovazione del Comitato, le funzioni del medesimo sono esercitate da una Commissione Straordinaria, composta da un Presidente e da due componenti nominati dal Presidente della Giunta Regionale, su conforme deliberazione della stessa.

     La costituzione del nuovo Comitato dovrà avvenire entro il termine di sessanta giorni.

 

     Art. 15. Esame collegiale di questioni comuni.

     Nel caso di interpretazioni discordi di norme legislative o regolamentari, il Presidente della Giunta Regionale ha facoltà di convocare i Presidenti dei Comitati di controllo, per un esame collegiale delle questioni, al fine di addivenire ad un orientamento comune.

 

TITOLO III

DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA AMMINISTRAZIONE LOCALE

 

     Art. 16. Dipartimento Regionale dell'Amministrazione Locale.

     E' istituito, alle dipendenze della Presidenza della Giunta regionale, il Dipartimento Regionale dell'Amministrazione Locale, che sostituisce gli Uffici indicati nell'art. 8, lettere c) e d), della legge regionale 25 giugno 1965, n. 7 e, per quanto attiene alla materia elettorale, anche l'Ufficio indicato nell'art. 8, lettera e), della stessa legge.

     Esso tratta, per quanto di competenza della Regione, le materie concernenti l'ordinamento e la circoscrizione dei Comuni, le Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza, i Consorzi di enti locali, l'organizzazione dei Circondari, la polizia urbana e rurale, i servizi elettorali gli affari pertinenti o connessi all'esercizio dell'alta sorveglianza, di cui all'art. 44 della legge 17 luglio 1890, n. 6972 ed all'art. 80, primo e secondo comma, del Regolamento approvato con R.D. 5 febbraio 1891, n. 99.

     Svolge attività direttiva in applicazione di leggi e regolamenti; cura l'organizzazione degli uffici e dei servizi da esso dipendenti; propone alla Presidenza della Giunta Regionale i provvedimenti di carattere generale nelle materie di sua competenza; predispone gli elementi necessari alla formazione del bilancio preventivo regionale, per la parte riguardante gli affari degli Enti Locali.

     Per lo svolgimento delle sue attribuzioni, il Dipartimento è ripartito in Uffici centrali e periferici; si avvale, inoltre, di un Servizio Ispettivo.

 

     Art. 17. Uffici centrali e periferici del Dipartimento.

     Sono Uffici centrali del Dipartimento:

     a) l'Ufficio Centrale degli Enti Locali, che cura la trattazione degli affari concernenti le Province, i Comuni e i loro Consorzi, degli affari riguardanti la materia elettorale, degli affari pertinenti o connessi all'esercizio dei controlli di competenza del Comitato Centrale;

     b) l'Ufficio Centrale delle Istituzioni pubbliche di Assistenza e Beneficenza, che cura la trattazione degli affari relativi all'assistenza e beneficenza pubblica.

     Sono uffici periferici del Dipartimento gli Uffici Provinciali degli Enti Locali di Gorizia, Trieste, Udine e l'Ufficio Circondariale degli Enti Locali di Pordenone. A tali Uffici spetta la trattazione, nell'ambito della provincia o del circondario, degli affari attribuiti agli Uffici centrali e la trattazione degli affari pertinenti o connessi all'esercizio dei controlli di competenza dei Comitati Provinciali o Circondariale.

     L'Ufficio Centrale degli Enti Locali e gli uffici periferici del Dipartimento comprendono sezioni di ragioneria, che curano i riscontri contabili necessari all'esercizio dei controlli, di competenza della Regione.

 

     Art. 18. Rapporti degli Uffici periferici del Dipartimento con il Comitato di controllo.

     Gli Uffici periferici del Dipartimento, per la trattazione degli affari pertinenti o connessi all'esercizio dei controlli, sono alla dipendenza funzionale dei Presidenti dei Comitati Provinciali e Circondariale di controllo.

 

     Art. 19. Servizio Ispettivo.

     Il Servizio Ispettivo del Dipartimento, mediante visite saltuarie e periodiche presso gli enti soggetti alla disciplina della presente legge, svolge compiti di consulenza e assistenza ed assicura, per quanto di competenza della Regione, l'ordinato funzionamento ed il regolare andamento dei servizi, nonché la esatta osservanza delle leggi e dei regolamenti.

     Il Presidente della Giunta Regionale può sempre disporre l'esecuzione di particolari indagini ed ispezioni, anche a mezzo di altri funzionari della Amministrazione Regionale.

 

     Art. 20. Personale del Dipartimento.

     Nelle more della emanazione della legge regionale, di cui al primo comma dell'art. 68 dello Statuto, la Giunta Regionale provvederà al fabbisogno di personale del Dipartimento con l'osservanza della legge regionale 21 novembre 1964, n. 3 e successive modificazioni. A tal fine il contingente numerico del personale, previsto dalla tabella B) allegata alla legge regionale 21 giugno 1965, n. 7, è aumentato delle unità segnate nella tabella allegata alla presente legge.

 

TITOLO IV

DEI CONTROLLI

 

     Art. 21. Atti soggetti a controllo di legittimità.

     Gli atti degli enti indicati negli articoli 3 e 4, che non siano di mera esecuzione di atti già divenuti esecutivi, sono soggetti a controllo di legittimità.

 

     Art. 22. Atti soggetti a controllo di merito.

     Sono soggetti a controllo di merito gli atti che, in rapporto alla competenza di ciascun ente, riguardano:

     1) regolamenti - anche interni -, ad eccezione dei regolamenti edilizi;

     2) bilanci, destinazione di nuove e maggiori entrate e storno di fondi da capitolo a capitolo, quando, per se stesso oppure cumulato con altri storni precedentemente effettuati, diminuisca o aumenti, rispettivamente, i capitoli cui si riferisce, in ragione di più di un quarto dello stanziamento originario di spesa annua;

     3) spese vincolanti il bilancio per oltre cinque anni;

     4) istituzione e disciplina di tributi; determinazione di tariffe;

     5) alienazione di immobili, mutui, locazioni di immobili oltre i nove anni ed ogni altra trasformazione patrimoniale;

     6) scelta di una forma di contrattazione, diversa da quella dei pubblici incanti;

     7) assunzione diretta di pubblici servizi;

     8) disciplina giuridica e trattamento economico del personale;

     9) transazioni;

     10) determinazione delle rette, di cui all'art. 78 c) della legge 17 luglio 1890, n. 6972 ed agli articoli 83 e 84 del R.D. 30 settembre 1938, n. 1631.

     Gli atti indicati ai n.ri 3, 5, 6 e 9 del precedente comma non sono soggetti al controllo di merito, quando l'importo complessivo dell'impegno o del contratto non superi i seguenti limiti:

     a) per le Province ed i Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti o che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di provincia o del circondario di Pordenone, e per le Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza che hanno una entrata annua ordinaria, effettiva, superiore alle Lire 200.000.000, Lire 16.000.000

     b) per i Comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti e per le Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza che hanno una entrata annua ordinaria, effettiva superiore alle Lire 100.000.000, Lire 8.000.000

     c) per i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e per le Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza che hanno una entrata annua ordinaria, effettiva, superiore alle Lire 50.000.000, Lire 4.000.000

     d) per gli altri Comuni e per le altre Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza, Lire 2.000.000

     Nella ipotesi prevista dal n. 6 del precedente comma, qualora la forma di contrattazione prescelta sia la trattativa privata, gli anzidetti limiti sono ridotti ad un quarto.

     Per i Consorzi, ai fini di quanto disposto nel precedente comma, si fa riferimento all'ente consorziato cui si applica il limite di valore più elevato.

 

     Art. 23. Pubblicazione degli atti ed invio al Comitato.

     Gli atti soggetti a controllo sono pubblicati, almeno per estratto contenente l'intero dispositivo, nell'albo dell'ente entro sette giorni dalla loro data. La pubblicazione deve durare cinque giorni.

     Entro due giorni dalla fine della pubblicazione, gli atti, di cui al precedente comma, sono trasmessi al Comitato in copia integrale, con l'attestazione, per ciascuno del periodo di pubblicazione.

     L'ente deve designare l'impiegato responsabile degli adempimenti prescritti nei precedenti commi, la cui inosservanza costituisce infrazione disciplinare grave.

 

     Art. 24. Denuncie o reclami.

     Ogni cittadino può inviare al Comitato, entro il periodo di pubblicazione, denuncia o reclamo avverso l'atto soggetto a controllo.

 

     Art. 25. Adempimenti istruttori.

     Del ricevimento degli atti, da parte del Comitato, è dato contestuale avviso all'ente mittente.

     La richiesta o l'assunzione diretta di elementi istruttori sono disposte con ordinanza del Comitato.

     L'ordinanza va immediatamente comunicata all'ente.

 

     Art. 26. Termine per l'esercizio dei controlli.

     Il controllo va eseguito entro il termine di giorni quindici dal ricevimento dell'atto.

     Il termine è elevato a giorni quaranta per il controllo dei bilanci o dei regolamenti.

     La richiesta o l'assunzione diretta di elementi istruttori interrompe il termine per una sola volta e per il periodo di giorni quindici dalla comunicazione dell'ordinanza prevista nell'articolo precedente.

     Dalla scadenza di tale periodo decorre, per l'esercizio del controllo, un nuovo termine di giorni dieci e, nell'ipotesi del secondo comma, di giorni venti.

 

     Art. 27. Esercizio del controllo di legittimità.

     Nell'esercizio del controllo di legittimità, il Comitato pronuncia, con decreto motivato, l'annullamento degli atti che siano illegittimi.

 

     Art. 28. Esercizio del controllo di merito.

     Quando, nei casi previsti dall'art. 22, il controllo viene esteso al merito dell'atto, il Comitato, se ravvisa vizi di merito, dispone, con ordinanza motivata, il rinvio dell'atto per nuovo esame.

     In sede di riesame dell'atto rinviato, la conferma integrale o parziale delle disposizioni censurate dall'ordinanza di rinvio può essere disposta solo mediante deliberazione presa con la maggioranza assoluta dei componenti in carica dell'organo deliberante.

     La deliberazione di conferma, integrale o parziale e la deliberazione di riforma dell'atto, in conformità dei rilievi del Comitato, quando non contengono altre modificazioni, sono soggette al solo controllo di legittimità.

     E' fatto obbligo al Capo dell'Amministrazione destinataria di convocare l'organo deliberante, perché questo proceda al riesame dell'atto rinviato entro il termine di tre mesi dalla comunicazione dell'ordinanza, di cui al primo comma.

     Il mancato riesame nel termine e l'annullamento della deliberazione adottata in sede di riesame determinano la decadenza dell'atto.

 

     Art. 29. Comunicazione e pubblicazione dei provvedimenti del Comitato.

     Del provvedimento di annullamento o di rinvio per riesame va data comunicazione all'ente, a pena di decadenza, entro il termine previsto dall'art. 26. La comunicazione, se necessario, può essere fatta anche a mezzo del servizio telegrafico. La trasmissione del provvedimento deve seguire, a pena di decadenza, entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine.

     Il provvedimento è pubblicato per la durata di cinque giorni, nell'albo dell'ente, dal giorno successivo alla recezione.

 

     Art. 30. Esecutività degli atti.

     L'atto pubblicato, previamente, per la durata di giorni cinque, e trasmesso al Comitato diventa esecutivo:

     a) quando sia scaduto il termine stabilito dall'art. 26, senza che il Comitato ne abbia disposto l'annullamento od il rinvio per riesame;

     b) quando, prima della scadenza del termine di cui alla lettera a), il Comitato abbia dato formale avviso all'ente che l'atto è stato ritenuto immune da vizi;

     c) quando siasi verificata la decadenza del provvedimento di controllo, ai sensi dell'art. 29;

     d) quando, il caso di rinvio, sia divenuta efficace la deliberazione adottata in sede dl riesame.

 

     Art. 31. Atti urgenti ed esecutività dei medesimi.

     Per specifiche ragioni di urgenza, gli atti soggetti al solo controllo di legittimità possono essere dichiarati, con voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti in carica dell'organo deliberante, immediatamente esecutivi.

     Gli atti dichiarati immediatamente esecutivi ai sensi del comma precedente debbono, entro tre giorni dalla loro data, essere inviati al Comitato di controllo e pubblicati all'albo dell'ente. La pubblicazione deve durare per cinque giorni. In difetto di tali adempimenti, gli atti si intendono decaduti.

 

     Art. 32. Controllo sostitutivo.

     Fuori dei casi preveduti dall'art. 7 del D.P.R. 26 giugno 1965, n. 959 e dall'art. 4 del D.P.R. 26 giugno 1965, n. 960, quando le Amministrazioni degli enti soggetti alla disciplina della presente legge non possono, per qualsiasi ragione, funzionare, il Presidente della Giunta Regionale invia appositi commissari che provvedono a reggerle per il periodo di tempo strettamente necessario.

     Qualora da un ente sia omesso o ritardato un atto obbligatorio, il Comitato di controllo, previa diffida all'organo responsabile, delibera l'invio di un commissario per il compimento dell'atto.

     I provvedimenti adottati dal Presidente della Giunta Regionale e dal Presidente del Comitato di controllo, rispettivamente, ai sensi del primo e del secondo comma del presente articolo, sono pubblicati per la durata di giorni cinque, nell'albo dell'ente, dal giorno successivo alla recezione.

 

     Art. 33. Contratti degli enti soggetti ai controlli regionali.

     I contratti riguardanti alienazioni, locazioni, acquisti, somministrazioni od appalti devono, di regola, essere preceduti da pubblici incanti, a meno che, per particolari ragioni, non si ritenga preferibile la licitazione privata.

     L'ente può procedere a trattativa privata:

     1) quando gli incanti e le licitazioni siano andati deserti o si abbiano fondate prove per ritenere che, ove si sperimentassero, andrebbero deserti;

     2) quando si tratti dell'acquisto di cose, che una sola ditta può fornire con i requisiti tecnici ed il grado di perfezione richiesti o la cui produzione sia garantita da privativa industriale o per la cui natura non sia possibile promuovere il concorso di pubbliche offerte;

     3) quando si debbano prendere in affitto locali destinati a servizi o ad uffici dell'ente;

     4) quando, avuto riguardo all'oggetto del contratto ed all'interesse che esso destinato a soddisfare, non sia in altro modo possibile la scelta del contraente;

     5) quando ricorrano altre eccezionali e speciali circostanze.

     Per lavori e forniture, che richiedono competenze o mezzi di esecuzione speciali, può essere seguita la forma dell'appalto concorso, secondo le norme di contabilità dello Stato.

     I contratti degli enti, cui si applica la disciplina della presente legge, non sono soggetti a visto di esecutività; i procedimenti di scelta del contraente non sono soggetti ad altri controlli oltre quelli previsti dal presente titolo.

 

     Art. 34. Provvedimenti adottati nelle materie delegate.

     I provvedimenti adottati nelle materie delegate di cui all'art. 11 dello Statuto regionale, che non siano di mera esecuzione di provvedimenti già divenuti esecutivi, sono pubblicati a norma dell'art. 23 della presente legge e trasmessi, entro dieci giorni dalla loro data, al Presidente della Giunta Regionale od all'Assessore da lui delegato, per l'ulteriore invio alla Delegazione della Corte dei Conti.

     I provvedimenti adottati nelle materie delegate diventano esecutivi con la registrazione presso la Delegazione della Corte dei Conti.

 

     Art. 35. Definitività dei provvedimenti degli Organi di controllo.

     I provvedimenti di controllo sono definitivi.

 

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

 

     Art. 36. Esercizio di funzioni amministrative in materia di Enti locali.

     Per quanto non espressamente previsto nella presente legge, le attribuzioni degli Organi statali, trasferite alla Regione in forza del D.P.R. 26 giugno 1965, n. 960, sono esercitate - previo parere, ove prescritto, dei competenti organi consultivi speciali -:

     a) - se già di competenza degli Organi governativi centrali - dal Presidente della Giunta Regionale e dagli Assessori da lui delegati;

     b) - se già di competenza del Prefetto - dal Presidente del Comitato competente per il controllo sugli atti, secondo i criteri stabiliti negli articoli 3 e 4;

     c) - se già di competenza della Giunta Provinciale Amministrativa o del Consiglio di Prefettura - dal Comitato di cui alla lettera b) del presente comma.

     Spetta al Presidente del Comitato, di cui alla lettera b) del precedente comma, comunicare agli Organi statali le proprie osservazioni, ai sensi dell'art. 3, secondo comma, del D.P.R. 26 giugno 1965, n. 960, e fornire gli elementi e documenti, di cui all'art. 4, secondo e terzo comma, dello stesso D.P.R.

     I provvedimenti di costituzione, modificazione ed estinzione dei Consorzi fra Comuni e di approvazione e modificazione degli statuti sono adottati dal Presidente della Giunta Regionale o da un Assessore da lui delegato.

 

     Art. 37. Esercizio di funzioni amministrative in materia di Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza e Consorzi relativi.

     Per quanto non espressamente previsto nella presente legge, le attribuzioni degli Organi statali, trasferite alla Regione in forza del D.P.R. 26 giugno 1965, n. 959, sono esercitate - previo parere, ove prescritto, dei competenti organi consultivi speciali -:

     a) - se già di competenza degli Organi centrali dello Stato - dal Presidente della Giunta Regionale e dagli Assessori da lui delegati;

     b) - se già di competenza del Prefetto o di altro Organo individuale periferico dello Stato - dal Presidente del Comitato competente per il controllo sugli atti, secondo i criteri stabiliti negli articoli 3 e 4;

     c) - se già di competenza del Comitato Provinciale di Assistenza e Beneficenza Pubblica o di altro Organo collegiale periferico dello Stato - dal Comitato di cui alla lettera b) del presente comma.

     L'alta sorveglianza, di cui all'art. 3, primo comma, e la facoltà, di cui all'art. 4, secondo comma, del D.P.R. 26 giugno 1965, n. 959, sono esercitate dal Presidente della Giunta Regionale.

     Spetta al Presidente del Comitato, di cui al primo comma, lettera b), del presente articolo, formulare le proposte e fornire gli elementi, di cui all'art. 7, secondo comma, del D.P.R. 26 giugno 1965, n. 959.

 

     Art. 38. Esclusività dei controlli regionali.

     Salvo quanto disposto dal D.P.R. 26 giugno 1965, n. 959 e dal D.P.R. 26 giugno 1965, n. 960, cessano di avere applicazione nel territorio regionale, dalla data indicata nel successivo articolo 39, le disposizioni di legge o regolamenti dello Stato, che attribuiscono ad Organi statali poteri di controllo, sugli atti degli enti menzionati negli articoli 3 e 4, nonché quelle che sono incompatibili con la disciplina della presente legge o, comunque, con l'esercizio, da parte della Regione, delle funzioni ad essa trasferite.

 

     Art. 39. Decorrenza dell'esercizio delle funzioni di controllo e di amministrazione attiva.

     Le funzioni di controllo e di amministrazione attiva, trasferite alla Regione in forza del D.P.R. 26 giugno 1965, n. 959 e del D.P.R. 26 giugno 1965, n. 960, saranno esercitate dai competenti organi regionali, indicati nella presente legge, a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla comunicazione prevista nell'art. 13 del citato D.P.R. 26 giugno 1965, n. 960.

     Della comunicazione, di cui al precedente comma, sarà data notizia, entro cinque giorni, nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

     Art. 40. Definizione dei procedimenti di controllo in corso.

     I procedimenti di controllo, pendenti alla data stabilita nel primo comma dell'articolo precedente, rimangono sospesi per giorni dieci, con decorrenza da tale data, per consentire la trasmissione degli atti, che ne formano oggetto, agli organi regionali indicati negli articoli 36 e 37. Per il medesimo periodo rimangono sospesi i termini in corso.

     La definizione dei procedimenti, di cui al precedente comma, avrà luogo secondo le vigenti leggi statali. Tuttavia, il controllo di merito sarà esercitato nella forma prevista dall'art. 28 ed esclusivamente sugli atti menzionati nell'art. 22 salvo le eccezioni eventualmente disposte dalle norme di attuazione dello Statuto regionale .

     I contratti stipulati anteriormente alla data, di cui al primo comma, sono soggetti a visto di esecutività.

 

     Art. 41. Ricorsi in materia di licenze di commercio. [3]

     Spetta al Comitato Provinciale ed al Comitato Circondariale di Pordenone, decidere, sentita la Camera di Commercio, Industria ed Agricoltura, i ricorsi in materia di rilascio delle licenze di commercio da parte dei Comuni. Per l'esercizio di tale funzione il Comitato è integrato con un funzionario dell'Assessorato dell'Industria e Commercio, designato dall'Assessore.

     I ricorsi contro il diniego della licenza devono essere proposti nel termine di trenta giorni dalla data della notificazione da parte del Comune.

 

     Art. 42. Decisione in via amministrativa delle controversie per rimborso di spese di spedalità.

     Le controversie, indicate nell'art. 80 della Legge 17 luglio 1980, n. 6972 e successive modificazioni, sono decise, in via amministrativa, da una Commissione costituita con decreto del Presidente della Giunta Regionale e composta dal Dirigente del Dipartimento Regionale dell'Amministrazione Locale, che la presiede, dal Capo dell'Ufficio Centrale degli Enti Locali, da un funzionario dell'Ufficio Legislativo e Legale della Regione, da un funzionario medico dell'Assessorato Regionale dell'Igiene e della Sanità e da un funzionario dell'Assessorato Regionale del Lavoro, dell'Assistenza Sociale e dell'Artigianato, designati dai rispettivi Assessori. Le funzioni di Segretario sono affidate, con lo stesso decreto, ad un funzionario della Presidenza della Giunta Regionale.

 

     Art. 43. Funzioni di controllo nei confronti delle Aziende di Cura, Soggiorno e Turismo.

     (Omissis) [4].

 

     Art. 44. Funzioni di vigilanza e di controllo nei confronti dei Consorzi di Bonifica, di Bonifica montana, Idraulici, di Miglioramento Fondiario, delle Università Agrarie, dei Consigli di Valle e degli altri Enti Locali Agrari.

     Fino a quando non sarà diversamente disposto con legge regionale, tutte le funzioni di controllo e di amministrazione attiva - attribuite al Prefetto ed alla G.P.A. dalle vigenti leggi statali e trasferite alla Regione in forza dello Statuto e delle relative norme di attuazione -, nei confronti dei Consorzi di Bonifica, di Bonifica montana Idraulici, di Miglioramento Fondiario, delle Università Agrarie, dei Consigli di Valle e degli altri Enti Locali Agrari, sono esercitate dal Comitato di controllo competente all'esame degli atti del Comune nel cui territorio ha sede l'ente.

     Per l'esercizio di tali funzioni, il Comitato è integrato con un funzionario, avente voto consultivo, dell'Assessorato dell'Agricoltura, delle Foreste e dell'Economia Montana o dell'Assessorato dei Lavori Pubblici - quando trattasi di Consorzi idraulici - designato dal rispettivo Assessore.

 

     Art. 45. Prima elezione dei componenti del Comitato Circondariale di controllo di Pordenone e nomina del Presidente del medesimo.

     Fino a quando non sarà in grado di provvedervi la Assemblea del Consorzio Generale tra i Comuni del Circondario di Pordenone, gli esperti del Comitato Circondariale di Controllo sono eletti dal Consiglio Provinciale di Udine tra i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni del Circondario di Pordenone, che siano eleggibili a Consigliere Regionale e che non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 8 della presente legge.

 

     Art. 46. Attribuzioni dell'Amministrazione Statale della Sanità pubblica.

     Rimangono ferme le attribuzioni degli Organi centrali e periferici dell'Amministrazione Statale della Sanità pubblica, in materia di classificazione di Ospedali e di alta sorveglianza sulle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza che gestiscono Istituti di cura e, per quanto non previsto dalla presente legge in ordine a tali istituzioni, ogni altra attribuzioni di detti Organi nelle materie di cui all'art. 5, n. 16 dello Statuto regionale, salvo quanto potrà essere stabilito dalle norme di attuazione dello Statuto medesimo, nelle stesse materie.

 

     Art. 47. Norma finanziaria.

     All'onere derivante della presente legge per le spese del personale e del funzionamento del Dipartimento istituito alle dipendenze della Presidenza della Giunta Regionale ai sensi del precedente art. 16, si farà fronte con gli appositi stanziamenti iscritti nel bilancio regionale per il corrente anno, - rubrica Assessorato delle Finanze - che presentano la necessaria disponibilità, e con gli stanziamenti dei corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

     All'onere presunto di lire 20 milioni relativo alla spese di cui all'art. 11 della presente legge per i componenti ed i segretari dei Comitati di controllo si fa fronte con lo stanziamento di pari importo iscritto al capitolo 87 del bilancio regionale per il corrente esercizio finanziario e per gli esercizi successivi con gli stanziamenti dei corrispondenti capitoli.

     La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

 

 

                                                          ALLEGATO

 

  Carriera     Carriera di     Carriera      Carriera     Personale

  direttiva      concetto     esecutiva     ausiliaria    salariato

------------------------------------------------------------------

Coeff.  n.    Coeff.   n.   Coeff.   n.   Coeff.   n.   Coeff.   n.

------------------------------------------------------------------

900     1     325      6    325      6    180      6    193      1

               271           271

 

670     7     229      8    229      13   159      6    167 157  3

500           202           202           151

                                           142

 

402     11                  180      11                 151      -

325                         157

 

271     6

229

------------------------------------------------------------------

         25             14            30            12            4

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[1] Con effetto dall'1 settembre 1977 la presente legge cessa di avere efficacia ai sensi dell'art. 40 della L.R. 3 agosto 1977, n. 48 che ne regola ex novo la materia. Si riporta il testo abrogato per opportuna consultazione al fine dell'eventuale contenzioso sugli atti emessi anteriormente.

[2] Vedi le disposizioni regolamentari di esecuzione di cui al D.P.G.R. 22 dicembre 1969, n. 178.

[3] Vedi anche gli artt. 11 e 16 della L.R. 13 dicembre 1971, n. 56.

[4] Il presente articolo ha cessato di avere applicazione con l'entrata in vigore della L.R. 30 dicembre 1968, n. 42, art. 6.