Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 4. Alimenti e bevande |
Capitolo: | 4.8 denominazioni di origine protetta e controllata |
Data: | 08/09/1999 |
Numero: | 350 |
Sommario |
Art. 1. Finalità ed ambito d'applicazione. |
Art. 2. Elenchi regionali e provinciali dei prodotti agroalimentari tradizionali. |
Art. 3. Elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali. |
Art. 4. Accesso alle deroghe. |
§ 4.8.69 – D.M. 8 settembre 1999, n. 350.
Regolamento recante norme per l'individuazione dei prodotti tradizionali di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173.
(G.U. 12 ottobre 1999, n. 240).
Art. 1. Finalità ed ambito d'applicazione.
1. Ai fini del presente decreto sono considerati prodotti agroalimentari tradizionali quelli le cui metodiche di lavorazione, conservazione e stagionatura risultano consolidate nel tempo.
2. Per l'individuazione dei prodotti agroalimentari tradizionali le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano accertano che le suddette metodiche sono praticate sul proprio territorio in maniera omogenea e secondo regole tradizionali e protratte nel tempo, comunque per un periodo non inferiore ai venticinque anni.
Art. 2. Elenchi regionali e provinciali dei prodotti agroalimentari tradizionali.
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, predispongono gli elenchi regionali o provinciali dei propri prodotti agroalimentari tradizionali.
2. Negli elenchi di cui al comma 1 devono essere indicate, per ogni prodotto, le seguenti informazioni:
a) nome del prodotto;
b) caratteristiche del prodotto e metodiche di lavorazione, conservazione e stagionatura consolidate nel tempo in base agli usi locali, uniformi e costanti, anche raccolti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio;
c) materiali e attrezzature specifiche utilizzati per la preparazione, il condizionamento o l'imballaggio dei prodotti;
d) descrizione dei locali di lavorazione, conservazione e stagionatura.
3. Le regioni e le province autonome inviano gli elenchi ed i successivi aggiornamenti al Ministero per le politiche agricole che provvede al loro inserimento nell'elenco nazionale di cui all'articolo 3.
Art. 3. Elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali.
1. E' istituito presso il Ministero per le politiche agricole l'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali.
2. L'elenco è formato dai prodotti definiti tradizionali dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano ed inseriti nei rispettivi elenchi.
3. Il Ministero per le politiche agricole cura la pubblicazione annuale dell'elenco, promuovendone la conoscenza a livello nazionale ed estero, nell'ambito delle funzioni ad esso attribuite ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del
Art. 4. Accesso alle deroghe.
1. Per i prodotti tradizionali iscritti negli elenchi regionali o provinciali per i quali risulti necessario accedere alle deroghe previste dall'articolo 8, comma 2, del
2. Il Ministero per le politiche agricole trasmette al Ministero della sanità ed al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la documentazione regionale di cui al comma 1, per l'emissione del provvedimento di deroga in conformità con le disposizioni comunitarie concernenti l'igiene degli alimenti, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del
3. Copia del provvedimento di deroga, di cui al comma 2, è trasmesso dal Ministero della sanità al Ministero per le politiche agricole, per la comunicazione alla regione o provincia autonoma competente, nonché per l'annotazione nell'elenco nazionale a margine del prodotto interessato.