§ 4.10.65 - Legge Regionale 23 marzo 1979, n. 12.
Conferimento di incarichi di consulenza e collaborazione per i piani di ricostruzione e sviluppo della regione.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.10 calamità naturali
Data:23/03/1979
Numero:12


Sommario
Art. 1.      La Regione intende garantire all'opera di risanamento e ricostruzione delle zone terremotate e al piano regionale di sviluppo gli apporti scientifici e tecnici richiamati dal quarto comma [...]
Art. 2.      Per far fronte agli oneri derivanti dall'articolo 1 della presente legge, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-1982 e del bilancio per l'esercizio [...]
Art. 3.      La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 4.10.65 - Legge Regionale 23 marzo 1979, n. 12.

Conferimento di incarichi di consulenza e collaborazione per i piani di ricostruzione e sviluppo della regione.

(B.U. 23 marzo 1979, n. 31).

 

Art. 1.

     La Regione intende garantire all'opera di risanamento e ricostruzione delle zone terremotate e al piano regionale di sviluppo gli apporti scientifici e tecnici richiamati dal quarto comma dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1977, n. 546, avvalendosi della facoltà prevista dal terzo comma, lettera g), dello stesso articolo 1.

     A tale scopo l'Amministrazione regionale è autorizzata a conferire, previa deliberazione della Giunta, incarichi di consulenza e collaborazione a esperti, a enti pubblici o privati e ad istituzioni.

     I decreti di conferimento determineranno la misura degli emolumenti, rapportati all'importanza del lavoro affidato.

 

     Art. 2.

     Per far fronte agli oneri derivanti dall'articolo 1 della presente legge, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-1982 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1979 viene istituito «per memoria» al Titolo I - Sezione IV - Rubrica n. 12 - Categoria III - il capitolo 3654 con la denominazione «Spese per il conferimento di incarichi di consulenza e collaborazione a esperti, enti pubblici o privati ed istituzioni».

     Gli stanziamenti da iscriversi al precitato capitolo 3654 di nuova istituzione saranno determinati - ai sensi del primo comma dell'articolo 2 della legge regionale 8 novembre 1977, n. 59 - con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima, da registrarsi alla Corte dei conti, sentita la Commissione consiliare speciale, e ciò entro il limite massimo di lire 300 milioni per ognuno degli esercizi 1979, 1980 e 1981.

 

     Art. 3.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.