Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 4. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 4.10 calamità naturali |
Data: | 23/03/1979 |
Numero: | 12 |
Sommario |
Art. 1. La Regione intende garantire all'opera di risanamento e ricostruzione delle zone terremotate e al piano regionale di sviluppo gli apporti scientifici e tecnici richiamati dal quarto comma [...] |
Art. 2. Per far fronte agli oneri derivanti dall'articolo 1 della presente legge, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-1982 e del bilancio per l'esercizio [...] |
Art. 3. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. |
§ 4.10.65 - Legge Regionale 23 marzo 1979, n. 12.
Conferimento di incarichi di consulenza e collaborazione per i piani di ricostruzione e sviluppo della regione.
(B.U. 23 marzo 1979, n. 31).
La Regione intende garantire all'opera di risanamento e ricostruzione delle zone terremotate e al piano regionale di sviluppo gli apporti scientifici e tecnici richiamati dal quarto comma dell'articolo 1 della
A tale scopo l'Amministrazione regionale è autorizzata a conferire, previa deliberazione della Giunta, incarichi di consulenza e collaborazione a esperti, a enti pubblici o privati e ad istituzioni.
I decreti di conferimento determineranno la misura degli emolumenti, rapportati all'importanza del lavoro affidato.
Per far fronte agli oneri derivanti dall'articolo 1 della presente legge, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-1982 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1979 viene istituito «per memoria» al Titolo I - Sezione IV - Rubrica n. 12 - Categoria III - il capitolo 3654 con la denominazione «Spese per il conferimento di incarichi di consulenza e collaborazione a esperti, enti pubblici o privati ed istituzioni».
Gli stanziamenti da iscriversi al precitato capitolo 3654 di nuova istituzione saranno determinati - ai sensi del primo comma dell'articolo 2 della
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.