§ 5.2.64 - Legge Regionale 7 gennaio 1991, n. 1.
Norme per la collocazione nelle piante organiche definitive del personale delle Unità sanitarie locali e per la utilizzazione del personale [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.2 enti ed organi sanitari
Data:07/01/1991
Numero:1


Sommario
Art. 1.  Oggetto della legge.
Art. 2.  Destinatari.
Art. 3.  Criteri per la collocazione nei posti.
Art. 4.  Procedure per la collocazione nei posti.
Art. 5.  Concorsi interni.
Art. 6.  Commissioni giudicatrici.
Art. 7.  Procedura concorsuale e valutazione dei titoli.
Art. 8.  Verbali e graduatorie.
Art. 9.  Collocazione nei posti.
Art. 10.  Personale non collocato.


§ 5.2.64 - Legge Regionale 7 gennaio 1991, n. 1. [1]

Norme per la collocazione nelle piante organiche definitive del personale delle Unità sanitarie locali e per la utilizzazione del personale non collocato, ai sensi dell'articolo 66 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761.

(B.U. 8 gennaio 1991, n. 2).

 

Art. 1. Oggetto della legge.

     1. La presente legge disciplina, in attuazione dell'articolo 66, quarto comma, del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, i criteri per la collocazione del personale delle Unità sanitarie locali della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, nelle piante organiche definitive, approvate in attuazione del piano sanitario regionale, di cui alla legge regionale 18 luglio 1985, n. 28, nonché per la utilizzazione del personale non collocato, nelle anzidette piante organiche, ai sensi dei commi primo, secondo e terzo dell'articolo 66 del D.P.R. n. 761/1979.

 

     Art. 2. Destinatari.

     1. La collocazione e l'utilizzazione, di cui all'articolo 1, riguardano il personale dipendente, confluito, in posizione di ruolo, nelle Unità sanitarie locali in attuazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in servizio all'atto dell'approvazione delle rispettive piante organiche definitive e, altresì, al momento dell'adozione dei provvedimenti applicativi della presente legge.

     2. Il personale, non compreso nel comma 1, assunto in seguito a concorso pubblico per titoli ed esami, espletato ai sensi del D.M. 30 gennaio 1982 e successive modificazioni ed integrazioni, conserva il posto nel quale è stato collocato dopo la nomina.

     3. Al personale confluito, di cui al comma 1, cessato prima della approvazione della pianta organica definitiva o nelle more dell'adozione dei provvedimenti di assegnazione dei singoli posti va comunque garantita la posizione giuridica e di livello funzionale corrispondente a quella ricoperta nell'ente, istituto o gestione di provenienza, secondo le tabelle di equiparazione allegate al D.P.R. n. 761/1979, ferme restando le modificazioni di stato intervenute successivamente alla prima iscrizione nei ruoli nominativi regionali.

 

     Art. 3. Criteri per la collocazione nei posti.

     1. Le Unità sanitarie locali adottano i provvedimenti per la collocazione nei singoli posti delle rispettive piante organiche definitive, alla stregua dei criteri indicati nei commi 2, 3 e 4.

     2. La collocazione di cui al comma 1, deve avvenire nell'ambito del raffronto tra gli assetti organizzativi considerati - dando debito rilievo al processo di trasformazione, nel frattempo, consolidatosi - tramite la valutazione comparativa tra il contenuto funzionale dei posti della nuova pianta organica e quello dei posti dei precedenti assetti strutturali, in modo da determinare se sussista la corrispondenza tra i posti medesimi, così da perseguire la maggiore continuità possibile tra l'attuale posto ed il preesistente.

     3. Al raffronto, di cui al comma 2 - che, in nessun caso, può comportare modificazioni della posizione funzionale già definita in base alle tabelle allegate al D.P.R. n. 761/1979 o ad altre fonti legislative e regolamentari, o in esecuzione di sentenze - provvede il Comitato di gestione avvalendosi della documentazione agli atti e di una apposita tabella da utilizzare per individuare, in base ai comparti di provenienza del personale e all'organizzazione degli stessi, le strutture di destinazione; tabella, da approvarsi con apposito provvedimento della Giunta regionale.

     4. Per quanto riguarda la posizione funzionale, si tiene conto, per i posti corrispondenti di cui all'articolo 4, comma 1 di quella posseduta alla data di adozione del provvedimento di collocazione. Per i posti, relativamente ai quali occorra indire ed espletare i concorsi interni, secondo quanto stabilito agli articoli 5, 6, 7, 8 e 9, si tiene conto della posizione funzionale posseduta alla data di scadenza del termine dei rispettivi avvisi.

 

     Art. 4. Procedure per la collocazione nei posti.

     1. Qualora, in seguito alla comparazione, di cui all'articolo 3, risulti esservi corrispondenza tra il nuovo posto di pianta organica e il precedente e vi sia un unico destinatario, il Comitato di gestione provvede a collocarlo direttamente, confermandolo nel posto.

     2. La collocazione nel posto o nei posti avviene invece tramite concorso interno per titoli, da espletarsi secondo le modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8, 9 e 10, qualora la comparazione di cui al comma 1 evidenzi la sussistenza di una o di entrambe le situazioni:

     a) in rapporto ad un posto della pianta organica vengono individuati più destinatari per corrispondenza;

     b) in relazione a determinati posti della pianta organica non sussiste corrispondenza tra gli stessi e quelli preesistenti.

 

     Art. 5. Concorsi interni.

     1. Il Comitato di gestione, accertata la sussistenza di una o di entrambe le situazioni, di cui al comma 2, dell'articolo 4, individua, con apposito atto deliberativo, i destinatari nonché i posti, indicando gli uni e gli altri, avvalendosi, a tale scopo, anche della tabella di cui all'articolo 3, comma 3.

     2. Il Comitato di gestione provvede, quindi, ad indire, tramite appositi avvisi, i relativi concorsi interni, suddivisi per area di attività e strutture di destinazione, alle quali il posto o i posti si riferiscono, tenendo conto delle indicazioni contenute nella anzidetta tabella di cui all'articolo 3, comma 3.

     3. L'avviso concorsuale deve essere pubblicato all'Albo dell'Ente, gli interessati nel termine di scadenza dell'avviso, stabilito in misura non inferiore a quindici giorni e non superiore a trenta giorni, possono aggiungere alla documentazione già in possesso dell'amministrazione, gli ulteriori titoli che ritengano utili ai fini della formulazione della graduatoria.

 

     Art. 6. Commissioni giudicatrici.

     1. Le graduatorie dei concorsi interni, di cui all'articolo 5, sono formulate da apposite Commissioni giudicatrici, nominate dal Comitato di gestione.

     2. La Commissione giudicatrice, una per ciascun concorso, è così composta:

     a) Presidente:

     Presidente del Comitato di gestione dell'Unità sanitaria locale o componente da lui designato;

     b) componenti:

     1) un rappresentante della Regione in posizione funzionale attinente e non inferiore a quella inerente al posto o ai posti da assegnare;

     2) un dipendente dell'Unità sanitaria locale che ha indetto il concorso, di posizione funzionale attinente e non inferiore a quella inerente al posto o ai posti da assegnare;

     3) un rappresentante sindacale, di posizione funzionale attinente e non inferiore a quella inerente al posto o ai posti da assegnare, designato o sorteggiato secondo la procedura di cui all'articolo 6 del D.M. 30 gennaio 1982, così come modificato ed integrato dall'articolo 9 della legge 20 maggio 1985, n. 207;

     c) segretario:

     un dipendente amministrativo dell'Unità sanitaria locale che ha indetto il concorso, appartenente almeno alla posizione funzionale di assistente amministrativo.

     3. Non possono far parte della Commissione i dipendenti che concorrono alla collocazione nel posto o nei posti messi a concorso.

 

     Art. 7. Procedura concorsuale e valutazione dei titoli.

     1. Le Commissioni, di cui all'articolo 6, per la procedura concorsuale e la valutazione dei titoli, si attengono alle disposizioni contenute nel D.M. 30 gennaio 1982, del quale non vanno applicati i seguenti articoli:

     a) Titolo I

     Capo I: articoli 1; 2; 3, commi 1, 2, 3, 7 e 8 (limitatamente alla domanda); 4; 5; 6, commi 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13; 7.

     b) Titolo I

     Capo II: articoli 8; 9, commi 2 (limitatamente alle prove), 3, 4, 5, 6 (limitatamente alle osservazioni dei candidati), 7, 8 e 9; 10, commi 1 e 2; 11; 12; 13; 14 e 15.

     c) Titolo I

     Capo III: articoli 16; 17; 18; 19 e 20.

     d) Titolo III

     Tutti i commi degli articoli sui requisiti specifici di ammissione ai singoli concorsi, sulle prove di esame, nonché sui relativi punteggi. e) Titolo IV

articoli 152; 153; 154; 155; 156; 157; 158; 159; 160; 161; 162; 164; 165; 166; 167 e 168.

 

     Art. 8. Verbali e graduatorie.

     1. Per quanto riguarda la redazione ed il contenuto dei verbali dei concorsi disciplinati dalla presente legge, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 9 del D.M. 30 gennaio 1982.

     2. Al termine dei lavori, le Commissioni giudicatrici formulano le rispettive graduatorie, suddivise per strutture di destinazione.

     3. I verbali, insieme con tutti gli altri atti concorsuali, sono trasmessi, a cura del segretario della commissione giudicatrice, al settore per l'amministrazione del personale dell'Unità sanitaria locale, per gli adempimenti di competenza.

 

     Art. 9. Collocazione nei posti.

     1. Il Comitato di gestione approvati gli atti concorsuali, procede alla collocazione nei singoli posti della pianta organica.

     2. I destinatari per corrispondenza, non utilmente classificati in graduatoria vengono collocati - sempre che ciò sia possibile in relazione al ruolo, profilo professionale, posizione funzionale e, ove previsto, disciplina di appartenenza - nei posti non corrispondenti che, eventualmente, residuino dopo l'assegnazione degli stessi ai relativi destinatari, previo apposito concorso interno per titoli da indire ed espletare secondo le modalità indicate al comma 1 ed agli articoli 5, 6, 7 e 8.

 

     Art. 10. Personale non collocato.

     1. Il personale che, in seguito all'applicazione della presente legge, non trovi collocazione nei posti della pianta organica definitiva dell'Unità sanitaria locale di appartenenza, ferma restando la norma di garanzia di cui al quarto comma dell'articolo 66 del D.P.R. n. 761/1979, viene mantenuto in servizio in posizione soprannumeraria fino a quando non si attui la mobilità di cui al comma 2. Il personale, nel frattempo, viene utilizzato in mansioni compatibili con il ruolo, profilo professionale e posizione funzionale di appartenenza.

     2. Il personale non collocato, di cui al comma 1, può chiedere di essere trasferito ad altra Unità sanitaria locale, ad altro ente del comparto o ad ente di diverso comparto, secondo le procedure stabilite dalle norme di legge e regolamentari vigenti. Qualora non vengano presentate domande di trasferimento o quelle presentate non abbiano tutte esito positivo o siano, comunque, insufficienti, la mobilità avviene, ad opera della Regione che vi provvede secondo la procedura vigente.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.