Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.1 agricoltura e foreste |
Data: | 22/07/1978 |
Numero: | 80 |
Sommario |
Art. 7. E' comunque fatta salva, per tutte le zone del territorio regionale, l'applicazione del secondo e del terzo comma dell'articolo 21 della legge regionale 13 aprile 1978, n. 23. |
Art. 8. II Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad emanare, su conforme delibera della Giunta, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge regionale 21 gennaio 1980, n. 5, un [...] |
Art. 9. Le Commissioni provinciali di cui all'articolo 3 della legge regionale 4 aprile 1972, n. 10, continuano ad operare fino a scadenza del mandato nella composizione precedentemente prevista, con [...] |
Art. 10. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. |
§ 3.1.53 - Legge Regionale 22 luglio 1978, n. 80.
Modifiche ed integrazioni alla disciplina dell'Albo professionale degli imprenditori agricoli in ciascuna provincia della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge regionale 4 aprile 1972, n. 10.
(B.U. 22 luglio 1978, n. 66).
Artt. 1. - 6.
(Omissis) [1].
E' comunque fatta salva, per tutte le zone del territorio regionale, l'applicazione del secondo e del terzo comma dell'articolo 21 della
II Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad emanare, su conforme delibera della Giunta, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della
Le Commissioni provinciali di cui all'articolo 3 della
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
[1] Articoli dall'1 al 6 sostitutivi degli articoli 1, 2, 3, 4 ed 8 ed istitutivi dell'art. 3 bis della
[2] Articolo così sostituito dall'art. 12 della