§ 3.1.53 - Legge Regionale 22 luglio 1978, n. 80.
Modifiche ed integrazioni alla disciplina dell'Albo professionale degli imprenditori agricoli in ciascuna provincia della regione [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura e foreste
Data:22/07/1978
Numero:80


Sommario
Art. 7.      E' comunque fatta salva, per tutte le zone del territorio regionale, l'applicazione del secondo e del terzo comma dell'articolo 21 della legge regionale 13 aprile 1978, n. 23.
Art. 8.      II Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad emanare, su conforme delibera della Giunta, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge regionale 21 gennaio 1980, n. 5, un [...]
Art. 9.      Le Commissioni provinciali di cui all'articolo 3 della legge regionale 4 aprile 1972, n. 10, continuano ad operare fino a scadenza del mandato nella composizione precedentemente prevista, con [...]
Art. 10.      La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 3.1.53 - Legge Regionale 22 luglio 1978, n. 80.

Modifiche ed integrazioni alla disciplina dell'Albo professionale degli imprenditori agricoli in ciascuna provincia della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge regionale 4 aprile 1972, n. 10.

(B.U. 22 luglio 1978, n. 66).

 

     Artt. 1. - 6.

     (Omissis) [1].

 

Art. 7.

     E' comunque fatta salva, per tutte le zone del territorio regionale, l'applicazione del secondo e del terzo comma dell'articolo 21 della legge regionale 13 aprile 1978, n. 23.

 

     Art. 8.

     II Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad emanare, su conforme delibera della Giunta, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge regionale 21 gennaio 1980, n. 5, un Regolamento per l'elezione, con il sistema proporzionale, dei 12 rappresentanti delle Commissioni provinciali per la tenuta dell'Albo professionale di cui alla lettera a) dell'articolo 3 della legge regionale 4 aprile 1972, n. 10, come sostituito dall'articolo 3 della presente legge, e dei componenti delle Commissioni comunali ed intercomunali, di cui all'articolo 3 bis della legge regionale 4 aprile 1972, n. 10, come inserito dall'articolo 4 della presente legge e modificato dall'articolo 4 della legge regionale 21 gennaio 1980, n. 5 [2].

 

     Art. 9.

     Le Commissioni provinciali di cui all'articolo 3 della legge regionale 4 aprile 1972, n. 10, continuano ad operare fino a scadenza del mandato nella composizione precedentemente prevista, con esclusione dei componenti di cui al punto e) dell'articolo soprarichiamato.

 

     Art. 10.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Articoli dall'1 al 6 sostitutivi degli articoli 1, 2, 3, 4 ed 8 ed istitutivi dell'art. 3 bis della L.R. 4 aprile 1972, n. 10.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 12 della L.R. 21 gennaio 1980, n. 5.