§ 98.1.26365 - Legge 11 luglio 1986, n. 341.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 maggio 1986, n. 154, recante disposizioni urgenti in materia di trattamento [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:11/07/1986
Numero:341


Sommario
Art. 1.      1. Il decreto-legge 10 maggio 1986, n. 154, recante disposizioni urgenti in materia di trattamento economico dei dirigenti dello Stato e delle categorie ad essi [...]
Art. 2.      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale


§ 98.1.26365 - Legge 11 luglio 1986, n. 341.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 maggio 1986, n. 154, recante disposizioni urgenti in materia di trattamento economico dei dirigenti dello Stato e delle categorie ad essi equiparate.

(G.U. 11 luglio 1986, n. 159)

 

     Art. 1.

     1. Il decreto-legge 10 maggio 1986, n. 154, recante disposizioni urgenti in materia di trattamento economico dei dirigenti dello Stato e delle categorie ad essi equiparate, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

     All'articolo 1, al comma 1, le parole: "è prorogato fino al 31 ottobre 1986" sono sostituite dalle seguenti: "è prorogato fino all'entrata in vigore della legge di riordino della dirigenza pubblica con l'incremento del 42 per cento a decorrere dal 1° maggio 1986".

     Dopo l'articolo 1, è aggiunto il seguente:

     "Art. 1-bis. 1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato in lire 235 miliardi per l'anno 1986 e in lire 280 miliardi per ciascuno degli anni 1987 e 1988, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio pluriennale 1986-1988, al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento.

     2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".

 

          Art. 2.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.