Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.2 stato giuridico e trattamento economico del personale |
Data: | 22/05/1986 |
Numero: | 22 |
Sommario |
Art. 1. Al personale regionale il cui trattamento economico è disciplinato dalla legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, e successive modificazioni ed integrazioni, in servizio alla data del 1° gennaio [...] |
Art. 2. Gli importi di cui al precedente articolo 1 vanno corrisposti anche sulla tredicesima mensilità e sono soggetti alle ritenute erariali, previdenziali e assistenziali. |
Art. 3. I benefici della presente legge non si applicano al personale di cui all'articolo 187 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53. |
Art. 4. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 138 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, al personale cessato dal servizio anteriormente alla data del 2 gennaio 1985, il cui trattamento [...] |
Art. 5. Previo recupero dei relativi contributi previdenziali a carico del personale nella prevista misura del 2,50%, l'indennità integrativa speciale si computa nella base valutabile ai fini di cui [...] |
Art. 6. Il personale che alla data del 30 aprile 1986 ed alla data di entrata in vigore della presente legge si trova in posizione di comando alla Regione ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale [...] |
Art. 7. Per sopperire alle crescenti immediate esigenze di funzionalità dell'apparato burocratico ed in conseguenza degli inquadramenti di cui al precedente articolo 6, il numero dei posti dell'organico [...] |
Art. 8. L'articolo 6 della legge regionale 28 marzo 1968, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito da seguente: |
Art. 9. All'articolo 5, primo comma, della legge regionale 7 giugno 1979, n. 24, dopo i punti 1, 2, 3 è aggiunto il seguente punto: |
Art. 10. L'Ufficio di cui al precedente articolo 9 svolge i seguenti compiti: |
Art. 11. |
Art. 12. Gli oneri derivanti dall'applicazione dei precedenti articoli 1, 2, 3 e 6 fanno carico ai capitoli 221, 225 e 226 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1986 ed ai [...] |
Art. 13. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. |
§ 2.2.82 - Legge Regionale 22 maggio 1986, n. 22.
Modificazioni ed integrazioni delle disposizioni concernenti l'organizzazione degli uffici e lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale regionale, nonchè inquadramento di personale in posizione di comando.
(B.U. 22 maggio 1986, n. 53).
Al personale regionale il cui trattamento economico è disciplinato dalla
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Qualifiche Importo mensile Ulteriore importo |
lordo dal 1.1.85 mensile lordo dal |
1.1.1986 |
|
Commesso 24.000 22.000 |
Agente tecnico 28.000 26.000 |
Coadiutore/Guardia 31.000 29.000 |
Segretario/Maresciallo 39.000 36.000 |
Consigliere 49.000 45.000 |
Funzionario 62.000 57.000 |
Dirigente 91.000 83.000 |
Gli importi di cui al precedente articolo 1 vanno corrisposti anche sulla tredicesima mensilità e sono soggetti alle ritenute erariali, previdenziali e assistenziali.
Gli stessi sono corrisposti in quanto competa lo stipendio e sono ridotti, nella stessa proporzione, in ogni posizione di stato che comporti la riduzione dello stipendio medesimo.
I benefici della presente legge non si applicano al personale di cui all'articolo 187 della
Ai fini dell'applicazione dell'articolo 138 della
La predetta norma non trova applicazione nei confronti del personale in quiescenza di cui agli articoli 100 e 115 della
Previo recupero dei relativi contributi previdenziali a carico del personale nella prevista misura del 2,50%, l'indennità integrativa speciale si computa nella base valutabile ai fini di cui all'articolo 141 e seguenti della
Il personale che alla data del 30 aprile 1986 ed alla data di entrata in vigore della presente legge si trova in posizione di comando alla Regione ai sensi dell'articolo 9 della
L'inquadramento del personale di cui al comma precedente è disposto a domanda dell'interessato da presentarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ovvero entro 60 giorni dalla data del compimento dei sei mesi di servizio, se successiva, ed ha effetto rispettivamente dalla data di entrata in vigore della presente legge e dalla data del compimento dei sei mesi di servizio.
Ai soli fini giuridici della determinazione dell'anzianità nella qualifica d'inquadramento, l'anzianità maturata dal personale suddetto presso l'Amministrazione di provenienza nella corrispondente carriera o qualifica o livello è valutata per intero.
Al personale di cui al presente articolo spetta alla data d'inquadramento uno stipendio determinato sommando i seguenti elementi:
- stipendio in godimento alla medesima data presso l'Ente di provenienza, comprensivo degli aumenti periodici nonchè degli altri assegni fissi e continuativi;
- importo corrispondente all'eventuale differenza tra l'assegno lordo mensile di cui all'articolo 1 della presente legge, nelle misure indicate per gli anni 1985 e 1986 e la somma dei benefici contrattuali conseguiti alla medesima data presso gli Enti di provenienza riferibili al triennio 1985-1987.
Per sopperire alle crescenti immediate esigenze di funzionalità dell'apparato burocratico ed in conseguenza degli inquadramenti di cui al precedente articolo 6, il numero dei posti dell'organico del personale del ruolo unico regionale viene aumentato per ciascuna qualifica funzionale delle seguenti unità:
agente tecnico n. 2 |
coadiutore n. 10 |
segretario n. 11 |
consigliere n. 7 |
funzionario n. 2 |
dirigente n. 3 |
----- |
Totale n. 35 |
L'articolo 6 della
(Omissis) [4].
All'articolo 5, primo comma, della
4. Ufficio Ricorsi e Collegamento.
L'Ufficio di cui al precedente articolo 9 svolge i seguenti compiti:
a) cura gli adempimenti connessi alle competenze attribuite al Presidente della Giunta regionale e ad altri Organi regionali con la disposizione di cui all'articolo 69 della
b) provvede alla istruttoria dei ricorsi inoltrati ai sensi dell'articolo 69 della
c) provvede all'istruttoria delle istanze inoltrate ai sensi degli articoli 11 della
[All'articolo 2, secondo comma, della
Gli oneri derivanti dall'applicazione dei precedenti articoli 1, 2, 3 e 6 fanno carico ai capitoli 221, 225 e 226 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1986 ed ai corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni successivi.
Gli stanziamenti, in termini di competenza, dei precitati capitoli vengono così elevati per l'anno 1986:
cap. 221 - lire 3.000 milioni
cap. 225 - lire 1.200 milioni
cap. 226 - lire 800 milioni
Gli oneri derivanti dall'applicazione del precedente articolo 4, fanno carico al capitolo 229 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l'anno 1986 i cui stanziamenti presentano sufficiente disponibilità.
Gli oneri derivanti dall'applicazione del precedente articolo 5 fanno carico al capitolo 236 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1986 ed ai corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni successivi.
Lo stanziamento, in termini di competenza, del precitato capitolo 236 viene elevato di lire 800 milioni per l'anno 1986.
Alla predetta maggior spesa complessiva di lire 5.800 milioni si fa fronte come segue:
- per lire 5.000 milioni mediante storno, di pari importo, dal capitolo 1953 «Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine» dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986- 1988 e del bilancio per l'anno 1986.
- per le restanti lire 800 milioni mediante storno, di pari importo, dal capitolo 6995 del medesimo stato di previsione.
Gli stanziamenti, in termini di cassa, dei precitati capitoli vengono così elevati:
cap. 221 - lire 1.800 milioni
cap. 225 - lire 1.200 milioni
cap. 226 - lire 800 milioni
cap. 236 - lire 800 milioni
Al predetto onere di lire 4.600 milioni si fa fronte come segue:
- per lire 2.800 milioni mediante storno, di pari importo, dal capitolo 1953 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l'anno 1986;
- per le restanti lire 1.800 milioni mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 1980 «Fondo riserva di cassa» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1986.
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Tabella A |
|
Ente di provenienza Livello o qualifica di Qualifica funzionale |
provenienza d'inquadramento |
|
Comune Operatore - III agente tecnico |
qualifica funzionale |
ex D.P.R. 347/83 |
Comune coadiutore - IV coadiutore |
livello ex D.P.R. |
810/80 |
Comune Vigile - V livello ex coadiutore |
D.P.R. 810/80 |
Comune collaboratore prof. - coadiutore |
V qualifica funzionale |
ex D.P.R. 347/83 |
Comune esecutore IV qualifica coadiutore |
funzionale ex D.P.R. |
347/83 |
Comune geometra - VI segretario |
qualifica funzionale |
ex D.P.R. 347/83 |
Comune capo ufficio tecnico - consigliere |
VII qual. funz. ex |
D.P.R. 347/83 |
Comune VIII qualifica D.P.R. funzionario |
347/83 |
Comune dirigente unità dirigente |
operativa - I qualif. |
dirigenz. ex D.P.R. |
347/83 |
Provincia applicato di concetto segretario |
- VI livello ex D.P.R. |
810/80 |
Provincia coordinatore - VIII consigliere |
livello ex D.P.R. |
810/80 |
Provincia capo sezione tecnico - funzionario |
IX livello ex D.P.R. |
810/80 |
Provincia autonoma di coadiutore principale coadiutore |
Trento |
Consorzio per il capo ufficio - VIII consigliere |
bacino di traffico livello ex D.P.R. |
della provincia di 810/80 |
Trieste e di Gorizia |
Consorzio per segretario - VI segretario |
l'assistenza medico livello |
psicopedagogica di |
Udine |
Consorzio ufficio VI fascia funzionale - segretario |
economia bonifica Contratto collettivo |
montana Prealpi nazionale dipendenti |
Giulie consorzi bonifica |
U.S.L. coadiutore coadiutore |
amministrativo |
U.S.L. assistente segretario |
amministrativo |
|
U.S.L. collaboratore consigliere |
amministrativo |
U.S.L. collaboratore consigliere |
statistico |
U.S.L. direttore dirigente |
amministrativo |
I.N.P.S. assistente segretario |
C.C.I.A A. di VI livello ex D.P.R. segretario |
Pordenone 665/84 |
Regione Toscana operatore - III agente tecnico |
qualifica funzionale |
ex L.R. 22/84 |
Regione Lazio prima qualifica dirigente |
dirigenziale ex L.R. |
6/85 |
Regione Veneto esecutore - IV livello coadiutore |
ex L.R. 30/84 |
Regione Valle D'Aosta segretario - VII segretario |
livello ex L.R. 32/83 |
[1] Vedi la norma di regime di cui all'art 16 della
[2] Ai sensi dell'art. 14 della
[3] Vedi per il personale inquadrato ai sensi del presente articolo il divieto di cumulo di cui all'art. 17 della
[4] Articolo già inserito nel testo della legge originaria.
[5] Articolo abrogato dall'art. 1 della