§ 2.2.72 - Legge Regionale 7 marzo 1983, n. 21.
Inquadramento nel ruolo unico regionale del personale assunto in base alla normativa sull'occupazione giovanile.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.2 stato giuridico e trattamento economico del personale
Data:07/03/1983
Numero:21


Sommario
Art. 1.      Il personale assunto od assegnato all'Amministrazione regionale in attuazione della legge 1° giugno 1977, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, e del le leggi regionali, emanate in [...]
Art. 2.      Per la determinazione dell'anzianità ai soli fini della progressione economica nel livello di inquadramento, il servizio prestato dal personale di cui alla presente legge con rapporto di lavoro [...]
Art. 3.      Ai fini dell'inquadramento di cui all'articolo 1 della presente legge, il personale ivi considerato sarà incluso in un apposito elenco, da approvarsi dal Presidente della Giunta regionale, [...]
Art. 4.      L'inquadramento nel ruolo unico regionale del personale, di cui all'articolo 1 della presente legge, ha luogo anche in posizione soprannumeraria rispetto la dotazione organica in vigore, nella [...]
Art. 5.      Gli oneri relativi agli assegni fissi ed alle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali conseguenti agli inquadramenti disposti in applicazione della presente legge fanno carico ai [...]
Art. 6.      Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'ultimo comma del precedente articolo 3 fanno carico - con riguardo ai contratti stipulati ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, - al capitolo [...]
Art. 7.      La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 2.2.72 - Legge Regionale 7 marzo 1983, n. 21.

Inquadramento nel ruolo unico regionale del personale assunto in base alla normativa sull'occupazione giovanile.

(B.U. 8 marzo 1983, n. 29).

 

Art. 1.

     Il personale assunto od assegnato all'Amministrazione regionale in attuazione della legge 1° giugno 1977, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, e del le leggi regionali, emanate in materia, ivi compresa la legge regionale 19 giugno 1978, n. 73, sugli interventi straordinari per l'occupazione giovanile nelle zone terremotate, iscritto nella graduatoria unica regionale di cui all'articolo 4 della legge regionale 17 dicembre 1980, n. 69, ed in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato, nel ruolo unico regionale, con effetto dalla data predetta.

     L'inquadramento ha luogo nel livello funzionale-retributivo corrispondente alla qualifica funzionale risultante dalla suddetta graduatoria unica regionale, secondo l'equiparazione di cui alla Tabella A, e con l'attribuzione dello stipendio iniziale previsto per il predetto livello.

 

     Art. 2.

     Per la determinazione dell'anzianità ai soli fini della progressione economica nel livello di inquadramento, il servizio prestato dal personale di cui alla presente legge con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ai sensi di quanto disposto dal primo comma dell'articolo 5 della legge regionale 17 dicembre 1980, n. 69, nella qualifica o livello corrispondente a quello di inquadramento è valutato per intero.

     Qualora, per effetto dell'inquadramento, al personale di cui alla presente legge venisse attribuito, compreso quanto disposto dal precedente primo comma, uno stipendio inferiore a quello in godimento, è attribuito per la differenza un assegno personale riassorbibile con la futura progressione economica.

 

     Art. 3.

     Ai fini dell'inquadramento di cui all'articolo 1 della presente legge, il personale ivi considerato sarà incluso in un apposito elenco, da approvarsi dal Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, su proposta dell'Assessore regionale al lavoro, all'assistenza sociale ed alla emigrazione.

     Per ciascun dipendente saranno indicati gli elementi della rispettiva posizione nella graduatoria unica regionale.

     Dell'elenco verrà data pubblicità nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     Entro 20 giorni dalla pubblicazione, coloro i quali precedono ai sensi dell'articolo 4, della legge regionale 17 dicembre 1980, n. 69, nell'ordine cronologico gli iscritti nell'elenco suindicato possono presentare istanza per l'inquadramento nel ruolo unico regionale.

     Sull'istanza ed in particolare sull'utilizzazione del richiedente, tenuto conto essenzialmente del profilo professionale posseduto, si pronuncia la Giunta regionale, previo parere della Commissione prevista dall'articolo 8 della citata legge regionale 17 dicembre 1980, n. 69.

     In caso di accoglimento dell'istanza, l'elenco verrà aggiornato di conseguenza.

     Sulla base dell'elenco, divenuto definitivo, la Giunta regionale provvede, altresì, ad aggiornare la graduatoria unica regionale.

     Il personale, assunto ed in servizio presso l'Amministrazione regionale, eventualmente escluso dall'elenco, in conseguenza dell'accoglimento dell'istanza di cui al precedente quarto comma del presente articolo, rimane in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ai sensi dell'articolo 5, primo comma, della legge regionale 17 dicembre 1980, n. 69.

 

     Art. 4.

     L'inquadramento nel ruolo unico regionale del personale, di cui all'articolo 1 della presente legge, ha luogo anche in posizione soprannumeraria rispetto la dotazione organica in vigore, nella misura di 128 unità suddivise, per livello funzionale-retributivo, secondo quanto indicato nell'allegata Tabella B.

     Il riassorbimento dei posti in soprannumero avrà luogo in sede di rideterminazione degli organici, con la legge di riforma

dell'Amministrazione regionale, secondo quanto previsto dall'articolo 172, primo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 [1].

 

     Art. 5.

     Gli oneri relativi agli assegni fissi ed alle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali conseguenti agli inquadramenti disposti in applicazione della presente legge fanno carico ai capitoli 221, 225 e 226 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1983, i cui stanziamenti presentano sufficiente disponibilità, ed ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi successivi.

 

     Art. 6.

     Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'ultimo comma del precedente articolo 3 fanno carico - con riguardo ai contratti stipulati ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, - al capitolo 8508 e, - con riguardo ai contratti stipulati ai sensi della legge regionale 19 giugno 1978, n. 73 - al capitolo 8509 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985 e del bilancio per l'esercizio 1983, i cui stanziamenti presentano sufficiente disponibilità.

 

     Art. 7.

     La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Vedi l'ultimo comma dell'art. 20 della L.R. 14 giugno 1983, n. 54 e l'art. 259, terzo comma, della L.R. 1 marzo 1988, n. 7. Il presente comma deve intendersi abrogato ai sensi dell'art. 259, quarto comma, della L.R. 1 marzo 1988, n. 7.