§ 2.1.16 - Legge Regionale 14 dicembre 1982, n. 85.
Ulteriori modificazioni all'ordinamento dell'Amministrazione regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici
Data:14/12/1982
Numero:85


Sommario
Art. 1. 
Art. 7. 
Art. 8. 


§ 2.1.16 - Legge Regionale 14 dicembre 1982, n. 85. [1]

Ulteriori modificazioni all'ordinamento dell'Amministrazione regionale.

(B.U. 14 dicembre 1982, n. 113).

 

Art. 1.

     Nell'art. 3, terzo comma, della legge regionale 28 marzo 1968, n. 22, e successive modificazioni ed integrazioni, la locuzione «e la Direzione regionale del commercio», è sostituita dalla locuzione «e la Direzione regionale dell'istruzione, della formazione professionale e delle attività culturali».

 

     Artt. 2. - 3.

     (Omissis) [2].

 

     Artt. 4. - 6.

     (Omissis) [3].

 

     Art. 7.

     La ripartizione in rubriche delle spese della Regione viene effettuata, con richiamo a quanto previsto in proposito dall'articolo 6, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, attribuendo i capitoli di spesa alla Presidenza della Giunta ed alle Direzioni regionali secondo le competenze determinate dalla presente legge.

     Con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, da registrarsi alla Corte dei conti e da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione, saranno apportate le conseguenti variazioni al bilancio di previsione 1982 ed al bilancio pluriennale 1982-1984.

 

     Art. 8.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 54 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 18, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 59.

[2] Norme sostitutive degli artt. 8 e 24 della L.R. 28 marzo 1968, n. 22.

[3] Norme sostitutive ed integrative degli artt. 2, 5 e 7 della L.R. 13 giugno 1980, n. 12.