Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.1 ordinamento degli uffici |
Data: | 17/10/1983 |
Numero: | 77 |
Sommario |
Art. 5. |
Art. 6. |
Art. 7. |
Art. 8. |
Art. 9. |
Art. 10. |
Art. 11. |
§ 2.1.17 - Legge Regionale 17 ottobre 1983, n. 77. [*]
Modificazioni all'ordinamento dell'Amministrazione regionale.
(B.U. 18 ottobre 1983, n. 106).
Artt. 1. - 4.
(Omissis) [1].
L'articolo 18 della
(Omissis) [2].
(Omissis) [3].
All'articolo 5, primo comma, della
- i punti 7) e 13 bis) sono sostituiti dai seguenti:
«7) enti locali;»
«13 bis) foreste;»
- dopo il punto 11 ) viene inserito il seguente:
«11 bis) turismo;».
(Omissis) [4].
La ripartizione in rubrica delle spese della Regione viene effettuata, con richiamo a quanto previsto dall'articolo 6, secondo comma, della
Con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, da registrarsi alla corte dei conti e da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione, saranno apportate le conseguenti variazioni al bilancio di previsione 1983 ed al bilancio pluriennale 1983-85.
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
[*] Abrogata dall'art. 54 della
[1] Norme modificative ed integrative degli art. 3, 8, 9 e 14 della
[2] Norma sostitutiva dell'art. 27 della
[3] Norma sostitutiva dei punti 3) e 7) dell'art. 2 della
[4] Norma modificativa dell'art. 7 della