Settore: | Codici regionali |
Regione: | Campania |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.6 fiere, mercati, attività commerciali |
Data: | 01/04/1975 |
Numero: | 13 |
Sommario |
Art. 1. Definizione di mercato. Sono da considerarsi mercati all'ingrosso: |
Art. 2. Piano di sviluppo dei mercati all'ingrosso. La Regione Campania adotta, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, un piano di sviluppo dei mercati all'ingrosso, che si articolerà [...] |
Art. 3. Istituzione e gestione dei mercati. L'iniziativa per l'istituzione dei mercati all'ingrosso dei prodotti indicati all'art. 1 può essere presa: |
Art. 4. Autorizzazione per l'istituzione dei mercati all'ingrosso. La istituzione, l'ampliamento e gli ammodernamenti che comportino l'utilizzazione di nuove superfici di mercati all'ingrosso dei prodotti [...] |
Art. 5. Commissione Regionale. E' costituita presso la Regione una Commissione presieduta dal Presidente della Giunta Regionale o da un suo delegato composta da: |
Art. 6. Regolamento-tipo. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, sentita la Commissione di cui all'art. 5, emana il regolamento tipo, distinto per settori merceologici e tipologia [...] |
Art. 7. I regolamenti dei mercati all'ingrosso sono adottati dagli Enti che li hanno istituiti, ed approvati dalla Giunta regionale, sentita la Commissione di cui all'art. 5. |
Art. 8. Vigilanza. La vigilanza sui mercati all'ingrosso è svolta dalla Giunta regionale tramite l'Assessore al Commercio, in collaborazione con la Commissione di cui all'art. 5 e con le autorità comunali. |
Art. 9. Commissario regionale. Nei casi di inefficienza o irregolarità del mercato, la Giunta regionale, sentita la Commissione di cui all'articolo 5, nomina un Commissario regionale perché rimuova le [...] |
Art. 10. Cassa di mercato. Nei mercati può essere istituita una cassa per il servizio di tesoreria e per le operazioni bancarie degli operatori di mercato. |
Art. 11. Disciplina degli operatori nei mercati all'ingrosso dei prodotti di cui all'articolo 1 lettera a). I produttori singoli od associati possono vendere soltanto prodotti di produzione propria o dei [...] |
Art. 12. Commercializzazione dei prodotti. Per la qualificazione, la calibrazione, le tolleranze, l'imballaggio e la presentazione dei prodotti di cui all'articolo 1 lettera a), si applicano le norme [...] |
Art. 13. Fondo regionale. Al fine di potenziare e migliorare il servizio dei mercati all'ingrosso dei prodotti di cui all'art. 1, nel quadro di attuazione del piano regionale di cui all'art. 2, è istituito [...] |
Art. 14. Copertura finanziaria. Per la concessione dei contributi di cui al precedente art. 13 è autorizzata, nel quadriennio 1975-1978, la spesa complessiva di lire 2 miliardi 200 milioni alla copertura [...] |
Art. 15. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui agli artt. 2 e 5 della presente legge si provvede: |
Art. 16. La disponibilità del bilancio della Regione, destinata al finanziamento degli oneri derivanti dalla presente legge, verrà, ai sensi della Legge 27 febbraio 1955, n. 64, utilizzata per la copertura [...] |
Art. 17. Ambito di applicazione della legge. Cessa di avere applicazione nel territorio della Regione ogni disposizione contraria o incompatibile con la presente legge. |
§ 3.6.1 – L.R. 1 aprile 1975, n. 13.
Disciplina dei mercati all'ingrosso.
Art. 1. Definizione di mercato. Sono da considerarsi mercati all'ingrosso:
a) dei prodotti agricolo-alimentari, dei prodotti floricoli, delle piante ornamentali, delle sementi, dei prodotti degli allevamenti, delle carni, dei prodotti della pesca;
b) di altri prodotti di largo e generale consumo, a tutti gli effetti di legge, e come tali soggetti alle norme della presente legge, le aree attrezzate che abbiano i requisiti previsti dal Regolamento-tipo di cui al successivo art. 6.
Art. 2. Piano di sviluppo dei mercati all'ingrosso. La Regione Campania adotta, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, un piano di sviluppo dei mercati all'ingrosso, che si articolerà nelle seguenti fasi:
a) rilevazione dei mercati all'ingrosso distinti per specializzazione merceologica e per caratterizzazione funzionale, operanti nel territorio regionale e nelle relative aree di influenza;
b) individuazione delle localizzazioni di massima per l'insediamento di nuovi mercati all'ingrosso, distintamente per tipologia funzionale e per specializzazione merceologica;
c) indicazione per i diversi tipi di mercato delle superfici minime e delle attrezzature minime occorrenti;
d) individuazione del fabbisogno di attrezzature di mercato occorrenti nella Regione per una razionale ed efficiente commercializzazione all'ingrosso.
Art. 3. Istituzione e gestione dei mercati. L'iniziativa per l'istituzione dei mercati all'ingrosso dei prodotti indicati all'art. 1 può essere presa:
a) dagli Enti pubblici e loro consorzi;
b) da Consorzi o Società costituiti fra Enti pubblici ed operatori economici nei settori della produzione, del commercio e della lavorazione dei prodotti stessi, riuniti in associazioni.
I mercati, compresi quelli già istituiti all'entrata in vigore della presente legge, sono gestiti dagli Enti di cui ai punti a) e b) del comma precedente.
L'Ente gestore del mercato stabilisce il numero dei punti di vendita, tenendo conto della capacità degli impianti, delle attrezzature e delle dimensioni necessarie a garantire lo sviluppo di una congrua attività commerciale.
I proventi della gestione non possono essere superiori alle spese necessarie al funzionamento del mercato e dei relativi servizi, e all'ammortamento e miglioramento dei relativi impianti.
Art. 4. Autorizzazione per l'istituzione dei mercati all'ingrosso. La istituzione, l'ampliamento e gli ammodernamenti che comportino l'utilizzazione di nuove superfici di mercati all'ingrosso dei prodotti di cui all'art. 1 della presente legge regionale sono sottoposti ad autorizzazione.
L'autorizzazione è concessa dalla Giunta Regionale, sentita la Commissione regionale di cui al successivo articolo 5, nel rispetto delle norme del piano regionale di sviluppo dei mercati all'ingrosso.
I progetti tecnici relativi all'impianto o all'ampliamento dei mercati all'ingrosso sono approvati con decreto del Presidente della Giunta Regionale, sentita la Commissione di cui all'art. 5.
L'approvazione dei progetti equivale a dichiarazioni di pubblica utilità ed indifferibilità ed urgenza delle opere, ai fini delle espropriazioni ai termini della
Il Presidente della Giunta Regionale ordina la chiusura dei mercati all'ingrosso che operino senza la prescritta autorizzazione.
Art. 5. Commissione Regionale. E' costituita presso la Regione una Commissione presieduta dal Presidente della Giunta Regionale o da un suo delegato composta da:
- gli Assessori al Commercio, alla Sanità, all'Agricoltura e all'Urbanistica, o loro delegati;
- n. 1 rappresentante per ciascun Comune capoluogo di provincia;
- n. 3 rappresentanti delle Camere di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura, designati dall'Unione regionale delle Camere di Commercio;
- n. 1 medico provinciale, designato dalla Giunta regionale;
- n. 1 veterinario provinciale, designato dalla Giunta regionale;
- n. 6 rappresentanti delle categorie agricole, designati dalle associazioni di categoria a carattere nazionale esistenti nella regione;
- n. 4 rappresentanti delle categorie commerciali, designati dalle associazioni di categoria a carattere nazionale esistenti nella regione;
- n. 4 rappresentanti dell'industria di trasformazione, designati dalle associazioni di categoria a carattere nazionale esistenti nella regione;
- n. 6 rappresentanti dei lavoratori, designati dai Sindacati a carattere nazionale esistenti nella regione;
- n. 2 rappresentanti della cooperazione, designati dalle associazioni di categoria a carattere nazionale esistenti nella regione;
- n. 2 rappresentanti di Istituti di Credito, designati dalla Giunta regionale.
La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale.
La Commissione dura in carica 5 anni e i suoi componenti possono essere confermati.
La Commissione, oltre ad esercitare i compiti della presente legge, deve esprimere pareri non vincolanti su questioni riguardanti i mercati all'ingrosso, che l'amministrazione regionale o gli Enti pubblici interessati ritengono di sottoporre al suo esame.
Art. 6. Regolamento-tipo. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, sentita la Commissione di cui all'art. 5, emana il regolamento tipo, distinto per settori merceologici e tipologia funzionale, al quale debbono uniformarsi i regolamenti di ciascun mercato.
Il regolamento-tipo stabilisce le norme relative:
1) ai requisiti minimi perchè un'area attrezzata sia considerata mercato all'ingrosso ai sensi dell'art. 1 della presente legge, distintamente per specializzazione merceologica e per tipologia funzionale;
2) all'organizzazione dei servizi di facchinaggio e di sosta, nonchè alla conservazione delle merci;
3) alle modalità per la concessione in uso dei magazzini, dei posteggi e delle altre attrezzature e impianti di mercato;
4) alla percentuale massima delle provvigioni che possono essere corrisposte ai commissionari ed ai mandatari, nei mercati di cui all'articolo 1 lettera a);
5) alla misura della cauzione da versare dai commissionari e dai mandatari nei mercati di cui all'art. 1 lett. a);
6) alle modalità per la rilevazione dei prezzi e la compilazione delle statistiche;
7) all'igiene interna del mercato ed all'utilizzazione dei residui;
8) alla vigilanza igienico-sanitaria ed al controllo sulla specie e categoria delle merci introdotte, per i mercati dei prodotti di cui all'art. 1, lettera a);
9) ai compiti specifici ed ai requisiti necessari per la nomina dei direttori di mercato, ferma restando la competenza dell'Ente gestore per l'assunzione;
10) all’orario di funzionamento del mercato che deve essere unico, distintamente per specializzazione merceologica e per tipologia funzionale, per l’intero territorio della regione, salvo deroga specifica, relativamente al settore agricolo-alimentare, con delibera di Giunta regionale, in situazioni di temporanea difficoltà di vendite o di forte produzione [1];
11) alle sanzioni disciplinari e amministrative;
12) alle modalità di accertamento dei requisiti di cui al n. 1, ai fini della presente legge;
13) ad ogni altra materia attinente alla disciplina, al funzionamento e alla gestione del mercato con la più ampia partecipazione dei soggetti interessati.
Art. 7. I regolamenti dei mercati all'ingrosso sono adottati dagli Enti che li hanno istituiti, ed approvati dalla Giunta regionale, sentita la Commissione di cui all'art. 5.
Le tariffe dei servizi di mercato sono approvate dal Comitato Provinciale Prezzi, su proposta dell'ente gestore, sentita la Commissione di cui all'art. 5.
I regolamenti dei mercati all'ingrosso non possono impedire il ritiro delle merci, né imporre per esso il pagamento di alcun diritto. Il ritiro può essere vietato solo per esigenze igienico- sanitarie.
Nei mercati all'ingrosso non può essere imposto o esatto da chicchessia alcun pagamento che non sia il corrispettivo di prestazioni effettivamente rese.
I regolamenti dei mercati all'ingrosso non possono recare norme che ostacolino l'afflusso, la conservazione, l'offerta e la riduzione del costo di distribuzione dei prodotti.
L'esercizio del commercio all'ingrosso dei prodotti di cui all'art. 1 della presente legge, fuori del mercato, si svolge con il rispetto di tutte le norme del regolamento relativo al mercato all'ingrosso locale, che non attengano al funzionamento interno di esso.
Se il commercio di cui al precedente comma si svolge in Comuni nei quali non esiste il relativo mercato all'ingrosso, l'autorità comunale disciplina, entro un anno dalla entrata in vigore del regolamento-tipo, tali attività commerciali, tenendo conto delle disposizioni contenute nel regolamento-tipo relativo al mercato all'ingrosso dei rispettivi prodotti.
Trascorso inutilmente il tempo di cui al comma precedente, al commercio all'ingrosso dei prodotti di cui all'articolo 1 si applicano le norme del regolamento-tipo relativo al mercato all'ingrosso dei rispettivi prodotti, che non attengono al funzionamento interno di esso.
Art. 8. Vigilanza. La vigilanza sui mercati all'ingrosso è svolta dalla Giunta regionale tramite l'Assessore al Commercio, in collaborazione con la Commissione di cui all'art. 5 e con le autorità comunali.
Detta vigilanza si esplica anche nelle ipotesi di cui agli ultimi tre commi dell'art. 7.
Art. 9. Commissario regionale. Nei casi di inefficienza o irregolarità del mercato, la Giunta regionale, sentita la Commissione di cui all'articolo 5, nomina un Commissario regionale perché rimuova le irregolarità o ridia efficienza al mercato.
Quando risulti che il servizio non risponda alle esigenze del mercato, il Commissario propone i provvedimenti opportuni, con apposita relazione che viene comunicata, per le deduzioni, agli Enti interessati.
La relazione è trasmessa alla Giunta regionale con le osservazioni degli Enti interessati e della Commissione di cui all'art. 5.
La Giunta regionale prescrive i provvedimenti da adottare per l'adeguamento del servizio alle necessità e per il buon funzionamento del mercato.
Se al termine stabilito dalla Giunta regionale non siano adottati i provvedimenti prescritti, la Giunta regionale pronuncia la revoca della gestione.
Le funzioni del Commissario non possono durare oltre il termine perentorio di un anno.
Art. 10. Cassa di mercato. Nei mercati può essere istituita una cassa per il servizio di tesoreria e per le operazioni bancarie degli operatori di mercato.
La gestione della cassa è affidata ad un'azienda di credito abilitata per legge, mediante convenzione approvata dalla Giunta regionale.
Art. 11. Disciplina degli operatori nei mercati all'ingrosso dei prodotti di cui all'articolo 1 lettera a). I produttori singoli od associati possono vendere soltanto prodotti di produzione propria o dei soci, e agli stessi deve essere riservato un adeguato numero di punti di vendita.
I commercianti grossisti possono effettuare vendita anche per conto terzi, ove specificatamente incaricati dal proprietario della merce, purchè iscritti nell'albo dei commissionari.
I commissionari con posteggio in mercato possono effettuare vendite per conto proprio, solo se iscritti nell'albo dei commercianti.
E' vietato ai commercianti e ai commissionari ammessi ad operare nel mercato di vendere derrate in loro possesso e presenti sul mercato ad altri commercianti all'ingrosso o commissionari di mercato per la rivendita all'interno dello stesso: i relativi contratti sono nulli.
I commissionari, i mandatari e gli astatari non possono esercitare per conto proprio, sia nel mercato che fuori mercato, il commercio dei prodotti oggetto dell'attività del mercato nel quale operano, nè svolgere il commercio suddetto per interposta persona.
I commissionari e mandatari debbono tenere a disposizione della direzione del mercato tutti gli atti e i documenti relativi alle transazioni effettuate per conto dei loro committenti o mandanti.
In ogni mercato l'Ente gestore può organizzare un servizio per le vendite per conto terzi dei prodotti di cui all'art. 1 lettera a).
Dette vendite possono svolgersi sia mediante aste pubbliche, sia per trattativa privata.
Art. 12. Commercializzazione dei prodotti. Per la qualificazione, la calibrazione, le tolleranze, l'imballaggio e la presentazione dei prodotti di cui all'articolo 1 lettera a), si applicano le norme vigenti.
Il direttore del mercato ha la facoltà di vietare la vendita di quelle parti o colli di prodotti non classificati secondo le norme in vigore, oppure di consentirla, qualora i prodotti stessi vengano adeguatamente riclassificati.
Dell'esatta osservanza delle norme riguardanti la qualificazione e il confezionamento dei prodotti posti in vendita è in ogni caso responsabile il detentore dei prodotti stessi.
Art. 13. Fondo regionale. Al fine di potenziare e migliorare il servizio dei mercati all'ingrosso dei prodotti di cui all'art. 1, nel quadro di attuazione del piano regionale di cui all'art. 2, è istituito un fondo regionale per la concessione, nei limiti dello stanziamento di bilancio, di contributi per:
a) la realizzazione di opere destinate a:
- installazione, potenziamento, completamento degli impianti, per la selezione, la conservazione, la lavorazione e la commercializzazione dei prodotti;
- ampliamento dei posteggi di mercato;
- miglioramento dei servizi igienico-sanitari;
b) l'acquisto di attrezzature necessarie agli impianti di selezione, conservazione, lavorazione e commercializzazione dei prodotti;
c) l'acquisto di mezzi di trasporto di uso interno.
I contributi sono concessi nella misura massima del 40% della spesa necessaria alla realizzazione delle iniziative.
I contributi sono concessi dalla Giunta Regionale, sentita la Commissione di cui all'art. 5.
Le domande per le concessioni dei contributi sono presentate nei termini e con le modalità stabilite dalla Giunta Regionale, sentita la Commissione di cui all'art. 5.
Art. 14. Copertura finanziaria. Per la concessione dei contributi di cui al precedente art. 13 è autorizzata, nel quadriennio 1975-1978, la spesa complessiva di lire 2 miliardi 200 milioni alla copertura della quale si provvede:
- per l'anno 1975 per lire 550 milioni con la istituzione del Titolo II - Sezione IX - Categoria X dello stato di previsione della spesa del Capitolo 2915: "Contributi nelle spese per l'istituzione, l'ammodernamento e la ristrutturazione dei mercati all'ingrosso, attraverso opere di installazione, potenziamento e completamento di impianti ed attrezzature per la selezione, conservazione, lavorazione e commercializzazione dei prodotti, nonchè acquisto di mezzi di trasporto di uso interno" mediante riduzione di pari importo del fondo globale di cui al successivo capitolo 3353 [2];
- per gli anni dal 1976 al 1978 per lire 550 milioni per ogni anno di riferimento con i corrispondenti stanziamenti dello stesso stato di previsione.
Le somme di cui al presente articolo, non impegnate nell'esercizio, possono essere utilizzate in quelli successivi, ai termini dell'art. 36 del
Art. 15. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui agli artt. 2 e 5 della presente legge si provvede:
- per l'anno 1975, con il fondo di cui al Capitolo 1216 dello stato di previsione della spesa: "Interventi per la migliore organizzazione di mercati operanti nella Regione, compresi gli oneri per la elaborazione di un piano di sviluppo e per il funzionamento della Commissione regionale consultiva" - per gli anni successivi, con i corrispondenti stanziamenti del medesimo stato di previsione.
Art. 16. La disponibilità del bilancio della Regione, destinata al finanziamento degli oneri derivanti dalla presente legge, verrà, ai sensi della
Agli effetti di cui sopra, ferma restando l'attribuzione della predetta disponibilità per l'esercizio 1974, la competenza della spesa viene posta a carico dell'esercizio 1975.
Art. 17. Ambito di applicazione della legge. Cessa di avere applicazione nel territorio della Regione ogni disposizione contraria o incompatibile con la presente legge.
[1] Punto così modificato dall’art. 51 della
[2] Così modificato dall'art. 1 della L.R. 5-6-1975, n. 45.