§ 3.8.9 – L.R. 28 agosto 1984, n. 41.
Interventi per favorire l'agriturismo in Campania.


Settore:Codici regionali
Regione:Campania
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.8 turismo e industria alberghiera
Data:28/08/1984
Numero:41


Sommario
Art. 1.  Finalità ed obiettivi. La Regione Campania, in armonia con il proprio Statuto, con gli indirizzi di politica agricola nazionale, regionale e della CEE, promuove e sostiene iniziative tendenti a [...]
Art. 2.  Priorità. La Regione, nella programmazione degli interventi, dovrà tener conto con priorità di:
Art. 3.  Natura degli interventi. Le agevolazioni finanziarie di cui alla presente legge riguardano l'attuazione di iniziative dirette a realizzare:
Art. 4.  Destinatari degli interventi. I destinatari degli interventi previsti dalla presente legge sono:
Art. 5.  Elenco regionale degli operatori Agrituristici.
Art. 6.  Iscrizione all'Elenco. L'istanza intesa ad ottenere l'iscrizione all'elenco deve essere inoltrata alla Giunta tramite il Comune, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge e, [...]
Art. 7.  Diritti ed obblighi degli operatori Agrituristici. Coloro che sono iscritti nell'elenco degli Operatori Agrituristici potranno:
Art. 8.  Certificato comunale. Per l'esercizio dell'attività agrituristica, gli operatori iscritti all'elenco dovranno munirsi del certificato di cui al V comma dell'art. 6 rilasciato dal Comune previo [...]
Art. 9.  Revoca dell'iscrizione e cancellazione dall'elenco.
Art. 10.  Procedura e termini per la presentazione delle domande ed approvazione. Le domande per la concessione dei contributi di cui al comma 1 dell'art. 13 devono essere presentate entro il mese di dicembre [...]
Art. 11.  Commissione consultiva regionale. Ai fini dell'applicazione della presente legge e per gli scopi di cui all'art. 12, è istituita una Commissione consultiva regionale nominata con decreto del [...]
Art. 12.  Programma regionale. La Giunta regionale, sentita la Commissione consultiva regionale di cui al precedente art. 11, definisce entro il mese di dicembre, in conformità agli indirizzi ed alle finalità [...]
Art. 13.  Contributi. Per la realizzazione delle iniziative di cui al punto 1) lett. a); b) e c) del precedente art. 3 la Giunta regionale delibera la concessione a favore degli operatori agrituristici [...]
Art. 14.  Erogazione dei contributi. La liquidazione dei contributi ha luogo in un'unica soluzione successivamente alla realizzazione dell'iniziativa e previo accertamento della rispondenza dell'iniziativa [...]
Art. 15.  Incompatibilità e vincolo di destinazione. I benefici previsti dalla presente legge non sono cumulabili per le medesime opere ed iniziative con benefici previsti da altre analoghe provvidenze [...]
Art. 16.  Revoca della concessione dei contributi. La Regione deve controllare l'effettiva realizzazione delle attività programmate da parte dei soggetti beneficiari dei contributi e, eventualmente, revocare [...]
Art. 17.  La legge regionale 5 giugno 1975, n. 53 è abrogata.
Art. 18.  Norme transitorie. Nella prima attuazione della presente legge per l'anno 1984, la Regione interviene con la concessione di contributi in conto capitale sulla base delle domande e dei progetti [...]
Art. 19.  All'onere derivante dall'attuazione della presente legge stabilito in lire 700 milioni per il 1984, di cui l'80% per la realizzazione delle iniziative di cui al punto 1), lettere a), b) e c) [...]
Art. 20.  La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127, secondo comma, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale [...]


§ 3.8.9 – L.R. 28 agosto 1984, n. 41. [1]

Interventi per favorire l'agriturismo in Campania.

 

Art. 1. Finalità ed obiettivi. La Regione Campania, in armonia con il proprio Statuto, con gli indirizzi di politica agricola nazionale, regionale e della CEE, promuove e sostiene iniziative tendenti a valorizzare ed incentivare nelle zone interne e comunque nelle zone non immediatamente adiacenti a centri caratterizzati da intenso sviluppo turistico, anche attraverso forme di associazione e cooperazione:

     1) l'edilizia rurale tipica e caratteristica, con sua utilizzazione a fini turistici;

     2) le aree e gli spazi rurali prossimi ai siti di interesse archeologico, al fine di consentirne un maggiore e più agevole godimento da parte della comunità;

     3) la produzione ed il commercio dei prodotti tipici dell'agricoltura e dell'artigianato locale;

     4) le tradizioni culturali e folkloristiche più legate al mondo contadino e la loro diffusione anche a mezzo di manifestazioni locali, interregionali e nazionali;

     5) il movimento turistico e le attività con esso connesse, nelle zone con potenzialità agro-turistiche della Regione;

     6) lo studio dei rapporti e la loro evoluzione, tra la cultura urbana e quella rurale e montana;

     7) l'aggiornamento professionale degli operatori agroturistici, la diffusione e la promozione dell'agriturismo tra le popolazioni urbane.

 

     Art. 2. Priorità. La Regione, nella programmazione degli interventi, dovrà tener conto con priorità di:

     1) progetti di imprese agricole singole o associate che, ubicate in zone che presentino motivi di particolare interesse agricolo, climatico, archeologico e folkloristico, siano idonee a sviluppare un turismo connesso con le attività agricole;

     2) progetti che si riferiscono ad aziende singole o associate le quali abbiano predisposto piani di sviluppo o di ristrutturazione agricola compatibili con un'utilizzazione agrituristica;

     3) progetti che si inseriscono in un programma organico di sviluppo agrituristico, su dimensione comprensoriale, in collegamento con il riassetto socio-economico del territorio.

 

     Art. 3. Natura degli interventi. Le agevolazioni finanziarie di cui alla presente legge riguardano l'attuazione di iniziative dirette a realizzare:

     1) Interventi nelle aziende agricole riguardanti:

     a) il recupero, riattamento, riqualificazione funzionale ed ampliamento, per un massimo di 12 posti letto, di edifici ed alloggi da destinare ad utilizzazione agrituristica e miglioramento delle opere igienico-sanitarie, termiche ed idriche, e sistemazione ed arredamento degli alloggi e servizi;

     b) la sistemazione di locali con relative attrezzature da destinarsi alla vendita ed al consumo diretto di prodotti propri dell'Azienda, in collegamento funzionale con le strutture ricettive agrituristiche;

     c) l'allestimento di "agricampeggi" attraverso la delimitazione di aree per la sosta di tende e di roulottes, per un massimo di tre tende e di tre ruolottes;

     2) Attività di promozione svolte da Enti ed organizzazioni di cui al punto 2 del successivo art. 4, quali manifestazioni, attività di propaganda, organizzazione di soggiorni di vacanze e di lavoro ed ogni altra iniziativa volta allo sviluppo dell'attività agrituristica;

     3) Interventi nei territori classificati montani riguardanti:

     a) realizzazione di aree attrezzate per il turismo leggero;

     b) realizzazione di itinerari turistici guidati.

 

     Art. 4. Destinatari degli interventi. I destinatari degli interventi previsti dalla presente legge sono:

     1) gli operatori agrituristici singoli o associati iscritti all'elenco di cui all'art. 5;

     2) associazioni regionali di operatori agrituristici che siano emanazioni di Associazioni a carattere nazionale.

     La Giunta regionale, su proposta congiunta del Servizio Turismo o del Servizio Agricoltura, attua progetti organici per la promozione dell'agriturismo in Campania.

 

     Art. 5. Elenco regionale degli operatori Agrituristici.

     E'istituito presso la Regione l'Elenco regionale degli operatori Agrituristici. Ad esso possono essere iscritti gli imprenditori agricoli che risultino già iscritti nell'Albo previsto al Capo III della legge regionale n. 42 del 2 agosto 1982, che pratichino o intendano praticare l'Agriturismo singolarmente o in forma associativa, secondo le finalità della presente legge.

     Nelle more dell'Istituzione dell'Albo degli imprenditori agricoli, potranno essere iscritti nell'elenco regionale degli operatori Agrituristici coloro che sono in possesso dei requisiti previsti dall'art. 63 della legge regionale n. 42/82.

 

     Art. 6. Iscrizione all'Elenco. L'istanza intesa ad ottenere l'iscrizione all'elenco deve essere inoltrata alla Giunta tramite il Comune, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge e, successivamente, per le nuove iscrizioni, entro il 31 gennaio di ogni anno, corredata da copia del libretto sanitario rilasciato alla o alle persone che esercitano l'attività e parere favorevole dell'Ufficiale Sanitario relativo ai locali da adibire all'attività. L'istanza deve contenere la descrizione dettagliata delle attività proposte, con l'indicazione delle caratteristiche dell'Azienda, degli edifici e delle aree da adibire ad uso agrituristico, della capacità ricettiva, dei periodi di esercizio.

     Il Comune, accertate le condizioni soggettive ed oggettive per l'esercizio dell'attività agrituristiche, esprime il proprio parere entro 60 giorni dalla presentazione della domanda e la inoltra alla Commissione istituita ai sensi del successivo articolo II, per i successivi adempimenti.

     L'iscrizione nell'elenco comporta il rilascio di un certificato di iscrizione.

     Avverso la negata iscrizione e la revoca dell'iscrizione, è dato ricorso alla Giunta regionale nei trenta giorni dalla notifica del provvedimento; in caso di omessa iscrizione è dato ricorso alla Giunta regionale nei trenta giorni dalla scadenza del termine dei 90 giorni dalla presentazione della domanda a norma del IV comma.

     La Giunta provvede nei successivi trenta giorni.

 

     Art. 7. Diritti ed obblighi degli operatori Agrituristici. Coloro che sono iscritti nell'elenco degli Operatori Agrituristici potranno:

     a) beneficiare dei contributi di cui all'art. 13 della presente legge;

     b) godere delle attività promozionali e di propaganda svolte da Enti o da associazioni e comitati.

     L'iscrizione nell'elenco comporta l'obbligo:

     a) di esporre al pubblico il certificato di operatore agrituristico di cui all'articolo precedente;

     b) di praticare l'agriturismo nei limiti e con le modalità indicate nel certificato medesimo.

 

     Art. 8. Certificato comunale. Per l'esercizio dell'attività agrituristica, gli operatori iscritti all'elenco dovranno munirsi del certificato di cui al V comma dell'art. 6 rilasciato dal Comune previo accertamento delle condizioni igienico sanitarie necessarie, dal quale dovranno risultare:

     - tipo di attività svolte;

     - modalità e limiti di esercizio;

     - disponibilità recettiva;

     - obbligo della tenuta del registro degli ospiti e delle relative comunicazioni alle autorità di P.S.;

     - tariffe praticate che dovranno essere approvate dal Comune sentito l'E.P.T. competente per territorio;

     - l'elenco di massima dei prodotti tipici disponibili presso la azienda.

 

     Art. 9. Revoca dell'iscrizione e cancellazione dall'elenco.

     L'iscrizione nell'elenco può essere revocata su proposta del Comune a seguito di accertamenti che l'operatore:

     1) sia venuto meno agli obblighi specificati negli artt. 7 e 8;

     2) abbia perso i requisiti necessari per l'esercizio dell'attività agrituristica;

     3) non svolga da due anni attività di agriturismo.

     La revoca dell'iscrizione e la conseguente cancellazione dall'elenco, comporta l'esclusione da ogni beneficio e la revoca delle agevolazioni.

     La cancellazione dall'elenco per contravvenzione agli obblighi di cui all'art. 7 comporta, per gli operatori agrituristici che abbiano beneficiato dei contributi di cui all'art. 13, l'obbligo di restituire i contributi stessi.

 

     Art. 10. Procedura e termini per la presentazione delle domande ed approvazione. Le domande per la concessione dei contributi di cui al comma 1 dell'art. 13 devono essere presentate entro il mese di dicembre di ogni anno in duplice copia, alle Comunità Montane per i territori classificati montani e alle Province per gli altri territori, corredate:

     - del progetto o programma di attività;

     - della descrizione dell'opera e delle attrezzature ed eventuale relazione tecnica per gli interventi di cui al punto 1) dell'art. 3;

     - del piano finanziario con indicazione delle spese previste e dei mezzi finanziari disponibili.

     Le Province e le Comunità Montane provvederanno alla istruttoria delle richieste e faranno pervenire alla Regione entro 60 giorni dalla presentazione delle domande i propri pareri.

     La Giunta regionale provvederà alla concessione degli incentivi su proposta congiunta dei Servizi Agricoltura e Turismo.

     Le domande per la concessione dei contributi di cui al comma II e III dell'art. 13 devono essere presentate alla Regione Campania - Assessorato Turismo - entro il mese di gennaio di ogni anno, corredate:

     - del programma di attività ;

     - del piano finanziario con indicazione delle spese previste e dei mezzi finanziari disponibili.

     Entro il mese di marzo la Giunta regionale definisce il programma annuale e delibera la concessione dei contributi, determinando la spesa da ammettere, l'ammontare del contributo e, per il caso di esecuzione di opere, i termini entro cui deve essere portata a compimento l'iniziativa ed eventuali proposte di modifica circa le modalità di realizzazione dell'opera o dell'iniziativa.

     I provvedimenti di concessione vanno notificati anche ai Comuni in cui ricadono le aziende beneficiarie.

 

     Art. 11. Commissione consultiva regionale. Ai fini dell'applicazione della presente legge e per gli scopi di cui all'art. 12, è istituita una Commissione consultiva regionale nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale e composta:

     - dal Presidente della Giunta Regionale, che la presiede;

     - dall'Assessore al Turismo;

     - dall'Assessore all'Agricoltura;

     - da un rappresentante di ciascuna delle cinque Amministrazioni provinciali della Regione, esperto in agricoltura;

     - da cinque rappresentanti delle Comunità Montane, uno per ogni Provincia designati dall'UNCEM;

     - da un funzionario dell'Assessorato regionale dell'Agricoltura;

     - da un funzionario dell'Assessorato regionale al Turismo;

     - da un funzionario dell'Assessorato regionale Cultura e beni Culturali;

     - da un funzionario dell'Assessorato regionale dell'Artigianato;

     - da un funzionario dell'Assessorato regionale del Commercio;

     - da un funzionario dell'Assessorato regionale della Programmazione;

     - da un funzionario dell'Assessorato regionale dell'Urbanistica;

     - da un rappresentante di ciascuno dei cinque Enti Provinciali del Turismo della Regione;

     - da tre imprenditori agricoli designati dalle Organizzazioni Professionali Agricole;

     - da tre esperti rappresentanti delle Associazioni agrituristiche riconosciute a livello nazionale.

     Alla Commissione è demandato il compito di formulare alla Giunta regionale proposte per la definizione del programma pluriennale di interventi e per i programmi annuali di attuazione e dispone l'iscrizione all'apposito Albo degli operatori agrituristici che ne fanno richiesta in attuazione dell'art. 6 della presente legge.

 

     Art. 12. Programma regionale. La Giunta regionale, sentita la Commissione consultiva regionale di cui al precedente art. 11, definisce entro il mese di dicembre, in conformità agli indirizzi ed alle finalità della presente legge, il programma pluriennale di interventi per l'agriturismo ed i programmi annuali di attuazione.

     Il programma pluriennale prevede:

     - le analisi di base e le valutazioni generali;

     - le linee di indirizzo programmatico ed il collegamento con i piani degli altri settori, in particolare di quello agricolo e turistico;

     - i criteri di intervento, gli obiettivi, le priorità e le fasi ed i tempi di attuazione.

     Il programma annuale prevede:

     - l'aggiornamento e precisazione delle analisi e delle indicazioni del programma pluriennale;

     - la ripartizione degli stanziamenti di bilancio per l'anno in corso in funzione delle destinazioni degli interventi con il vincolo che almeno il 70% delle risorse Finanziarie disponibili debbono essere destinate alle aree classificate montane che siano comunque ubicate oltre cinque chilometri dal mare;

     - la elencazione delle iniziative e progetti ammessi a contributo.

 

     Art. 13. Contributi. Per la realizzazione delle iniziative di cui al punto 1) lett. a); b) e c) del precedente art. 3 la Giunta regionale delibera la concessione a favore degli operatori agrituristici iscritti nell'elenco, di contributi in conto capitale sulla spesa riconosciuta ammissibile fino al 50% elevabile al 60% nelle zone montane, ad eccezione degli allacciamenti idrici, elettrici, telefonici e fognari per i quali la misura del contributo può raggiungere il 70% della spesa ammessa, elevabile all'80% nelle zone montane.

     Per le attività di promozione specificate al punto 2 dell'art. 3, la Giunta regionale delibera la concessione a favore dei soggetti di cui al punto 2 dell'art. 4 di contributi in conto capitale nella misura del 30% della spesa ritenuta ammissibile.

     Per la realizzazione delle iniziative di cui al punto 3) lett. a) e b) del precedente art. 3 la Giunta regionale delibera la concessione di finanziamenti con spesa a totale carico del bilancio regionale e le relative funzioni amministrative sono delegate alle Comunità Montane secondo i principi contenuti nella legge regionale 4 maggio 1979 n. 27.

 

     Art. 14. Erogazione dei contributi. La liquidazione dei contributi ha luogo in un'unica soluzione successivamente alla realizzazione dell'iniziativa e previo accertamento della rispondenza dell'iniziativa stessa a quanto descritto nella domanda di contributo e nel provvedimento di concessione.

     A tal fine i soggetti destinatari dei benefici dovranno far pervenire alla Regione una relazione di consuntivo delle spese, munita di idonei documenti giustificativi.

     Per le iniziative di maggior impegno o quando sussistano comprovate necessità, la Regione può disporre, su richiesta degli interessati, la anticipata erogazione di un acconto nella misura massima del 50% del contributo deliberato.

 

     Art. 15. Incompatibilità e vincolo di destinazione. I benefici previsti dalla presente legge non sono cumulabili per le medesime opere ed iniziative con benefici previsti da altre analoghe provvidenze legislative regionali e nazionali.

     I beneficiari dovranno impegnarsi a non mutare la destinazione delle opere e degli acquisti ammessi a contributo per anni 10 consecutivi a partire dalla data di erogazione del contributo stesso.

     In particolare la concessione del contributo per gli interventi di cui all'art. 3 punto 1 lettere a), b) e c) comporta il vincolo di destinazione agli usi di agriturismo degli immobili cui si riferisce per un periodo di 10 anni.

     Il vincolo è indicato nel provvedimento di concessione, e reso pubblico mediante trascrizione presso il competente Ufficio dei Registri Immobiliari a spese dei beneficiari ed ha effetto per i successori a qualunque titolo nella disponibilità degli immobili.   La Giunta regionale può autorizzare la cancellazione anticipata del vincolo esclusivamente quando sia accertata la sopravvenuta impossibilità della destinazione.

     La cancellazione del vincolo comporta la revoca del contributo e la restituzione integrale delle somme erogate aumentate degli interessi al tasso legale.

 

     Art. 16. Revoca della concessione dei contributi. La Regione deve controllare l'effettiva realizzazione delle attività programmate da parte dei soggetti beneficiari dei contributi e, eventualmente, revocare la concessione del contributo con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta:

     - qualora l'iniziativa non venga realizzata in conformità di quanto descritto nella domanda di contributo e nel provvedimento di concessione;

     - nei casi di cancellazione dall'elenco regionale degli operatori agrituristici di cui all'art. 5;

     - quando vengano accertate irregolarità nella contabilizzazione della spesa o nella documentazione esibita.

     La revoca del contributo comporta:

     - la restituzione delle somme erogate aumentate degli interessi al tasso legale;

     - la conseguente responsabilità a carico degli amministratori per il recupero delle provvidenze eventualmente erogate.

 

     Art. 17. La legge regionale 5 giugno 1975, n. 53 è abrogata.

 

     Art. 18. Norme transitorie. Nella prima attuazione della presente legge per l'anno 1984, la Regione interviene con la concessione di contributi in conto capitale sulla base delle domande e dei progetti comunque presentati dai soggetti di cui all'art. 4 punto 2) a sostegno delle iniziative coerenti con i fini ed obiettivi della presente legge.

     La Giunta regionale approva il programma di ripartizione dei fondi per l'anno in corso e delibera la concessione dei contributi senza l'osservanza dei termini e delle procedure di cui agli articoli precedenti.

 

     Art. 19. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge stabilito in lire 700 milioni per il 1984, di cui l'80% per la realizzazione delle iniziative di cui al punto 1), lettere a), b) e c) dell'art. 3, il 10% per le attività di cui al punto 2) ed il 10% per le attività di cui al punto 3) dell'art. 3 della presente legge, si fa fronte con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di cui al capitolo 1205, di nuova istituzione, dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1984, con la denominazione: "Interventi per favorire l'agriturismo in Campania", mediante prelievo della occorrente somma dallo stanziamento di cui al cap. 301 dello stato di previsione medesimo, che si riduce di pari importo.

     All'onere per gli anni successivi si farà fronte con gli appositi stanziamenti di bilancio, la cui entità sarà determinata con le leggi di bilancio, utilizzando quota parte delle risorse assegnate alla Regione ai sensi degli artt. 8 e 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

 

     Art. 20. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127, secondo comma, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 20 della L.R. 6 novembre 2008, n. 15, con la decorrenza ivi prevista.