Settore: | Codici regionali |
Regione: | Calabria |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.3 contabilità regionale e procedure di spesa |
Data: | 30/07/1996 |
Numero: | 16 |
Sommario |
Art. 1. 1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 5 aprile 1983, n. 13 «Norme per l'attuazione dello Statuto per l'iniziativa legislativa popolare e per il referendum» è autorizzata per [...] |
Art. 2. 1. La spesa da porre a carico del programma straordinario di formazione professionale obiettivi 3 e 4, a titolo di rimborso stipendi, retribuzioni ed altri assegni per il personale regionale di [...] |
Art. 3. 1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 14 marzo 1985. n. 9 «Esercizio della navigazione da diporto sui laghi naturali ed artificiali della Calabria» è autorizzata per il biennio [...] |
Art. 4. 1. Ai fini della concessione del contributo ordinario della Regione a favore dell'A.F.O.R. «Azienda forestale della Regione Calabria» - ai sensi dell'art. 35, secondo comma, lett. b), della [...] |
Art. 5. 1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 24 marzo 1982. n. 7 «Fondo per il ripiano dei disavanzi d'esercizio delle Aziende pubbliche e private che esercitano pubblici esercizi di [...] |
Art. 6. 1. Ai fini della concessione di contributi alle Comunità Montane - per il pagamento delle competenze spettanti al personale assorbito ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 29 gennaio 1974, [...] |
Art. 7. 1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 16 aprile 1977, n. 13 e successive modificazioni ed integrazioni «Interventi diretti ad agevolare l'insediamento delle piccole e medie imprese [...] |
Art. 8. 1. Per le finalità di cui alla legge regionale 25 maggio 1987, n. 15 «Interventi nel settore della promozione degli scambi socio-culturali» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1996 la [...] |
Art. 9. 1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 15 gennaio 1986, n. 2 «Provvedimenti a favore delle scuole/delle Università calabresi per contribuire allo sviluppo della coscienza civile e [...] |
Art. 10. 1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 8 maggio 1985, n. 27 «Norme per l'attuazione del diritto allo studio» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1996 la spesa di lire [...] |
Art. 11. 1. Ai fini della concessione di contributi per il diritto allo studio all'Università degli studi della Calabria e all'Università degli studi di Reggio Calabria, ai sensi della legge regionale 30 [...] |
Art. 12. 1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 12 novembre 1984, n. 32 «Diritto allo studio universitario» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1996 la spesa di lire 5.000.000.000. |
Art. 13. 1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 12 novembre 1984, n. 31 «Interventi regionali per la formazione e lo sviluppo dello sport e del tempo libero» è autorizzata per l'esercizio [...] |
Art. 14. 1. Ai fini della concessione del contributo regionale all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale per la Calabria e la Campania, ai sensi della legge regionale 23 gennaio 1979, n. 1 è autorizzata [...] |
Art. 15. 1. Per gli interventi di cui alla legge regionale agosto 1986, n. 35 «Istituzione di un centro regionale per l'autonomia del non vedente» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1996 la spesa [...] |
Art. 16. 1. Per gli interventi di cui alla legge regionale dicembre 1974, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni è autorizzata per l'esercizio finanziario 1996 spesa di lire 300.000.000. |
Art. 17. 1. Per gli interventi di cui all'art. 43 della legge regionale 26 gennaio 1987, n. 5 «Riordino e programmazione delle funzioni socio- assistenziali» è autorizzata per l'esercizio finanziario [...] |
Art. 18. 1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 18 giugno 1984, n. 14 «Provvidenze in favore dei mutilati ed invalidi civili e del lavoro» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1996 la [...] |
Art. 19. 1. Per gli interventi di cui agli articoli 2 e 4 della legge regionale 11 agosto 1986, n. 36 «Interventi a favore degli uremici» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1996 la spesa di lire [...] |
Art. 20. 1. Per gli interventi di cui all'art. 5, comma 1 - lettere c), d), e), f), g), h), i), l) m), n), o), p), q) - della legge regionale 9 aprile 1990, n. 17 «Interventi regionali nel settore della [...] |
Art. 21. 1. Ai fini di attuare nel settore agricolo gli interventi di cui all'art. 3, primo comma, della Legge 8 novembre 1986, n. 752, i fondi assegnati dallo Stato per l'esercizio finanziario 1995 ed [...] |
Art. 22. 1. Per gli interventi di cui agli artt. 1, 2, 3 e 4 della legge regionale 2 giugno 1980, n. 21 «Interventi a favore dell'agricoltura - Credito agrario e di esercizio» e successive modificazioni, [...] |
Art. 23. 1. Ai fini della concessione del contributo ordinario della Regione a favore del Consorzio del bergamotto di Reggio Calabria - ai sensi dell'art. 34 della legge regionale 5 febbraio 1977, n. 7 - [...] |
Art. 24. 1. Ai fini della concessione del contributo ordinario della Regione a favore dell'ARSSA (Agenzia Regionale per lo Sviluppo e per i Servizi in Agricoltura) - ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. [...] |
Art. 25. 1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 5 maggio 1990, n. 54 «Riconoscimento giuridico dell'Associazione regionale allevatori della Calabria con sede in Catanzaro» è autorizzata per [...] |
Art. 26. 1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 25 maggio 1987, n. 14 «Interventi urgenti per lo sviluppo delle colture protette» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1996 la spesa di [...] |
Art. 27. 1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 7 settembre 1988, n. 22 «Promozione e sviluppo dell'agriturismo in Calabria» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1996 la spesa di lire [...] |
Art. 28. 1. Per le successive annualità concernenti il concorso negli interessi della durata massima di venti anni sui mutui di miglioramento fondiario - di cui all'art. 2, terzo comma, della legge [...] |
Art. 29. 1. Per gli interventi previsti dall'art. 2, secondo comma, dalla legge regionale 3 giugno 1975, n. 25 «Miglioramenti fondiari in agricoltura» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1996 la [...] |
Art. 30. 1. Per gli interventi previsti dalla legge regionale 22 maggio 1980, n. 9 «Delega in materia di artigianato e istituzione degli uffici di pianificazione delle Comunità montane» è autorizzata per [...] |
Art. 31. 1. Al fine di concedere sovvenzioni e contributi alle associazioni regionali degli artigiani - ai sensi degli artt. 17 e 18 della legge regionale 2 giugno 1980, n. 25 - è autorizzata per [...] |
Art. 32. 1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 6 dicembre 1979, n. 13 «Adozione di provvedimenti diretti alla promozione e allo sviluppo della cooperazione» è autorizzata per l'esercizio [...] |
Art. 33. 1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 7 marzo 1995, n. 5 «Associazioni turistiche pro-loco» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1996 la spesa di lire 700.000.000 |
Art. 34. 1. Per gli interventi previsti dalla legge regionale 5 maggio 1990, n. 35 «Sostegno all'attività dell'istituto superiore per il turismo - Corsi di formazione per lo svolgimento di attività [...] |
Art. 35. 1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 7 marzo 1995, n. 6 «Norme per l'incentivazione del flusso turistico attraverso trasporti aerei, ferroviari, su gomma e via mare» è autorizzata [...] |
Art. 36. 1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 25 agosto 1987, n. 26 «Interventi finanziari per favorire la ristrutturazione e l'ammodernamento attraverso l'associazionismo e la cooperazione [...] |
Art. 37. 1. In attesa di specifiche leggi regionali, per le attività o gli interventi di carattere continuativo, ricorrente o una tantum, di cui ai capitoli 1011110 - 2112101 - 211221 - 2121102 - 2121103 [...] |
Art. 38. 1. Gli importi da iscrivere nei fondi globali - di cui all'art. 32 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5 - per il finanziamento dei provvedimenti legislativi, che si prevede possano essere [...] |
Art. 39. 1. Con riferimento alle previsioni di spesa iscritte nel bilancio pluriennale e ferma restando la normativa di cui al terzo comma dell'art. 4 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5, è [...] |
Art. 40. 1. Le deliberazioni della Giunta regionale di carattere programmatico riguardanti l'utilizzazione di fondi stanziati per la prima o per più annualità del bilancio pluriennale e concernenti [...] |
Art. 41. 1. In conformità dell'art. 56 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5 le proposte di legge e di deliberazione programmatica nonché ogni altro atto che possa comportare oneri finanziari [...] |
Art. 42. 1. Alla copertura degli oneri derivanti dell'attuazione della presente legge - ammontanti a complessive lire 679.081.766.000 nel triennio 1996/1998 di cui lire 675.681.766.000 a carico del [...] |
Art. 43. 1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. |
§ 6.3.79 - L.R. 30 luglio 1996, n. 16. [1]
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 1996 e pluriennale 1996/1998 della Regione Calabria - Legge finanziaria.
(B.U. 5 agosto 1996, n. 78).
RUBRICA I
Servizi Generali
1. Per gli interventi di cui alla
2. Per gli interventi di cui alla
3. L'Amministrazione regionale è autorizzata a realizzare la sede unica del Centro Direzionale e degli Uffici e Servizi della Giunta regionale in Catanzaro.
4. La Giunta regionale, per le finalità di cui al precedente comma, e autorizzata a porre in essere tutte le necessarie attività, ivi comprese le seguenti fasi essenziali:
a) realizzazione dell'accordo di programma per la definizione dei profili urbanistici per l'area prescelta;
b) concorso per l'acquisizione della progettazione definitiva degli interventi da realizzare;
c) acquisizione dell'area da destinare alla realizzazione della sede unica del Centro Direzionale e degli Uffici della Giunta regionale in Catanzaro:
d) acquisizione della disponibilità dell'immobile o degli immobili, mediante contratto di locazione finanziaria o acquisto a riscatto con opzione per l'acquisto.
1. La spesa da porre a carico del programma straordinario di formazione professionale obiettivi 3 e 4, a titolo di rimborso stipendi, retribuzioni ed altri assegni per il personale regionale di cui alla
2. La spesa da porre a carico dei fondi destinati alla gestione delle opere di cui all'art. 139 del T.U. approvato con
RUBRICA II
Territorio
1. Per gli interventi di cui alla
2. Per gli interventi di cui alla
3. Per gli interventi di cui alla
4. Per gli interventi di cui alla
5. Per la concessione di contributi costanti poliennali agli Enti locali - ai sensi degli artt. 1 e 4 della
1. Ai fini della concessione del contributo ordinario della Regione a favore dell'A.F.O.R. «Azienda forestale della Regione Calabria» - ai sensi dell'art. 35, secondo comma, lett. b), della
2. Per l'iniziativa di cui alla
3. Al fine di consentire ai comuni in stato di dissesta finanziario - ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. 25/211995, n. 77 - la copertura della quota a proprio carico per accedere ai fondi comunitari inerenti al Programma Operativa Plurifondo (POP) 1994-1999, è autorizzata la spesa di lire 10.000.000.000 con allocazione al capitolo 2233213 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1996.
4. All'onere derivante dagli interventi di cui al precedente comma si provvede mediante riduzione, per la stessa somma di lire 10.000.000.000, dello stanziamento previsto dall'art. 42, primo comma, lett. f). della
1. Per gli interventi di cui alla
2. Per i contributi di cui alla
3. Per gli interventi di cui alla
4. Per gli interventi di cui alla
5. Il contributo chilometrico di lire 625.000 - di cui all'art. 3, comma 5, della
1. Ai fini della concessione di contributi alle Comunità Montane - per il pagamento delle competenze spettanti al personale assorbito ai sensi dell'art. 15 della
2. Per gli interventi di cui alla
3. I fondi stanziati nei capitoli 2323201 e 2323203 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1996 sono destinati ai Comuni o Comunità Montane da individuare secondo i criteri da stabilire nell'apposito piano di attuazione da approvarsi dalla Giunta regionale entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previa consultazione delle organizzazioni sociali, dell'UNCEM e dell'ANCI e previo parere della Commissione consiliare competente. Qualora la Commissione competente non provveda entro trenta giorni dal ricevimento dell'atto, il parere si intende favorevolmente acquisito. La Giunta regionale è comunque tenuta ad assicurare ai Comuni di Acri e San Giovanni in Fiore e alla Comunità Montana Alto Tirreno (Verbicaro) - direttamente e prescindendo dal piano di attuazione e delle relative procedure di approvazione - un contributo almeno pari a quello del 1995 per il finanziamento di progetti a sostegno dell'occupazione.
4. Per gli interventi di cui all'art. 1, primo e terzo comma, della
5. Per gli interventi di cui all'art. 1, commi 1 e 2, della
6. Limitatamente all'anno 1996, l'eventuale parte residua dello stanziamento previsto al precedente comma 1 - dopo aver soddisfatto le esigenze previste dalla
1. Per gli interventi di cui alla
2. In attuazione del disposto di cui all'art. 7 della
3. Per le finalità di cui alla
4. Per gli interventi di cui agli articoli 1 e 2 della
5. In attesa della disciplina organica di attuazione della
6. Le risorse di cui al precedente comma sono ripartite dalla Giunta regionale tra le Comunità montane individuate dalla
7. In attesa della disciplina organica della materia, la Regione attribuisce - ai Comuni e alle Province che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 7 della
RUBRICA III
Istruzione, cultura e tempo libero
1. Per le finalità di cui alla
2. Per gli interventi di cui alla
3. Per gli interventi di cui alla
4. Ai fini della concessione del contributo di cui alla
5. Per le finalità di cui all'art. 2 della
6. Per le finalità di cui all'art. 1, comma 2, della
7. Per gli interventi di cui alla
8. Per l'attuazione delle finalità di cui alla
9. A valere sullo stanziamento previsto al capitolo 3132104 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1996, la somma di lire 770.000.000 è destinata alle seguenti iniziative per l'importo accanto indicato:
a) lire 200.000.000 per la produzione di films in Calabria, attraverso la Associazione Culturale «Produzioni on the road»:
b) lire 200.000.000 per l'organizzazione e lo svolgimento del IX festival mediterraneo dei due mari, attraverso il «Centro Studi Arti e Spettacoli»;
c) lire 50.000.000 per l'organizzazione di manifestazioni teatrali e danzanti, attraverso l'associazione culturale «Antigone»;
d) lire 40.000.000 per l'organizzazione e lo svolgimento del festival delle Serre, attraverso il comune di Cerisano:
e) lire 30.000.000 per l'organizzazione e lo svolgimento di manifestazioni musicali, attraverso l'Accademia Musicale della Calabria «Francesco Saverio Salfi» Cosenza;
f) lire 200.000.000 per l'organizzazione e lo svolgimento di concerti musicali e cabaret;
g) lire 50.000.000 per lo svolgimento delle attività della cineteca regionale di Verbicaro.
10. A valere sullo stanziamento per l'esercizio finanziario 1996, di cui al precedente comma 3, la somma di lire 400.000.000 - anche in deroga alle procedure previste dalla stessa
- è destinata alle seguenti attività culturali:
a) lire 200.000.000 per le attività dell'Associazione culturale mediterraneo di Crucoli;
b) lire 30.000.000 per le attività dell'Associazione culturale «Premio letterario città di Cirò Marina»;
c) lire 150.000.000 per le attività delle associazioni circoli e movimenti impegnati nella lotta per la difesa della legalità e contro la mafia e le organizzazioni criminali. La Giunta regionale provvederà, con propria deliberazione, a definire i criteri di riparto del contributo entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge;
d) lire 80.000.000 per le attività dell'Associazione teatrale «Proskeinon» di Reggio Calabria:
e) lire 20.000.000 per le attività dell'Associazione culturale «Monteleone» di Vibo Valentia;
f) lire 100.000.000 per le attività inerenti alle manifestazioni Vibostar '96.
1. Per gli interventi di cui alla
2. Per gli interventi di cui alla
3. A valere sullo stanziamento per l'esercizio finanziario 1996 di cui al precedente comma 2, la somma di lire 700.000.000 è autorizzata per interventi relativi all'anno 1990.
4. Per gli interventi di cui alla
5. Per le iniziative di cui alla
6. Per gli interventi di cui alla
7. Per gli interventi di cui alla
8. Per il contributo di cui alla
9. Per le finalità di cui alla
10. Per l'attuazione delle finalità di cui alla
11. Per le iniziative di cui alla
12. Per la realizzazione delle attività di cui alla
- Scuola di teatro» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1996 la spesa
di lire 300.000.000.
13. Per le iniziative di cui alla
14. Per le iniziative di cui alla
15. Per gli interventi di cui alla
16. Per le finalità di cui alla
17. Per le iniziative di cui alla
18. Per le iniziative di cui alla
19. Per le iniziative di cui alla
20. Per le finalità di cui alla
21. Per le iniziative di cui alla
22. Per le finalità di cui alla
23. Per gli interventi di cui alla
1. Per gli interventi di cui alla
2. Per gli interventi di cui alla
3. Per le finalità di cui agli artt. 36 e 37 della
1. Ai fini della concessione di contributi per il diritto allo studio all'Università degli studi della Calabria e all'Università degli studi di Reggio Calabria, ai sensi della
1. Per gli interventi di cui alla
1. Per gli interventi di cui alla
2. A valere sullo stanziamento per l'esercizio finanziario 1996, di cui al precedente comma 1, la somma di lire 850.000.000 è destinata - ai sensi dell'art. 24 della stessa
a) lire 350.000.000 per le attività delle associazioni di calcio militanti nel campionato interregionale, con un contributo massimo per associazione di lire 50.000.000;
b) lire 400.000.000 per le attività svolte dalle seguenti associazioni di basket;
- Associazione Club Basket maschile di Cosenza, per lire 100.000.000;
- Associazione CAP maschile di Reggio Calabria, per lire 100.000.000;
- Centro Sportivo di Rende [4], per lire 50.000.000;
- Associazione Basket Olimpia femminile di Reggio Calabria [5], per lire 50.000.000;
- Pallavolo Femminile S.S. Virtus di Reggio Calabria [6], per lire 100.000.000;
c) lire 20.000.000 per le attività dell'associazione sportiva «Paolana» di Paola;
d) lire 30.000.000 per le attività dell'«associazione sportiva Calcio Villese» di Villa San Giovanni e della «Polisportiva Garibaldina» di Soveria Mannelli, con un contributo di lire 15.000.000 ciascuna;
e) lire 20.000.000 per le attività sportive della Federazione Italiana di Atletica Leggera (FIDAL) di Crotone;
f) lire 50.000.000 per l'organizzazione e lo svolgimento dei campionati nazionali di atletica leggera, attraverso il «Centro Regionale Sportivo Libertas Lametia Terme»;
g) lire 30:000.000 per le attività sportive della società «Nuova Vibonese».
3. Per gli interventi di cui alla
4. Per gli interventi di cui alla legge regionale agosto 1992, n. 17 «Interventi a sostegno degli aeroclubs calabresi» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1996 spesa di lire 70.000.000.
RUBRICA IV
Sicurezza sociale
1. Ai fini della concessione del contributo regionale all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale per la Calabria e la Campania, ai sensi della
2. Per gli interventi di cui alla
1. Per gli interventi di cui alla legge regionale agosto 1986, n. 35 «Istituzione di un centro regionale per l'autonomia del non vedente» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1996 la spesa di lire 140.000.000.
2. Per le finalità di cui alla
1. Per gli interventi di cui alla legge regionale dicembre 1974, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni è autorizzata per l'esercizio finanziario 1996 spesa di lire 300.000.000.
1. Per gli interventi di cui all'art. 43 della
2. La Giunta regionale è tenuta ad assicurare il finanziamento delle attività di cui alla legge regionale gennaio 1987, n. 5 entro i limiti dell'autorizzazione spesa stabilita al precedente comma 1, con consegue adeguamento delle misure contributive unitarie, da stabilirsi con atto amministrativo, ove necessario. Nessuna spesa può essere comunque riconosciuta oltre tale limite.
3. Per gli interventi di cui alla
4. Per le finalità di cui alla
5. A valere sullo stanziamento per l'esercizio finanziario 1996, di cui al comma 1, la somma di lire 5 miliardi è destinata al servizio delle strutture socio-assistenziali in favore dei minori sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria, sulla base delle convenzioni regolarmente stipulate con la Regione.
1. Per gli interventi di cui alla
1. Per gli interventi di cui agli articoli 2 e 4 della
1. Per gli interventi di cui all'art. 5, comma 1 - lettere c), d), e), f), g), h), i), l) m), n), o), p), q) - della
2. Per gli interventi di cui all'art. 5, comma 1 - lettera a) e b) - della
3. Per le finalità di cui alla
4. Per gli interventi di cui alla
RUBRICA V
Agricoltura
1. Ai fini di attuare nel settore agricolo gli interventi di cui all'art. 3, primo comma, della
1) lire 1.300.000.000 per le iniziative dal primo comma del successivo art. 29 della presente legge (cap. 5223208);
2) lire 2.500.000.000 per le iniziative relative alla divulgazione in agricoltura (cap. 5112101);
3) lire 500.000.000 per le iniziative previste dal secondo comma del successivo art. 23 della presente legge (cap. 5123206);
4) lire 149.000.000 per le iniziative previste dal successivo art. 25 della presente legge (cap. 5123104);
5) lire 7.500.000.000 per le iniziative previste dal primo comma del successivo art. 28 della presente legge (cap. 8045314);
6) lire 1.250.000.000 per le iniziative previste dal secondo comma dell'art. 28 della presente legge (cap. 8045315):
7) lire 5.000.000.000 per le iniziative relative agli interventi speciali per il miglioramento della produzione e della commercializzazione nel settore degli agrumi (capitolo 5223205);
8) lire 4.500.000.000 per le iniziative previste dal secondo comma del successivo art. 22 della presente legge (cap. 2231103);
9) lire 650.000.000 per le iniziative previste dal terzo comma del successivo art. 22 della presente legge (capitolo 5114105):
10) lire 3.500.000.000 per le iniziative previste dal secondo comma del successivo art. 27 della presente legge (capitolo 5123202):
11) lire 6.800.000.000 per le iniziative previste dal quarto comma del successivo art. 29 della presente legge (capitolo 8045307);
12) lire 1.000.000.000 per le iniziative previste dal quinto comma del successivo art. 29 della presente legge (capitolo 5223203):
13) lire 4.300.000.000 per le iniziative previste dal piano di settore olivicolo (capitolo 5223210);
14) lire 3.000.000.000 per le iniziative previste dal primo comma dell'art. 27 della presente legge (capitolo 5231203);
15) lire 4.000.000.000 per le iniziative previste dal terzo comma dell'art. 27 della presente legge (capitolo 2231202);
16) lire 1.000.000.000 per le iniziative previste dal quarto comma dell'art. 27 della presente legge (capitolo 5151211):
17) lire 1.000.000.000 per le iniziative previste dal piano di settore vitivinicolo (capitolo 5223225).
2. Le destinazioni di cui al primo comma possono formare impegni e pagamenti sugli stanziamenti dei corrispondenti capitoli di spesa di cui ai successivi articoli della presente legge, entro i limiti dell'accertamento e della riscossione di cui al capitolo 2102201 dello stato di previsione dell'entrata.
1. Per gli interventi di cui agli artt. 1, 2, 3 e 4 della
2. Per gli interventi previsti al capo secondo della
3. Per gli interventi di cui alla
4. A valere sullo stanziamento per l'esercizio finanziario 1996, di cui al precedente comma 3, la somma di lire 250.000.000 è autorizzata per contributi inerenti gli anni precedenti.
1. Ai fini della concessione del contributo ordinario della Regione a favore del Consorzio del bergamotto di Reggio Calabria - ai sensi dell'art. 34 della
2. Ai fini della concessione del concorso nel pagamento degli interessi per mutui contratti sulla quota parte di spesa non coperta da contributo in conto capitale, relativi agli interventi di potenziamento delle strutture zootecniche - previsti dai punti 1) e 2) del primo comma dell'art. 14 della
3. Il concorso nel pagamento degli interessi di cui al precedente comma è effettuato mediante attualizzazione degli interessi medesimi.
4. Per gli interventi di cui alla
1. Ai fini della concessione del contributo ordinario della Regione a favore dell'ARSSA (Agenzia Regionale per lo Sviluppo e per i Servizi in Agricoltura) - ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. a), della
2. Sul contributo di cui al precedente comma grava la spesa inerente alla collocazione sul mercato e alla dismissione delle attività dell'ex ESAC - impresa, nonché alla gestione provvisoria delle medesime attività, di cui agli artt. 2 e 3, comma 1, della
3. La Giunta regionale è autorizzata a corrispondere all'ARSSA (Agenzia Regionale per lo Sviluppo e per Servizi in Agricoltura) il contributo ordinario per l'anno 1996, previsto al precedente comma 1, in quattro rate uguali entro il primo mese di ciascun trimestre. L'erogazione della quarta rata del contributo medesimo è subordinata alla presentazione del conto consuntivo relativo all'esercizio 1995.
4. Al fine di assicurare per l'anno 1996 l'occupazione alle 41 unità lavorative, già occupate presso lo zuccherificio di Strongoli, l'ARSSA (Agenzia Regionale per lo Sviluppo e per i Servizi in Agricoltura) è autorizzata ad utilizzare le stesse unità nelle attività imprenditoriali dell'ex ESAC-impresa di cui alla
1. Per gli interventi di cui alla
1. Per gli interventi di cui alla
1. Per gli interventi di cui alla
2. Per gli interventi di cui alla
3. Per gli interventi di cui alla
4. Per gli interventi di cui alla
5. A valere sullo stanziamento per l'esercizio finanziario 1996, di cui al precedente comma 2, la somma di lire 1.500.000.000 è destinata alla fecondazione artificiale.
1. Per le successive annualità concernenti il concorso negli interessi della durata massima di venti anni sui mutui di miglioramento fondiario - di cui all'art. 2, terzo comma, della
- è autorizzata per l'esercizio finanziario 1996 la spesa di lire
7.500.000.000, finanziata con i fondi assegnati alla Regione ai sensi
dell'art. 3 della
2. Per le successive annualità concernenti il concorso negli interessi della durata massima di venti anni sui mutui per lo sviluppo della cooperazione agricola - di cui all'art. 7, secondo comma, della
1. Per gli interventi previsti dall'art. 2, secondo comma, dalla
2. Il concorso nel pagamento degli interessi di cui al precedente comma è effettuato mediante attualizzazione degli interessi medesimi.
3. Per gli interventi di cui alla
4. Per le successive annualità concernenti il concorso negli interessi sui mutui massimo trentennali a tasso agevolato per lo sviluppo della proprietà diretto-coltivatrice - di cui alla
5. Per gli interventi di cui alla
6. In deroga alle vigenti norme di contabilità regionale, i progetti e gli interventi coerenti con il «Programma operativo monofondo-obiettivo 5a: Agricoltura, forestazione, spazio verde, valorizzazione produzioni agricole», nell'ambito del Quadro Comunitario di Sostegno 1989/1993, le cui domande di finanziamento sono state presentate nei termini di vigenza dello stesso programma e nel rispetto del termine ultimo per gli impegni fissato al 31/12/1994, regolarmente realizzati, possono essere liquidati entro il termine ultimo del 31/12/1996, a carico dei corrispondenti residui passivi le cui risorse nel frattempo si sono rese disponibili per effetto di documentate revoche di finanziamenti o di rinuncia agli stessi da parte dei beneficiari precedentemente individuati.
7. [7].
RUBRICA VI
Attività produttive extragricole
1. Per gli interventi previsti dalla
1. Al fine di concedere sovvenzioni e contributi alle associazioni regionali degli artigiani - ai sensi degli artt. 17 e 18 della
1. Per gli interventi di cui alla
2. Per gli interventi di cui alla
1. Per gli interventi di cui alla
2. Per le attività di cui all'art. 23, lett. a), della
3. Per le iniziative previste dagli articoli 35, 52, 54 e 65 della
4. A valere sullo stanziamento per l'esercizio finanziario 1996, di cui al precedente comma 3, la somma di lire 1.300.000.000 è destinata ad attività promozionali da realizzare con le seguenti associazioni sportive e per l'importo accanto indicato
a) lire 500.000.000 per le attività promozionali da realizzare con la Società Viola di Reggio Calabria;
b) lire 400.000.000 per le attività promozionali da realizzare con le società calcistiche di serie «B» di Cosenza e Reggio Calabria. per l'importo di lire 200.000.000 ciascuna:
c) lire 400.000.000 per le attività promozionali da realizzare con le società calcistiche di serie «C2» di Castrovillari e Catanzaro, per l'importo di lire 200.000.000 ciascuna.
5. Al fine di accelerare l'attuazione del Programma Operativo Plurifondo della Calabria 1994/1999, la Giunta regionale, per gli impegni ed i pagamenti afferenti all'annualità 1996 del programma medesimo, può utilizzare le graduatorie regolarmente pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione ed inerenti ai bandi delle misure attuate per il biennio 1994/1995, qualora sussistano interventi progettuali ammissibili e non finanziati per carenza della necessaria copertura a carico dello stesso biennio 1994/1995.
6. [8]
1. Per gli interventi previsti dalla
1. Per gli interventi di cui alla
1. Per gli interventi di cui alla
2. L'assegnazione disposta a norma del precedente comma è destinata alle seguenti iniziative:
a) lire 5.000.000.000 per contributi in conto capitale ai soggetti destinatari di cui alle lettere a), b), c) ed e) dell'art. 2 per le finalità di cui all'art. 3, lettera b), e dell'art. 4 (capitolo 6211204 della spesa);
b) lire 600.000.000 per contributi in conto interessi o in conto rata di ammortamento ai soggetti destinatari di cui alla lettera a) dell'art. 2 per le finalità di cui all'art. 3, lettera a), e dell'art. 4 (capitolo 6211205 della spesa);
c) lire 2.000.000.000 per contributi in conto interessi ai soggetti di cui alle lettere b), c) ed c) dell'art. 2 per finanziamenti di credito di esercizio di cui al quinto comma dell'art. 4 (capitolo 6211101 della spesa).
Disposizioni varie
1. In attesa di specifiche leggi regionali, per le attività o gli interventi di carattere continuativo, ricorrente o una tantum, di cui ai capitoli 1011110 - 2112101 - 211221 - 2121102 - 2121103 - 2121213 - 2131102
- 2131103 - 2131202 - 2131205 - 2141101 - 2141103 - 2141107 - 2141201 -
2141216 - 2211103 - 2211229 - 2211230 - 2221211 - 2221215 - 2221216 -
2221217 - 2222209 - 2231203 - 2311101 - 2323201 - 2323203 - 2323206 -
2323207 - 2323208 - 2323209 - 2323210 - 2323211 - 2323212 - 2323213 -
2323214 - 2323215 - 3131205 - 3132103 - 3132104 - 3132124 - 3132129 -
3132144 - 3132145 - 3132147 - 3132148 - 3132149 - 3132150 - 3132151 -
3132152 - 3132153 - 3132154 - 3132156 - 3311202 - 3312101 - 3312102 -
3312103 - 3313102 - 3313106 - 3313110 - 3313115 - 3313116 - 3313118 -
3313119 - 3313121 - 3314108 - 3314110 - 3314111 - 3314204 - 4111101 -
4131101 - 4231101 - 4231102 - 4231108 - 4231122 - 4241103 - 4251102 -
4311101 - 4311203 - 4331114 - 4331202 - 4331203 - 5114104 - 5121103 -
5122101 - 5122104 - 5122213 - 5123106 - 6111104 - 6133102 - 6133111 dello
stato di previsione della spesa, è autorizzata per l'esercizio finanziario
1996 la spesa indicata, rispettivamente nei limiti qualitativi
quantitativi, dalla descrizione e dallo stanziamento competenza
corrispondente ai capitoli medesimi.
2. L'attuazione della spesa di cui ai capitoli indicati precedente comma, che per la sua natura richiede formulazione di piani o programma o la indicazione criteri, avviene previo parere della competente Commissione. Qualora la Commissione non provveda entro sessanta giorni dalla data di acquisizione della richiesta parere si intende favorevolmente acquisito.
3. In conseguenza del principio enunciato al precedente secondo comma, la spesa da sottoporre al parere della competente Commissione è quella prevista dai seguenti capitoli: 2141103 - 3312101.
4. Al fine di garantire il rispetto dell'obbligo di copertura finanziaria del costo relativo al servizio di gestione manutenzione degli acquedotti regionali, gli impegni ed i pagamenti a carico del capitolo 2211103 dello stato previsione della spesa del bilancio 1996, sono subordinati all'accertamento e riscossione delle somme previste, termini di competenza e residui attivi, al corrispondente capitolo 3601105 dello stato di previsione dell'entra dello stesso bilancio.
5. In deroga a quanto previsto dall'art. 5, comma lett. a), della
6. In considerazione della natura delle opere, limitatamente agli interventi inerenti a «piccoli porti ed approdi turistici», di cui alla misura 3.2 «infrastrutture produttive» del Programma Operativo Plurifondo Calabria 1994/1999, il termine di «sei mesi» - previsto dall'art. 3, comma 4, della
7. Gli impegni ed i pagamenti a carico dei capitoli 2131203, 2131204 e 3313120 dello stato di previsione della spesa, possono essere assunti entro i limiti degli accertamenti e delle riscossioni dei corrispondenti capitoli 1101108 e 1101109 dello stato di previsione dell'entrata.
1. Gli importi da iscrivere nei fondi globali - di cui all'art. 32 della
1. Con riferimento alle previsioni di spesa iscritte nel bilancio pluriennale e ferma restando la normativa di cui al terzo comma dell'art. 4 della
2. In tal caso - a norma degli artt. 53 e 54 della
3. Le deliberazioni di cui al precedente comma si intendono propedeutiche rispetto a quelle di impegno contabile a carico degli stanziamenti di competenza del bilancio annuale relativo all'esercizio entro il cui termine venga a scadere l'obbligazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 53 della citata
1. Le deliberazioni della Giunta regionale di carattere programmatico riguardanti l'utilizzazione di fondi stanziati per la prima o per più annualità del bilancio pluriennale e concernenti programmi di spesa o ripartizione di fondi nonché quelle riguardanti proposte di leggi o regolamenti regionali sono adottate su proposta dei competenti dipartimenti, ai sensi dell'art. 4 della
1. In conformità dell'art. 56 della
2. L'Assessore al Bilancio e alla Programmazione riferisce alla Giunta regionale sulle proposte di legge e di deliberazione programmatica con apposite relazioni nelle quali vengono evidenziate le condizioni di congruità e di compatibilità di ciascuna proposta con gli obiettivi e gli indirizzi del bilancio pluriennale e del documento programmatico.
1. Alla copertura degli oneri derivanti dell'attuazione della presente legge - ammontanti a complessive lire 679.081.766.000 nel triennio 1996/1998 di cui lire 675.681.766.000 a carico del bilancio per l'esercizio finanziario 1996 - si fa fronte a norma del secondo comma dell'art. 4 della
2. La copertura della spesa complessiva di cui al primo comma è realizzata facendo ricorso ai seguenti canali di finanziamento:
- quanto a lire 631.132.766.000 con risorse proprie della Regione;
- quanto a lire 47.949.000.000 con risorse derivanti dalla
3. La tabella «A» allegata alla presente legge fornisce la dimostrazione analitica della nuova spesa autorizzata con riferimento ai canali di finanziamento, alle leggi organiche, ai capitoli e codici di bilancio, nonché ai programmi di spesa.
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
[1] Abrogata dall'art. 2 della
[2] Comma aggiunto dall'art. 1 della
[3] Comma così modificato dall'art. 7 della
[4] Alinea così modificato dall'art. unico della
[5] Così modificato dall'art. 1 della
[6] Così modificato dall'art. 1 della
[7] Sostituisce l'art. 8 della
[8] Modifica l'importo di cui all'art. 59, comma 2, punto 2), della
[9] Termine così modificato dall'art. 5 della