§ 6.3.85 - L.R. 23 dicembre 1996, n. 39.
Disposizioni per la variazione al bilancio annuale 1996 e pluriennale 1996/1998 della Regione. (Legge finanziaria).


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.3 contabilità regionale e procedure di spesa
Data:23/12/1996
Numero:39


Sommario
Art. 1.      1. Per gli interventi di cui all'art. 1, commi 1 e 3, della legge regionale 8 giugno 1996, n. 13 «Forme collaborative per l'esercizio delle funzioni degli organi di direzione politica» è [...]
Art. 2.      1. Per la partecipazione, da parte della Regione Calabria, al capitale sociale della Società consortile per azioni BIC Calabria (Business Innovation Center) - ai sensi dell'art. 16, lettera q) [...]
Art. 3.      L'art. 15 della legge regionale 22 gennaio 1996, n. 2 è sostituito dalla seguente:
Art. 4.      1. I fondi assegnati alla Regione Calabria con la delibera CIPE 26/1/1996 ed allocati al capitolo 4231204 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1996, sono destinati al «Centro [...]
Art. 5.      1. Le domande inerenti ad interventi progettuali di cui alla legge regionale 12 novembre 1984, n. 31 - presentate da comuni ricadenti negli ambiti turistici individuati nel Programma Operativo [...]
Art. 6.      1. Per la partecipazione, da parte della Regione Calabria - ai sensi dell'art. 16, lettera q), dello Statuto - al capitale sociale della società consortile a responsabilità limitata CERERE [...]
Art. 7.      1. Ai fini dell'attuazione della legge regionale 12 agosto 1996, n. 24 «Partecipazione della Regione per il tramite della Fincalabra alla costituenda società Cellulosa 2000 Spa» è autorizzata la [...]
Art. 8.      1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 6.3.85 - L.R. 23 dicembre 1996, n. 39. [1]

Disposizioni per la variazione al bilancio annuale 1996 e pluriennale 1996/1998 della Regione. (Legge finanziaria).

(B.U. 27 dicembre 1996, n. 153).

 

Art. 1.

     1. Per gli interventi di cui all'art. 1, commi 1 e 3, della legge regionale 8 giugno 1996, n. 13 «Forme collaborative per l'esercizio delle funzioni degli organi di direzione politica» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1996 la spesa di lire 300.000.000, con allocazione al capitolo 1002108 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1996.

     2. L'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 7, comma 4, della legge regionale 30 luglio 1996, n. 16 - allocata al capitolo 2233211 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1996 - è ridotta di lire 16.500.000.000.

     3. L'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 14, comma 2, della legge regionale 30 luglio 1996, n. 18 - allocata al capitolo 2323218 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1996 - è ridotta di lire 1.200.000.000.

     4. La disponibilità realizzata per effetto del disposto di cui al precedente comma, è destinata al finanziamento parziale del progetto socialmente utile gestito dall'Ente Parco del Pollino, con allocazione al capitolo 2323220 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1996.

     5. L'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 13, comma 1, della legge regionale 30 luglio 1996, n. 16 - allocata al capitolo 3314201 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1996 - è aumentata di lire 400.000.000.

     6. L'autorizzazione di spesa di cui al precedente comma 3 è destinata alle iniziative di cui all'art. 2, comma 1, lettere c) e d), della legge regionale 12 novembre 1984, n. 31.

     7. [2].

     8. L'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 17, comma 1, della legge regionale 30 luglio 1996, n. 16 - allocata al capitolo 4331103 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1996 - è ridotta di lire 1.270.000.000.

     9. La disponibilità derivante dalle disposizioni di cui al precedente comma 8 è destinata ad incrementare il finanziamento previsto al capitolo 4331105 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1996, relativo al pagamento delle rette arretrate a favore di minori, anziani e disabili mentali ospitati in strutture residenziali di cui alla legge regionale 26 gennaio 1987, n. 5.

     10. L'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 30, comma 1, della legge regionale 30 luglio 1996, n. 16 - allocata al capitolo 6111105 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1996 - è ridotta di lire 400.000.000.

     11. L'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 31, comma 1, della legge regionale 30 luglio 1996, n. 16 - allocata al capitolo 6122102 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1996 - è ridotta di lire 150.000.000.

     12. L'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 33, comma 2, della legge regionale 30 luglio 1996, n. 16 - allocata al capitolo 6133104 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1996 - è aumentata di lire 1.600.000.000.

     13. L'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 36, commi 1 e 2, lettera c), della legge regionale 30 luglio 1996, n. 16 - allocata al capitolo 6211101 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1996 - è ridotta di lire 1.800.000.000.

     14. Per gli interventi di cui all'art. 2 della legge regionale 8 aprile 1988, n. 10 «Norme per la partecipazione della Regione a società consortili per la costruzione e gestione di mercati agro-alimentari all'ingrosso di rilevanza nazionale, regionale e provinciale» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1996 la spesa di lire 1.600.000.000, con allocazione al capitolo 6211203 dello stato di previsione della spesa del bilancio medesimo.

     15. L'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 36, commi 1 e 2, lettera a), della legge regionale 30 luglio 1996, n. 16 - allocata al capitolo 6211204 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1996 - è aumentata di lire 1.780.000.000.

     16. L'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 36, commi 1 e 2, lettera b), della legge regionale 30 luglio 1996, n. 16 - allocata al capitolo 6211205 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1996 - è ridotta di lire 500.000.000.

     17. L'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 6, comma 2, della legge regionale 30 luglio 1996, n. 16 - allocata al capitolo 2231102 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1996 - è ridotta di lire 3.000.000.000.

     18. L'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 27, comma 3, della legge regionale 30 luglio 1996, n. 16 - allocata al capitolo 2231202 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1996 - è aumentata di lire 1.000.000.000; conseguentemente all'art. 21, comma 1, punto 15) la somma di lire 4.000.000.000 è aumentata a lire 5.000.000.000 (capitolo 2231202), con contestuale riduzione di lire 1.000.000.000 della somma prevista al punto 17 dello stesso articolo (capitolo 5223225).

     19. L'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 23, comma 1, della legge regionale 30 luglio 1996, n. 16 - allocata al capitolo 5122202 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1996 - è aumentata di lire 1.000.000.000.

     20. Per gli interventi di cui all'art. 1 della legge regionale 27 gennaio 1986, n. 3 «Risarcimento dei danni causati da specie di animali in via di estinzione» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1996 la spesa di lire 450.000.000, con allocazione al capitolo 5123105 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1996.

     21. L'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 22, comma 2, della legge regionale 30 luglio 1996, n. 16 - allocata al capitolo 2231103 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1996 - è aumentata di lire 1.000.000.000.

     22. L'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 27, comma 4, della legge regionale 30 luglio 1996, n. 16 - allocata al capitolo 5151211 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1996 - è aumentata di lire 100.000.000.

     23. L'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 27, comma 2, della legge regionale 30 luglio 1996, n. 16 - allocata al capitolo 5123202 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1996 - è aumentata di lire 600.000.000.

     24. [3].

     25. All'art. 38 il fondo globale di cui al capitolo 7001201 è incrementato di lire 5.000.000.000 da destinare al finanziamento del disegno di legge inerente agli interventi in favore delle popolazioni di Crotone e provincia colpite dalle calamità naturali nel mese di ottobre 1996.

     26. Per la concessione di contributi costanti poliennali agli Enti Locali - ai sensi degli articoli 1 e 4 della legge regionale 31 luglio 1987, n. 24 - è autorizzato l'ulteriore limite di impegno di lire 200.000.000, con allocazione al capitolo 2211210 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1996.

     27. La maggiore disponibilità di cui al precedente comma 26 è destinata al comune di Tropea quale contributo costante poliennale a copertura dell'onere di ammortamento del mutuo inerente all'intervento di consolidamento della massa rocciosa dello scoglio su cui insiste il Santuario di Santa Maria dell'Isola.

     28. L'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 5, comma 1, della legge regionale 30 luglio 1996, n. 16 - allocata al capitolo 2222107 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1996 - è aumentata di lire 20.000.000.000.

     29. Per gli interventi di cui all'art. 3 della legge regionale 25 maggio 1987, n. 16 «Interventi per lo sviluppo della acquacoltura e della pesca», è autorizzata per l'esercizio finanziario 1996 la spesa di lire 500.000.000, allocata al capitolo 5124202 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1996.

     30. L'assegnazione disposta a norma del precedente comma 29 è destinata al finanziamento delle domande di contributo inerente agli anni precedenti.

     31. All'art. 37, comma 1, della legge regionale 30 luglio 1996, n. 16, è eliminata l'indicazione dei capitoli 5122101, 5122104 e 6111104.

     32. La spesa inerente ad attività formative - di cui alla legge regionale 11/4/1985, n. 18 - gestite direttamente da parte della Regione, tramite i Centri regionali di formazione professionale, può essere effettuata attraverso aperture di credito a favore di funzionari delegati - ai sensi degli articoli 62 e 63 della legge regionale 22/5/1978, n. 5 e del relativo regolamento di attuazione 30/12/1983, n. 1 - entro il limite di importo previsto di volta in volta dal piano annuale di formazione.

 

     Art. 2.

     1. Per la partecipazione, da parte della Regione Calabria, al capitale sociale della Società consortile per azioni BIC Calabria (Business Innovation Center) - ai sensi dell'art. 16, lettera q) dello Statuto - è autorizzata per l'esercizio finanziario 1996 la spesa di lire 1.000.000.000 allocata al capitolo 6121203 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1996.

     2. La Giunta è autorizzata a compiere tutti gli atti necessari per la realizzazione dell'intervento di cui al precedente comma 1, con l'osservanza delle seguenti condizioni:

     a) la Regione può assumere e mantenere nella Società una partecipazione azionaria non superiore al 25 per cento;

     b) in sede di modifica dello Statuto consortile dovrà essere previsto il coordinamento delle attività della Società con gli indirizzi della programmazione regionale;

     c) nella Società dovrà essere assicurata alla Regione una rappresentanza nel Consiglio di amministrazione.

 

     Art. 3.

     L'art. 15 della legge regionale 22 gennaio 1996, n. 2 è sostituito dalla seguente:

     «1. Per l'accertamento della situazione debitoria delle Unità Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere della Regione al 31 dicembre 1994, i Direttori generali delle istituite Aziende Sanitarie Locali svolgono le funzioni di commissari liquidatori delle soppresse unità sanitarie locali ricomprese nell'ambito territoriale delle rispettive aziende.

     2. Nei procedimenti giurisdizionali concernenti i crediti ed i debiti pregressi delle soppresse unità sanitarie locali, disciplinati dalla legge 23 dicembre 1994, n. 724 e dalla legge 28 dicembre 1995, n. 549, la legittimazione attiva e passiva spetta ai Direttori generali delle aziende sanitarie locali, nella qualità di commissari liquidatori».

 

     Art. 4.

     1. I fondi assegnati alla Regione Calabria con la delibera CIPE 26/1/1996 ed allocati al capitolo 4231204 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1996, sono destinati al «Centro regionale di Oncologia e Farmatossicologia» che si intende istituito presso il complesso ospedaliero di Girifalco, le cui strutture saranno allo scopo riconvertite. Tale Centro

- che ha compito di ricerca, di alta formazione, di orientamento e di

riferimento per il sistema sanitario regionale, di osservatorio

epidemiologico e tossicologico, di prevenzione, di diagnosi e di terapia -

è gestito mediante il coinvolgimento di un istituto di ricovero e cura a

carattere scientifico non avente scopo di lucro, di cui al decreto

legislativo 30/6/1993, n. 269, alla cui individuazione si provvederà con

procedura di evidenza pubblica.

     2. La disciplina dell'ordinamento e funzionamento del «Centro regionale di Oncologia e Farmatossicologia» di cui al precedente comma 1, è definita con apposita legge regionale.

 

     Art. 5.

     1. Le domande inerenti ad interventi progettuali di cui alla legge regionale 12 novembre 1984, n. 31 - presentate da comuni ricadenti negli ambiti turistici individuati nel Programma Operativo Plurifondo (POP) della Calabria 1994/1999 - valutate e selezionate positivamente (deliberazione della Giunta regionale 22/12/1995, n. 7683, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 37 del 23 aprile 1996 - edizione straordinaria), a seguito del bando pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 104 dell'11 ottobre 1995 (edizione straordinaria), successivamente riconosciuto affetto da vizi di legittimità e quindi annullabile, si intendono comunque finanziate a carico della misura 3.5 del Programma Operativo Plurifondo (POP) della Calabria 1994/1999, con conseguente autorizzazione della realizzazione dei relativi interventi progettuali.

 

     Art. 6.

     1. Per la partecipazione, da parte della Regione Calabria - ai sensi dell'art. 16, lettera q), dello Statuto - al capitale sociale della società consortile a responsabilità limitata CERERE (Centro Regionale per il Recupero dei Centri Storici Calabresi), promossa dall'Università degli Studi di Reggio Calabria ai sensi dell'art. 48 del proprio statuto, approvato con decreto rettorale del 29/6/1995, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1996 la spesa di lire 100.000.000 allocata al capitolo 6121204 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1996.

     2. La Giunta regionale è autorizzata a compiere tutti gli atti necessari per la realizzazione dell'intervento di cui al precedente comma 1. con l'osservanza delle seguenti condizioni:

     a) la Regione può assumere e mantenere nella società una partecipazione non superiore al 30 per cento;

     b) nello statuto consortile dovrà essere previsto il coordinamento delle attività della società con gli indirizzi della programmazione regionale.

 

     Art. 7.

     1. Ai fini dell'attuazione della legge regionale 12 agosto 1996, n. 24 «Partecipazione della Regione per il tramite della Fincalabra alla costituenda società Cellulosa 2000 Spa» è autorizzata la spesa complessiva di lire 3.000.000.000.

     2. La copertura della spesa complessiva di lire 3.000.000.000 di cui al precedente comma 1 è realizzata facendo ricorso:

     - quanto a lire 1.000.000.000 a carico del capitolo 6121205 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1996;

     - quanto a lire 2.000.000.000 a carico del bilancio pluriennale 1996/98, annualità 1997.

     3. All'art. 1, comma 3, della legge regionale 12 agosto 1996, n. 24 l'espressione «con esclusione di qualsiasi impegno a carico del bilancio regionale» è soppressa.

     4. Ai fini dell'acquisto dell'edificio denominato «Palazzo Alemanni», sito in Catanzaro alla Via Sensales, n. 20, da adibire a sede di rappresentanza della Giunta regionale, è autorizzata la spesa complessiva di lire 5.000.000.000.

     5. La copertura della spesa complessiva di lire 5.000.000.000 di cui al precedente comma 4 è realizzata facendo ricorso:

     - quanto a lire 2.000.000.000 a carico del capitolo 1011203 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1996;

     - quanto a lire 3.000.000.000 a carico del bilancio pluriennale 1996/98, annualità 1997.

     6. Per gli interventi necessari al ripristino della discarica consortile di Contrada Campolescio, destinata al servizio delle collettività di Castrovillari, Frascineto, Morano Calabro e San Basile, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1996, quale contributo al comune di Castrovillari, la spesa di lire 400.000.000, con allocazione al capitolo 2211232 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1996.

 

     Art. 8.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Per un'abrogazione parziale della presente legge, vedi l'art. 3 della L.R. 10 agosto 2011, n. 28.

[2] Modifica l'art. 13, comma 2, lett. b) della L.R. 30 luglio 1996, n. 16.

[3] Aggiunge il sesto comma all'art. 6 della L.R. 30 luglio 1996, n. 16.