Settore: | Codici regionali |
Regione: | Calabria |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.3 contabilità regionale e procedure di spesa |
Data: | 23/12/1996 |
Numero: | 39 |
Sommario |
Art. 1. 1. Per gli interventi di cui all'art. 1, commi 1 e 3, della legge regionale 8 giugno 1996, n. 13 «Forme collaborative per l'esercizio delle funzioni degli organi di direzione politica» è [...] |
Art. 2. 1. Per la partecipazione, da parte della Regione Calabria, al capitale sociale della Società consortile per azioni BIC Calabria (Business Innovation Center) - ai sensi dell'art. 16, lettera q) [...] |
Art. 3. L'art. 15 della legge regionale 22 gennaio 1996, n. 2 è sostituito dalla seguente: |
Art. 4. 1. I fondi assegnati alla Regione Calabria con la delibera CIPE 26/1/1996 ed allocati al capitolo 4231204 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1996, sono destinati al «Centro [...] |
Art. 5. 1. Le domande inerenti ad interventi progettuali di cui alla legge regionale 12 novembre 1984, n. 31 - presentate da comuni ricadenti negli ambiti turistici individuati nel Programma Operativo [...] |
Art. 6. 1. Per la partecipazione, da parte della Regione Calabria - ai sensi dell'art. 16, lettera q), dello Statuto - al capitale sociale della società consortile a responsabilità limitata CERERE [...] |
Art. 7. 1. Ai fini dell'attuazione della legge regionale 12 agosto 1996, n. 24 «Partecipazione della Regione per il tramite della Fincalabra alla costituenda società Cellulosa 2000 Spa» è autorizzata la [...] |
Art. 8. 1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. |
§ 6.3.85 - L.R. 23 dicembre 1996, n. 39. [1]
Disposizioni per la variazione al bilancio annuale 1996 e pluriennale 1996/1998 della Regione. (Legge finanziaria).
(B.U. 27 dicembre 1996, n. 153).
1. Per gli interventi di cui all'art. 1, commi 1 e 3, della
2. L'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 7, comma 4, della
3. L'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 14, comma 2, della
4. La disponibilità realizzata per effetto del disposto di cui al precedente comma, è destinata al finanziamento parziale del progetto socialmente utile gestito dall'Ente Parco del Pollino, con allocazione al capitolo 2323220 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1996.
5. L'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 13, comma 1, della
6. L'autorizzazione di spesa di cui al precedente comma 3 è destinata alle iniziative di cui all'art. 2, comma 1, lettere c) e d), della
7. [2].
8. L'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 17, comma 1, della
9. La disponibilità derivante dalle disposizioni di cui al precedente comma 8 è destinata ad incrementare il finanziamento previsto al capitolo 4331105 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1996, relativo al pagamento delle rette arretrate a favore di minori, anziani e disabili mentali ospitati in strutture residenziali di cui alla
10. L'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 30, comma 1, della
11. L'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 31, comma 1, della
12. L'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 33, comma 2, della
13. L'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 36, commi 1 e 2, lettera c), della
14. Per gli interventi di cui all'art. 2 della
15. L'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 36, commi 1 e 2, lettera a), della
16. L'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 36, commi 1 e 2, lettera b), della
17. L'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 6, comma 2, della
18. L'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 27, comma 3, della
19. L'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 23, comma 1, della
20. Per gli interventi di cui all'art. 1 della
21. L'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 22, comma 2, della
22. L'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 27, comma 4, della
23. L'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 27, comma 2, della
24. [3].
25. All'art. 38 il fondo globale di cui al capitolo 7001201 è incrementato di lire 5.000.000.000 da destinare al finanziamento del disegno di legge inerente agli interventi in favore delle popolazioni di Crotone e provincia colpite dalle calamità naturali nel mese di ottobre 1996.
26. Per la concessione di contributi costanti poliennali agli Enti Locali - ai sensi degli articoli 1 e 4 della
27. La maggiore disponibilità di cui al precedente comma 26 è destinata al comune di Tropea quale contributo costante poliennale a copertura dell'onere di ammortamento del mutuo inerente all'intervento di consolidamento della massa rocciosa dello scoglio su cui insiste il Santuario di Santa Maria dell'Isola.
28. L'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 5, comma 1, della
29. Per gli interventi di cui all'art. 3 della
30. L'assegnazione disposta a norma del precedente comma 29 è destinata al finanziamento delle domande di contributo inerente agli anni precedenti.
31. All'art. 37, comma 1, della
32. La spesa inerente ad attività formative - di cui alla
1. Per la partecipazione, da parte della Regione Calabria, al capitale sociale della Società consortile per azioni BIC Calabria (Business Innovation Center) - ai sensi dell'art. 16, lettera q) dello Statuto - è autorizzata per l'esercizio finanziario 1996 la spesa di lire 1.000.000.000 allocata al capitolo 6121203 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1996.
2. La Giunta è autorizzata a compiere tutti gli atti necessari per la realizzazione dell'intervento di cui al precedente comma 1, con l'osservanza delle seguenti condizioni:
a) la Regione può assumere e mantenere nella Società una partecipazione azionaria non superiore al 25 per cento;
b) in sede di modifica dello Statuto consortile dovrà essere previsto il coordinamento delle attività della Società con gli indirizzi della programmazione regionale;
c) nella Società dovrà essere assicurata alla Regione una rappresentanza nel Consiglio di amministrazione.
L'art. 15 della
«1. Per l'accertamento della situazione debitoria delle Unità Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere della Regione al 31 dicembre 1994, i Direttori generali delle istituite Aziende Sanitarie Locali svolgono le funzioni di commissari liquidatori delle soppresse unità sanitarie locali ricomprese nell'ambito territoriale delle rispettive aziende.
2. Nei procedimenti giurisdizionali concernenti i crediti ed i debiti pregressi delle soppresse unità sanitarie locali, disciplinati dalla
1. I fondi assegnati alla Regione Calabria con la
- che ha compito di ricerca, di alta formazione, di orientamento e di
riferimento per il sistema sanitario regionale, di osservatorio
epidemiologico e tossicologico, di prevenzione, di diagnosi e di terapia -
è gestito mediante il coinvolgimento di un istituto di ricovero e cura a
carattere scientifico non avente scopo di lucro, di cui al decreto
legislativo 30/6/1993, n. 269, alla cui individuazione si provvederà con
procedura di evidenza pubblica.
2. La disciplina dell'ordinamento e funzionamento del «Centro regionale di Oncologia e Farmatossicologia» di cui al precedente comma 1, è definita con apposita legge regionale.
1. Le domande inerenti ad interventi progettuali di cui alla
1. Per la partecipazione, da parte della Regione Calabria - ai sensi dell'art. 16, lettera q), dello Statuto - al capitale sociale della società consortile a responsabilità limitata CERERE (Centro Regionale per il Recupero dei Centri Storici Calabresi), promossa dall'Università degli Studi di Reggio Calabria ai sensi dell'art. 48 del proprio statuto, approvato con decreto rettorale del 29/6/1995, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1996 la spesa di lire 100.000.000 allocata al capitolo 6121204 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1996.
2. La Giunta regionale è autorizzata a compiere tutti gli atti necessari per la realizzazione dell'intervento di cui al precedente comma 1. con l'osservanza delle seguenti condizioni:
a) la Regione può assumere e mantenere nella società una partecipazione non superiore al 30 per cento;
b) nello statuto consortile dovrà essere previsto il coordinamento delle attività della società con gli indirizzi della programmazione regionale.
1. Ai fini dell'attuazione della
2. La copertura della spesa complessiva di lire 3.000.000.000 di cui al precedente comma 1 è realizzata facendo ricorso:
- quanto a lire 1.000.000.000 a carico del capitolo 6121205 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1996;
- quanto a lire 2.000.000.000 a carico del bilancio pluriennale 1996/98, annualità 1997.
3. All'art. 1, comma 3, della
4. Ai fini dell'acquisto dell'edificio denominato «Palazzo Alemanni», sito in Catanzaro alla Via Sensales, n. 20, da adibire a sede di rappresentanza della Giunta regionale, è autorizzata la spesa complessiva di lire 5.000.000.000.
5. La copertura della spesa complessiva di lire 5.000.000.000 di cui al precedente comma 4 è realizzata facendo ricorso:
- quanto a lire 2.000.000.000 a carico del capitolo 1011203 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1996;
- quanto a lire 3.000.000.000 a carico del bilancio pluriennale 1996/98, annualità 1997.
6. Per gli interventi necessari al ripristino della discarica consortile di Contrada Campolescio, destinata al servizio delle collettività di Castrovillari, Frascineto, Morano Calabro e San Basile, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1996, quale contributo al comune di Castrovillari, la spesa di lire 400.000.000, con allocazione al capitolo 2211232 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1996.
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
[1] Per un'abrogazione parziale della presente legge, vedi l'art. 3 della
[2] Modifica l'art. 13, comma 2, lett. b) della
[3] Aggiunge il sesto comma all'art. 6 della